29.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/30


REGOLAMENTO (CE) N. 905/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 537/2007 per quanto concerne il nome del titolare dell’autorizzazione del prodotto di fermentazione dell’Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La ditta Trouw Nutrition BV ha presentato una domanda ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, proponendo di modificare il nome del titolare dell’autorizzazione per quanto concerne il regolamento (CE) n. 537/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, relativo all’autorizzazione del prodotto di fermentazione dell’Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) (2) quale additivo per mangimi destinati alle vacche da latte. L’autorizzazione è legata al titolare dell’autorizzazione. Il titolare è la ditta Trouw Nutrition BV.

(2)

Il richiedente afferma di aver trasferito la propria autorizzazione all’immissione sul mercato dell’additivo in questione alla Biozyme Incorporated, che detiene ora i diritti di commercializzazione per tale additivo. Il richiedente ha presentato documenti giustificativi a sostegno della sua dichiarazione.

(3)

La proposta di modifica dei termini dell’autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell’additivo in questione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

(4)

I termini dell’autorizzazione devono essere modificati affinché la Biozyme Incorporated possa avvalersi dei diritti di commercializzazione.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 537/2007.

(6)

È opportuno prevedere un periodo di transizione entro il quale sia possibile esaurire le scorte del prodotto.

(7)

I provvedimenti disposti dal presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 537/2007, seconda colonna («Nome del detentore dell’autorizzazione»), il nome «Trouw Nutrition BV» è sostituito da «Biozyme Incorporated».

Articolo 2

Le scorte conformi alle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 1o aprile 2010.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)   GU L 128 del 16.5.2007, pag. 13.