COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 22.6.2022
COM(2022) 305 final
ALLEGATI
della
PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115
{SEC(2022) 257 final} - {SWD(2022) 169 final} - {SWD(2022) 170 final} - {SWD(2022) 171 final}
ALLEGATO I
di cui all'articolo 4
METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO IL CONSEGUIMENTO DEI DUE OBIETTIVI DI RIDUZIONE NAZIONALI E DEI DUE OBIETTIVI DI RIDUZIONE DELL'UNIONE PER IL 2030
Il presente regolamento è l'atto giuridico prescelto per conseguire gli obiettivi di riduzione relativi ai pesticidi illustrati nella strategia "Dal produttore al consumatore" imponendo a ciascuno Stato membro di contribuire al conseguimento, entro il 2030, di una riduzione del 50 % a livello dell'Unione sia dell'uso dei prodotti fitosanitari chimici che dei relativi rischi ("obiettivo di riduzione dell'Unione 1 per il 2030") sia dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi ("obiettivo di riduzione dell'Unione 2 per il 2030"). Il presente regolamento disciplina inoltre il contributo di ciascuno Stato membro al conseguimento di tali obiettivi dell'Unione. Il contributo di ciascuno Stato membro, fissato sotto forma di obiettivo nazionale, al conseguimento dell'obiettivo di riduzione dell'Unione 1 per il 2030 è denominato "obiettivo di riduzione nazionale 1 per il 2030", mentre il contributo degli Stati membri all'obiettivo di riduzione dell'Unione 2 per il 2030 è denominato "obiettivo di riduzione nazionale 2 per il 2030". La metodologia per il calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento di questi obiettivi è indicata di seguito.
SEZIONE 1
Obiettivo di riduzione nazionale 1 per il 2030: metodologia per valutare i progressi compiuti verso la riduzione dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari chimici
1.La metodologia si basa sulle statistiche relative alle quantità di sostanze attive chimiche immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, fornite alla Commissione (Eurostat) a norma dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2.Per il calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione 1 si applicano le regole generali seguenti:
a)i progressi sono calcolati in base alla ripartizione delle sostanze attive chimiche nei quattro gruppi indicati nella tabella del presente allegato;
b)le sostanze attive chimiche del gruppo 1 sono quelle elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione;
c)le sostanze attive chimiche del gruppo 2 sono quelle elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;
d)le sostanze attive chimiche del gruppo 3 sono sostanze attive chimiche approvate come candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, oppure sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408;
e)le sostanze attive chimiche del gruppo 4 sono quelle non approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;
f)si applicano le ponderazioni indicate alla riga iii) della tabella del presente allegato.
3.I progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione 1 sono calcolati moltiplicando le quantità annuali di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari per ciascun gruppo della tabella del presente allegato per la ponderazione del pericolo pertinente indicata alla riga iii) ed effettuando poi l'aggregazione dei risultati di tali calcoli.
Tabella
Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del pericolo ai fini del calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione nazionale 1 per il 2030
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Riga
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Gruppi
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1
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2
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3
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4
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i)
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Sostanze attive chimiche a basso rischio che sono approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
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Sostanze attive chimiche approvate o considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, che non rientrano in altre categorie e sono elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
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Sostanze attive chimiche approvate come candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, oppure elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408
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Sostanze attive chimiche che non sono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
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ii)
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Ponderazioni del pericolo applicabili alle quantità di sostanze attive chimiche immesse sul mercato nei prodotti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009
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iii)
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1
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8
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16
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64
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4.Il valore di riferimento per l'obiettivo di riduzione 1 è fissato a 100 ed è uguale al risultato medio del calcolo sopraindicato per il periodo 2015-2017.
5.I progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione 1 sono espressi in rapporto al valore di riferimento.
6.La Commissione calcola i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione 1 conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento per ogni anno civile ed entro 20 mesi dalla fine dell'anno per il quale i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione 1 sono calcolati.
SEZIONE 2
Obiettivo di riduzione nazionale 2 per il 2030: metodologia per valutare i progressi compiuti verso la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi
1.La metodologia si basa sulle statistiche relative alle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, fornite alla Commissione a norma dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1185/2009.
2.I progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo 2 sono calcolati sommando le quantità annuali di sostanze attive chimiche contenute nei prodotti fitosanitari più pericolosi immessi sul mercato ogni anno.
3.Il valore di riferimento per l'obiettivo di riduzione 2 è fissato a 100 ed è uguale al risultato medio del calcolo sopraindicato per il periodo 2015-2017.
4.I progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione 2 sono espressi in rapporto al valore di riferimento.
5.La Commissione calcola i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione 2 conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento per ogni anno civile ed entro 20 mesi dalla fine dell'anno per il quale i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo di riduzione 2 sono calcolati.
SEZIONE 3
Obiettivi di riduzione dell'Unione
1.La metodologia per il calcolo delle tendenze nell'ambito dei due obiettivi di riduzione dell'Unione per il 2030 è la stessa utilizzata per calcolare le tendenze a livello nazionale indicata nelle sezioni 1 e 2.
2.La tendenza a livello nazionale è calcolata utilizzando le statistiche nazionali relative alle quantità di sostanze attive chimiche di cui all'articolo 3, punto 3, del presente regolamento immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, fornite alla Commissione a norma dell'allegato I (Statistiche sulla immissione sul mercato dei pesticidi) del regolamento (CE) n. 1185/2009.
3.La tendenza a livello dell'Unione è calcolata utilizzando le statistiche dell'Unione relative alle quantità di sostanze attive chimiche di cui all'articolo 3, punto 3, del presente regolamento immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, fornite alla Commissione a norma dell'allegato I (Statistiche sulla immissione sul mercato dei pesticidi) del regolamento (CE) n. 1185/2009.
ALLEGATO II
DATI DA FORNIRE NELLE RELAZIONI ANNUALI SUI PROGRESSI E SULL'ATTUAZIONE ENTRO IL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO CIVILE
Parte 1: tendenze annuali nell'ambito dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione nazionali per il 2030
1.le tendenze registrate nell'ambito dei progressi compiuti da uno Stato membro verso il conseguimento dei due obiettivi di riduzione nazionali per il 2030 di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a);
2.tutti gli altri obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a) e all'articolo 9, paragrafo 4.
Parte 2: tutti gli altri dati quantitativi pertinenti per l'attuazione del presente regolamento e il livello di conformità ad esso
Uso dei prodotti fitosanitari:
1.la percentuale di utilizzatori professionali controllati per l'attuazione della difesa integrata;
2.la percentuale di utilizzatori professionali che non rispettano l'obbligo di tenere registri elettronici sull'attuazione della difesa integrata;
3.la percentuale di utilizzatori professionali che non hanno rispettato l'obbligo di conservare su supporto elettronico i dati sull'uso dei pesticidi;
4.il numero di permessi per l'applicazione aerea, il periodo di validità del permesso, nonché le dimensioni e l'ubicazione delle aree interessate e i motivi della concessione del permesso;
5.la percentuale di superfici agricole utilizzate e di altre aree oggetto di permessi per l'applicazione aerea;
6.il numero di permessi per l'uso di prodotti fitosanitari in aree sensibili;
7.la percentuale di superficie agricola utilizzata e di altre aree oggetto di permessi per l'uso di prodotti fitosanitari in aree sensibili;
8.le quantità stimate di prodotti fitosanitari illegali utilizzati e le quantità di prodotti fitosanitari illegali rilevate;
9.se gli Stati membri hanno applicato deroghe che consentono:
a)obblighi di ispezione diversi per le attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale rappresentanti una gamma di utilizzo molto limitato; o
b)l'esonero dall'ispezione delle attrezzature portatili per l'applicazione o degli irroratori a spalla impiegati per uso professionale.
Servizi di formazione e di consulenza:
10.la percentuale di utilizzatori professionali, consulenti e distributori formati nelle materie elencate nell'allegato III e in possesso di un certificato di formazione ai sensi dell'articolo 25 oppure di una prova di iscrizione ad un registro elettronico centrale ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, suddivisi per utilizzatori professionali, consulenti e distributori;
11.la percentuale di utilizzatori professionali che non hanno rispettato l'obbligo di avvalersi di servizi di consulenza indipendenti almeno una volta all'anno.
Attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale:
12.la percentuale stimata di attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale registrate nel relativo registro elettronico;
13.la percentuale di attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale registrate e ispezionate, tra quelle da sottoporre a ispezione;
14.la percentuale, al momento dell'ispezione, delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale dotate di dispositivi di mitigazione del rischio.
Ulteriori misure a livello di Stato membro per l'attuazione della difesa integrata:
15.la percentuale di superficie agricola utilizzata in ciascuno Stato membro disciplinata da norme specifiche per coltura che sono state rese giuridicamente vincolanti dalla legislazione nazionale.
ALLEGATO III
MATERIE DI FORMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 25
1.Tutta la legislazione pertinente relativa ai prodotti fitosanitari e al loro uso e rischio e in particolare il presente regolamento. Sebbene non esclusivamente, è pertinente la legislazione indicata di seguito:
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio;
regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;
regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;
regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;
direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
direttiva 89/391/CEE del Consiglio;
direttiva 89/656/CEE del Consiglio;
direttiva 98/24/CE del Consiglio;
direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2.L'esistenza e i rischi dei prodotti fitosanitari illegali e contraffatti, i metodi per identificare tali prodotti e le sanzioni associate alla vendita o all'uso di prodotti fitosanitari illegali.
3.I pericoli e i rischi associati ai prodotti fitosanitari nonché le modalità di identificazione e controllo degli stessi, compresi gli argomenti seguenti:
a)rischi per la salute umana;
b)sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari e interventi di primo soccorso appropriati in caso di avvelenamento;
c)rischi per le piante e gli insetti non bersaglio, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale.
4.Strategie e tecniche di difesa integrata, strategie e tecniche di produzione integrata, principi dell'agricoltura biologica, metodi di controllo biologico delle specie nocive, metodi di controllo degli organismi nocivi, obbligo di applicare la difesa integrata di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento e obbligo di registrazione dei dati nel registro elettronico relativo alla difesa integrata e all'uso di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 14 del presente regolamento.
5.Qualora sia necessario l'uso di prodotti fitosanitari, il modo in cui scegliere i prodotti fitosanitari con i minori effetti sulla salute umana, sugli organismi non bersaglio e sull'ambiente tra tutti i prodotti autorizzati per un determinato impiego, in una situazione determinata.
6.Misure per ridurre al minimo i rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente, tra cui:
a)pratiche operative sicure per lo stoccaggio, la manipolazione e la miscela dei prodotti fitosanitari;
b)pratiche operative sicure per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita;
c)modalità raccomandata di controllo dell'esposizione dell'operatore (inclusi i dispositivi di protezione personale);
d)informazioni sullo smaltimento corretto e sicuro dei prodotti fitosanitari che non sono più autorizzati e per i quali è scaduto l'eventuale periodo di tolleranza relativo all'uso, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, o all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
7.Procedure di preparazione delle attrezzature per l'applicazione prima del funzionamento, inclusa la taratura, in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'utilizzatore, le altre persone, le specie animali e vegetali non bersaglio, la biodiversità e l'ambiente, comprese le risorse idriche.
8.Formazione pratica sull'impiego e sulla manutenzione delle attrezzature per l'applicazione e sulle misure di mitigazione del rischio, comprese le tecniche specifiche di irrorazione, l'uso delle nuove tecnologie, tra cui le tecniche agricole di precisione, nonché il controllo tecnico delle irroratrici in uso e le modalità per migliorare la qualità dell'irrorazione. A tal riguardo occorre prestare particolare attenzione agli ugelli per la riduzione della deriva e alle raccomandazioni formulate dai produttori riguardo alle condizioni ottimali del loro uso. I rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili per l'applicazione o di irroratori a spalla nonché le relative misure per la gestione del rischio. La formazione pratica riguarda anche i rischi specifici legati alla semina di sementi trattate con prodotti fitosanitari.
9.Interventi di emergenza per tutelare la salute umana e l'ambiente, comprese le risorse idriche in caso di fuoriuscite e contaminazione accidentali e di eventi meteorologici estremi che comportano rischi di infiltrazione dei prodotti fitosanitari.
10.Cura speciale per le aree sensibili di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del presente regolamento e le aree protette istituite a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva 2000/60/CE e consapevolezza della contaminazione causata da particolari prodotti fitosanitari nella rispettiva regione.
11.Strutture che assicurano il monitoraggio sanitario e l'accesso all'assistenza sanitaria, alle quali possono essere trasmesse informazioni sui casi di avvelenamento acuto e cronico.
12.Conservazione su registri delle informazioni sulla vendita, sull'acquisto e sull'uso dei prodotti fitosanitari conformemente alla legislazione pertinente.
13.Modalità per ridurre al minimo o eliminare l'applicazione di taluni prodotti fitosanitari classificati come "nociv[i] per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata", "molto tossic[i] per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata" o "tossic[i] per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata" ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari.
14.Protezione dell'ambiente acquatico e dell'approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari, anche in relazione ai seguenti aspetti:
a)l'uso di prodotti fitosanitari in conformità delle restrizioni indicate sull'etichetta, conformemente all'articolo 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, dando preferenza ai prodotti fitosanitari che non sono classificati come "(molto) persistent[i]", "(molto) bioaccumulant[i]",
"molto tossic[i] per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata", "tossic[i] per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata" o "nociv[i] per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata" ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 oppure contenenti sostanze prioritarie incluse nell'elenco adottato dalla Commissione conformemente all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, attuata attraverso le direttive 2008/105/CE e 2013/39/UE, o pesticidi che sono stati identificati come sostanze inquinanti specifiche dei bacini idrografici ai sensi dell'allegato V, punto 1.2.6, della direttiva 2000/60/CE, in particolare quelli che hanno un impatto sulle acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE e della direttiva (UE) 2020/2184;
b)i pericoli e i rischi potenziali per la salute umana e l'ambiente associati all'uso di prodotti fitosanitari, nonché i metodi per ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente e l'esposizione professionale ai prodotti fitosanitari più pericolosi;
c)l'uso della tecnologia di riduzione della deriva in tutte le colture;
d)il ricorso ad altre misure di mitigazione che riducano al minimo il rischio di inquinamento al di fuori del sito causato dalla deriva dei prodotti irrorati, dal drenaggio e dal ruscellamento, comprese in particolare le aree di rispetto obbligatorie in prossimità dei corsi d'acqua superficiali, delle acque sotterranee e delle falde acquifere;
e)le modalità per conformarsi alle restrizioni previste dal regolamento n. 1107/2009 per ridurre al minimo o sostituire gli impieghi dei prodotti fitosanitari classificati come "nociv[i] per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata", "molto tossic[i] per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata" o "tossic[i] per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata" ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari.
ALLEGATO IV
ISPEZIONE DELLE ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE IMPIEGATE PER USO PROFESSIONALE
L'ispezione delle attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale riguarda tutti gli aspetti importanti per garantire un elevato livello di sicurezza e di tutela della salute e dell'ambiente. Devono essere assicurate la totale efficacia e la totale sicurezza dell'operazione di applicazione mediante un adeguato funzionamento dei dispositivi e degli apparecchi delle attrezzature affinché sia garantito il conseguimento degli obiettivi seguenti.
Le attrezzature per l'applicazione impiegate per uso professionale devono funzionare in modo affidabile ed essere impiegate solo conformemente al relativo manuale d'uso ai fini previsti, assicurando che i prodotti fitosanitari possano essere accuratamente applicati in linea con le buone pratiche agricole (BPA) di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Lo stato delle attrezzature deve essere tale da consentire di procedere al riempimento e allo svuotamento in modo sicuro, agevole e completo e da evitare perdite di soluzione da irrorare o di prodotto concentrato. Le attrezzature devono altresì consentire una facile e completa pulizia. Devono inoltre consentire un funzionamento sicuro e devono poter essere arrestate immediatamente dalla posizione dell'operatore. Le regolazioni necessarie devono essere semplici da effettuare, accurate e riproducibili.
Durante l'ispezione occorre verificare la conformità con i requisiti indicati di seguito.
1.Sicurezza
Le attrezzature devono essere pulite e sicure prima dell'inizio dell'ispezione. Devono essere controllati gli elementi seguenti:
●la protezione dell'albero di trasmissione, tutti i dispositivi di protezione della trasmissione e tutte le altre parti rotanti della trasmissione;
●le perdite del sistema idraulico e lo stato generale dei tubi e dei cilindri idraulici;
●la sicurezza e il funzionamento di tutte le parti elettriche, compresi i contattori elettromagnetici;
●il funzionamento delle valvole di sicurezza;
●lo stato delle parti strutturali, dell'intelaiatura e delle barre/portaugelli;
●il bloccaggio delle parti pieghevoli;
●per le attrezzature che utilizzano un sistema pneumatico, la protezione e lo stato del ventilatore, compreso lo stato fisico del gruppo di ventilazione e dei manicotti.
2.Perdita
Sia quando si trova in condizioni stazionarie che quando è in funzione, nessuna parte delle attrezzature deve presentare perdite o gocciolature. Dopo lo spegnimento delle attrezzature non vi devono essere gocciolature o applicazioni involontarie. Per quanto riguarda le attrezzature per l'applicazione di prodotti liquidi i tubi non devono presentare perdite alla pressione massima consentita dal sistema di irrorazione e non deve essere stato applicato alcun liquido direttamente all'irroratore stesso.
3.Pompa (per le attrezzature utilizzate per l'applicazione di prodotti liquidi)
La capacità della pompa deve corrispondere alle esigenze delle attrezzature per l'applicazione e la pompa deve funzionare correttamente per garantire un'erogazione stabile e affidabile del prodotto.
4.Agitazione o miscelazione (per le attrezzature per l'applicazione di prodotti liquidi)
I dispositivi di agitazione della miscela o di miscelazione devono garantire un adeguato ricircolo per poter ottenere una concentrazione omogenea dell'intero volume della miscela liquida da irrorare contenuta nel serbatoio.
5.Serbatoio/tramoggia per l'irrorazione di prodotti liquidi
I serbatoi e le tramogge degli irroratori, compresi gli indicatori del livello di riempimento, i dispositivi di riempimento, i filtri, i sistemi di svuotamento e di risciacquatura e i dispositivi di miscelazione, devono funzionare in modo da ridurre al minimo il rischio di fuoriuscite accidentali, di distribuzioni a concentrazione non omogenea e di esposizione dell'operatore, nonché limitare al massimo la presenza di residui nel serbatoio.
6.Sistemi di misura, controllo e regolazione
Tutti i dispositivi di misura, accensione e spegnimento e di regolazione della pressione o della portata devono essere adeguatamente tarati e funzionare correttamente. I comandi da azionare durante l'operazione di applicazione devono essere azionabili dalla posizione dell'operatore, gli strumenti necessari per controllare l'operazione devono essere presenti e accurati e i display degli strumenti devono essere leggibili dalla posizione dell'operatore. Per quanto riguarda le attrezzature per l'applicazione di prodotti liquidi, i dispositivi di regolazione della pressione devono mantenere una pressione di esercizio a un numero di giri costante della pompa per garantire un volume di erogazione stabile. Le attrezzature aggiuntive per il dosaggio o l'iniezione di prodotti fitosanitari devono funzionare accuratamente e correttamente.
7.Tubi
I tubi (rigidi e flessibili) devono essere in buono stato di funzionamento per evitare ostruzioni al flusso di prodotto o fuoriuscite accidentali in caso di guasto. I tubi non devono essere attorcigliati, eccessivamente usurati o in una posizione che ne provochi un allungamento.
8.Filtraggio (per le attrezzature per l'applicazione di prodotti liquidi)
Per evitare turbolenze e un'erogazione non omogenea, i filtri devono essere presenti e in buono stato e la dimensione delle maglie deve corrispondere ed essere adeguata alla dimensione degli ugelli montati sull'irroratore. Se presente, il sistema di indicazione di ostruzione del filtro deve funzionare correttamente.
9.Barra irrorante (per le attrezzature che applicano i prodotti fitosanitari mediante una barra orizzontale o verticale situata in prossimità della coltura o del materiale da trattare)
La barra deve essere in buono stato e stabile in tutte le direzioni. I sistemi di fissaggio e di regolazione e i sistemi destinati ad ammortizzare movimenti involontari e compensare eventuali dislivelli devono funzionare correttamente.
10.Ugelli (per le attrezzature per la distribuzione di prodotti liquidi)/orifizi (per prodotti solidi)
Gli ugelli e gli orifizi devono funzionare correttamente. La portata di ogni singolo ugello e orifizio non deve differire significativamente dai dati indicati dal fabbricante.
11.Distribuzione
Ove applicabile, la distribuzione in senso longitudinale, trasversale e verticale (in caso di applicazione su colture verticali) del prodotto nell'area interessata deve essere uniforme.
12.Ventilatore (per le attrezzature che distribuiscono i prodotti fitosanitari con sistema pneumatico)
Il ventilatore deve essere in buono stato e deve garantire un flusso d'aria stabile e affidabile.
13.Pulizia
Se presenti, i sistemi di risciacquatura/pulizia dei contenitori svuotati, ad esempio montati sui premiscelatori delle attrezzature per l'applicazione, devono funzionare in modo affidabile. Inoltre, se previsti, i dispositivi di pulizia dei serbatoi, i dispositivi per la pulizia esterna, i dispositivi per la pulizia delle tramogge di induzione e i dispositivi per la pulizia interna delle attrezzature complete per l'applicazione devono funzionare correttamente.
ALLEGATO V
MODELLO DI NOTIFICA
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Motivo della notifica (barrare la casella)
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Attrezzature nuove o prima registrazione di attrezzature usate
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Ritiro dalla circolazione
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Trasferimento di proprietà
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Reimmissione in circolazione
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Attuale proprietario
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Nome:
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Identificativo unico personale/aziendale:
(codice fiscale)
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Indirizzo 1:
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Indirizzo 2:
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Professione:
(agricoltore, paesaggista, contoterzista, altro, specificare)
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Indirizzo 3:
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Indirizzo 4:
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Paese:
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Proprietario precedente, se applicabile
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Nome:
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Indirizzo 1:
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Indirizzo 2:
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Indirizzo 3:
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Indirizzo 4:
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Paese:
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Tipo di attrezzatura per l'applicazione di pesticidi (barrare la casella più appropriata)
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Irroratore a barra
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Attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari che producono goccioline e che utilizzano un ventilatore per distribuire tali goccioline verticalmente e/o lateralmente
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Nebulizzatore (a freddo e a caldo)
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Macchina per la disinfezione delle sementi
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Applicatore per granuli
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Generatore di vapore
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Irroratore verticale
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Aeromobile (con ali)
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Aeromobile (con rotore)
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Aeromobile senza equipaggio (ad es. drone)
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Attrezzatura portatile per l'applicazione
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Altro
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Specificare:
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Le attrezzature sono dotate di un sistema pneumatico?
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Le attrezzature sono dotate di un ugello o di una chiusura di sezione controllati tramite GPS?
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Attrezzature per l'applicazione di pesticidi
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Marca:
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Modello:
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N. telaio:
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Capacità del serbatoio/della tramoggia:
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Anno di fabbricazione:
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Larghezza di lavoro:
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Altre informazioni:
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ALLEGATO VI
di cui all'articolo 35
METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEGLI INDICATORI DI RISCHIO ARMONIZZATI A LIVELLO DI UNIONE E A LIVELLO NAZIONALE
SEZIONE 1
Indicatori di rischio armonizzati
La metodologia per il calcolo degli indicatori di rischio armonizzati sia a livello di Unione sia a livello nazionale è indicata nelle sezioni da 2 a 4 del presente allegato. Sebbene la metodologia per gli indicatori dell'Unione e nazionali sia la stessa, quella per i primi si basa su statistiche a livello dell'Unione mentre quella per i secondi su statistiche nazionali. Tali indicatori sono calcolati annualmente.
SEZIONE 2
Indicatore di rischio armonizzato 1: indicatore di rischio armonizzato basato sul pericolo, che dipende dalle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009
1.Tale indicatore si basa sulle statistiche relative alle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, fornite alla Commissione (Eurostat) a norma dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1185/2009. Tali dati sono ripartiti in quattro gruppi.
2.Per il calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 1 si applicano le regole generali seguenti:
a)l'indicatore di rischio armonizzato 1 è calcolato in base alla ripartizione di tutte le sostanze attive nei quattro gruppi indicati nella tabella 1;
b)le sostanze attive del gruppo 1 sono quelle elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;
c)le sostanze attive del gruppo 2 sono quelle elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;
d)le sostanze attive del gruppo 3 sono sostanze attive chimiche approvate come candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, oppure sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408;
e)le sostanze attive del gruppo 4 sono quelle non approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;
f)si applicano le ponderazioni indicate alla riga iii) della tabella 1.
3.L'indicatore di rischio armonizzato 1 è calcolato moltiplicando le quantità annuali di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari per ciascun gruppo della tabella 1 per la ponderazione del pericolo pertinente indicata alla riga iii) ed effettuando poi l'aggregazione dei risultati di tali calcoli.
Tabella 1
Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del pericolo ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 1
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Riga
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Gruppi
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1
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2
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3
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4
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i)
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Sostanze attive a basso rischio che sono approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
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Sostanze attive approvate o considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, che non rientrano in altre categorie e sono elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
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Sostanze attive approvate come candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, oppure elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408
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Sostanze attive che non sono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
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ii)
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Ponderazioni del pericolo applicabili alle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009
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iii)
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1
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8
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16
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64
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4.Il valore di riferimento per l'indicatore di rischio armonizzato 1 è fissato a 100 ed è uguale al risultato medio del calcolo sopraindicato per il periodo 2011-2013.
5.Il risultato dell'indicatore di rischio armonizzato 1 è espresso in rapporto al valore di riferimento.
6.La Commissione calcola e pubblica i risultati dell'indicatore di rischio armonizzato 1 a livello dell'Unione in conformità dell'articolo 35, paragrafo 2, del presente regolamento per ogni anno civile ed entro 20 mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di rischio armonizzato 1 è calcolato.
7.Gli Stati membri calcolano e pubblicano i risultati dell'indicatore di rischio armonizzato 1 a livello nazionale in conformità dell'articolo 35, paragrafo 3, del presente regolamento per ogni anno civile ed entro 20 mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di rischio armonizzato 1 è calcolato.
SEZIONE 3
Indicatore di rischio armonizzato 2: indicatore di rischio armonizzato basato sul numero di autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009
1.Tale indicatore si basa sul numero di autorizzazioni rilasciate per i prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009, come comunicato alla Commissione conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, di tale regolamento. Tali dati sono ripartiti in quattro gruppi.
2.Per il calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 2 si applicano le regole generali seguenti:
a)l'indicatore di rischio armonizzato 2 si basa sul numero di autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed è calcolato in base alla ripartizione delle sostanze attive nei quattro gruppi indicati nella tabella 2 della presente sezione;
b)le sostanze attive del gruppo 1 sono quelle elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;
c)le sostanze attive del gruppo 2 sono quelle elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;
d)le sostanze attive del gruppo 3 sono sostanze attive chimiche approvate come candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, oppure sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408;
e)le sostanze attive del gruppo 4 sono quelle non approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;
f)Si applicano le ponderazioni indicate alla riga iii) della tabella 2 della presente sezione.
3.L'indicatore di rischio armonizzato 2 è calcolato moltiplicando il numero di autorizzazioni rilasciate per i prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per ciascun gruppo della tabella 2 per la ponderazione del pericolo pertinente indicata alla riga iii) ed effettuando poi l'aggregazione dei risultati di tali calcoli.
Tabella 2
Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del pericolo ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 2
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Riga
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Gruppi
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1
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2
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3
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4
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i)
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Sostanze attive a basso rischio che sono approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
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Sostanze attive approvate o considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, che non rientrano in altre categorie e sono elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
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Sostanze attive approvate come candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, oppure elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408
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Sostanze attive che non sono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
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ii)
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Ponderazioni del pericolo applicabili alle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009
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iii)
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1
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8
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16
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64
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4.Il valore di riferimento per l'indicatore di rischio armonizzato 2 è fissato a 100 ed è uguale al risultato medio del calcolo sopraindicato per il periodo 2011-2013.
5.Il risultato dell'indicatore di rischio armonizzato 2 è espresso in rapporto al valore di riferimento.
6.La Commissione calcola e pubblica i risultati dell'indicatore di rischio armonizzato 2 a livello dell'Unione in conformità dell'articolo 35, paragrafo 2, del presente regolamento per ogni anno civile ed entro 20 mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di rischio armonizzato 2 è calcolato.
7.Gli Stati membri calcolano e pubblicano i risultati dell'indicatore di rischio armonizzato 2 a livello nazionale in conformità dell'articolo 35, paragrafo 3, del presente regolamento per ogni anno civile ed entro 20 mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di rischio armonizzato 2 è calcolato.
8.A decorrere dal 1° gennaio 2027, la metodologia per il calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 2 è sostituita dalla metodologia per il calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 2a di cui alla sezione 4 del presente allegato.
SEZIONE 4
Indicatore di rischio armonizzato 2a: indicatore di rischio armonizzato basato sul numero di autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sulle aree trattate nel quadro di tali autorizzazioni
1.Tale indicatore si basa sul numero di autorizzazioni rilasciate per i prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sull'estensione delle aree trattate nel quadro di tali autorizzazioni, come comunicato alla Commissione conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, di tale regolamento.
2.Per il calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 2a si applicano le regole generali seguenti:
a)l'indicatore di rischio armonizzato 2a si basa sul numero di autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sull'estensione delle aree trattate nel quadro di tali autorizzazioni. Esso è calcolato in base alla ripartizione delle sostanze attive nei quattro gruppi indicati nella tabella 3 della presente sezione;
b)le aree trattate sono espresse in ettari;
c)le sostanze attive del gruppo 1 sono quelle elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;
d)le sostanze attive del gruppo 2 sono quelle elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;
e)le sostanze attive del gruppo 3 sono sostanze attive chimiche approvate come candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, oppure sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408;
f)le sostanze attive del gruppo 4 sono quelle non approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;
g)Si applicano le ponderazioni indicate alla riga iii) della tabella 3 della presente sezione.
3.L'indicatore di rischio armonizzato 2a è calcolato moltiplicando il numero di autorizzazioni rilasciate per i prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per ciascun gruppo della tabella 3 per la ponderazione del pericolo pertinente indicata alla riga iii) e per le aree trattate nel quadro di tali autorizzazioni ed effettuando poi l'aggregazione dei risultati di tali calcoli.
Tabella 3
Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del pericolo ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 2a
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Riga
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Gruppi
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1
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2
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3
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4
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i)
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Sostanze attive a basso rischio che sono approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
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Sostanze attive approvate o considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, che non rientrano in altre categorie e sono elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
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Sostanze attive approvate come candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, oppure elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408
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Sostanze attive che non sono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
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ii)
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Ponderazioni del pericolo applicabili alle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009
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iii)
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1
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8
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16
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64
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4.Il valore di riferimento per l'indicatore di rischio armonizzato 2a è fissato a 100 ed è uguale al risultato medio del calcolo sopraindicato per il periodo 2022-2024.
5.Il risultato dell'indicatore di rischio armonizzato 2a è espresso in rapporto al valore di riferimento.
6.La Commissione calcola e pubblica i risultati dell'indicatore di rischio armonizzato 2a a livello dell'Unione conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del presente regolamento. Ciò sarà fatto per la prima volta nel 2027 utilizzando i dati degli anni civili 2022-2025 e successivamente per ogni anno civile entro 20 mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di rischio armonizzato 2a è calcolato.
7.Gli Stati membri calcolano e pubblicano i risultati dell'indicatore di rischio armonizzato 2a a livello nazionale conformemente all'articolo 35, paragrafo 3, del presente regolamento. Ciò sarà fatto per la prima volta nel 2027 utilizzando i dati degli anni civili 2022-2025 e successivamente per ogni anno civile entro 20 mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di rischio armonizzato 2a è calcolato.
ALLEGATO VII
TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 43, PARAGRAFO 2
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Direttiva 2009/128/CE
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Presente regolamento
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Articolo 1
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Articolo 1
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Articolo 2
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Articolo 2
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Articolo 3
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Articolo 3
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Articolo 4
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Articoli da 8 a 9
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Articolo 5
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Articolo 17, paragrafo 1, articoli 23 e 25
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Articolo 6
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Articolo 24
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Articolo 7
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Articolo 27
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Articolo 8
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Articolo 17, paragrafi da 3 a 5, e articoli da 29 a 33
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Articolo 9
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Articoli da 20 a 21
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Articolo 10
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Articolo 11
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Articolo 19
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Articolo 12
|
Articolo 18
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Articolo 13
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Articolo 22
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Articolo 14
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Articoli da 12 a 16
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Articolo 15
|
Articoli 35 e 36
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Articolo 16
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Articolo 11, paragrafo 7, articolo 15, paragrafo 13 e articolo 42, paragrafo 2
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Articolo 17
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Articolo 38
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Articolo 18
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Articolo 19
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Articolo 39
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Articolo 20
|
Articolo 31, paragrafo 11
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Articolo 21
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Articolo 41
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Articolo 22
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—
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Articolo 23
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—
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Articolo 24
|
Articolo 44
|
|
Articolo 25
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Allegato I
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Allegato III
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Allegato II
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Allegato IV
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Allegato III
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Allegato IV
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Allegato VI
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