31998R2374

Regolamento (CE) n. 2374/98 della Commissione del 3 novembre 1998 che autorizza nuovi additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 295 del 04/11/1998 pag. 0003 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 2374/98 DELLA COMMISSIONE del 3 novembre 1998 che autorizza nuovi additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1) modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, lettera j), e l'articolo 3,

considerando che a norma della suddetta direttiva 70/524/CEE possono essere autorizzati nuovi additivi o nuovi impieghi di additivi tenendo conto dei progressi delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;

considerando che, in deroga alla direttiva 70/524/CEE, la direttiva 93/113/CE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 97/40/CE (4), ha autorizzato gli Stati membri ad ammettere temporaneamente l'uso e la commercializzazione di enzimi, microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali;

considerando che dall'esame dei fascicoli, presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 della direttiva 93/113/CE, emerge che possono essere provvisoriamente autorizzate alcune sostanze appartenenti ai gruppi degli enzimi e dei microorganismi;

considerando che il comitato scientifico dell'alimentazione animale ha espresso parere favorevole per quanto riguarda l'innocuità di dette sostanze;

considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le sostanze appartenenti al gruppo degli enzimi, elencate nell'allegato del presente regolamento, sono autorizzate conformemente alla direttiva 70/524/CE quali additivi nell'alimentazione degli animali, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunià europee.

Esso è applicabile dal 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

(2) GU L 96 del 28. 3. 1998, pag. 39.

(3) GU L 334 del 31. 12. 1993, pag. 17.

(4) GU L 180 del 9. 7. 1997, pag. 21.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>