31.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 148/50


DECISIONE (PESC) 2022/848 DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2022

che modifica la decisione (PESC) 2020/1464 relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, e 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1464 (1).

(2)

La decisione (PESC) 2020/1464 prevede un periodo di 24 mesi per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

(3)

Il 9 febbraio 2022 il Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), in qualità di Agenzia esecutiva, ha chiesto l'autorizzazione dell'Unione a portare a 36 mesi il periodo di attuazione della decisione (PESC) 2020/1464, prorogandolo fino al 30 novembre 2023, a causa delle sfide derivanti dal perdurare della pandemia di COVID-19.

(4)

Il BAFA chiede inoltre di aggiungere una sessione supplementare della conferenza per i paesi partner dotati di sistemi avanzati di controllo delle esportazioni e un ulteriore incontro di valutazione intermedia.

(5)

Il proseguimento delle attività di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2020/1464, comprese le due attività supplementari aggiunte tramite la presente decisione del Consiglio, può essere realizzato senza implicazioni in termini di risorse finanziarie fino al 30 novembre 2023.

(6)

È opportuno modificare di conseguenza l'articolo 5 della decisione (PESC) 2020/1464 e le sottosezioni 5.2.5, 5.2.6 e la sezione 10 dell'allegato di tale decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2020/1464 è così modificata:

1)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione e cessa di produrre effetti il 30 novembre 2023.»;

2)

l’allegato è così modificato:

a)

il testo della sottosezione 5.2.5 è sostituito dal seguente:

«5.2.5.

Conferenze per i paesi partner dotati di sistemi avanzati di controllo delle esportazioni

Il progetto assumerà la forma di due conferenze, ciascuna della durata massima di due giorni, da tenersi a Bruxelles. Ciascuna conferenza offrirà un forum per discussioni di livello avanzato tra esperti dell'Unione e rappresentanti di alto livello (nei settori della politica, del rilascio di licenze e dell'esecuzione) dei paesi beneficiari dotati di sistemi avanzati di controllo delle esportazioni.

Ciascuna conferenza offrirà ai paesi beneficiari partecipanti l'opportunità di:

a)

ricevere informazioni sui più recenti sviluppi connessi al commercio di armi (per esempio gli attuali canali di approvvigionamento, l'impatto delle nuove tecnologie e le questioni connesse alla politica di sicurezza come le minacce ibride); e

b)

discutere e scambiare opinioni sulle possibili modalità di applicazione dei recenti cambiamenti e miglioramenti nei controlli sul commercio di armi nell'ambito dei rispettivi sistemi nazionali di controllo delle esportazioni.»;

b)

il testo della sottosezione 5.2.6 è sostituito dal seguente:

«5.2.6.

Incontri di valutazione

Al fine di valutare e riesaminare l'impatto delle attività nell'ambito della presente decisione, saranno organizzati a Bruxelles tre incontri di valutazione (due intermedi e uno finale), preferibilmente in concomitanza con una riunione periodica del COARM.

I due incontri di valutazione intermedi consisteranno di laboratori con la partecipazione degli Stati membri. I laboratori potranno durare fino a una giornata.

La valutazione finale consisterà di un incontro a Bruxelles con la partecipazione dei paesi beneficiari e degli Stati membri. A tale incontro saranno invitati un massimo di due rappresentanti (funzionari governativi idonei) di ciascun paese beneficiario.»;

c)

il testo della sezione 10 è sostituito dal seguente:

«10.

Durata

Il progetto terminerà il 30 novembre 2023.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

C. COLONNA


(1)  Decisione (PESC) 2020/1464 del Consiglio, del 12 ottobre 2020, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi (GU L 335 del 13.10.2020, pag. 3).