2003/250/CE: Decisione della Commissione, del 9 aprile 2003, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica sudafricana [notificata con il numero C(2003) 1185]
Gazzetta ufficiale n. L 093 del 10/04/2003 pag. 0036 - 0039
Decisione della Commissione del 9 aprile 2003 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica sudafricana [notificata con il numero C(2003) 1185] (2003/250/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/22/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, vista la richiesta presentata dalla Francia, considerando quanto segue: (1) A norma della direttiva 2000/29/CE, non devono in linea di massima essere introdotte nella Comunità piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie di paesi extra europei, esclusi i paesi mediterranei, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Canada e gli Stati continentali degli USA. A norma della medesima direttiva si possono tuttavia prevedere deroghe, purché sia accertato che non esistono rischi di diffusione di organismi nocivi. (2) Nella Repubblica sudafricana la moltiplicazione di piantine di Fragaria L. destinate alla piantagione, tranne le sementi, ottenute da piante fornite da uno Stato membro è divenuta una pratica costante. Le piantine prodotte sono successivamente esportate nella Comunità, allo scopo di esservi piantate per la produzione di frutta. (3) Con le decisioni della Commissione 97/488/CE(3), 98/432/CE(4) e 1999/383/CE(5), sono state autorizzate deroghe, a condizioni specifiche e per periodi limitati, ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE riguardo alle piantine di Fragaria L. destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica sudafricana. (4) Le circostanze che hanno motivato tali deroghe sussistono tuttora e non vi sono nuove informazioni che richiedano di modificare le condizioni specifiche. (5) Gli Stati membri devono pertanto essere autorizzati a prevedere deroghe per periodi limitati, sempre che siano rispettate condizioni specifiche. (6) L'autorizzazione suddetta deve essere revocata qualora si accerti che le condizioni specifiche stabilite dalla presente decisione non sono sufficienti per impedire l'introduzione di organismi nocivi nella Comunità ovvero non sono state rispettate. (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli Stati membri sono autorizzati a prevedere deroghe alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, riguardo ai divieti di cui all'allegato III, parte A, punto 18, della medesima direttiva, per le piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica sudafricana (in appresso denominate "le piantine"). L'autorizzazione a prevedere deroghe di cui al primo comma (in appresso denominata "l'autorizzazione") è subordinata, oltre alle condizioni fissate negli allegati I, II e IV della direttiva 2000/29/CE, alle condizioni previste nell'allegato della presente decisione e si applica soltanto alle piantine introdotte nella Comunità nei seguenti periodi: a) dal 1o giugno 2003 al 30 settembre 2003; b) dal 1o giugno 2004 al 30 settembre 2004; c) dal 1o giugno 2005 al 30 settembre 2005; d) dal 1o giugno 2006 al 30 settembre 2006. Articolo 2 Anteriormente al 30 novembre dell'anno d'importazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri: a) i dati sui quantitativi di piantine importate in applicazione della presente decisione; b) una relazione tecnica particolareggiata sulle ispezioni ufficiali e le prove di cui al punto 5 dell'allegato. Anche lo Stato membro nel cui territorio le piantine sono successivamente piantate, dopo l'importazione, fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 31 marzo dell'anno successivo all'importazione, una relazione tecnica particolareggiata sulle ispezioni ufficiali e le prove di cui al punto 8 dell'allegato. Articolo 3 Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi di spedizioni introdotte nel loro territorio in applicazione della presente decisione che sono state constatate non conformi alle condizioni ivi stabilite. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. (2) GU L 78 del 25.3.2003, pag. 10. (3) GU L 208 del 2.8.1997, pag. 49. (4) GU L 192 dell'8.7.1998, pag. 16. (5) GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 48. ALLEGATO Disposizioni specifiche applicabili alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica sudafricana che possono beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 1 della presente decisione 1. Le piantine devono essere destinate alla produzione di frutta nella Comunità e devono: a) essere ottenute esclusivamente da piante madri certificate nel quadro di un programma di certificazione approvato di uno Stato membro e importate da uno Stato membro; b) essere coltivate su superfici: - situate nel distretto di Elliot nella regione North Eastern del Capo, - situate in una zona isolata da quelle di produzione delle fragole destinate alla vendita, - situate ad almeno 1 chilometro dalla più vicina piantagione di fragole per la produzione di frutta o di stoloni che non sia conforme alle condizioni della presente decisione, - situate ad almeno 200 metri da qualsiasi altra piantagione del genere Fragaria L. non conforme alle condizioni della presente decisione, - che, dopo la rimozione della coltura precedente e prima dell'impianto, sono state ufficialmente esaminate con metodi appropriati risultando indenni da organismi infestanti, compresi Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, o trattate per garantire che siano indenni da tali organismi; c) essere ufficialmente ispezionate dal servizio fitosanitario della Repubblica sudafricana almeno tre volte durante la stagione di crescita e di nuovo prima dell'esportazione per individuare l'eventuale presenza degli organismi nocivi elencati nella parte A degli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE, in particolare: - Aphelenchoïdes besseyi Christie, - Arabis mosaic virus, - Colletotrichum acutatum Simmonds, - Globodera pallida (Stone) Behrens, - Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, - Naupactus leucoloma (Boheman), - Strawberry crinkle virus, - Strawberry mild yellow edge virus, - Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazioni non europee), e di tutti gli altri organismi nocivi la cui presenza è sconosciuta nella Comunità, quali: - Eremnus setulosus (Boheman), - Heteronychus arator (Fabricius), risultandone ogni volta indenni; d) prima dell'esportazione: - essere scosse per togliere residui di terra o di altri supporti di coltura, - essere pulite (prive di residui vegetali) e prive di fiori e di frutti. 2. Le piantine sono accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato nella Repubblica sudafricana conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in base all'esame ivi prescritto. Nel certificato figura: - al punto "Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione", indicazioni dettagliate sull'ultimo o sugli ultimi trattamenti subiti prima dell'esportazione, - al punto "Dichiarazione supplementare", l'indicazione "La presente partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione 2003/250/CE della Commissione", nonché il nome della varietà e il programma di certificazione dello Stato membro nel cui ambito le piante madri sono state certificate. 3. Le piantine sono introdotte attraverso punti di entrata designati ai fini dell'autorizzazione dallo Stato membro nel cui territorio sono situati. Gli Stati membri devono notificare con sufficiente anticipo alla Commissione, nonché comunicarli su richiesta agli altri Stati membri, i punti di entrata e il nome e l'indirizzo dei rispettivi organismi ufficiali responsabili di cui alla direttiva 2000/29/CE. Se l'introduzione delle piantine nel territorio comunitario avviene in uno Stato membro diverso da quello che si avvale dell'autorizzazione, gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro d'introduzione ne informano gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che fa ricorso all'autorizzazione e con essi cooperano ai fini dell'osservanza delle disposizioni della presente decisione. 4. Prima dell'introduzione delle piantine nella Comunità, l'importatore viene ufficialmente informato delle condizioni di cui ai punti da 1 a 6. L'importatore notifica con sufficiente anticipo agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro d'introduzione i seguenti dati: - il tipo di materiale, - il quantitativo di piantine, - la data prevista d'introduzione nella Comunità, - il punto previsto d'entrata nella Comunità, - il nome, l'indirizzo e l'ubicazione delle aziende dove le piantine saranno immagazzinate sotto controllo ufficiale in attesa dei risultati delle ispezioni di cui al punto 5 o delle aziende menzionate al punto 6 dove le piantine saranno piantate dopo aver subito con esito positivo le ispezioni e le prove di cui al punto 5. L'importatore comunica agli organismi ufficiali responsabili interessati, non appena ne viene a conoscenza, eventuali modifiche dei dati di cui al presente punto. Lo Stato membro interessato trasmette immediatamente alla Commissione tali dati e le eventuali modifiche. Almeno due settimane prima dello spostamento delle piantine dalle aziende in cui sono immagazzinate, l'importatore notifica all'organismo ufficiale responsabile le aziende di cui al punto 6 dove le piantine saranno piantate. 5. Le ispezioni e le eventuali prove prescritte all'articolo 13 della direttiva 2000/29/CE e a norma del punto 8 della presente decisione devono essere eseguite dagli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che si avvale della presente autorizzazione, se del caso in collaborazione con gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro nel cui territorio le piantine saranno piantate. Nel corso delle ispezioni suddette gli Stati membri verificano e, se del caso, ricercano l'eventuale presenza degli organismi nocivi di cui al punto 1, lettera c). Ogni scoperta di tali organismi è immediatamente comunicata alla Commissione. Vengono presi i provvedimenti opportuni per distruggere gli organismi nocivi e, ove occorra, delle piantine in causa. Fermo restando il controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva 2000/29/CE, la Commissione stabilisce in quale misura le ispezioni previste in tale trattino debbano essere integrate nel programma d'ispezione conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della medesima direttiva. 6. Le piantine importate devono essere piantate soltanto nelle aziende ufficialmente registrate e riconosciute ai fini dell'autorizzazione. La persona che intende piantare le piantine notifica in precedenza il nome del proprietario e l'indirizzo delle aziende suddette agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui esse sono ubicate. Qualora il luogo di piantagione sia situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che si avvale dell'autorizzazione, gli organismi ufficiali responsabili di quest'ultimo informano gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piantine verranno piantate, indicando il nome e l'indirizzo delle aziende in causa. Tale informazione viene fornita al momento in cui detti organismi ricevono dall'importatore la notifica preventiva di cui al punto 4. 7. Gli organismi ufficiali responsabili provvedono affinché le piantine non piantate in conformità a quanto disposto al punto 6 vengano distrutte sotto il loro controllo. La documentazione relativa ai numeri di piantine distrutte viene conservata e tenuta a disposizione della Commissione. 8. Nel periodo di crescita successivo all'importazione, una percentuale appropriata di piantine deve essere sottoposta, ad intervalli appropriati, a ispezione visiva dei suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piantine sono piantate presso le aziende di cui al punto 6, per individuare l'eventuale presenza o gli eventuali segni o sintomi di organismi nocivi. In seguito a tale ispezione visiva, gli eventuali organismi nocivi manifestatisi tramite segni o sintomi sono identificati mediante un'appropriata procedura di controllo. Le piantine che, in occasione delle suddette ispezioni o prove, non risultino indenni dagli organismi nocivi di cui al punto 1, lettera c), sono immediatamente distrutte sotto il controllo degli organismi ufficiali responsabili. La Commissione ne riceve immediata notifica.