31982D0141

82/141/CEE: Decisione della Commissione, del 5 febbraio 1982, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Tracor digital signal analyzer, model TN- 1500-8, with accessories" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 063 del 06/03/1982 pag. 0020 - 0020


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1982

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Tracor digital signal analyzer, model TN-1500-8, with accessories » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/141/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 20 luglio 1981, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Tracor digital signal analyzer, model TN-1500-8, with accessories », destinato a essere utilizzato, mediante spettrometria di massa, all'analisi quantitativa di idrolizzati totali di sistemi biologici e all'analisi isotopica di sostanze naturali in tracce, nonché per la frammentografia di massa di sostanze in tracce nei sistemi biologici, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 15 dicembre 1981 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un analizzatore; che esso non possiede caratteristiche oggettive che lo rendono specialmente atto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può, da sola, conferirgli il carattere di apparecchio scientifico; che, pertanto, esso non può essere considerato un apparecchio scientifico; che di conseguenza non è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Tracor digital signal analyzer, model TN-1500-8, with accessories », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 20 luglio 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.

(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.