94/909/CE, CECA, Euratom: Decisione del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1994 relativa alla conclusione dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra
Gazzetta ufficiale n. L 359 del 31/12/1994 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 40 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 40 pag. 0003
DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1994 relativa alla conclusione dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (94/909/CECA, CE, Euratom) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 238, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3, secondo comma, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma, visto il parere conforme del Parlamento europeo (1), considerando che occorre approvare l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, firmato a Bruxelles il 4 ottobre 1993, DECIDONO: Articolo 1 L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, nonché i protocolli ad esso allegati, le dichiarazioni e gli scambi di lettere allegati all'atto finale sono approvati a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica. I testi dell'accordo, i protocolli ad esso allegati e l'atto finale sono acclusi alla presente decisione. Articolo 2 1. La posizione che la Comunità deve adottare nell'ambito del consiglio di associazione è determinata dal Consiglio su proposta della Commissione o, se del caso, dalla Commissione, ciascuna in conformità con le corrispondenti disposizioni dei trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica. 2. Conformemente all'articolo 105 dell'accordo europeo, il presidente del Consiglio presiede il consiglio di associazione e presenta la posizione della Comunità. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di associazione, conformemente al regolamento interno del comitato stesso, e presenta la posizione della Comunità. Articolo 3 Il presidente del Consiglio deposita, a nome della Comunità europea, la notifica di cui all'articolo 123 dell'accordo. Il presidente della Commissione deposita gli atti di notifica della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994. Per il Consiglio Il Presidente K. KINKEL Per la Commissione Il Presidente J. DELORS (1) GU n. C 315 del 22. 11. 1993, pag. 103.