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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/2857

8.5.2024

P9_TA(2023)0395

Sistema delle risorse proprie dell'Unione europea

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 novembre 2023 sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2023)0331 – C9-0211/2023 – 2021/0430(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

(C/2024/2857)

Il Parlamento europeo,

—

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2021)0570) e la proposta modificata (COM(2023)0331),

—

visti l'articolo 311, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0211/2023),

—

visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie ("AII del 16 dicembre 2020 ") (1),

—

vista la sua risoluzione legislativa del 16 settembre 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (2),

—

vista la sua risoluzione legislativa del 23 novembre 2022 sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2021)0570 – C9-0034/2022 – 2021/0430(CNS)) (3),

—

vista la sua risoluzione del 10 maggio 2023 sulle risorse proprie: un nuovo inizio per le finanze dell'UE, un nuovo inizio per l'Europa (4);

—

visto l'articolo 82 del suo regolamento,

—

vista la lettera della commissione per gli affari costituzionali,

—

vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0295/2023),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di decisione modificativa

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

Conformemente all'AII del 16 dicembre 2020, la presente decisione modificata costituisce un ulteriore passo importante ai fini dell'attuazione della tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie. Essa garantirà che siano disponibili entrate derivanti da un paniere di nuove fonti di reddito in misura sufficiente per il pagamento degli interessi e il rimborso del debito principale di Next Generation EU e che le implicazioni finanziarie distributive del paniere siano accettabili per tutti gli Stati membri.

Emendamento 2

Proposta di decisione modificativa

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)

I proventi derivanti dalle nuove risorse proprie introdotte dalla presente decisione modificata consentiranno di finanziare il bilancio dell'Unione in maniera affidabile a lungo termine, nonché di far fronte ai costi del rimborso dello strumento dell'Unione europea per la ripresa e delle nuove priorità dell'UE, evitando nel contempo di ridurre i programmi e le politiche dell'Unione esistenti.

Emendamento 3

Proposta di decisione modificativa

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter)

L'attuazione della tabella di marcia che figura nell'AII del 16 dicembre 2020 dovrebbe essere completata da future riforme che sostituiscano la soluzione transitoria del contributo nazionale statistico basato sugli utili societari con una risorsa propria più autentica e basata sulle imposte, non appena saranno in vigore le necessarie direttive o i necessari quadri di armonizzazione a livello dell'Unione in materia di tassazione delle società.

Emendamento 4

Proposta di decisione modificativa

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

 

(10 bis)

In un contesto di elevata inflazione, le riduzioni forfettarie temporanee applicate a Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia, di cui tali paesi beneficiano per il periodo 2020-2027, sono aumentate inaspettatamente e in modo sproporzionato. Onde evitare ulteriori distorsioni distributive, tali importi forfettari dovrebbero essere adeguati annualmente secondo la stessa logica e la stessa norma applicate ai massimali del quadro finanziario pluriennale, ossia sulla base di un deflatore fisso del 2 % annuo.

Emendamento 5

Proposta di decisione modificativa

Articolo 1 – punto 1 – lettera e bis (nuova)

Decisione (UE, Euratom) 2020/2053

Articolo 2 – paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

 

e bis)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4.   Per il periodo 2021-2027, gli Stati membri seguenti beneficiano di una riduzione lorda del loro contributo annuo basato sull'RNL ai sensi del paragrafo 1, lettera d), pari a 565 milioni di EUR per l'Austria, a 377 milioni di EUR per la Danimarca, a 3 671  milioni di EUR per la Germania, a 1 921  milioni di EUR per i Paesi Bassi e a 1 069  milioni di EUR per la Svezia. Questi importi sono espressi a prezzi del 2020 e adeguati ai prezzi correnti applicando l'ultimo deflatore del prodotto interno lordo per l'Unione espresso in euro, fornito dalla Commissione, disponibile al momento della preparazione del progetto di bilancio . Tali riduzioni lorde sono finanziate da tutti gli Stati membri."

"4.   Per il periodo 2021-2027, gli Stati membri seguenti beneficiano di una riduzione lorda del loro contributo annuo basato sull'RNL ai sensi del paragrafo 1, lettera d), pari a 565 milioni di EUR per l'Austria, a 377 milioni di EUR per la Danimarca, a 3 671  milioni di EUR per la Germania, a 1 921  milioni di EUR per i Paesi Bassi e a 1 069  milioni di EUR per la Svezia. Questi importi sono espressi a prezzi del 2020 e adeguati ai prezzi correnti sulla base di un deflatore fisso del 2 % annuo . Tali riduzioni lorde sono finanziate da tutti gli Stati membri."


(1)   GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(2)  Testi approvati, P9_TA(2020)0220.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2022)0404.

(4)  Testi approvati, P9_TA(2023)0195.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2857/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)