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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/2857 |
8.5.2024 |
P9_TA(2023)0395
Sistema delle risorse proprie dell'Unione europea
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 novembre 2023 sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2023)0331 – C9-0211/2023 – 2021/0430(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
(C/2024/2857)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2021)0570) e la proposta modificata (COM(2023)0331), |
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visti l'articolo 311, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0211/2023), |
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visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie ("AII del 16 dicembre 2020 ") (1), |
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vista la sua risoluzione legislativa del 16 settembre 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (2), |
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vista la sua risoluzione legislativa del 23 novembre 2022 sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2021)0570 – C9-0034/2022 – 2021/0430(CNS)) (3), |
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vista la sua risoluzione del 10 maggio 2023 sulle risorse proprie: un nuovo inizio per le finanze dell'UE, un nuovo inizio per l'Europa (4); |
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visto l'articolo 82 del suo regolamento, |
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vista la lettera della commissione per gli affari costituzionali, |
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vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0295/2023), |
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1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
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2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica; |
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3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
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5. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
Emendamento 1
Proposta di decisione modificativa
Considerando 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di decisione modificativa
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di decisione modificativa
Considerando 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di decisione modificativa
Considerando 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di decisione modificativa
Articolo 1 – punto 1 – lettera e bis (nuova)
Decisione (UE, Euratom) 2020/2053
Articolo 2 – paragrafo 4
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Testo in vigore |
Emendamento |
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4. Per il periodo 2021-2027, gli Stati membri seguenti beneficiano di una riduzione lorda del loro contributo annuo basato sull'RNL ai sensi del paragrafo 1, lettera d), pari a 565 milioni di EUR per l'Austria, a 377 milioni di EUR per la Danimarca, a 3 671 milioni di EUR per la Germania, a 1 921 milioni di EUR per i Paesi Bassi e a 1 069 milioni di EUR per la Svezia. Questi importi sono espressi a prezzi del 2020 e adeguati ai prezzi correnti applicando l'ultimo deflatore del prodotto interno lordo per l'Unione espresso in euro, fornito dalla Commissione, disponibile al momento della preparazione del progetto di bilancio . Tali riduzioni lorde sono finanziate da tutti gli Stati membri." |
"4. Per il periodo 2021-2027, gli Stati membri seguenti beneficiano di una riduzione lorda del loro contributo annuo basato sull'RNL ai sensi del paragrafo 1, lettera d), pari a 565 milioni di EUR per l'Austria, a 377 milioni di EUR per la Danimarca, a 3 671 milioni di EUR per la Germania, a 1 921 milioni di EUR per i Paesi Bassi e a 1 069 milioni di EUR per la Svezia. Questi importi sono espressi a prezzi del 2020 e adeguati ai prezzi correnti sulla base di un deflatore fisso del 2 % annuo . Tali riduzioni lorde sono finanziate da tutti gli Stati membri." |
(1) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(2) Testi approvati, P9_TA(2020)0220.
(3) Testi approvati, P9_TA(2022)0404.
(4) Testi approvati, P9_TA(2023)0195.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2857/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)