52000PC0149

Proposta di regolamento del Consiglio riguardante l'esportazione di taluni prodotti siderurgici CECA dalla Bulgaria nella Comunità nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000 (proroga delsistema di duplice controllo) /* COM/2000/0149 def. - ACC 2000/0041 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO riguardante l'esportazione di taluni prodotti siderurgici CECA dalla Bulgaria nella Comunità nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2000 (proroga del sistema di duplice controllo)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il sistema di duplice controllo è inteso a migliorare la trasparenza e ad evitare eventuali distorsioni commerciali. Il sistema si basa sulla disposizione dell'accordo europeo CE-Bulgaria [1] che consente ad entrambe le parti di introdurre una procedura amministrativa finalizzata alla fornitura tempestiva di informazioni sull'andamento dei flussi commerciali. Le parti hanno concordato l'introduzione di tale sistema nel 1998 per taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA con la decisione n. 3/97 [2] del Consiglio di associazione. Con la decisione n. 3/99 [3] del Consiglio di associazione la validità del sistema è stata prorogata per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1999. Il regolamento (CE) n. 86/98 [4] del Consiglio ha poi fissato la relativa normativa comunitaria di applicazione.

[1] GU L 358 del 31.12.94, pag. 3.

[2] GU L 13 del 19.1.98, pag. 85.

[3] GU L 123 del 13.5.99, pag. 56.

[4] GU L 123 del 13.5.99, pag. 18.

Durante l'incontro del 2 dicembre 1999, il gruppo di contatto ha deciso di chiedere al Consiglio di associazione di prorogare il sistema di duplice controllo per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000.

La presente proposta intende pertanto prorogare il regolamento (CE) n. 86/98 del Consiglio al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000.

2000/0041 (ACC)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO riguardante l'esportazione di taluni prodotti siderurgici CECA dalla Bulgaria nella Comunità nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000 (proroga del sistema di duplice controllo)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, è entrato in vigore il 1° febbraio 1995 [5].

[5] GU L 358 del 31.12.94, pag. 3.

(2) Le parti hanno convenuto con decisione n. ..../2000 [6] del Consiglio di associazione di prorogare il sistema di duplice controllo instaurato con decisione n. 3/97 [7] del Consiglio di associazione al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000.

[6] Vedasi pag. ... della presente Gazzetta Ufficiale

[7] GU L 13 del 19.1.98, pag.85.

(3) Risulta quindi necessario prorogare la normativa comunitaria di applicazione fissata con regolamento (CE) n. 86/98 [8] del Consiglio,

[8] GU L 13 del 19.1.98, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 86/98 del Consiglio rimane in vigore per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000, ai sensi delle disposizioni di cui alla decisione n. ..../2000 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra. Nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 4 del regolamento, i riferimenti al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1999 sono sostituiti da riferimenti al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente