<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ1999ITA.0800515301.case.xml"><NO.CASE>C-374/97</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61997C0374</NO.CELEX><NO.SEQ>0008.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>5155</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>5166</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>12</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONI DELL'AW. GEN. LÉGER — CAUSA C-374/97</LEFT><RIGHT>FEYRER</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell'avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Philippe Léger</HT></P><P>presentate il <DATE ISO="19990318">18 marzo 1999</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lingua originale: il francese.</P></NOTE></P></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>In questa causa, il Verwaltungshof della Baviera (Germania) invita la Corte ad interpretare alcune disposizioni di diritto comunitario relative all'armonizzazione dei contributi da riscuotere a titolo di ispezioni sanitarie nei macelli. Più precisamente, si chiede alla Corte di affermare se alcune disposizioni della direttiva del Consiglio <DATE ISO="19850129">29 gennaio 1985</DATE>, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="032" DATE.PUB="1985" PAGE.FIRST="14">GU L 32, pag. 14</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE> , nella versione di cui alla direttiva del Consiglio del <DATE ISO="19931222">22 dicembre 1993</DATE><NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="340" DATE.PUB="1993" PAGE.FIRST="15">GU L 340, pag. 15</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>, 93/188/CE (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>direttiva<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>), non trasposte nell'ordinamento giuridico interno nei termini stabiliti, abbiano effetto diretto.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>La normativa comunitaria pertinente</P></TI></TITLE><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>La direttiva ha per obiettivo quello di armonizzare le norme sul finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari nei macelli<NOTE NOTE.ID="E0004" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Quarto <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="2019"/> della direttiva.</P></NOTE> e di impedire le distorsioni alla concorrenza risultanti da una riduzione o da una soppressione dei contributi<NOTE NOTE.ID="E0005" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sesto <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="2019"/> della direttiva.</P></NOTE> da riscuotere a titolo di tali ispezioni e controlli.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>All'art. 1, n. 1, essa impone agli Stati membri di riscuotere un contributo comunitario per le spese relative alle ispezioni e ai controlli sanitari delle carni di cui a diverse direttive comunitarie.</TXT></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Il n. 2 della medesima disposizione definisce a cosa corrispondono queste spese. È quindi previsto che: <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>I contributi di cui al paragrafo 1 sono fissati in modo tale da coprire i costi sostenuti dall'autorità competente a titolo:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>degli oneri salariali, compresi gli oneri sociali;</P></ITEM><ITEM><P>delle spese amministrative cui possono essere imputate le spese necessarie alla formazione permanente degli ispettori</P></ITEM></LIST></P><P>per l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni di cui al paragrafo 1 <QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>.</P></NP><?PAGE NO="I-5156"?><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>L'ammontare di queste spese è stabilito esattamente al punto 1 del capitolo I dell'allegato dell'art. 2, n. 1, della direttiva e varia secondo la specie dell'animale, l'età e il peso.</TXT></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>L'art. 2, n. 3, della direttiva prevede, inoltre, che: <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>Gli Stati membri sono autorizzati a riscuotere un importo superiore ai livelli dei contributi comunitari, a condizione che il contributo totale riscosso da ciascuno Stato membro non sia superiore al costo effettivo delle spese d'ispezione<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>Il punto 4 del capitolo I dell'allegato dell'art. 2, n. 1, della direttiva precisa le diverse ipotesi nelle quali uno Stato può fissare contributi di importo superiore al forfait. Più precisamente, esso stabilisce che:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>Per coprire costi più elevati gli Stati membri possono:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>ricorrere ad un aumento, per un determinato stabilimento, dei livelli forfettari previsti ai punti 1 e 2, lett. a).</TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA><ALINEA>le condizioni da soddisfare a tal fine possono essere le seguenti:</ALINEA><ALINEA><P>...</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>o riscuotere un contributo specifico per coprire i costi effettivi<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>Queste disposizioni sono entrate in vigore il <DATE ISO="19940101">1<HT TYPE="SUP">o</HT> gennaio 1994</DATE> (art. 3, n. 1, della direttiva).</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>La normativa nazionale pertinente</P></TI></TITLE><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>Il Fleischhygienegesetz (legge sull'igiene delle carni), del <DATE ISO="19921218">18 dicembre 1992</DATE><NOTE NOTE.ID="E0006" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>BGBl, I, pag. 2022.</P></NOTE>, nella versione applicabile al momento dell'adozione delle decisioni impugnate nella causa a qua<NOTE NOTE.ID="E0007" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Vedasi paragrafo 14 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>, dispone, all'art. 24, paragrafo 1, che gli atti che danno luogo alla riscossione dei contributi sono stabiliti dal diritto dei Länder e che tali contributi sono calcolati <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>conformemente alla direttiva del Consiglio <DATE ISO="19850129">29 gennaio 1985</DATE>, 85/73/CEE, relativa<?PAGE NO="I-5157"?> al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="032" DATE.PUB="1985" PAGE.FIRST="14">GU L 32, pag. 14</REF.DOC.OJ>) e agli atti giuridici adottati dalle istituzioni della Comunità europea in base a detta direttiva (...)<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/> (paragrafo 2 della stessa disposizione).</TXT></NP><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>Il Bayerischer Gesetz zur Ausführung des Fleischhygienegesetzes (legge bavarese recante attuazione della legge sull'igiene delle carni, in prosieguo: l'<QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>AGFIHG<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/>, del <DATE ISO="19900824">24 agosto 1990</DATE><NOTE NOTE.ID="E0008" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>BB1. I, pag. 336.</P></NOTE> — legge del Land interessato nella causa principale — autorizza fra l'altro i Landkreise a determinare con regolamento gli atti che danno luogo alla riscossione dei contributi per il loro territorio. Su tale base, il Landkreis Rottal-Inn, ente territoriale competente, ha adottato la Satzung über die Erhebung von Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen im Vollzug fleischhygineischer Vorschriften (regolamento relativo alla riscossione di contributi e tasse per atti amministrativi effettuati in esecuzione di disposizioni in materia di igiene delle carni), del <DATE ISO="19970820">20 agosto 1997</DATE><NOTE NOTE.ID="E0009" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Abi. des Landkreises Rottal-Inn 1997, pag. 123.</P></NOTE> (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>Satzung<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/>), entrata retroattivamente in vigore il <DATE ISO="19940101">1<HT TYPE="SUP">o</HT> gennaio 1994</DATE>, la quale costituisce il fondamento giuridico delle decisioni impugnate.</TXT></NP><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del-l'AGFIHG, le autorità competenti del Land in questione sostengono le spese derivanti dall'esecuzione dei compiti loro affidati, in particolare, allorché questi enti territoriali si avvalgono dei servizi di ispezione veterinaria.</TXT></NP><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>Nell'ambito dei poteri loro conferiti, tali enti territoriali sono, tuttavia, tenuti a rispettare criteri prestabiliti. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, dell'AGFIHG, essi determinano, quindi, <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>con regolamento, uniformemente per il loro territorio, gli atti che danno luogo alla riscossione di un contributo ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1, del FIHG<NOTE NOTE.ID="E0010" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>La Fleischhygiene-Verordnung (regolamento sull'igiene delle carni) del <DATE ISO="19861030">30 ottobre 1986</DATE> (BGBl.I, pag. 1678), modificata dal regolamento <DATE ISO="19880311">11 marzo 1988</DATE> (BGBl.I, pag. 303).</P></NOTE>, nonché, in modo uniforme per il loro territorio e indipendentemente dai contributi per l'uso dei macelli, i contributi stabiliti a copertura delle spese conformemente all'art. 24, paragrafo 2, del FIHG<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>13.</NO.P><TXT>I diversi atti che danno luogo alla riscossione dei contributi sono elencati nella Satzung.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>I fatti e il procedimento</P></TI></TITLE><NP><NO.P>14.</NO.P><TXT>Il signor Feyer è un macellaio che esercita la propria attività nell'ambito del Landkreis Rottal-Inn, ove procede in prima persona alla macellazione di animali. Egli contesta l'ammontare dei contributi che gli sono stati richiesti in seguito alle ispezioni sanitarie e ai controlli delle carni effettuati dalle autorità competenti nel 1995.</TXT></NP><?PAGE NO="I-5158"?><NP><NO.P>15.</NO.P><TXT>È sua opinione, infatti, che tali autorità non possano assoggettarlo ad un contributo di importo superiore a quello forfettariamente previsto al punto 1 del capitolo I dell'allegato dell'art. 2, n. 1, della direttiva. Egli non nega, tuttavia, che i contributi che gli sono imposti corrispondano ai costi effettivi di ispezione descritti dal Landkreis Rottal-Inn.</TXT></NP><NP><NO.P>16.</NO.P><TXT>Il Landkreise Rottal-Inn ritiene, dal canto suo, che la finalità della direttiva non consista nell'armonizzazione dei contributi per le ispezioni e che gli Stati membri siano, invece, autorizzati a riscuotere contributi di importo superiore agli importi forfettari quando questi ultimi sono inferiori ai costi reali sostenuti dai servizi di ispezione veterinaria.</TXT></NP><NP><NO.P>17.</NO.P><TXT>La decisione resa dal Verwaltungsgericht bavarese di Regensburg, giudice nazionale adito in prima istanza, è stata oggetto di appello da parte del Landkreis Rottal-Inn davanti al Verwaltungsgerichtshof della Baviera. Quest'ultimo si domanda se la sentenza della Corte <DATE ISO="19921110">10 novembre 1992</DATE>, Hansa Fleisch Ernst Mundt<NOTE NOTE.ID="E0011" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-156/91" YEAR="1992" PAGE.ECR="I-5567">C-156/91, Race. pag. I-5567</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>, sia trasponibile nel caso di specie. In occasione di detta sentenza, la Corte è stata interrogata sul carattere incondizionato e sufficientemente preciso dell'art. 2, n. 1, della decisione del Consiglio del <DATE ISO="19880615">15 giugno 1988</DATE>, 88/408/CEE, concernente i livelli del contributo da riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari delle carni fresche, conformemente alla direttiva 85/73/CEE<NOTE NOTE.ID="E0012" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="194" DATE.PUB="1988" PAGE.FIRST="24">GU L 194, pag. 24</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>, che stabiliva i livelli forfettari del contributo per specie animale.</TXT></NP><NP><NO.P>18.</NO.P><TXT>In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che: <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>L'art. 2, n. 1, della decisione 8/408/CEE (...) può essere fatto valere da un singolo nei confronti di uno Stato membro onde opporsi alla riscossione di contributi per un importo superiore a quello previsto da tale disposizione, qualora non sussistano i presupposti cui l'art. 2, n. 2, di tale decisione subordina la possibilità di maggiorare i livelli del contributo fissati dall'art. 2, n. 1. Tuttavia, l'art. 2, n. 1, della decisione 88/408 può essere fatto valere solo per opporsi agli avvisi di recupero del contributo emessi dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 11 di tale decisione <QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0013" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Punto 1 del dispositivo.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>19.</NO.P><TXT>Il giudice a quo constata che la formulazione delle disposizioni relative alla facoltà per gli Stati membri di derogare agli importi forfettari prescritti aumentandoli è stata modificata dalla direttiva 93/118. Tale è segnatamente il caso del punto 4, lett. B), del capitolo I dell'allegato dell'art. 2, n. 1.</TXT></NP><NP><NO.P>20.</NO.P><TXT>In dubbio sul senso e sulla portata della citata sentenza Hansa Fleisch Ernst Mundt, nonché sull'interpretazione delle nuove disposizioni della direttiva 93/118, diretta-mente utili alla soluzione della controversia per cui è stato adito, il Verwaltungsgerichtshof<?PAGE NO="I-5159"?> della Baviera ha pertanto disposto la sospensione del procedimento per sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/> 1)</NO.P><TXT>Se un singolo possa opporsi alla riscossione di contributi superiori agli importi forfettari di cui al punto 1 dell'allegato dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 85/73/CEE nella versione di cui alla direttiva del Consiglio 93/118/CE, qualora lo Stato membro non abbia recepito la direttiva 93/118/CE entro il termine prescritto.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Se uno Stato membro possa riscuotere, senza ulteriori presupposti, contributi superiori agli importi forfettari, in base al n. 4, lett. b), dell'allegato dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 85/73/CEE nella versione di cui alla direttiva 93/118/CE, purché i contributi riscossi non superino le spese effettive.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>Se il potere degli Stati membri di riscuotere un importo superiore ai contributi comunitari ai sensi dell'art. 2, n. 3, della direttiva del Consiglio 85/73/CEE, nella versione di cui alla direttiva 93/118/CE, dipenda dal contributo totale riscosso nell'intero Stato membro e dalle spese di ispezione effettivamente sostenute in tutto lo Stato membro, oppure, qualora lo Stato membro abbia trasferito alle autorità comunali il potere di riscuotere i contributi, sia sufficiente che il contributo totale riscosso dall'autorità comunale considerata non superi le spese di ispezione da essa effettivamente sostenute<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Soluzione delle questioni</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>La prima e seconda questione</P></TI></TITLE><NP><NO.P>21.</NO.P><TXT>Con queste due prime questioni, che occorre esaminare insieme, il giudice a quo domanda alla Corte di dichiarare se la risposta da essa data alla questione relativa all'effetto diretto dell'art. 2, n. 1, della decisione 88/408 in occasione della sentenza Hansa Fleisch Ernst Mundt, prima citata, debba restare immutata dopo l'entrata in vigore della direttiva 93/118 e, più in particolare, del suo art. 2, n. 1, e del punto 4, lett. b), del capitolo I del suo allegato. In altri termini, si domanda alla Corte se un singolo possa, in mancanza di provvedimenti interni all'attuazione dell'art. 2, n. 1 della direttiva nei termini prescritti, far valere direttamente gli effetti di questa disposizione davanti alle giurisdizioni nazionali, onde opporsi alla riscossione, da parte delle amministrazioni di uno Stato membro, di contributi di importo superiore ai livelli forfettari previsti dalla direttiva, qualora l'importo delle spese sollecitate non superi i costi effettivi sostenuti dai servizi di ispezione veterinaria, e qualora la facoltà di derogare all'importo forfettario del contributo aumentandolo sia offerta liberamente agli Stati membri senza<?PAGE NO="I-5160"?> che debbano previamente giustificare il rispetto di taluni presupposti.</TXT></NP><NP><NO.P>22.</NO.P><TXT>Al fine di rispondere a questa questione, mi sembra indispensabile commentare la soluzione adottata dalla Corte nella già citata sentenza Hansa Fleisch Ernst Mundt.</TXT></NP><NP><NO.P>23.</NO.P><TXT>Il contesto fattuale di tale sentenza è molto simile a quello oggetto del presente procedimento. La società Hans Fleisch Ernst Mundt gestiva un macello ed era sottoposta ad ispezioni veterinarie. Essendo i contributi a cui era stata assoggettata conformemente alla disciplina vigente nel Land di cui si trattava superiori ai livelli forfettari previsti dalla legislazione comunitaria non ancora in vigore all'epoca dei fatti<NOTE NOTE.ID="E0014" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Si trattava nella fattispecie della direttiva 85/73 e della decisione 88/408.</P></NOTE>, la società Hansa Fleisch Ernst Mundt aveva proposto reclami contro gli avvisi di recupero dei contributi emessi, ritenendoli illegittimi, in ragione del fatto che i contributi fatturati erano superiori a quelli previsti dall'art. 2, n. 1, della decisione 88/408, il cui termine di trasposizione non era ancora decorso.</TXT></NP><NP><NO.P>24.</NO.P><TXT>La Corte ha ricordato che il singolo può far valere l'applicazione delle norme che gli conferiscono diritti ma che, allo stesso tempo, lo assoggettano ad obblighi, poiché <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>sarebbe in contrasto con la forza obbligatoria attribuita dall'art. 189 alla [...] (direttiva) l'escludere, in generale, la possibilità che l'obbligo da essa imposto sia fatto valere dagli eventuali interessati <QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0015" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza Hansa Fleisch Ernst Mundt, citata, punto 12.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>25.</NO.P><TXT>In conformità con la sua giurisprudenza costante, la Corte ha sottolineato che <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>una norma contenuta in una [...] (direttiva) rivolta ad uno Stato membro poteva essere fatta valere contro quest'ultimo, allorquando detta norma imponesse al destinatario un <HT TYPE="ITALIC">obbligo incondizionato e sufficientemente chiaro e preciso</HT> (...)<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0016" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem, punto 13, il corsivo è mio.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>26.</NO.P><TXT>All'argomentazione del governo tedesco, secondo cui <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>l'obbligo, imposto agli Stati membri, di stabilire l'importo del contributo ai livelli previsti dall'art. 2, n. 1, della decisione 88/408 non era incondizionato, a causa della possibilità, per gli Stati membri, ai sensi dell'art. 2, n. 2, della decisione suddetta, di derogare agli importi forfettari di cui trattasi <QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0017" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem, punto 14.</P></NOTE>, la Corte ha replicato che <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>il fatto che una decisione consenta agli Stati membri che ne sono destinatari di derogare a disposizioni chiare e precise della stessa decisione non può, di per sé, far venire meno l'efficacia diretta di dette disposizioni. In particolare, disposizioni del genere possono avere efficacia diretta qualora <HT TYPE="ITALIC">la possibilità di derogarvi</HT><?PAGE NO="I-5161"?> <HT TYPE="ITALIC">sia soggetta a sindacato giurisdizionale</HT> (...)<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0018" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem, punto 15, il corsivo è mio.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>27.</NO.P><TXT>La Corte ha tuttavia tenuto a precisare che <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>la facoltà concessa ai singoli di far valere una decisione nei confronti di Stati membri che ne siano destinatari è fondata sulla natura vincolante della decisione nei confronti dei destinatari. Perciò, quando la decisione concede agli Stati membri un termine per adempiere agli obblighi che ne derivano, essa non può essere fatta valere dai singoli contro Stati membri prima della scadenza del termine medesimo<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0019" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem, punto 20.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>28.</NO.P><TXT>Di conseguenza, ricordiamolo, la Corte ha statuito che: <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>L'art. 2, n. 1, della decisione 88/408 (...) può essere fatto valere da un singolo nei confronti dr uno Stato membro onde opporsi alla riscossione di contributi per un importo superiore a quello previsto da tale disposizione, qualora non sussistano i presupposti cui l'art. 2, n. 2, di tale decisione subordina la possibilità di maggiorare i livelli del contributo fissati dall'art. 2, n. 1. Tuttavia, l'art. 2, n. 1, della decisione 88/498/CEE può essere fatto valere solo per opporsi agli avvisi di recupero del contributo emessi dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 11 di tale decisione<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0020" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Punto 1 del dispositivo.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>29.</NO.P><TXT>È stato, pertanto, solo in ragione del fatto che i termini di trasposizione del provvedimento non erano decorsi che la Corte ha rifiutato al singolo che la reclamava la possibilità di far valere direttamente davanti ai giudici nazionali competenti l'art. 2, n. 1, della decisione onde opporsi agli avvisi di recupero del contributo emessi prima della scadenza dei termini prescritti dall'art. 11 della medesima decisione. Per contro, qualora <HT TYPE="ITALIC">le deroghe al principio</HT> del contributo comunitario di un livello forfettario siano <HT TYPE="ITALIC">soggette alla rigorosa osservanza di condizioni soggette a sindacato giurisdizionale,</HT> la disposizione oggetto della controversia può avere effetto diretto.</TXT></NP><NP><NO.P>30.</NO.P><TXT>Come la maggior parte degli intervenienti<NOTE NOTE.ID="E0021" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Eccezion fatta per il signor Feyrer.</P></NOTE>, ritengo che l'art. 2, n. 1, della direttiva non possegga più i requisiti che consentono ad un singolo di farla valere direttamente in mancanza di provvedimenti di attuazione di tale norma nell'ordinamento giuridico interno di uno Stato membro. E mia opinione che, dall'entrata in vigore della direttiva 93/11, l'obbligo imposto agli Stati membri di fissare l'importo del contributo ai livelli previsti dal suo art. 2, n. 1, e dal punto 1 del relativo allegato, non sia più incondizionato, in ragione dell'ampia possibilità di prevedere contributi di un importo superiore al forfait in questione che è offerta agli Stati membri dall'art. 2, n. 3, della direttiva e dal<?PAGE NO="I-5162"?> punto 4, lett. b), del capitolo I dell'allegato del suo art. 2, n. 1.</TXT></NP><NP><NO.P>31.</NO.P><TXT>Confrontiamo le normative comunitarie in oggetto.</TXT></NP><NP><NO.P>32.</NO.P><TXT>In forza dell'art. 2, n. 2, della decisione 88/408, soltanto gli Stati membri in cui <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>i costi salariali, la struttura degli stabilimenti e il rapporto esistente fra veterinari ed ispettori si discostano da quelli della media comunitaria presa in considerazione per il calcolo degli importi forfettari fissati al n. 1 <QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/> potevano derogare all'importo del contributo comunitario fissato forfettariamente al n. 1, per eccesso o per difetto, fino al raggiungimento dei costi reali di ispezione. Analogamente, ai sensi del secondo comma dello stesso n. 2: <QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>Per ricorrere alle deroghe cui al primo comma, gli Stati membri si fondano sui principi enumerati nell'allegato<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/>. L'allegato enuncia una serie di condizioni da soddisfare per poter derogare a tali importi sia per eccesso che per difetto.</TXT></NP><NP><NO.P>33.</NO.P><TXT>Occorreva dedurne che il legislatore comunitario accordava solo un esiguo margine discrezionale agli Stati membri nella determinazione dell'importo del contributo.</TXT></NP><NP><NO.P>34.</NO.P><TXT>Dall'entrata in vigore della direttiva 93/118, il rispetto delle condizioni preliminari è richiesto solo per le deroghe per difetto all'importo forfettariamente fissato dal legislatore comunitario<NOTE NOTE.ID="E0022" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. il punto 5, lett. a), e lett. b), dell'allegato dell'art. 2, n. 1, della direttiva che dispone quanto segue:</P><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/>5)</NO.P><TXT>Gli Stati membri i cui costi salariali, struttura degli stabilimenti e il rapporto esistente fra i veterinari e ispettori si scostano dalla media comunitaria presa in considerazione per il calcolo degli importi forfettari stabiliti ai punti 1 e 2, lett. a), possono derogare verso il basso a concorrenza dei costi reali di ispezione:</TXT><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>in generale, quando il costo della vita e i costi salariali presentano differenze particolarmente rilevanti;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>per un determinato stabilimento, quando siano soddisfatte le seguenti condizioni (...)<QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NOTE>. Per contro, tali condizioni non esistono più qualora si tratti di deroghe per eccesso. In altri termini, la direttiva ha attenuato i presupposti di esercizio della facoltà di riscuotere i contributi di importo superiore al forfait fino ad allora offerta agli Stati membri dalla decisione 88/408. Difatti, l'art. 2, n. 3, della direttiva prevede soltanto che: <QUOT.START ID="QS0022" REF.END="QE0022" CODE="00AB"/>Gli Stati membri possono riscuotere un importo superiore ai livelli dei contributi comunitari, purché il contributo totale riscosso da ciascuno Stato membro non sia superiore al costo effettivo delle spese d'ispezione<QUOT.END ID="QE0022" REF.START="QS0022" CODE="00BB"/>. Allo stesso modo, il punto 4 dell'allegato dell'art. 2, n. 1, della direttiva precisa semplicemente che: <QUOT.START ID="QS0023" REF.END="QE0023" CODE="00AB"/>Per coprire costi più elevati gli Stati membri possono (...) b) o riscuotere un contributo specifico per coprire i costi effettivi<QUOT.END ID="QE0023" REF.START="QS0023" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>35.</NO.P><TXT>Posto che gli Stati membri non sono più sottoposti all'osservanza delle condizioni preliminari per poter maggiorare l'importo forfettario dei contributi previsto all'art. 2, n. 1, della direttiva, essi possono optare come meglio credono per il contributo del livello forfettariamente fissato dal legislatore comunitario o per quello specifico di un importo superiore che copra i costi effettivi sostenuti dai servizi di ispezione, senza dover peraltro giustificare una tale<?PAGE NO="I-5163"?> scelta. Se ne deduce che <HT TYPE="ITALIC">la direttiva offre agli Stati membri un'alternativa:</HT> o un contributo comunitario di un importo forfettario fissato conformemente all'art. 2, n. 1, della direttiva e al punto 1 del suo allegato, o un contributo specifico di un importo determinato dalle autorità nazionali competenti a copertura dei costi effettivamente sostenuti. Dagli atti del procedimento emerge che la Repubblica Federale di Germania ha regolarmente optato per la seconda possibilità.</TXT></NP><NP><NO.P>36.</NO.P><TXT>Ne devo quindi concludere che, dall'entrata in vigore della direttiva 93/118, i soggetti passivi dei contributi non possono eccepire alle amministrazioni del loro Stato membro, davanti ai giudici nazionali, l'obbligo del rispetto degli importi forfettari stabiliti dal legislatore comunitario onde opporsi al recupero di contributi di un importo superiore a quello previsto all'art. 2, n. 1, della direttiva ma che corrisponde ai costi di ispezione effettivamente sostenuti. In altri termini, l'art. 2, n. 1, della direttiva a cui gli Stati membri possono facilmente derogare non impone al suo destinatario un obbligo incondizionato.</TXT></NP><NP><NO.P>37.</NO.P><TXT>Questa lettura dell'art. 2, n. 1, della direttiva è corroborata dalla finalità della direttiva stessa.</TXT></NP><NP><NO.P>38.</NO.P><TXT>L'obiettivo di questa legislazione non è infatti quello di armonizzare l'importo del contributo da riscuotere per le ispezioni e i controlli sanitari delle carni fresche, bensì quello di armonizzare le regole di finanziamento di questi controlli e evitare distorsioni alla concorrenza. È pertanto previsto un importo minimo, derogabile qualora i costi effettivi relativi alle ispezioni e ai controlli sanitari si discostino dai livelli stabiliti dal legislatore comunitario. Questi costi comportano segnatamente i costi salariali inclusivi degli oneri sociali degli ispettori<NOTE NOTE.ID="E0023" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 1, n. 2, della direttiva.</P></NOTE>.</TXT><P>Questo tipo di costi non è identico nell'insieme del territorio comunitario. Pertanto, l'armonizzazione dell'importo del contributo non può essere l'obiettivo attribuito alla direttiva. Per contro, determinando la procedura da seguirsi per pervenire alla fissazione del contributo, nonché i parametri di cui occorre tener conto per procedere al calcolo di quest'ultimo, il legislatore comunitario crea gli strumenti che consentono di evitare le distorsioni di concorrenza.</P></NP><NP><NO.P>39.</NO.P><TXT>Alla luce di quanto precede, deduco che l'art. 2, n. 1, della direttiva, in virtù del suo carattere condizionato, non può conferire direttamente a coloro che sono assoggettati al pagamento del contributo la facoltà di far valere l'obbligo di versare l'importo forfettario che esso stabilisce, in mancanza di misure di attuazione nell'ordinamento interno nei termini prescritti, qualora lo Stato membro fissi un contributo di un importo superiore corrispondente ai costi<?PAGE NO="I-5164"?> effettivi delle ispezioni dichiarati dall'autorità competente interessata.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>La terza questione</P></TI></TITLE><NP><NO.P>40.</NO.P><TXT>Con la terza questione, il giudice a quo domanda alla Corte se l'art. 2, n. 3, della direttiva debba essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia delegato i suoi poteri in materia di riscossione dei contributi ad autorità comunali, il <QUOT.START ID="QS0024" REF.END="QE0024" CODE="00AB"/> costo effettivo delle spese d'ispezione <QUOT.END ID="QE0024" REF.START="QS0024" CODE="00BB"/> — enunciato in questa disposizione — sia da intendersi come ricomprendente le spese sostenute nell'insieme dello Stato membro o quelle sostenute dalle autorità comunali in questione. In altri termini, alla Corte è richiesto di precisare a quale livello geografico deve essere determinato il costo effettivo delle spese di ispezione qualora lo Stato membro abbia delegato i suoi poteri ad autorità regionali o locali, come nel caso della Germania.</TXT></NP><NP><NO.P>41.</NO.P><TXT>Ricordo che questa disposizione stabilisce che: <QUOT.START ID="QS0025" REF.END="QE0025" CODE="00AB"/>Gli Stati membri sono autorizzati a riscuotere un importo superiore ai livelli dei contributi comunitari, purché il contributo totale riscosso da ciascuno Stato membro non sia superiore al costo effettivo delle spese d'ispezione<QUOT.END ID="QE0025" REF.START="QS0025" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>42.</NO.P><TXT>Secondo il signor Feyrer, il <QUOT.START ID="QS0026" REF.END="QE0026" CODE="00AB"/>costo effettivo delle spese d'ispezione<QUOT.END ID="QE0026" REF.START="QS0026" CODE="00BB"/> di cui all'art. 2, n. 3, della direttiva si riferisce alle spese dichiarate nell'insieme dello Stato membro anche se tale Stato ha delegato il potere di riscuotere i contributi alle autorità comunali.</TXT></NP><NP><NO.P>43.</NO.P><TXT>Io non condivido questa opinione. È mio parere che questa disposizione vada letta alla luce degli artt. 1, n. 2, e 2, n. 1, della direttiva. Questi ultimi prevedono rispettivamente che: <QUOT.START ID="QS0027" REF.END="QE0027" CODE="00AB"/>I contributi (...) sono fissati in modo tale da coprire i costi sostenuti <HT TYPE="ITALIC">dall'autorità competente</HT> a titolo:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>degli oneri salariali, compresi gli oneri sociali;</P></ITEM><ITEM><P>delle spese amministrative cui possono essere imputate le spese necessarie alla formazione permanente degli ispettori</P></ITEM></LIST></P><P>per l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni di cui al paragrafo 1 <QUOT.END ID="QE0027" REF.START="QS0027" CODE="00BB"/> e che : <QUOT.START ID="QS0028" REF.END="QE0028" CODE="00AB"/> Ai fini esclusivi del finanziamento dei controlli effettuati dalle <HT TYPE="ITALIC">autorità competenti</HT> in conformità delle direttive di cui all'art. 1, gli Stati membri provvedono a riscuotere ... i<?PAGE NO="I-5165"?> contributi comunitari, conformemente alle modalità specificate in allegato<NOTE NOTE.ID="E0024" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Il corsivo è mio.</P></NOTE>.<QUOT.END ID="QE0028" REF.START="QS0028" CODE="00BB"/></P></NP><NP><NO.P>44.</NO.P><TXT>La Corte ha già stabilito che <QUOT.START ID="QS0029" REF.END="QE0029" CODE="00AB"/>ogni Stato membro è libero di ripartire le competenze sul piano interno e di dare attuazione agli atti di diritto comunitario sprovvisti di efficacia diretta mediante provvedimenti adottati dalle autorità regionali o locali, purché detta ripartizione di competenze consenta una corretta attuazione degli atti di diritto comunitario di cui trattasi <QUOT.END ID="QE0029" REF.START="QS0029" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0025" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Già citata sentenza Hansa Fleisch Ernst Munck, punto 23.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>45.</NO.P><TXT>Ne consegue che, qualora uno Stato membro abbia delegato i suoi poteri in materia di riscossione del contributo comunitario di cui all'art. 2, n. 3, della direttiva, l'<QUOT.START ID="QS0030" REF.END="QE0030" CODE="00AB"/>autorità competente<QUOT.END ID="QE0030" REF.START="QS0030" CODE="00BB"/>, ai sensi degli artt. 1, n. 2, e 2, n. 1, della direttiva, è l'autorità regionale o locale. Conformemente a tali norme, il livello geografico al quale deve essere determinato il costo effettivo delle spese sostenute dai servizi di ispezione veterinaria che svolgono i compiti loro attribuiti è pertanto il livello regionale o locale e non il livello nazionale.</TXT></NP><NP><NO.P>46.</NO.P><TXT>Ritengo, inoltre, che lo stesso concetto di <QUOT.START ID="QS0031" REF.END="QE0031" CODE="00AB"/>costo effettivo delle spese d'ispezione <QUOT.END ID="QE0031" REF.START="QS0031" CODE="00BB"/> osti all'interpretazione proposta dal sig. Feyrer. Se si ammette, infatti, che, nell'ipotesi in cui lo Stato membro deleghi i propri poteri ad autorità comunali, l'importo del contributo sia calcolato a livello nazionale, non potrebbe trattarsi che di una media delle spese totali sostenute da ogni servizio veterinario operante sul territorio nazionale e non certo, quindi, delle spese effettivamente sostenute dal servizio competente interessato.</TXT></NP><NP><NO.P>47.</NO.P><TXT>Da quanto precede consegue che l'art. 2, n. 3, della direttiva deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro deleghi i propri poteri in materia di riscossione dei contributi ad autorità comunali, il <QUOT.START ID="QS0032" REF.END="QE0032" CODE="00AB"/>costo effettivo delle spese d'ispezione <QUOT.END ID="QE0032" REF.START="QS0032" CODE="00BB"/> di cui a questa disposizione si riferisce al costo effettivo delle spese sostenute dalle autorità comunali di cui trattasi e non della totalità dei costi sostenuti nello Stato membro.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="I-5166"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Conclusione</P></TI></TITLE><NP><NO.P>48.</NO.P><TXT>Alla luce delle precedenti osservazioni, suggerisco di risolvere le questioni pregiudiziali deferite dal Verwaltungsgerichtshof della Baviera nel modo seguente:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0033" REF.END="QE0033" CODE="00AB"/>1)</NO.P><TXT>11 punto 1 del capitolo I dell'allegato dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio <DATE ISO="19850129">29 gennaio 1985</DATE>, 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, come modificata dalla direttiva del Consiglio <DATE ISO="19931222">22 dicembre 1993</DATE>, 93/118/CE, non è sufficientemente preciso e incondizionato da conferire direttamente ad un singolo la facoltà di far valere, davanti ai giudici nazionali, in assenza di misure di attuazione nell'ordinamento interno nei termini prescritti, l'obbligo di versare l'importo forfettario in esso stabilito, onde opporsi alla riscossione, da parte delle amministrazioni di uno Stato membro, di contributi di un importo superiore a quelli forfettari previsti dalla direttiva 93/118, qualora l'importo dei contributi reclamati non superi il costo effettivo delle spese sostenute dai servizi di ispezione veterinaria. Inoltre, conformemente al punto 4, lett. b), dell'allegato dell'art. 2, n. 1, della direttiva 93/118, la facoltà di derogare in tal modo all'importo forfettario del contributo è attribuita liberamente agli Stati membri senza che essi debbano previamente dimostrare l'osservanza di talune condizioni.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>L'art. 2, n. 3, della direttiva 85/73, come modificata dalla direttiva 93/118, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia delegato i suoi poteri in materia di riscossione dei contributi ad autorità comunali, il <QUOT.START ID="QS0034" REF.END="QE0034" CODE="2018"/>costo effettivo delle spese di ispezione<QUOT.END ID="QE0034" REF.START="QS0034" CODE="2019"/>, di cui a questa disposizione, si riferisce alle spese sostenute dall'autorità comunale di cui trattasi e non alla totalità dei costi sostenuti nello Stato membro<QUOT.END ID="QE0033" REF.START="QS0033" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>