Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte prima: Principi - Articolo 10 - Articolo 5 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 5 - Trattato CEE
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0183 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0009 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)
Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) Articolo 10 Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti. Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato.