31995D0099

95/99/CE: Decisione della Commissione del 27 marzo 1995 che modifica la decisione 93/195/CEE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

Gazzetta ufficiale n. L 076 del 05/04/1995 pag. 0016 - 0018


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 1995 che modifica la decisione 93/195/CEE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (95/99/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 19, punto ii),

considerando che, a norma della decisione 93/195/CEE della Commissione (2), modificata da ultimo dalla decisione 94/561/CE (3), la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea è limitata ai cavalli che abbiano soggiornato in un paese terzo per meno di 30 giorni;

considerando che è opportuno prolungare tale periodo fino a 90 giorni, onde facilitare la partecipazione di cavalli originari della Comunità alle Olimpiadi di Atlanta (Stati Uniti d'America) nel 1996 ed alle relative prove preparatorie;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/195/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1 è aggiunto il trattino seguente:

« - che, qualora abbiano partecipato alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996 ed alle relative prove preparatorie, previste ad Atlanta per l'agosto 1995, rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato III della presente decisione. »

2) È inserito il seguente allegato III:

« ALLEGATO III CERTIFICATO SANITARIO per la reintroduzione in territorio comunitario di cavalli registrati che abbiano partecipato alle Olimpiadi di Atlanta (1996) o alle relative prove preparatorie (Atlanta, agosto 1995) dopo la loro esportazione temporanea per un periodo inferiore a 90 giorni Numero del certificato:

Paese terzo speditore: Stati Uniti d'America Ministero competente: USDA I. Identificazione del cavallo a) Numero del documento di identificazione:

b) convalidato da: (autorità competente) II. Origine e destinazione del cavallo Il cavallo è spedito da:

(luogo di esportazione) a:

(luogo di destinazione) per aereo:

(indicare il numero del volo) Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i requisiti precisati nell'allegato II punto III a), b), c), e), f), g), h) della decisione 93/195/CEE e dal giorno del suo ingresso nel territorio degli Stati Uniti d'America in data .................... (meno di 90 giorni) è rimasto in allevamenti ufficialmente riconosciuti e posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale, alloggiato in stalle isolate e senza venire in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni.

IV. Il cavallo sarà trasferito con un mezzo di trasporto preventivamente pulito e disinfettato con disinfettante ufficialmente riconosciuto negli Stati Uniti d'America.

V. Il presente certificato ha una validità di 10 giorni.

Data: Luogo: Timbro e firma del veterinario ufficiale (nome, titolo e funzione in lettere maiuscole) »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione