<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRT11998ITB.0500219101.case.xml"><NO.CASE>T-267/97</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61997B0267</NO.CELEX><NO.SEQ>0007.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>2193</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>2203</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>11</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>ORDINANZA <DATE ISO="19980525">25. 5.1998</DATE> — CAUSA T-267/97</LEFT><RIGHT>BROOME &amp; WELLINGTON / COMMISSIONE</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Ordinanza del Tribunale</HT> (Terza Sezione ampliata)</P><P><DATE ISO="19980525">25 maggio 1998</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lingua processuale: l'inglese.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>Nella causa T-267/97,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Broome &amp; Wellington Ltd,</HT> società di diritto inglese, avente sede in Manchester (Regno Unito), rappresentata dalla signora Fiona M. Carlin, barrister, del foro d'Irlanda del Nord, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathis Hardt,</P><PARTY.STATUS>ricorrente,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contro</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Commissione delle Comunità europee,</HT> rappresentata dai signori Viktor Keuschitz, consigliere giuridico, e Nicholas Khan, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,</P><PARTY.STATUS>convenuta,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><SUBJECT><P>avente ad oggetto una domanda d'annullamento di un avviso di instaurazione di procedura di dumping relativa alle importazioni di tessuti di cotone greggio originari<?PAGE NO="II-2194"?> della Repubblica popolare di Cina, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia, pubblicato I'<DATE ISO="19970711">11 luglio 1997</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="210" DATE.PUB="1997" PAGE.FIRST="12">GU C 210, pag. 12</REF.DOC.OJ>),</P></SUBJECT><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),</P><P>composto dalla signora V. Tiili, presidente, e dai signori C. P. Briët, K. Lenaerts, A. Potocki e J. D. Cooke, giudici,</P><P>cancelliere: H. Jung</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL><P>ha pronunciato la seguente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Ordinanza</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>I fatti all'origine del ricorso e il procedimento</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>II <DATE ISO="19970526">26 maggio 1997</DATE>, conformemente all'art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio <DATE ISO="19951222">22 dicembre 1995</DATE>, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="056" DATE.PUB="1996" PAGE.FIRST="1">GU 1996, L 56, pag. 1</REF.DOC.OJ>; in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>regolamento n. 384/96<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>), nella versione modificata dal regolamento (CE) del Consiglio <DATE ISO="19961202">2 dicembre 1996</DATE>, n. 2331 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="317" DATE.PUB="1996" PAGE.FIRST="1">GU L 317, pag. 1</REF.DOC.OJ>), il comitato delle industrie del cotone e delle fibre similari dell'Unione europea (in prosieguo: <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>Eurocoton<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>) ha presentato alla Commissione un reclamo secondo il quale le importazioni di tessuti di cotone greggio in rotoli originari della Repubblica popolare di Cina, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia avrebbero costituito oggetto di pratiche di dumping e avrebbero provocato quindi pregiudizio grave all'industria comunitaria.</TXT></NP><?PAGE NO="II-2195"?><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>L'<DATE ISO="19970711">11 luglio 1997</DATE>, la Commissione ha pubblicato un avviso di instaurazione di una procedura antidumping relativa alle importazioni di tessuti di cotone greggio originari di questi paesi (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="210" DATE.PUB="1997" PAGE.FIRST="12">GU C 210, pag. 12</REF.DOC.OJ>; in prosieguo <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>avviso di instaurazione<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>),</TXT></NP><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>Con atto depositato nella cancelleria della Corte il <DATE ISO="19971006">6 ottobre 1997</DATE>, la ricorrente, importatrice nella Comunità di prodotti analoghi a quelli in questione, ha proposto il presente ricorso avverso detto avviso di instaurazione in base agli artt. 173, quarto comma, 174 e 176 del Trattato CE.</TXT></NP><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Con atto depositato il <DATE ISO="19971216">16 dicembre 1997</DATE>, la Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura.</TXT></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>Con atto depositato il <DATE ISO="19980106">6 gennaio 1998</DATE>, la Foreign Trade Association (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>FTA<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>), associazione di importatori europei con sede in Bruxelles, rappresentata dall'avv. Ursula Schliessner, del foro di Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Arendt &amp; Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt, a norma dell'art. 115 del regolamento di procedura, ha chiesto d'intervenire nella causa a sostegno della ricorrente.</TXT></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>Con atto depositato il <DATE ISO="19980219">19 febbraio 1998</DATE>, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="II-2196"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Le conclusioni delle parti</P></TI></TITLE><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>La ricorrente conclude che piaccia al Tribunale:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>annullare l'avviso di instaurazione;</P></ITEM><ITEM><P>condannare la Commissione alle spese.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>La Commissione chiede che piaccia al Tribunale:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>respingere il ricorso in quanto irricevibile;</P></ITEM><ITEM><P>condannare la ricorrente alle spese.</P></ITEM></LIST></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sulla ricevibilità</P></TI></TITLE><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>In virtù dell'art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, la prosecuzione della procedura su un'eccezione d'irricevibilità è orale, salvo decisione contraria del Tribunale.</TXT></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>Nella fattispecie, il fascicolo contiene tutti gli elementi di valutazione necessari per pronunciarsi. Non è dunque necessario svolgere la fase orale.</TXT></NP><?PAGE NO="II-2197"?><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>Per corroborare la sua eccezione d'irricevibilità, la Commissione deduce tre motivi, tratti rispettivamente dall'insussistenza di atto impugnabile ai sensi dell'art, 173 del Trattato, dalla tardività del ricorso e dall'insussistenza d'interesse diretto e individuale della ricorrente.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sul motivo tratto dall'insussistenza di atto impugnabile</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Argomentazione delle parti</P></TI></TITLE><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>La Commissione sostiene che l'instaurazione di un procedimento antidumping è un atto preparatorio che, in quanto tale, non può costituire oggetto di ricorso per annullamento (v., in particolare, sentenza della Corte <DATE ISO="19811111">11 novembre 1981</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="60/81" YEAR="1981" PAGE.ECR="2639">60/81, IBM/Commissione, Race. pag. 2639, punto 19</REF.DOC.ECR>; ordinanze del Tribunale <DATE ISO="19960314">14 marzo 1996</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-134/95" YEAR="1996" PAGE.ECR="II-181">T-134/95, Dysan Magnetics e Review Magnetics/Commissione, Race. pag. II-181, punto 23</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="19961210">10 dicembre 1996</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-75/96" YEAR="1996" PAGE.ECR="II-1689">T-75/96, Söktas/Commissione, Race. pag. II-1689, punto 31</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>La ricorrente sostiene invece che la decisione della Commissione di instaurare il procedimento è un atto che produce effetti giuridici vincolanti che possono incidere sui suoi interessi. Nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse che si tratta di un atto preparatorio, la ricorrente chiede che si eserciti comunque il sindacato giurisdizionale, dal momento che detto atto sarebbe viziato in modo grave, come ad esempio per sviamento di potere.</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>Essa si richiama al contesto nel quale l'avviso di instaurazione della procedura è stato emanato. Ricorda che, dal 1994, si tratta del terzo procedimento instaurato per gli stessi prodotti originari degli stessi paesi.</TXT></NP><?PAGE NO="II-2198"?><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>La prima procedura, instaurata su reclamo dell'Eurocoton presentato nel settembre 1993 (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="017" DATE.PUB="1994" PAGE.FIRST="3">GU 1994, C 17, pag. 3</REF.DOC.OJ>), sarebbe stata archiviata con decisione della Commissione <DATE ISO="19960219">19 febbraio 1996</DATE>, 96/167/CE (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="042" DATE.PUB="1996" PAGE.FIRST="16">GU L 42, pag. 16</REF.DOC.OJ>), formalmente a motivo di una rinuncia al reclamo.</TXT></NP><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>La seconda procedura, instaurata in base ad un reclamo presentato dall'Eurocoton l'<DATE ISO="19960108">8 gennaio 1996</DATE>, sarebbe stata instaurata il giorno successivo all'archiviazione dell'inchiesta precedente (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="050" DATE.PUB="1996" PAGE.FIRST="3">GU 1996, C 50, pag. 3</REF.DOC.OJ>). Il <DATE ISO="19961118">18 novembre 1996</DATE>, la Commissione avrebbe adottato il regolamento (CE) n. 2208/96, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tessuti di cotone greggio originarie della Repubblica popolare di Cina, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="295" DATE.PUB="1996" PAGE.FIRST="3">GU L 295, pag. 3</REF.DOC.OJ>). Nonostante la Commissione avesse suggerito l'adozione di dazi definitivi, conformemente all'art. 9, n. 4, del regolamento n. 384/96, il Consiglio non avrebbe istituito tali dazi, non essendo stata raggiunta una maggioranza favorevole. I dazi antidumping provvisori non sarebbero quindi più stati applicati dal <DATE ISO="19970520">20 maggio 1997</DATE>, nonostante i tentativi reiterati di una delegazione nazionale per rimettere in discussione la proposta.</TXT></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>Già dal <DATE ISO="19970521">21 maggio 1997</DATE>, il portavoce della Commissione avrebbe dichiarato che quest'ultima <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>avrebbe immediatamente instaurato un nuovo procedimento se fosse stato presentato un nuovo reclamo<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>. La Commissione avrebbe quindi agito fuori dell'ambito regolamentare applicabile. Quindi, ancor prima che l'Eurocoton avesse presentato il suo nuovo reclamo, il <DATE ISO="19970526">26 maggio 1997</DATE>, si sarebbe pubblicamente e politicamente impegnata a disporre una nuova indagine. Con l'avviso di instaurazione impugnato essa avrebbe quindi instaurato un terzo procedimento, conformemente a detto impegno.</TXT></NP><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>II contesto suesposto dimostrerebbe, da un lato, che la Commissione si era impegnata ad instaurare il procedimento ancor prima della presentazione del reclamo e non in base agli elementi di prova contenuti nello stesso, come prescriverebbe l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 384/96 e, dall'altro, che i futuri apprezzamenti della Commissione su detto problema sarebbero stati sostanzialmente identici a quelli già formulati nel ricordato regolamento n. 2208/96, che non sono stati accolti dal Consiglio.</TXT></NP><?PAGE NO="II-2199"?><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>Il procedimento seguito dalla Commissione non sarebbe quindi un procedimento normale, nel quale un reclamo precede l'instaurazione di un'indagine. Così stando le cose, né l'ordinanza Dysan Magnetics e Review Magnetics/Commissione, né l'ordinanza Söktas/Commissione, già ricordate, sarebbero pertinenti.</TXT></NP><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>In dette ordinanze il Tribunale avrebbe posto tre elementi determinanti per concludere che un avviso d'instaurazione è solo un provvedimento preparatorio e non costituisce quindi un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173 del Trattato.</TXT></NP><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>In primo luogo, l'instaurazione di un procedimento non sfocerebbe automaticamente nell'imposizione di dazi antidumping, poiché il procedimento può venir archiviato senza che si adotti alcun provvedimento. Orbene, nella fattispecie, emergerebbe per l'appunto dal contesto che, con certezza, la Commissione avrebbe istituito dazi provvisori.</TXT></NP><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>In secondo luogo, le imprese non sarebbero affatto costrette a modificare le loro pratiche commerciali per effetto dell'instaurazione del procedimento. A questo proposito la ricorrente non contesta che, in astratto, l'instaurazione di un procedimento antidumping non implica l'obbligo di modificare le pratiche commerciali. Tuttavia, in realtà, una tale instaurazione implicherebbe cambiamenti in dette pratiche, in particolare nel settore dei prezzi e del volume degli scambi, tenuto conto delle incertezze che implicherebbe il procedimento per gli operatori.</TXT></NP><NP><NO.P>23</NO.P><TXT>In terzo luogo, le imprese non potrebbero essere costrette a cooperare all'indagine. È pacifico che, in teoria, l'apertura di un'indagine non obbligherebbe gli operatori a cooperarvi. Tuttavia, una siffatta cooperazione sarebbe essenziale per tutti coloro che avessero un interesse economico sostanziale all'esito del procedimento, per salvaguardare i propri diritti relativi a detto procedimento, ivi compreso quello di impugnare l'atto finale delle istituzioni.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="II-2200"?><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Valutazione del Tribunale</P></TI></TITLE><NP><NO.P>24</NO.P><TXT>Conformemente ad una costante giurisprudenza (v., in particolare, ordinanze Dysan Magnetics e Review Magnetics/Commissione e Söktas/Commissione, già ricordate), costituiscono atti impugnabili per annullamento, ai sensi dell'art. 173 del Trattato, i provvedimenti che hanno effetti giuridici vincolanti che possono incidere sugli interessi dei ricorrenti, modificando sensibilmente la loro situazione giuridica.</TXT></NP><NP><NO.P>25</NO.P><TXT>Nel caso di atti posti in essere in più stadi, sono impugnabili in linea di massima solo i provvedimenti che delineano definitivamente la posizione dell'istituzione a conclusione del procedimento, restandone esclusi gli atti interlocutori miranti a preparare la decisione finale.</TXT></NP><NP><NO.P>26</NO.P><TXT>Nella fattispecie si deve quindi valutare se l'atto impugnato è tale da produrre di per sé effetti giuridici che possono incidere sugli interessi della ricorrente o se invece esso costituisce solo un provvedimento preparatorio la cui illegittimità potrebbe validamente venir impugnata con un ricorso avverso la decisione finale, impugnazione che garantirebbe una sufficiente tutela giuridica delle parti interessate.</TXT></NP><NP><NO.P>27</NO.P><TXT>Secondo una giurisprudenza costante, solo gli atti che incidono immediatamente e in modo irreversibile sulla situazione giuridica delle imprese interessate possono giustificare, prima della conclusione del procedimento amministrativo, la ricevibilità di un ricorso di annullamento.</TXT></NP><NP><NO.P>28</NO.P><TXT>Orbene, emerge dalle disposizioni del regolamento n. 384/96 che la Commissione ha il compito di condurre indagini e di decidere, in base alle stesse, di procedere<?PAGE NO="II-2201"?> all'archiviazione del procedimento o, invece, di continuarlo, o adottando provvedimenti provvisori o proponendo al Consiglio l'adozione di provvedimenti definitivi.</TXT></NP><NP><NO.P>29</NO.P><TXT>Di conseguenza, l'atto con il quale la Commissione instaura un procedimento antidumping è un atto puramente preparatorio, che non può incidere immediatamente e in modo irreversibile sulla situazione giuridica della ricorrente.</TXT></NP><NP><NO.P>30</NO.P><TXT>Detta conclusione non può venire scalzata dal fatto che, ancor prima del deposito del reclamo di Eurocoton, il <DATE ISO="19970526">26 maggio 1997</DATE>, il portavoce della Commissione avesse dichiarato che questa avrebbe instaurato un nuovo procedimento in caso di presentazione di reclamo. Infatti, questo atteggiamento va preso in considerazione nell'esame del merito della legittimità dell'avviso di instaurazione, ma non è tale da modificare la valutazione della ricevibilità del ricorso promosso ai sensi dell'art. 173 del Trattato avverso detto avviso.</TXT></NP><NP><NO.P>31</NO.P><TXT>Inoltre, indipendentemente dal grado di certezza che può avere la ricorrente sul fatto che, in quella situazione, sarebbero stati istituiti dazi antidumping provvisori, si deve ricordare che, in diritto, l'instaurazione di un procedimento antidumping non sfocia necessariamente in un risultato di questo genere. Inoltre, pur supponendo che vengano effettivamente istituiti i dazi antidumping, l'avviso di instaurazione sarebbe precisamente uno degli atti preparatori sulla cui base la Commissione avrebbe potuto decidere di istituirli.</TXT></NP><NP><NO.P>32</NO.P><TXT>Per di più, l'avviso di instaurazione di un procedimento antidumping non ha l'effetto giuridico di obbligare le imprese implicate a modificare le loro pratiche commerciali o a cooperare al procedimento così instaurato.</TXT></NP><?PAGE NO="II-2202"?><NP><NO.P>33</NO.P><TXT>Così stando le cose, l'instaurazione del procedimento contestato non produce effetti giuridici tali da incidere sugli interessi della ricorrente, bensì costituisce un provvedimento preparatorio, la cui eventuale illegittimità, specie a motivo dei gravi vizi di cui sarebbe inficiato, potrà essere utilmente contestata in un ricorso presentato eventualmente avverso la decisione finale, ricorso che garantirà una sufficiente tutela alla parte interessata.</TXT></NP><NP><NO.P>34</NO.P><TXT>Di conseguenza, l'instaurazione del procedimento antidumping contestato non potrebbe considerarsi, per la sua natura e per gli stessi effetti, come atto impugnabile per annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato.</TXT></NP><NP><NO.P>35</NO.P><TXT>Da quanto precede, emerge che il presente ricorso va dichiarato irricevibile senza che ci si debba pronunciare sugli altri motivi d'irricevibilità dedotti dalla convenuta a sostegno della sua eccezione di irricevibilità.</TXT></NP><NP><NO.P>36</NO.P><TXT>Così stando le cose, non è necessario pronunciarsi sulla domanda d'intervento presentata dalla FTA.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sulle spese</P></TI></TITLE><NP><NO.P>37</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese conformemente alle conclusioni in questo senso della Commissione.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="II-2203"?><JURISDICTION><INTRO><P>Per questi motivi,</P><P>IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)</P><P>così provvede:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>Il ricorso è irricevibile.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Non è necessario pronunciarsi sulla domanda d'intervento.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>La ricorrente dovrà rimborsare le spese sostenute dalla convenuta.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Lussemburgo, <DATE ISO="19980525">25 maggio 1998</DATE></P><SIGNATORY><P>Il cancelliere</P><P>H. Jung</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Il presidente</P><P>V. Tiili</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>