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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/6569

12.11.2024

P9_TA(2024)0136

Proroga dell'articolo 168 del regolamento del Parlamento fino al termine della decima legislatura

Decisione del Parlamento europeo del 12 marzo 2024 sulla proroga dell'applicabilità dell'articolo 168 del regolamento del Parlamento fino al termine della decima legislatura (2024/2565(RSO))

(C/2024/6569)

Il Parlamento europeo,

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visto l'articolo 342 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

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visto il regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (1),

—

visto il codice di condotta sul multilinguismo approvato dall'Ufficio di presidenza il 1° luglio 2019,

—

viste la sua decisione del 12 marzo 2019  (2) sulla proroga dell'applicabilità dell'articolo 168 del regolamento del Parlamento fino al termine della nona legislatura e le successive decisioni dell'Ufficio di presidenza che prorogano la deroga all'articolo 167 fino al termine dell'attuale legislatura,

—

vista la raccomandazione dell'Ufficio di presidenza del 5 febbraio 2024,

—

visti gli articoli 167 e 168 del suo regolamento,

A.

considerando che, a norma dell'articolo 167 del regolamento, tutti i documenti del Parlamento sono redatti nelle lingue ufficiali e tutti i deputati hanno il diritto di esprimersi in Parlamento nella lingua ufficiale di loro scelta, con l'interpretazione simultanea degli interventi verso le altre lingue ufficiali;

B.

considerando che, a norma dell'articolo 168 del regolamento, fino al termine della nona legislatura sono consentite deroghe alle disposizioni dell'articolo 167 se, malgrado l'adozione delle misure necessarie, non è possibile disporre di un numero sufficiente di interpreti e di traduttori richiesti per una lingua ufficiale; che, per ciascuna delle lingue ufficiali per cui si considera necessaria una deroga, l'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale e tenendo debitamente conto delle eventuali deroghe temporanee decise dal Consiglio in conformità dei trattati in merito alla redazione degli atti giuridici, è tenuto a determinare se le condizioni sono rispettate e a riesaminare la propria decisione ogni sei mesi;

C.

considerando che la deroga per l'irlandese per quanto riguarda atti giuridici di portata generale di cui al regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio (3) è scaduta a decorrere dal 1o gennaio 2022;

D.

considerando che, malgrado l’adozione di tutte le misure necessarie, si prevede che la capacità per l'irlandese e il maltese non sarà tale da consentire la prestazione di un servizio di interpretazione completo in tali lingue sin dall'inizio della decima legislatura;

E.

considerando che, nonostante gli intensi sforzi profusi a livello interistituzionale e i considerevoli progressi conseguiti, si stima che per l'irlandese il numero di traduttori qualificati sarà ancora così limitato che, nel prossimo futuro, non sarà possibile assicurare per documenti diversi da atti giuridici di portata generale una copertura completa in tale lingua ai sensi dell'articolo 167;

F.

considerando che l'articolo 168, paragrafo 4, prevede che il Parlamento, su raccomandazione motivata dell'Ufficio di presidenza, possa decidere la proroga dell'applicabilità di detto articolo al termine della legislatura;

G.

considerando che, alla luce di quanto precede, l'Ufficio di presidenza ha raccomandato che l'articolo 168 sia prorogato fino al termine della decima legislatura;

1.

decide di prorogare l'applicabilità dell'articolo 168 del regolamento del Parlamento fino al termine della decima legislatura;

2.

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

(1)   GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.

(2)   GU C 23 del 21.1.2021, pag. 171.

(3)  Regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che modifica il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell’energia atomica e che introduce misure di deroga temporanea a tali regolamenti (GU L 156 del 18.6.2005, pag. 3).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6569/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)