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29.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1093/2011 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2011
relativo all’applicazione di deroghe alle norme d’origine stabilite nel protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» allegato all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea (1), dall’altra, in particolare l’articolo 7,
considerando quanto segue:
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(1) |
Mediante la decisione 2011/265/UE il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (2) (di seguito «l’accordo»). La decisione 2011/265/UE ha confermato l’applicazione provvisoria dell’accordo in conformità dall’articolo 15.10, paragrafo 5, dello stesso, fatta salva la sua conclusione in una fase successiva. La data di applicazione provvisoria dell’accordo era fissata al 1o luglio 2011. |
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(2) |
Per un certo numero di prodotti specifici, l’allegato II(a) del protocollo allegato all’accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi cooperazione amministrativa (3) (di seguito «il protocollo») disciplina le deroghe alle norme d’origine di cui all’allegato II del protocollo. Le deroghe sono tuttavia limitate da contingenti annui. È pertanto necessario stabilire le condizioni per l’applicazione di dette deroghe. |
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(3) |
A norma dell’allegato II(a) del protocollo, la prova dell’origine per le preparazioni di surimi (codice NC 1604 20 05 ) dovrebbe essere accompagnata da un documento comprovante che tali preparazioni contengono almeno il 40 % di pesce in peso e che sono stati usati pesci della specie merluzzo dell’Alaska (Theragra Chalcogramma) come ingrediente principale della base del surimi. |
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(4) |
A norma dell’allegato II(a) del protocollo, la prova dell’origine per i tessuti tinti di filati dei codici NC 5408 22 e 5408 32 deve essere accompagnata da un documento comprovante che il valore dei tessuti non tinti utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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(5) |
I contingenti di cui all’allegato II(a) del protocollo, che deve gestire la Commissione in base al principio del «primo arrivato, primo servito», sono quindi gestiti a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4). |
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(6) |
Considerato che l’accordo si applica a decorrere dal 1o luglio 2011, il presente regolamento deve essere applicato dalla stessa data. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le norme d’origine stabilite nell’allegato II(a) del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi cooperazione amministrativa allegato all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea (nel prosieguo, «l’accordo») si applicano ai prodotti di cui all’allegato del presente regolamento.
2. Le norme d’origine di cui al paragrafo 1 si applicano in deroga alle norme d’origine stabilite nell’allegato II del protocollo, subordinatamente ai contingenti stabiliti in allegato.
Articolo 2
Le norme d’origine stabilite dal presente regolamento si applicano alle seguenti condizioni:
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a) |
al momento dell’immissione dei prodotti in libera pratica nell’Unione è fornita una dichiarazione firmata dall’esportatore autorizzato attestante che i prodotti interessati soddisfano le condizioni della deroga; |
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b) |
la dichiarazione di cui alla lettera a) reca la seguente dicitura in lingua inglese: «Derogation — Annex II(a) of the Protocol concerning the definition of originating products and methods of administrative cooperation». |
Articolo 3
1. Se per le preparazioni della base del surimi del codice NC 1604 20 05 è fornita una prova dell’origine, questa è accompagnata da un documento comprovante che tali preparazioni contengono almeno il 40 % di pesce in peso e che sono stati usati pesci della specie merluzzo dell’Alaska (Theragra Chalcogramma) come ingrediente principale della base del surimi.
2. Se del caso, l’espressione «ingrediente principale» di cui al paragrafo 1 è interpretata dal Comitato dogane conformemente all’articolo 28 del protocollo.
Articolo 4
1. Il documento di prova cui si fa riferimento all’articolo 3 è costituito quanto meno da una dichiarazione in lingua inglese firmata dall’esportatore autorizzato, nella quale di dichiara che:
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a) |
le preparazioni di surimi contengono almeno il 40 % di pesce in peso; |
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b) |
la specie merluzzo dell’Alaska (Theragra Chalcogramma) è stata usata come ingrediente principale della base del surimi. |
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 comprende altresì le seguenti informazioni:
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a) |
il quantitativo di merluzzo dell’Alaska (Theragra Chalcogramma) espresso in percentuale di pesce usato per produrre il surimi; |
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b) |
il paese di origine del merluzzo dell’Alaska. |
Articolo 5
Se per i tessuti tinti di filati dei codici NC 5408 22 e 5408 32 è fornita una prova dell’origine, questa è accompagnata da un documento comprovante che il valore dei tessuti non tinti utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Articolo 6
Il documento di prova cui si fa riferimento all’articolo 5 è costituito quanto meno da una dichiarazione in lingua inglese firmata dall’esportatore autorizzato, attestante che il valore dei tessuti non tinti utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. La dichiarazione deve inoltre contenere:
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a) |
il prezzo espresso in euro dei tessuti greggi non originari usati per produrre i tessuti di filati tinti (codici NC 5408 22 e 5408 32 ); |
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b) |
il prezzo franco fabbrica espresso in euro dei tessuti di filati tinti (codici NC 5408 22 e 5408 32 ). |
Articolo 7
I contingenti di cui all’allegato del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni previste agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1.
(2) GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.
ALLEGATO
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento.
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Numero d’ordine |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) |
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09.2450 |
1604 20 05 |
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Preparazioni di surimi |
1.7.2011-30.6.2012 |
2 000 |
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1.7.2012-30.6.2013 |
2 500 |
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Dall'1.7.2013 in poi: |
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1.7-30.6 |
3 500 |
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09.2451 |
1905 90 45 |
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Biscotti |
1.7-30.6 |
270 |
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09.2452 |
2402 20 |
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Sigarette contenenti tabacco |
1.7-30.6 |
250 |
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09.2453 |
5204 |
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Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto |
1.7-30.6 |
86 |
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09.2454 |
5205 |
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Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto |
1.7-30.6 |
2 310 |
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09.2455 |
5206 |
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Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto |
1.7-30.6 |
377 |
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09.2456 |
5207 |
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Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto |
1.7-30.6 |
92 |
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09.2457 |
5408 |
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Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5405 |
1.7-30.6 |
17 805 290 m2 |
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09.2458 |
5508 |
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Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto |
1.7-30.6 |
286 |
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09.2459 |
5509 |
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Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto |
1.7-30.6 |
3 437 |
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09.2460 |
5510 |
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Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto |
1.7-30.6 |
1 718 |
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09.2461 |
5511 |
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Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto |
1.7-30.6 |
203 |