Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione di un protocollo recante modifica dell’accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro, per tenere conto dell’adesione all’Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania /* COM/2008/0405 def. - CNS 2008/0133 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 27.6.2008 COM(2008) 405 definitivo 2008/0133 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e alla conclusione di un protocollo recante modifica dell’accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro, per tenere conto dell’adesione all’Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania RELAZIONE La Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno aderito all’Unione europea il 1° gennaio 2007. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (di seguito: “l’atto di adesione”), l’adesione dei due nuovi Stati membri all’accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato e la Repubblica popolare cinese, dall’altro, firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002 ed entrato in vigore il 1° marzo 2008, deve essere approvata tramite la conclusione di un protocollo all’accordo in oggetto. Secondo la procedura semplificata prevista dall’articolo 6, paragrafo 2, detto protocollo deve essere concluso tra il Consiglio dell’Unione europea, che delibera all’unanimità a nome degli Stati membri, e la Cina. Di conseguenza, la Commissione ha negoziato tale protocollo a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri sulla base delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 23 ottobre 2006 e in consultazione con un comitato di rappresentanti degli Stati membri. Il progetto di protocollo è stato siglato dalla Commissione e dai rappresentanti cinesi a Pechino il 28 febbraio 2008. Il protocollo definisce le modifiche tecniche e linguistiche da apportare all’accordo in seguito all’adesione dei due nuovi Stati membri. 2008/0133 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e alla conclusione di un protocollo recante modifica dell’accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro, per tenere conto dell’adesione all’Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma, visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo [1], considerando quanto segue: 1. L’accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro (di seguito: “l’accordo”), è stato firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002 ed è entrato in vigore il 1° marzo 2008[2]; 2. La Commissione è stata autorizzata dal Consiglio il 23 ottobre 2006 a negoziare un protocollo che modifica l’accordo con la Cina per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania. 3. Il protocollo è stato siglato da entrambe le parti il 28 febbraio 2008. 4. Il protocollo deve pertanto essere approvato, DECIDE: Articolo 1 Il protocollo recante modifica dell’accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica popolare cinese, dall’altro, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, è approvato a nome della Comunità e dei suoi Stati membri. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il Presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità e degli Stati membri, alla notifica di cui all’articolo 3 del protocollo. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO 28.2.2008 PROGETTO DI PROTOCOLLO RECANTE MODIFICA DELL’ACCORDO SUL TRASPORTO MARITTIMO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, DALL’ALTRO IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L’IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO, LA ROMANIA LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, di seguito denominati “gli Stati membri”, rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea, e LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata “la Comunità”, rappresentata dal Consiglio dell’Unione europea, da un lato, e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, dall’altro, VISTA l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea e quindi alla Comunità il 1° gennaio 2007, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono parti all’accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro (di seguito: “l’accordo”), firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002 ed entrato in vigore il 1° marzo 2008. ARTICOLO 2 I testi dell’accordo in bulgaro e in rumeno, allegati al presente protocollo, fanno fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche, redatte a norma dell’articolo 14 dell’accordo. ARTICOLO 3 Le parti contraenti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne per l’entrata in vigore del presente protocollo. Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui è ricevuta l’ultima notifica scritta. ARTICOLO 4 Il presente protocollo è redatto a […] il […], in duplice esemplare, in lingua bulgara, ceca, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovena, slovacca, spagnola, svedese e cinese, tutti i testi facenti ugualmente fede. PER GLI STATI MEMBRI PER LA COMUNITÀ EUROPEA | IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE | [1] Parere emesso il…(non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). [2] GU L 46 del 21.2.2008, pag. 25.