31982D0080

82/80/CEE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1981, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Canberra Ge(Li) detector, model 7229, with cryostat, model 7500" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 041 del 12/02/1982 pag. 0047 - 0047


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1981

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Canberra Ge(Li) detector, model 7229, with cryostat, model 7500 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/80/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 16 giugno 1981, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 alla scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Canberra Ge(Li) detector, model 7229, with cryostat, model 7500 », destinato a essere utilizzato per l'individuazione di elementi traccianti mediante analisi gammaspettrometriche di campioni di terra a fini di prospezione, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 15 dicembre 1981 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un rivelatore; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali l'elevata risoluzione, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, degli apparecchi costruiti su richiesta dalle ditte Harshaw Chemie BV, Strijkviertel 67, 3454 ZG De Meern, Paesi Bassi, e Montedel-Laben, via Bassini 15, 20133 Milano, Italia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Canberra Ge(Li) detector, model 7229, with cryostat, model 7500 », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 16 giugno 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.

(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.