31982D0658

82/658/CEE: Decisione della Commissione, del 10 settembre 1982, relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Grecia conformemente al titolo II della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 277 del 29/09/1982 pag. 0023 - 0023


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1982

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Grecia conformemente al titolo II della direttiva 75/268/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(82/658/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1), modificate da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE (2), in particolare l'articolo 13,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (3), modificata da ultimo dalla direttiva 81/528/CEE (4), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando che il governo greco ha notificato le seguenti disposizioni:

- decreto presidenziale n. 841/81 relativo all'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (articoli da 1 a 5 ed allegato),

- decisione n. 1633/81 del comitato economico relativa all'approvazione per il 1981 del programma di sovvenzioni alle regioni di montagna ed alle zone svantaggiate,

- decreto ministeriale del 28 luglio 1981 concernente i documenti giustificativi e le modalità di pagamento previste per i beneficiari dell'indennità compensativa;

considerando che, conformemente al combinato disposto dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione decide se le disposizioni di cui sopra soddisfano ai criteri stabiliti per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che le sovvenzioni previste per il 1981 dalle disposizioni suddette corrispondono alle finalità e alle condizioni della direttiva 75/268/CEE nella misura in cui costituiscono l'inizio di un sistema permanente d'indennità compensativa;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permamente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il decreto presidenziale n. 841/81 relativo all'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, la decisione n. 1633/81 del comitato economico relativa all'approvazione per il 1981 del programma di sovvenzioni alle regioni di montagna ed alle zone svantaggiate e il decreto ministeriale del 28 luglio 1981 concernente i documenti giustificativi e le modalità di pagamento previste per i beneficiari dell'indennità compensativa, comunicati dal governo greco il 28 settembre ed il 19 novembre 1981, soddisfano alle condizioni stabilite per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34.

(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

(4) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 41.