Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che prevede la possibilità di concedere un aiuto nazionale per compensare le perdite di redditi agricoli causate da fluttuazione monetarie in altri Stati membri /* COM/95/343 DEF - CNS 95/0197 */
Gazzetta ufficiale n. C 252 del 28/09/1995 pag. 0007
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che prevede la possibilità di concedere un aiuto nazionale per compensare le perdite di redditi agricoli causate da fluttuazioni monetarie in altri Stati membri (95/C 252/05) COM(95) 343 def. - 95/0197(CNS) (Presentata dalla Commissione il 13 luglio 1995) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che, in particolare nel corso del primo semestre del 1995, i mercati agricoli hanno subito le conseguenze di oscillazioni monetarie; che taluni produttori hanno subito perdite di reddito a causa di notevoli fluttuazioni monetarie verificatesi in Stati membri diversi dallo Stato membro di produzione; considerando che, nei casi in cui i minori introiti siano valutati in base a criteri obiettivi, può essere concesso un aiuto nazionale temporaneo, non inteso a favorire una produzione particolare, allo scopo di compensare la perdita effettivamente accertata; che è necessaria l'adozione di misure a livello comunitario, in modo da permettere l'attuazione coerente della politica agricola comune; considerando che tali misure eccezionali sono giustificate esclusivamente tenendo conto delle finalità specifiche, delle circostanze e delle peculiarità della politica agricola comune, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Se circostanze fattuali possono giustificare che i produttori agricoli di determinati settori di produzione hanno subito perdite considerevoli di reddito in uno Stato membro, dovute a fluttuazioni monetarie importanti in altri Stati membri dall'inizio della campagna 1994/1995 ed entro il 31 dicembre 1995, a detti produttori può essere concesso, in base ad un finanziamento nazionale, un aiuto compensativo forfettario decrescente in 3 anni. L'aiuto compensativo è al massimo pari alla perdita di reddito di cui sopra e non può essere concesso sotto forma di importo vincolato ad una produzione diversa da quella di un periodo fisso, corrispondente al periodo in cui si sono verificate la perdite di reddito. L'aiuto non può essere orientato verso una produzione particolare del settore interessato o essere subordinato all'esistenza di una produzione successiva a detto periodo. Lo Stato membro stabilisce gli importi e le modalità degli aiuti e li comunica per approvazione alla Commissione. Le disposizioni procedurali dell'articolo 93 del trattato sono applicabili a prescindere dai criteri di cui all'articolo 92. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri non possono notificare progetti di aiuto nel quadro del presente regolamento oltre il 30 giugno 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.