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3.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 157/82 |
Parere del Comitato europeo delle regioni sullo «Strumento per le emergenze nel mercato unico»
(2023/C 157/11)
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I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio
COM(2022) 459 final
Emendamento 1
Considerando 33
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Inoltre, per garantire la disponibilità di beni di rilevanza per le crisi durante l’emergenza nel mercato unico, la Commissione può raccomandare agli Stati membri di distribuire le riserve strategiche, tenendo in debita considerazione i principi di solidarietà, necessità e proporzionalità. |
Inoltre, per garantire la disponibilità di beni di rilevanza per le crisi durante l’emergenza nel mercato unico, la Commissione può raccomandare agli Stati membri di distribuire le riserve strategiche, tenendo in debita considerazione i principi di solidarietà, necessità e proporzionalità. Nel far ciò deve tenere conto delle diverse esigenze locali e regionali, come quelle delle regioni ultraperiferiche, delle città densamente popolate, delle zone rurali o delle regioni frontaliere. |
Motivazione
Evidente.
Emendamento 2
Articolo 1, paragrafo 3
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Gli Stati membri scambiano periodicamente tra loro e con la Commissione informazioni su tutte le questioni che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. |
Gli Stati membri scambiano periodicamente tra loro e con la Commissione , nonché con il Parlamento europeo, il Comitato europeo delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo, informazioni su tutte le questioni che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. |
Motivazione
Gli enti locali e regionali sono chiamati ad attuare molte delle misure attivate nell’ambito dello strumento per le emergenze nel mercato unico. Di conseguenza, essi dovrebbero quantomeno essere informati tramite il CdR.
Emendamento 3
Articolo 2, paragrafo 8
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Il presente regolamento non pregiudica la responsabilità degli Stati membri di salvaguardare la sicurezza nazionale o la loro facoltà di preservare funzioni statali essenziali, ivi compresa la garanzia dell’integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell’ordine pubblico. |
Il presente regolamento non pregiudica la responsabilità generale degli Stati membri di salvaguardare la sicurezza nazionale o la loro facoltà di preservare funzioni statali essenziali, ivi compresa la garanzia dell’integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell’ordine pubblico. |
Motivazione
È necessario aggiungere l’aggettivo «generale» a titolo di chiarimento, onde salvaguardare l’effetto utile delle norme sulla libera circolazione di cui all’articolo 16 e ss. del regolamento proposto.
Emendamento 4
Articolo 4, paragrafo 3
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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La Commissione presiede il gruppo consultivo e ne assicura il segretariato. La Commissione può invitare un rappresentante del Parlamento europeo, i rappresentanti degli Stati EFTA che sono parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo, i rappresentanti degli operatori economici, delle organizzazioni dei portatori di interessi, delle parti sociali e gli esperti a partecipare alle riunioni del gruppo consultivo in qualità di osservatori. La Commissione invita i rappresentanti di altri organi di rilevanza per le crisi a livello dell’Unione a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni pertinenti del gruppo consultivo. |
La Commissione presiede il gruppo consultivo e ne assicura il segretariato. Sono membri permanenti del gruppo consultivo anche rappresentanti del Parlamento europeo e del Comitato europeo delle regioni. La Commissione può invitare i rappresentanti degli Stati EFTA che sono parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo, i rappresentanti degli operatori economici, delle organizzazioni dei portatori di interessi, delle parti sociali e gli esperti a partecipare alle riunioni del gruppo consultivo in qualità di osservatori. La Commissione invita i rappresentanti di altri organi di rilevanza per le crisi a livello dell’Unione a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni pertinenti del gruppo consultivo. |
Motivazione
Il Parlamento europeo e il Comitato europeo delle regioni devono essere rappresentati nel gruppo consultivo con seggi permanenti, al fine di garantire il controllo parlamentare e di coinvolgere gli enti locali e regionali nell’attuazione sul campo della legislazione dell’UE. Gli enti locali e regionali sono anche quelli direttamente esposti ai problemi e agli effetti delle crisi e in grado di fornirne riscontri di prima mano. Attraverso il Comitato europeo delle regioni, gli interessi degli enti locali e regionali possono essere rappresentati nel gruppo consultivo.
Emendamento 5
Articolo 5, paragrafo 1
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Gli Stati membri designano gli uffici centrali di collegamento responsabili dei contatti, del coordinamento e dello scambio di informazioni con gli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri e l’ufficio centrale di collegamento a livello dell’Unione a norma del presente regolamento. Tali uffici di collegamento coordinano e raccolgono i contributi delle pertinenti autorità nazionali competenti. |
Gli Stati membri designano , di concerto con gli enti locali e regionali, gli uffici centrali di collegamento responsabili dei contatti, del coordinamento e dello scambio di informazioni con gli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri e l’ufficio centrale di collegamento a livello dell’Unione a norma del presente regolamento. Tali uffici di collegamento coordinano e raccolgono i contributi delle pertinenti autorità nazionali , regionali e locali competenti. |
Motivazione
Il coinvolgimento degli enti regionali e locali è necessario in quanto gli uffici nazionali di collegamento non sono sufficienti per garantire lo scambio di informazioni. A seconda della struttura politica e costituzionale dello Stato membro interessato, possono essere coinvolti gli uffici regionali o quelli locali.
Emendamento 6
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
È importante garantire il coinvolgimento dei livelli locale e regionale.
Emendamento 7
Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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un inventario delle pertinenti autorità nazionali competenti, degli uffici centrali di collegamento designati a norma dell’articolo 5 e dei punti di contatto unici di cui all’articolo 21, dei loro recapiti nonché dei ruoli e delle responsabilità assegnati durante le modalità di vigilanza e di emergenza di cui al presente regolamento nel quadro del diritto nazionale; |
un inventario delle pertinenti autorità nazionali , regionali e locali competenti, degli uffici centrali di collegamento designati a norma dell’articolo 5 e dei punti di contatto unici di cui all’articolo 21, dei loro recapiti nonché dei ruoli e delle responsabilità assegnati durante le modalità di vigilanza e di emergenza di cui al presente regolamento nel quadro del diritto nazionale; |
Motivazione
Occorre coinvolgere il livello locale o quello regionale, a seconda della struttura dello Stato membro considerato.
Emendamento 8
Articolo 8, paragrafo 3, lettera c)
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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la zona geografica; la quota del mercato unico interessata dalla perturbazione o potenziale perturbazione; l’impatto su zone geografiche specifiche particolarmente vulnerabili o esposte alle perturbazioni delle catene di approvvigionamento, ivi comprese le regioni ultraperiferiche dell’UE; |
la zona geografica; la quota del mercato unico interessata dalla perturbazione o potenziale perturbazione; l’impatto su zone geografiche specifiche particolarmente vulnerabili o esposte alle perturbazioni delle catene di approvvigionamento, ivi comprese le regioni frontaliere e le regioni ultraperiferiche dell’UE; |
Motivazione
Evidente.
Emendamento 9
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene che sussista la minaccia di cui all’articolo 3, paragrafo 2, la Commissione attiva la modalità di vigilanza per un periodo massimo di sei mesi mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione contiene quanto segue:
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Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene che sussista la minaccia di cui all’articolo 3, paragrafo 2, la Commissione attiva la modalità di vigilanza per un periodo massimo di sei mesi mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione contiene quanto segue:
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Motivazione
Evidente.
Emendamento 10
Articolo 11, paragrafo 5
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Le autorità nazionali competenti tengono in debita considerazione l’onere amministrativo per gli operatori economici, e segnatamente le PMI, che può essere associato alle richieste di informazioni e garantiscono che sia mantenuto a un livello minimo . |
Le autorità nazionali competenti tengono in debita considerazione l’onere amministrativo per gli operatori economici, e segnatamente le PMI, che può essere associato alle richieste di informazioni e garantiscono che il contenuto di tali richieste sia proporzionato e strettamente limitato a quanto necessario per adempiere al disposto dell’articolo 9 . |
Motivazione
Occorre evitare di far gravare oneri non necessari sulle imprese.
Emendamento 11
Articolo 12, paragrafo 2, lettera a)
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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La Commissione può chiedere, mediante atti di esecuzione, che gli Stati membri forniscano informazioni sui beni di cui a un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, per quanto riguarda tutto ciò che segue:
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La Commissione può chiedere, mediante atti di esecuzione, che gli Stati membri forniscano informazioni sui beni di cui a un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, per quanto riguarda tutto ciò che segue:
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Motivazione
È importante interpellare gli Stati membri in merito ai siti di stoccaggio dei beni di importanza strategica, in modo che, in caso di emergenza, questi possano essere distribuiti tempestivamente anche nelle zone remote.
Emendamento 12
Articolo 12, paragrafo 3
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Tenendo in debita considerazione le scorte detenute dagli operatori economici o che questi ultimi stanno costituendo sul loro territorio, gli Stati membri si adoperano al meglio per costituire riserve strategiche dei beni di importanza strategica individuati conformemente al paragrafo 1. La Commissione assiste gli Stati membri per coordinare e ottimizzare gli sforzi da essi compiuti. |
Tenendo in debita considerazione le scorte detenute dagli operatori economici o che questi ultimi stanno costituendo sul loro territorio, nonché l’equilibrio territoriale con particolare riguardo alle zone insulari e montane e alle altre zone remote, gli Stati membri si adoperano al meglio per costituire riserve strategiche dei beni di importanza strategica individuati conformemente al paragrafo 1. La Commissione assiste gli Stati membri per coordinare e ottimizzare gli sforzi da essi compiuti. |
Motivazione
Evidente.
Emendamento 13
Articolo 15, paragrafo 1
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene necessaria una proroga della modalità di emergenza nel mercato unico, la Commissione propone al Consiglio di prorogare la modalità di emergenza nel mercato unico. In caso di cambiamenti urgenti ed eccezionali delle circostanze, la Commissione si adopera in tal senso al più tardi entro 30 giorni prima della scadenza del periodo per il quale è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato unico. Il Consiglio può prorogare la modalità di emergenza nel mercato unico al massimo di sei mesi per volta mediante un atto di esecuzione. |
Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo, ritiene necessaria una proroga della modalità di emergenza nel mercato unico, la Commissione propone al Consiglio di prorogare la modalità di emergenza nel mercato unico. In caso di cambiamenti urgenti ed eccezionali delle circostanze, la Commissione si adopera in tal senso al più tardi entro 30 giorni prima della scadenza del periodo per il quale è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato unico. Il Consiglio può prorogare la modalità di emergenza nel mercato unico al massimo di sei mesi per volta mediante un atto di esecuzione. In assenza di proroga, la modalità di emergenza nel mercato unico scade automaticamente. |
Motivazione
Le misure di emergenza devono sempre essere limitate nel tempo e terminare automaticamente, in modo da prevenire eventuali abusi. Di ciò si fa menzione nell’articolo 14, paragrafo 3, relativo all’attivazione delle misure in questione, ma non nell’articolo relativo alla loro disattivazione, ragion per cui si rende necessario un chiarimento.
Emendamento 14
Articolo 16, paragrafo 1
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Nell’adottare e applicare misure nazionali in risposta a un’emergenza nel mercato unico e alla crisi che vi soggiace, gli Stati membri garantiscono che le loro azioni siano pienamente conformi al trattato e al diritto dell’Unione e, in particolare, alle prescrizioni di cui al presente articolo. |
Nell’adottare e applicare misure nazionali in risposta a un’emergenza nel mercato unico e alla crisi che vi soggiace, gli Stati membri garantiscono che le loro azioni siano pienamente conformi al trattato e al diritto dell’Unione e, in particolare, alle prescrizioni , in quanto prevalenti, di cui al presente articolo , specialmente in relazione alle misure previste dal codice frontiere Schengen . |
Motivazione
Per potere avere un effetto utile, le norme in materia di libera circolazione dello strumento per le emergenze nel mercato unico devono avere in parte la precedenza sul codice frontiere Schengen; in caso contrario, infatti, gli Stati membri potrebbero introdurre controlli di frontiera unilaterali e non coordinati, i quali potrebbero, per loro stessa natura, equivalere a una chiusura delle frontiere.
Emendamento 15
Articolo 16, paragrafo 2
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Eventuali restrizioni sono limitate nel tempo e abrogate non appena la situazione lo consente. Qualsiasi restrizione dovrebbe inoltre tenere conto della situazione delle regioni frontaliere. |
Eventuali restrizioni sono limitate nel tempo , riesaminate periodicamente e abrogate non appena la situazione lo consente. Qualsiasi restrizione dovrebbe inoltre tenere conto della situazione delle regioni frontaliere. |
Motivazione
Evidente.
Emendamento 16
Articolo 16, paragrafo 5
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Gli Stati membri provvedono affinché tutti i portatori di interessi siano informati delle misure che limitano la libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori e i prestatori di servizi, prima della loro entrata in vigore. Gli Stati membri garantiscono un dialogo continuo con i portatori di interessi, che comprende la comunicazione con le parti sociali e i partner internazionali. |
Gli Stati membri provvedono affinché tutti i portatori di interessi , come pure gli enti locali e regionali, siano informati delle misure che limitano la libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori e i prestatori di servizi, prima della loro entrata in vigore. Gli Stati membri garantiscono un dialogo continuo con i portatori di interessi, che comprende la comunicazione con il Comitato europeo delle regioni, le parti sociali e i partner internazionali. |
Motivazione
Garantire il coinvolgimento degli enti locali e regionali.
Emendamento 17
Articolo 19, paragrafo 2
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Gli Stati membri forniscono alla Commissione una dichiarazione con le ragioni per cui l’adozione di tale misura è giustificata e proporzionata, qualora tali ragioni non siano già state chiarite nella misura notificata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo integrale delle disposizioni legislative o regolamentari nazionali che contengono la misura o sono modificate da essa. |
Gli Stati membri forniscono alla Commissione una dichiarazione con le ragioni per cui l’adozione di tale misura è giustificata e proporzionata, qualora tali ragioni non siano già state chiarite nella misura notificata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo integrale delle disposizioni normative pertinenti applicabili sul loro territorio che contengono la misura o sono modificate da essa. |
Motivazione
In alcuni Stati membri, le regioni possono adottare norme proprie o integrative, ragion per cui qui andrebbero menzionate non solo le disposizioni legislative nazionali, ma anche tutte le altre disposizioni applicabili sul territorio dello Stato membro interessato.
Emendamento 18
Articolo 21, paragrafo 2
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini, i consumatori, gli operatori economici e i lavoratori, nonché i loro rappresentanti, possano ricevere dalle autorità competenti, su loro richiesta e tramite i rispettivi punti di contatto unici, informazioni sul modo in cui le rispettive misure nazionali di risposta alle crisi sono generalmente interpretate e applicate. Ove opportuno, tali informazioni comprendono una guida passo dopo passo. Le informazioni sono fornite in un linguaggio chiaro e comprensibile. Esse sono facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e sono aggiornate. |
Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini, i consumatori, gli enti locali e regionali, gli operatori economici e i lavoratori, nonché i loro rappresentanti, possano ricevere dalle autorità competenti, su loro richiesta e tramite i rispettivi punti di contatto unici, informazioni sul modo in cui le rispettive misure nazionali di risposta alle crisi sono generalmente interpretate e applicate. Ove opportuno, tali informazioni comprendono una guida passo dopo passo. Le informazioni sono fornite in un linguaggio chiaro e comprensibile. Esse sono facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e sono aggiornate. |
Motivazione
Tutti dovrebbero poter avere accesso ai punti di contatto unici degli Stati membri, e tale accesso può essere reso più agevole dal livello regionale, in particolare nelle regioni frontaliere e nei territori periferici.
Emendamento 19
Articolo 22, paragrafo 2
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Il punto di contatto unico a livello dell’Unione fornisce ai cittadini, ai consumatori, agli operatori economici, ai lavoratori e ai loro rappresentanti l’assistenza seguente: […] |
Il punto di contatto unico a livello dell’Unione fornisce ai cittadini, ai consumatori, agli enti locali e regionali, agli operatori economici, ai lavoratori e ai loro rappresentanti l’assistenza seguente: […] |
Motivazione
Garantire il coinvolgimento degli enti locali e regionali.
Emendamento 20
Articolo 24, paragrafo 1
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Nei casi in cui si sono verificate gravi carenze connesse alle crisi, o ne sussiste la minaccia immediata, la Commissione può invitare le organizzazioni rappresentative o gli operatori economici delle catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi a fornirle, su base volontaria ed entro un termine stabilito, informazioni specifiche sulle capacità produttive e sulle eventuali scorte esistenti di beni di rilevanza per le crisi e di loro componenti negli impianti di produzione dell’Unione e negli impianti di paesi terzi che gestiscono, cui commissionano o da cui acquistano approvvigionamenti, nonché informazioni su eventuali perturbazioni della catena di approvvigionamento entro un determinato termine. |
Nei casi in cui si sono verificate gravi carenze connesse alle crisi, o ne sussiste la minaccia immediata, la Commissione può invitare le organizzazioni rappresentative o gli operatori economici delle catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi a fornirle, su base volontaria ed entro un termine stabilito, informazioni specifiche sulle capacità produttive e sulle eventuali scorte esistenti di beni di rilevanza per le crisi e di loro componenti negli impianti di produzione dell’Unione e negli impianti di paesi terzi che gestiscono, cui commissionano o da cui acquistano approvvigionamenti, nonché informazioni su eventuali perturbazioni della catena di approvvigionamento entro un determinato termine. La Commissione si assicura che gli oneri amministrativi e commerciali per gli operatori economici, e in particolare per le PMI, siano quanto più possibile ridotti, che i termini stabiliti per le risposte siano realistici e che il contenuto delle richieste sia proporzionato e si limiti allo stretto necessario. |
Motivazione
Occorre evitare di far gravare oneri non necessari sulle imprese.
II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR),
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1. |
accoglie con favore la proposta della Commissione relativa a uno strumento per le emergenze nel mercato unico che sia in grado di garantire il funzionamento del mercato, compresa la libera circolazione delle persone, in future situazioni di crisi; |
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2. |
sottolinea come l’azione coordinata dell’UE abbia consentito di ripristinare le libertà del mercato unico nel contesto della pandemia di COVID-19 e come la guerra di aggressione mossa dalla Russia all’Ucraina in violazione del diritto internazionale dimostri quanto rapidamente possa emergere una nuova crisi; |
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3. |
fa notare come le crisi possano avere gravi conseguenze per il mercato unico e sottolinea l’importanza sia di misure orientate ai bisogni per combattere le divergenze legate alla crisi a livello europeo, nazionale, regionale e locale, sia di una politica di coesione orientata ai bisogni che, con i medesimi obiettivi, promuova la resilienza alle crisi; |
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4. |
ribadisce la sua opinione secondo cui in particolare la libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi deve essere salvaguardata dalle crisi, e pone l’accento sul ruolo particolare delle regioni frontaliere ai fini del funzionamento del mercato unico; |
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5. |
sottolinea che i territori di cui all’articolo 174 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sono particolarmente colpiti dagli effetti delle crisi, in quanto si trovano già a fronteggiare difficoltà derivanti dalla propria situazione specifica; |
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6. |
ravvisa pertanto la necessità di un solido quadro generale di crisi dell’UE per il mercato unico che integri le norme settoriali esistenti e quelle previste. |
La gestione delle frontiere nello strumento per le emergenze nel mercato unico
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7. |
sottolinea che in particolare le regioni frontaliere subiscono le conseguenze delle chiusure delle frontiere connesse alla crisi, e soprattutto se unilaterali e con breve preavviso; e che ciò incide sull’intera cooperazione transfrontaliera in settori quali l’istruzione, la sanità e l’energia o il trasporto di merci, sui lavoratori transfrontalieri e i prestatori di servizi, ma anche sulle famiglie e le altre relazioni interpersonali; |
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8. |
fa notare, in particolare, che i controlli alle frontiere provocano conseguenze di natura analoga a quelle delle chiusure delle frontiere, causando file chilometriche ai valichi; |
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9. |
invita pertanto la Commissione europea a proporre che le norme previste in materia di libera circolazione dal nuovo strumento prevalgano in parte su quelle del codice frontiere Schengen, al fine di garantire il libero movimento di persone, servizi e merci anche in tempi di crisi; |
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10. |
invita il Consiglio ad avviare, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento in questione, negoziati con i paesi terzi situati alle frontiere esterne dell’UE al fine di applicare le norme da esso previste in materia di libera circolazione; |
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11. |
richiama, a tale proposito, il suo parere sulla governance riveduta dello spazio Schengen (1), in cui si chiede che il temporaneo ripristino dei controlli alle frontiere interne abbia una durata rigorosamente limitata a un massimo di 24 mesi e che occorra precisare i motivi per i quali misure alternative non sarebbero appropriate; |
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12. |
esorta inoltre il Consiglio a sciogliere la riserva che ha finora impedito la creazione del meccanismo transfrontaliero europeo (ECBM) al fine di consentire l’applicazione di soluzioni intergovernative non complicate lungo le frontiere. |
Lo strumento per le emergenze nel mercato unico da una prospettiva regionale
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13. |
accoglie con favore, in linea generale, l’approccio basato sul territorio adottato dalla proposta e la particolare attenzione da essa dedicata ai viaggi e alle attività professionali; al contempo, però, chiede di imprimere un orientamento territoriale più marcato allo strumento di emergenza al fine di garantirne l’efficacia sul campo; |
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14. |
chiede, su tale base, che rappresentanti del Comitato europeo delle regioni siano associati a titolo permanente ai lavori del gruppo consultivo; |
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15. |
chiede inoltre che gli enti locali e regionali siano coinvolti nella configurazione degli uffici centrali di collegamento e che sia garantita la parità di accesso ai punti di contatto unici nazionali e al punto di contatto unico a livello di Unione europea; |
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16. |
ricorda che le merci di (potenziale) rilevanza per le crisi sono distribuite in modo disomogeneo all’interno del mercato unico; sottolinea l’assoluta necessità di un’autentica solidarietà europea al fine di garantire la distribuzione di tali beni nelle zone fortemente colpite; e, in tale ottica, esprime il suo apprezzamento per il divieto di restrizioni all’esportazione; |
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17. |
propone che le definizioni e i criteri pertinenti siano resi più coerenti nell’intero testo della proposta e che, a tal proposito, vi sia una più forte considerazione delle istanze e degli interessi regionali. |
La governance dello strumento per le emergenze nel mercato unico
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18. |
sottolinea, nel suddetto contesto, la necessità di rendere perspicue le singole definizioni al fine di garantire la certezza del diritto e di chiarire a quali condizioni, in quali circostanze e per quali crisi debba essere utilizzato lo strumento per le emergenze; |
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19. |
accoglie con favore il «sistema a semaforo» proposto — con le tre fasi «pianificazione di emergenza (per le crisi)», «vigilanza del mercato unico» ed «emergenza (nel mercato unico)» — per migliorare la prevenzione delle crisi, la preparazione ad esse e la loro gestione; |
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20. |
accoglie con grande favore la particolare attenzione rivolta allo scambio di informazioni, alla comunicazione e al coordinamento tra gli Stati membri e incoraggia la creazione, per le crisi future, di un’interfaccia comune di informazione online — come «Re-open EU» attivata durante la pandemia di COVID-19; |
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21. |
sottolinea il dovere di garantire la complementarità e la coerenza sia con le norme settoriali che con le altre norme generali, e in particolare con il codice frontiere Schengen, onde evitare di ingenerare una maggiore incertezza giuridica; |
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22. |
ricorda la necessità di rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità e osserva che la proposta della Commissione è di portata molto ampia; pone quindi l’accento sull’importanza di garantire, nell’applicare il nuovo strumento, un livello sufficiente di controllo e trasparenza, anche per verificare e compensare l’estensione dei poteri, potenzialmente assai ampi, conferiti alla Commissione; e fa notare che il solo modo per riuscirvi passa attraverso la definizione di criteri chiari e univoci e soglie quantificabili associati a una procedura appropriata che garantisca la partecipazione non solo degli Stati membri e del Parlamento europeo, ma anche dei parlamenti nazionali e regionali; |
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23. |
sottolinea che qualsiasi misura di emergenza deve mantenere e garantire l’effettiva applicazione e il pieno rispetto del diritto del lavoro e dei diritti fondamentali, compresi i diritti sociali, sindacali e dei lavoratori; |
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24. |
chiede un riesame della necessità e della proporzionalità del monitoraggio delle catene di approvvigionamento, della raccolta di informazioni dalle imprese e dell’obbligo per queste ultime di accettare e soddisfare gli ordini considerati prioritari: è proprio in tempi di crisi, infatti, che occorrerebbe mantenere al minimo gli oneri supplementari per le imprese, e specialmente per quelle piccole e medie; quantomeno andrebbero prolungati i tempi stretti entro cui rispondere alle richieste di informazioni; |
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25. |
accoglie con favore il fatto che sia prevista una procedura più rapida per le valutazioni di conformità dei beni di importanza strategica, e suggerisce di estendere tale procedura anche ad altre categorie di beni; |
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26. |
invita la Commissione a rendere trasparenti le procedure relative agli appalti congiunti e a trarre insegnamento dagli errori commessi nella stipula dei contratti con i produttori di vaccini contro la COVID-19; |
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27. |
accoglie infine con favore i dibattiti in corso sul rafforzamento dell’autonomia strategica europea indipendentemente dalle crisi e attende con interesse la proposta legislativa della Commissione sulle materie prime critiche; e, a questo proposito, invita la Commissione europea a recepire in tale proposta legislativa le indicazioni contenute nel parere del CdR sul piano d’azione per le materie prime critiche (2). |
Bruxelles, 8 febbraio 2023
Il presidente del Comitato europeo delle regioni
Vasco ALVES CORDEIRO
(1) Parere del Comitato europeo delle regioni — Governance riveduta dello spazio Schengen (GU C 498 del 30.12.2022, pag. 114).
(2) Parere del Comitato europeo delle regioni sul «Piano d'azione sulle materie prime critiche» (GU C 175 del 7.5.2021, pag. 10).