ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

7 febbraio 2022 (*)

«Procedimento sommario – Appalti pubblici di servizi – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza»

Nella causa T‑739/21 R,

Eurecna SpA, con sede a Venezia (Italia), rappresentata da R. Sciaudone, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Estrada de Solà e S. Romoli, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta, da un lato, alla sospensione dell’esecuzione delle decisioni della Commissione del 10, 16 e 30 settembre 2021 di opporre alla ricorrente una compensazione di crediti e, dall’altro, a che sia ordinato alla Commissione di procedere al versamento alla ricorrente degli importi corrispondenti,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        La ricorrente, Eurecna SpA, è una società attiva nel campo della fornitura di servizi connessi alle tecnologie dell’informatica.

2        Nell’aprile 2014 l’Associazione dei paesi e territori d’oltremare dell’Unione europea (in prosieguo: l’«OCTA») ha firmato con la ricorrente, in quanto società coordinatrice, il contratto di servizi n. 341-873, nell’ambito del progetto FED/2013/022-558 «Territorial Strategies for Innovation (TSI) [Strategie territoriali per l’innovazione (STI)]», finanziato dal 10º Fondo europeo di sviluppo.

3        Per l’esecuzione del contratto Eurecna si è avvalsa di un gruppo di collaboratori, tra i quali un Team Leader/Key Expert 1 (in prosieguo: il «Team Leader»), con cui è stato stipulato un contratto di collaborazione.

4        Il 25 aprile 2019 il Team Leader ha inviato una lettera all’OCTA e alla Commissione europea, comunicando che la ricorrente aveva trattenuto più di EUR 430 000,00, pari al compenso spettante al Team Leader per l’attività svolta fra il 2015 e il 2018.

5        Il 31 maggio 2019 l’OCTA ha informato la ricorrente della sua intenzione di sospendere il contratto al fine di accertare la veridicità delle affermazioni relative ad errori, irregolarità o frodi commessi nell’ambito del contratto.

6        Con lettere del 3 e del 19 giugno 2019, indirizzate all’OCTA, la ricorrente ha attribuito la responsabilità delle eventuali irregolarità al Team Leader, in quanto, secondo la ricorrente, quest’ultimo avrebbe volontariamente e per cause sconosciute evitato di emettere fattura per l’attività svolta dal 2016 fino al 2018.

7        Con lettera del 25 giugno 2019 l’OCTA ha confermato la sua decisione di sospendere l’esecuzione del contratto fino a quando la ricorrente non fosse stata in grado di fornire chiarimenti in merito alle possibili irregolarità dalla stessa commesse.

8        Il 12 agosto 2019 la Commissione ha deciso di lanciare una verifica indipendente circa la veridicità e la regolarità delle relazioni inviate dalla ricorrente nel periodo compreso fra il 29 aprile 2014 e il 30 aprile 2019. Essa ha altresì trasmesso il fascicolo all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) affinché quest’ultimo svolgesse le verifiche di sua competenza relative a possibili frodi, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione europea.

9        Il 15 giugno 2020 è stata redatta la relazione finale di tale verifica indipendente. Secondo le conclusioni della relazione in parola, l’importo di EUR 504 434,68 era inammissibile a causa dell’assenza della documentazione giustificativa di taluni viaggi e voli, di diarie (per diem) eccessive nonché della mancata fatturazione, da parte degli esperti, relativamente a prestazioni svolte per conto della ricorrente oppure della sua fatturazione nei confronti di OCTA di un numero di ore superiore a quello riportato dagli esperti nelle loro fatture.

10      Il 1º luglio 2020 l’OLAF ha annunciato l’avvio di un’indagine nei confronti della ricorrente per le asserite irregolarità emerse nell’esecuzione del contratto.

11      Con lettera del 4 dicembre 2020 l’OLAF ha informato la ricorrente della chiusura dell’indagine. Nella sua relazione finale esso ha concluso che quest’ultima aveva posto in essere condotte qualificabili come frodi o irregolarità nell’esecuzione del contratto.

12      Con lettera dell’11 marzo 2021 la Commissione ha informato la ricorrente dell’avvio di una procedura di recupero dell’importo di EUR 417 234,68.

13      Il 5 luglio 2021 la Commissione ha emesso la nota di debito n. 4940210254.

14      Avendo nel frattempo la ricorrente fatto valere ulteriori crediti vantati nei confronti della Commissione, quest’ultima ha deciso di recuperare parte dell’importo di cui alla nota di debito n. 4940210254 mediante compensazione tra crediti e debiti pendenti.

15      A tal fine, il 25 agosto 2021 la Commissione ha adottato una prima decisione di compensazione, la decisione di compensazione ARES (2021) 5269457, per un importo di EUR 104 032,00 (in prosieguo: la «prima decisione di compensazione»).

16      Il 10 settembre 2021 la Commissione ha inviato alla ricorrente una lettera di diffida ad adempiere (in prosieguo: la «decisione 10 settembre 2021»).

17      Il 16 settembre 2021 la Commissione ha adottato la decisione di compensazione ARES (2021) 5678458, per un importo di EUR 103 105,26 (in prosieguo: la «seconda decisione di compensazione»).

18      Il 30 settembre 2021 la Commissione adottava la decisione di compensazione ARES (2021) 5949940, per un importo di EUR 191 673,13 (in prosieguo: la «terza decisione di compensazione»).

19      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 novembre 2021, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione del 10 settembre 2021 e della seconda e della terza decisione di compensazione.

20      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 novembre 2021, la ricorrente ha proposto la presente domanda di provvedimenti provvisori, chiedendo che il presidente del Tribunale voglia:

–        ordinare la sospensione dell’esecuzione della decisione del 10 settembre 2021 e della seconda e della terza decisione di compensazione;

–        ordinare alla Commissione di procedere al versamento degli importi corrispondenti alla ricorrente.

21      Nelle proprie osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 10 dicembre 2021, la Commissione chiede che il presidente del Tribunale voglia:

–        respingere la domanda di provvedimenti provvisori in quanto irricevibile oppure, in subordine, infondata;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

22      Dal combinato disposto degli articoli 278 e 279 TFUE, da un lato, e dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, dall’altro, risulta che il giudice del procedimento sommario può, ove reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre i provvedimenti provvisori necessari, e ciò in applicazione dell’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale. L’articolo 278 TFUE sancisce, tuttavia, il principio dell’effetto non sospensivo dei ricorsi, stante il fatto che gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione europea godono di una presunzione di legittimità. Pertanto, solo in via eccezionale il giudice del procedimento sommario può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre provvedimenti provvisori (ordinanza del 19 luglio 2016, Belgio/Commissione, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, punto 12).

23      L’articolo 156, paragrafo 4, prima frase, del regolamento di procedura prevede che le domande di provvedimenti provvisori debbano precisare «l’oggetto della controversia, i motivi di urgenza nonché gli argomenti in fatto e in diritto che giustifichino prima facie la concessione del provvedimento provvisorio richiesto».

24      Pertanto, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti, in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi della parte che li richiede, che essi siano adottati e producano i loro effetti prima della decisione nel procedimento principale. Questi requisiti sono cumulativi, di modo che le domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte qualora non ricorra uno dei suddetti requisiti. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (v. ordinanza del 2 marzo 2016, Evonik Degussa/Commissione, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

25      Nell’ambito di siffatta valutazione complessiva, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale e resta libero di stabilire, alla luce delle particolarità del caso di specie, il modo in cui tali diversi requisiti debbano essere verificati, nonché l’ordine in cui condurre detto esame, posto che nessuna norma giuridica gli impone uno schema di analisi predefinito per valutare la necessità di statuire in via provvisoria (v. ordinanza del 19 luglio 2012, Akhras/Consiglio, C‑110/12 P(R), non pubblicata, EU:C:2012:507, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

26      Alla luce degli elementi contenuti nel fascicolo, il presidente del Tribunale ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori in esame, senza che sia necessario sentire preliminarmente le osservazioni orali delle parti.

27      Considerate le circostanze del caso di specie, occorre anzitutto esaminare se sia soddisfatto il requisito relativo all’urgenza.

28      Per verificare se i provvedimenti provvisori siano urgenti, occorre ricordare che la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica garantita dal giudice dell’Unione. Per raggiungere siffatto obiettivo, l’urgenza deve, in via generale, essere valutata in relazione alla necessità di statuire in via provvisoria al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia arrecato alla parte che chiede la tutela provvisoria. Spetta a tale parte fornire la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento principale senza subire un danno grave e irreparabile (v., in tal senso, ordinanza del 14 gennaio 2016, AGC Glass Europe e a./Commissione, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

29      È alla luce di tali criteri che occorre esaminare se la ricorrente sia riuscita a dimostrare l’urgenza.

30      Nel caso di specie, per dimostrare il carattere grave e irreparabile del danno, in primo luogo, la ricorrente afferma che la prima, la seconda e la terza decisione di compensazione (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni di compensazione») hanno comportato un mancato incasso di circa EUR 400 000 nell’arco di poco più di un mese, provocando un grave squilibrio delle sue finanze, con ripercussioni negative e devastanti sui rapporti con tutti i suoi principali partner, ossia le banche, i dipendenti, gli esperti, i clienti e i beneficiari dei progetti in corso di implementazione.

31      In particolare, secondo la ricorrente, il mancato incasso degli importi oggetto di compensazione ha arrecato pregiudizio alla sua credibilità presso le banche e, pertanto, queste rischiano di essere meno disposte a finanziare le sue attività, tanto più che, per la prima volta in 30 anni, taluni crediti non sono stati onorati con l’incasso della fattura stessa.

32      La ricorrente fa, inoltre, valere che, avendo dovuto usare tutta la liquidità disponibile per i pagamenti, essa si è trovata nell’impossibilità di pagare quasi tutte le somme dovute a fine settembre verso i propri dipendenti, verso l’amministrazione finanziaria e verso i fornitori, la maggior parte dei quali sono esperti che lavorano ai progetti in corso. A causa di tale mancanza di liquidità, taluni dei fornitori e esperti potranno rifiutarsi di continuare le prestazioni in corso, con rischio di azioni legali per recuperare quanto loro dovuto, facendo scattare procedure di insolvenza e quindi di fallimento della ricorrente.

33      In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la compromissione dei rapporti di fiducia con gli esperti di progetto, conseguenza della mancanza di liquidità causata dalle decisioni di compensazione, porterà in alcuni casi all’interruzione delle loro prestazioni, e in altri alla caduta della loro motivazione e impegno nell’erogazione dei loro servizi professionali. Cosa questa che le produrrà ovvi danni aggiuntivi, ma danneggerà pure i suoi clienti e i beneficiari dei progetti di Technical Assistance in corso.

34      La Commissione fa valere, da parte sua, che la ricorrente non è riuscita a dimostrare che il requisito relativo all’urgenza fosse soddisfatto.

35      In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui essa subirebbe un danno che potrebbe derivare dall’impossibilità di rispettare gli obblighi nei confronti dei suoi creditori, occorre anzitutto constatare che il danno invocato a tale titolo è di natura economica.

36      Orbene, secondo una giurisprudenza consolidata, un danno di natura puramente economica non può, salvo circostanze eccezionali, giustificare la concessione di un provvedimento provvisorio, dato che, normalmente, esso può essere oggetto di una successiva compensazione pecuniaria. Siffatte circostanze eccezionali sono accertate se risulta che, in mancanza di tale provvedimento, la parte che richiede il provvedimento provvisorio si troverebbe in una situazione idonea a mettere in pericolo la sua esistenza prima della pronuncia della decisione che conclude il procedimento principale. Poiché l’imminente scomparsa dal mercato costituisce effettivamente un danno grave quanto irrimediabile, l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto risulta giustificata in un caso del genere (v. ordinanza del 9 giugno 2010, Colt Télécommunications France/Commissione, T‑79/10 R, non pubblicata, EU:T:2010:228, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

37      A tal proposito, relativamente alla gravità del danno economico dedotto, secondo giurisprudenza costante l’analisi della gravità di tale danno deve essere valutata tenuto conto, in particolare, delle dimensioni e del fatturato dell’impresa, nonché delle caratteristiche del gruppo cui essa appartiene (v. ordinanza del 21 gennaio 2019, Agrochem-Maks/Commissione, T‑574/18 R, EU:T:2019:25, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

38      A tal fine, risulta altresì dalla giurisprudenza che spetta alla parte che chiede la tutela provvisoria dinanzi al giudice del procedimento sommario fornire gli elementi di prova essenziali che consentano a quest’ultimo di delineare una rappresentazione fedele e globale della sua situazione finanziaria nonché di quella degli azionisti che la controllano. Siffatte indicazioni devono essere, da un lato, concrete e precise e, dall’altro, suffragate da prove documentali dettagliate e accurate [v., in tal senso, ordinanza del 20 aprile 2012, Fapricela/Commissione, C‑507/11 P(R), non pubblicata, EU:C:2012:231, punto 35 e giurisprudenza ivi citata].

39      Nel caso di specie, dal fascicolo risulta che la ricorrente opera da quasi 30 anni e ha realizzato, negli ultimi anni, un fatturato annuo compreso tra EUR 5 e 6 milioni. Inoltre, la ricorrente dichiara di non aver distribuito, nel corso degli ultimi dieci anni, dividendi agli azionisti, il che l’ha condotta a reinvestire nella società il margine realizzato.

40      Tuttavia, la ricorrente non indica se, durante tale periodo di 30 anni, essa abbia potuto accumulare attivi e riserve. In particolare, essa non indica quali siano le liquidità effettive di cui dispone, se sia proprietaria di beni mobili o immobili e quali siano i suoi debiti a breve e a lungo termine. Inoltre, le informazioni fornite non consentono di comprendere se i suoi azionisti sarebbero in grado di aiutarla in caso di problemi di liquidità.

41      La ricorrente si limita ad affermare che il mancato incasso di circa EUR 400 000 ha minato la sua credibilità presso le banche e che, pertanto, queste ultime rischiano di essere meno disposte a finanziare le sue attività, tanto più che, per la prima volta in 30 anni, taluni crediti non sono stati onorati con l’incasso della fattura stessa. Essa aggiunge che, a causa di tale mancanza di liquidità, taluni dei fornitori e esperti potranno rifiutarsi di continuare le prestazioni in corso, con rischio di azioni legali per recuperare quanto a loro dovuto, facendo scattare procedure di insolvenza e quindi di fallimento della ricorrente.

42      Tuttavia, occorre rilevare che, conformemente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 38, al fine di dimostrare un rischio per la sua solidità finanziaria, la ricorrente avrebbe dovuto produrre, con documenti a sostegno, un’immagine fedele e complessiva della sua situazione finanziaria.

43      Orbene, poiché la ricorrente non ha fornito alcuna informazione supplementare, né alcun elemento di prova certificato riguardante la sua situazione finanziaria, è giocoforza constatare che essa si limita ad affermazioni che non sono suffragate da elementi di prova.

44      In tali circostanze, si deve concludere che la ricorrente non è riuscita a dimostrare la sussistenza dell’urgenza a causa di un rischio per la sua solidità finanziaria.

45      In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la compromissione dei rapporti di fiducia con gli esperti di progetto porterebbe alla caduta della loro motivazione e impegno nell’erogazione dei loro servizi professionali, il che le causerebbe ovvi danni aggiuntivi, come pure ai suoi clienti e ai beneficiari dei progetti di Technical Assistance in corso, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, un ricorrente non può, per dimostrare l’urgenza, invocare la lesione dei diritti dei terzi o dell’interesse generale (v. ordinanza del 26 settembre 2017, António Conde & Companhia/Commissione, T‑443/17 R, non pubblicata, EU:T:2017:671, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

46      Nel caso di specie, la ricorrente deduce un danno che non la riguarda personalmente, in quanto essa fa valere il danno che la compromissione dei rapporti di fiducia con gli esperti di progetto, conseguenza della mancanza di liquidità causata dalle decisioni di compensazione, causerebbe ai suoi clienti e ai beneficiari dei progetti di Technical Assistance in corso.

47      La ricorrente non può, pertanto, fondarsi, per dimostrare l’urgenza, sul danno che subirebbero persone ed entità terze.

48      In siffatto contesto, si deve concludere che la ricorrente non è riuscita a dimostrare la sussistenza dell’urgenza.

49      Da tutto quel che precede risulta che la domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta in quanto la richiedente non ha dimostrato che sussiste l’urgenza, senza che sia necessario esaminare la ricevibilità di detta domanda, pronunciarsi sul fumus boni iuris o procedere alla ponderazione degli interessi.

50      In forza dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura, le spese devono essere riservate.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 7 febbraio 2022

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

M. van der Woude


*      Lingua processuale: l’italiano.