3.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2005

che fissa il contributo finanziario della Comunità ai costi sostenuti per l’eradicazione della peste suina classica in Spagna alla fine del 2001 e nel 2002

[notificata con il numero C(2005) 4627]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2005/863/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Alla fine del 2001 e nel 2000 sono stati rilevati in Spagna focolai di peste suina classica. L’insorgenza di questa malattia costituiva un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità.

(2)

Per prevenire l’estendersi dell’epizoozia e contribuire a eradicare la malattia al più presto la Comunità deve partecipare finanziariamente alle spese rimborsabili sostenute dallo Stato membro nell’ambito dei provvedimenti d’emergenza di lotta alla malattia, alle condizioni stabilite dalla decisione 90/424/CEE.

(3)

A norma della decisione 2003/494/CE della Commissione, del 3 luglio 2003, relativa a un aiuto finanziario della Comunità nel quadro dell’eradicazione della peste suina classica in Spagna alla fine del 2001 e nel 2002 (2), la Comunità ha accordato alla Spagna un contributo finanziario per le spese sostenute nell’ambito dei provvedimenti d’emergenza di lotta alla peste suina classica adottati alla fine del 2001 e nel 2002.

(4)

A norma di detta decisione in tema di contributo finanziario è stata accordata una prima quota di 6 000 000 EUR.

(5)

A norma della medesima decisione il saldo del contributo finanziario comunitario deve basarsi sulla domanda presentata dalla Spagna il 1o agosto 2003 accompagnata da una documentazione dettagliata, che confermi le cifre indicate nella domanda, e dai risultati dei controlli in loco effettuati dalla Commissione.

(6)

Alla luce degli elementi summenzionati occorre ora fissare il contributo finanziario complessivo della Comunità ai costi sostenuti per eradicare la peste suina classica in Spagna alla fine del 2001 e nel 2002.

(7)

I risultati dei controlli effettuati dalla Commissione per quanto riguarda il rispetto delle norme comunitarie nel settore veterinario e le condizioni necessarie per beneficiare del contributo finanziario della Comunità non consentono di riconoscere come rimborsabile la totalità delle spese presentate.

(8)

Le osservazioni della Commissione e il metodo di calcolo delle spese rimborsabili sono stati comunicati alle autorità spagnole con lettera del 14 settembre 2005.

(9)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’importo complessivo dell’aiuto finanziario della Comunità alle spese sostenute nell’ambito dell’eradicazione della peste suina classica in Spagna alla fine del 2001 e nel 2002, disciplinato dalla decisione 2003/494/CE, è fissato a 6 784 124,44 EUR.

Dato che la decisione 2003/494/CE ha dato luogo al pagamento di una prima quota di 6 000 000 EUR alla Spagna viene versato il saldo di 784 124,44 EUR.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

(2)   GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 67.