97/160/CE: Decisione della Commissione del 14 febbraio 1997 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea, la reintroduzione e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Libano (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 062 del 04/03/1997 pag. 0039 - 0040
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 1997 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne le condizioni di polizia sanitaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea, la reintroduzione e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Libano (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/160/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 12, 13, 15, 16 e 19 (ii), considerando che con la decisione 79/542/CEE del Consiglio (2), modificata da ultimo dalla decisione 96/624/CE della Commissione (3), è stato stabilito un elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne; considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e le importazioni di cavalli registrati sono stabilite rispettivamente dalle decisioni 92/260/CEE (4), 93/195/CEE (5) e 93/197/CEE (6) della Commissione, tutte modificate da ultimo dalla decisione 96/279/CE (7); considerando che, a seguito di un'ispezione veterinaria effettuata dalla Commissione in Libano, la situazione sanitaria in un primo momento non è risultata sufficientemente controllata dai servizi veterinari; che tuttavia da allora la situazione è migliorata notevolmente, come dimostra un'ampia indagine siero-epidemiologica condotta sugli equidi nell'intero territorio nazionale per accertare la presenza di peste equina, morva, durina e anemia infettiva, con risultati del tutto negativi; considerando che il Libano è ormai indenne da peste equina da oltre trent'anni, periodo durante il quale non è stato praticata alcuna vaccinazione contro tale malattia; considerando che il Libano è indenne da morva e durina da oltre sei mesi e che non vi sono mai stati casi di encefalomielite equina venezuelana e di stomatite vescicolosa; considerando che le autorità veterinarie del Libano si sono impegnate a comunicare alla Commissione e agli Stati membri con telefax, telegramma o telex entro 24 ore la conferma dell'insorgere delle malattie infettive o contagiose degli equidi che figurano nell'allegato A della direttiva 90/426/CEE così come eventuali modifiche della politica di vaccinazione o di importazione degli equidi; considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria debbono essere stabilite in base alla situazione sanitaria del paese terzo considerato; che in questo caso si tratta solamente di cavalli registrati; considerando che la decisione 79/542/CEE e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE devono essere modificate di conseguenza; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nella parte 2 dell'allegato della decisione 79/542/CEE nell'apposita colonna per gli equini, è inserita la seguente riga, rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 2 La decisione 92/260/CEE è modificata nel seguente modo: 1. Nell'allegato I, è aggiunto il termine «Libano», rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO, all'elenco dei paesi terzi del gruppo E. 2. Nell'allegato II, è aggiunto il termine «Libano», rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO, all'elenco dei paesi terzi del gruppo E nel titolo del certificato sanitario. Articolo 3 La decisione 93/195/CEE è modificata nel seguente modo: 1. Nell'allegato I, è aggiunto il termine «Libano», rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO, all'elenco dei paesi terzi del gruppo E. 2. Nell'allegato II, è aggiunto il termine «Libano», rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO, all'elenco dei paesi terzi del gruppo E nel titolo del certificato sanitario. Articolo 4 La decisione 93/197/CEE è modificata nel seguente modo: 1. Nell'allegato I, è aggiunto il termine «Libano», rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO, all'elenco dei paesi terzi del gruppo E. 2. Nell'allegato II, è aggiunto il termine «Libano», rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO, all'elenco dei paesi terzi che figura nella prima metà del titolo del certificato sanitario relativo ai cavalli registrati. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42. (2) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15. (3) GU n. L 279 del 31. 10. 1996, pag. 33. (4) GU n. L 130 del 15. 5. 1992, pag. 67. (5) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 1. (6) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16. (7) GU n. L 107 del 30. 4. 1996, pag. 1.