32001R2593

Regolamento (CE) n. 2593/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 909/2001 per quanto riguarda la registrazione delle importazioni di glifosato prodotto da un produttore esportatore malese e da un produttore esportatore taiwanese

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 29/12/2001 pag. 0029 - 0031


Regolamento (CE) n. 2593/2001 della Commissione

del 28 dicembre 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 909/2001 per quanto riguarda la registrazione delle importazioni di glifosato prodotto da un produttore esportatore malese e da un produttore esportatore taiwanese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000(2), in particolare gli articoli 13 e 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Con il regolamento (CE) n. 368/98(3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping del 24 % sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese ("RPC"). Con il regolamento (CE) n. 1086/2000(4), l'aliquota del dazio applicabile è stata portata al 48 % dopo l'inchiesta sulle variazioni inesistenti o irrilevanti dei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita nella Comunità ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 ("regolamento di base").

(2) Il 26 marzo 2001, la Commissione ha ricevuto una richiesta dell'Associazione europea del glifosato (EGA), presentata a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, relativa all'apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di glifosato originario dell'RPC spedite dalla Malaysia o da Taiwan. La richiesta, presentata per conto di una proporzione maggioritaria di produttori comunitari di glifosato, conteneva elementi di prova sufficienti per quanto riguarda i fattori di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

(3) La Commissione ha aperto un'inchiesta sulla presunta elusione con regolamento (CE) n. 909/2001(5) ("regolamento di apertura").

(4) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, nell'articolo 2 del regolamento di apertura si invitano le autorità doganali a registrare le importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia o da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario della Malaysia o di Taiwan o meno, a decorrere dal 10 maggio 2001.

(5) A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di apertura, non sono soggette a registrazione le importazioni accompagnate da un certificato doganale attestante che l'importazione non costituisce una forma di elusione.

B. RICHIESTE DI ESENZIONE

(6) Nel corso dell'inchiesta, la Commissione ha ricevuto richieste di esenzione dalla registrazione o dai dazi da quattro importatori non collegati e da due produttori esportatori che hanno collaborato, la Crop Protection (M) Sdn Bhd. ("Crop Protection") e la Sinon Corporation.

(7) Visto che la presunta elusione avveniva al di fuori della Comunità, l'esenzione delle importazioni dalla registrazione o dai dazi dipendeva dalle risultanze relative agli esportatori, il che significa che la Commissione non poteva prendere una decisione basandosi unicamente sulle richieste di esenzione presentate dai singoli importatori. Gli importatori beneficeranno pertanto di un'esenzione dalla registrazione o dai dazi per le importazioni dagli esportatori a cui sia stata concessa tale esenzione.

(8) A questo stadio, qualsiasi decisione riguardante gli esportatori dovrebbe essere limitata all'esenzione dalla registrazione. Se dovesse adottare successivamente un regolamento di estensione dei dazi antidumping a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, il Consiglio potrebbe decidere di esentare determinati esportatori dai dazi estesi.

C. RISULTANZE RIGUARDANTI LA CROP PROTECTION E LA SINON CORPORATION

(9) Anche la Crop Protection e la Sinon Corporation hanno risposto al questionario inviato dalla Commissione ai produttori e agli esportatori della Malaysia e di Taiwan menzionati nella richiesta, agli importatori della Comunità e agli esportatori dell'RPC noti alla Commissione, nonché alle altre parti interessate che si sono manifestate entro il termine fissato. La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi della Crop Protection (Klang, Selangor D.E., Malaysia) e della Sinon Corporation (Taichung, Taiwan).

(10) La Crop Protection ha trasformato il glifosato acido acquistato, in parte originario dell'RPC, in sale o in prodotti formulati. I suoi acquisti di acido originario dell'RPC, tuttavia, sono aumentati in misura inferiore rispetto a quelli di acido non originario dell'RPC e in modo discontinuo (crollo nel 1998, incremento fino al 2000, calo nel PI). Per di più, la maggior parte dell'acido originario dell'RPC è riconducibile alla Monsanto (M) Sdn. Bhd. (Malaysia)(6), che si è trovata nell'impossibilità di fornire alla Crop Protection l'acido di origine statunitense da essa ordinato. I quantitativi acquistati da un altro fornitore dell'RPC sono di gran lunga inferiori. Per soddisfare le richieste dei consumatori, inoltre, la Crop Protection ha limitato l'uso dell'acido originario dell'RPC per la produzione del glifosato esportato nella Comunità. La Commissione, pertanto, ha giudicato sufficienti gli elementi di prova presentati dalla Crop Protection per dimostrare che la mutata configurazione dei suoi scambi era riconducibile a una causa diversa dall'istituzione del dazio antidumping sul glifosato originario dell'RPC e non costituiva un'elusione.

(11) La Sinon Corporation produce glifosato sin dallo stadio iniziale di fabbricazione del glifosato acido e formula il glifosato acido acquistato non originario dell'RPC. Entrambe le operazioni si svolgono a Taiwan. Dall'inchiesta è risultato che la Sinon ha esportato nella Comunità il prodotto di sua fabbricazione, tranne piccoli quantitativi di glifosato formulato acquistato da una società malese e spedito direttamente dalla Malaysia nella Comunità. La Commissione, pertanto, ha giudicato sufficienti gli elementi di prova presentati dalla Sinon Corporation per dimostrare che la mutata configurazione dei suoi scambi era riconducibile a una causa diversa dall'istituzione del dazio antidumping sul glifosato originario dell'RPC e non costituiva un'elusione.

(12) In considerazione di quanto precede, si ritiene opportuno mettere fine alla registrazione delle importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia e prodotto dalla Crop Protection e delle importazioni di glifosato spedito da Taiwan e prodotto dalla Sinon Corporation.

(13) Visto che l'esenzione dalla registrazione riguarda i produttori esportatori coinvolti nel presente procedimento, si è ritenuto superfluo ed eccessivo imporre a ciascuno degli importatori che importano dalla Crop Protection o dalla Sinon Corporation di chiedere un certificato doganale che esenti le loro importazioni dalla registrazione. La Commissione ritiene quindi opportuno modificare il regolamento di apertura per quanto riguarda la registrazione delle importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia o da Taiwan (indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario della Malaysia o di Taiwan o meno).

(14) Il presente regolamento si basa sulle risultanze specifiche per la Crop Protection e la Sinon Corporation e non pregiudica un'eventuale decisione del Consiglio relativa all'estensione dei dazi antidumping sul glifosato originario dell'RPC allo stesso prodotto spedito dalla Malaysia o da Taiwan (indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario della Malaysia o di Taiwan o meno).

(15) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva porre fine alla registrazione delle importazioni di glifosato prodotto dalla Crop Protection o dalla Sinon Corporation e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non si è però ricevuto alcun commento tale da modificare le conclusioni suddette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 909/2001 viene aggiunto il paragrafo seguente: "4. Fatto salvo il paragrafo 1, non sono soggette a registrazione le importazioni del prodotto di cui all'articolo 1 fabbricato dalle seguenti società:

>SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2001.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

(3) GU L 47 del 18.2.1998, pag. 1.

(4) GU L 124 del 25.5.2000, pag. 1.

(5) GU L 127 del 9.5.2001, pag. 35.

(6) Collegata alla Monsanto Europe, uno dei denunzianti.