Bruxelles, 24.5.2018

COM(2018) 357 final

2018/0185(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell’Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 30 (sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico) dell’accordo SEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

•Motivi e obiettivi della proposta

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) mira a garantire una cooperazione costante con gli Stati EFTA-SEE (Norvegia, Islanda e Lichtenstein) nell’ambito del programma statistico europeo 2013-2017, prorogato fino al 2020 dal regolamento (UE) 2017/1951 1 .

L’allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE suggerisce pertanto di modificare in tal senso il protocollo 30 ( sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico ) dell’accordo SEE.

Gli Stati EFTA-SEE contribuiscono finanziariamente al bilancio dell’UE per la loro partecipazione a questo programma. La posizione sul presente progetto di decisione del Comitato misto SEE viene pertanto stabilita dal Consiglio.

•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L’allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE estende agli Stati EFTASEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) la politica dell’UE già esistente.

•Coerenza con le altre normative dell’Unione

L’acquis dell’UE viene esteso agli Stati EFTA-SEE, mediante integrazione nell’accordo SEE, in conformità degli obiettivi e dei principi dell’accordo intesi a creare uno spazio economico europeo dinamico e omogeneo, fondato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

•Base giuridica

La legislazione da integrare nell’accordo SEE si fonda sull’articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

A norma dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo 2 , spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione in collaborazione con il SEAE al Consiglio, per adozione, quale posizione dell’Unione. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà per il motivo seguente.

L’obiettivo della presente proposta, ossia garantire l’omogeneità del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della portata e degli effetti dell’azione, essere realizzato meglio a livello dell’Unione.

Il processo di integrazione dell’acquis dell’UE nell’accordo SEE si svolge in conformità del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo, che conferma l’impostazione adottata.

•Proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità, la presente proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo.

•Scelta dell’atto giuridico

Conformemente all’articolo 98 dell’accordo SEE, lo strumento scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l’attuazione e il funzionamento effettivi dell’accordo SEE. A tal fine, esso prende decisioni nei casi previsti da tale accordo.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

•Non pertinente

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Per poter partecipare al programma statistico europeo, gli Stati EFTA-SEE contribuiscono finanziariamente al bilancio dell’Unione europea. L’importo esatto è determinato in seguito all’adozione della decisione del Consiglio.

5.ALTRI ELEMENTI

•    Non pertinente 

2018/0185 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell’Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 30 (sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico) dell’accordo SEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo 3 , in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo sullo Spazio economico europeo 4 (“l’accordo SEE”) è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

(2)A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l’altro, il protocollo 30 ( sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico ).

(3)Per garantire una cooperazione costante con gli Stati EFTA-SEE nel settore statistico, il regolamento (UE) 2017/1951 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 dovrebbe essere integrato nel protocollo 30 ( sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico ) dell’accordo SEE.

(4)Il protocollo 30 ( sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico ) dell’accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato.

(5)La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta, a nome dell’Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica del protocollo 30 ( sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico ) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (UE) 2017/1951 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al 2020.
(2)    GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(3)    GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(4)    GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(5)    Regolamento (UE) 2017/1951 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al 2020.