COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles,24.5.2018
COM(2018) 357 final
ALLEGATO
della
Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell’Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 30 (sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico) dell'accordo SEE
ALLEGATO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. […]
del […]
che modifica il protocollo 30 dell’accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (“l’accordo SEE”), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)Il programma statistico SEE 2018-2020 dovrebbe basarsi sul regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1951 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al 2020, e dovrebbe comprendere gli elementi del programma necessari ai fini della descrizione e del controllo di tutti gli aspetti economici, sociali ed ambientali pertinenti dello Spazio economico europeo.
(2)Il regolamento (UE) 2017/1951 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al 2020, dovrebbe essere integrato nel protocollo 30 per garantire che la cooperazione continui fino al 2020.
(3)Il protocollo 30 dell’accordo SEE dovrebbe pertanto essere modificato per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2018,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo 30 dell’accordo SEE è così modificato:
1.nel titolo dell’articolo 5, “2017” è sostituito da “2020”.
2.All’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente trattino:
“-32017 R 1951: Regolamento (UE) 2017/1951 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017 (GU L 284 del 31.10.2017, pag. 1).”
3.All’articolo 5, paragrafo 2, le parole “2013-2017” e “31 dicembre 2017” sono sostituite da “2013-2020” e “31 dicembre 2020”.
4.All’articolo 5, paragrafo 3, le parole “2013-2017” sono sostituite da “2013-2020”.
5.Il testo dell’articolo 5, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:
“Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo e dei relativi regolamenti finanziari, a concorrenza del 75% dell’importo iscritto nelle linee 29 02 05 (Programma statistico europeo 2013-2017) e 29 01 04 05 (Politica di informazione statistica – Spese di gestione amministrativa) del bilancio dell’Unione europea per il 2013 e a concorrenza del 75% dell’importo iscritto nelle linee 29 02 01 (Fornire informazioni statistiche di qualità, applicare nuovi metodi di produzione delle statistiche europee e rafforzare la cooperazione all’interno del sistema statistico europeo) e 29 01 04 01 (Spese di sostegno per il programma statistico europeo) del bilancio dell’Unione europea per il periodo 2014-2020.”
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE.
Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il […].
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del Comitato misto SEE