<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.58-20161101.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>C-527/16</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62016CC0527</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:52">EU:C:2018:52</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>25</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>25</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P><HT TYPE="SC">Conclusioni dell’avv. gen. Saugmandsgaard Øe – Causa C‑527/16</HT></P><P><HT TYPE="SC">Alpenrind e a.</HT></P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell’avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Henrik Saugmandsgaard Øe</HT></P><P>presentate il <DATE ISO="20180131">31 gennaio 2018</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0001"><P>Lingua originale: il francese.</P></NOTE></P></TI><STI><P><HT TYPE="BOLD">Causa C‑527/16</HT></P><P>Salzburger Gebietskrankenkasse,</P><P>Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz</P><P>con l’intervento di</P><P>Alpenrind GmbH,</P><P>Martin-Meat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft,</P><P>Martimpex-Meat Kft,</P><P>Pensionsversicherungsanstalt,</P><P>Allgemeine Unfallversicherungsanstalt</P><P><HT TYPE="NORMAL">[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria)]</HT></P></STI></TITLE><INTERMEDIATE><INDEX IDX.CLOSE="»" SEPARATOR=" – " IDX.OPEN="«"><KEYWORD>Rinvio pregiudiziale</KEYWORD><KEYWORD>Lavoratori migranti</KEYWORD><KEYWORD>Sicurezza sociale</KEYWORD><KEYWORD>Lavoratori distaccati in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede il datore di lavoro</KEYWORD><KEYWORD>Regolamento (CE) n. 987/2009</KEYWORD><KEYWORD>Articolo 5, paragrafo 1, e articolo 19, paragrafo 2</KEYWORD><KEYWORD>Documento portatile A1</KEYWORD><KEYWORD>Efficacia vincolante</KEYWORD><KEYWORD>Decisione adottata dalla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale relativa alla revoca del documento portatile A1</KEYWORD><KEYWORD>Effetto retroattivo del documento portatile A1</KEYWORD><KEYWORD>Rilascio del documento portatile A1 dopo l’assoggettamento del lavoratore al regime di sicurezza sociale dello Stato membro ospitante</KEYWORD><KEYWORD>Regolamento (CE) n. 883/2004</KEYWORD><KEYWORD>Articolo 12, paragrafo 1</KEYWORD><KEYWORD>Condizione di non-sostituzione dei lavoratori distaccati</KEYWORD></INDEX></INTERMEDIATE><CONTENTS.CONCLUSION><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">I.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Introduzione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1.</NO.P><TXT>La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) verte sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0002"><P>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20040429">29 aprile 2004</DATE>, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="166" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2004">GU 2004, L 166, pag. 1</REF.DOC.OJ>, e rettificato in <REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="200" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2004">GU 2004, L 200, pag. 1</REF.DOC.OJ>), così come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20120522">22 maggio 2012</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="149" PAGE.FIRST="4" DATE.PUB="2012">GU 2012, L 149, pag. 4</REF.DOC.OJ>) (in prosieguo: il <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0001" REF.END="QE0001"/>regolamento n. 883/2004<QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/>). Quanto alla versione del regolamento n. 883/2004 applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, v. paragrafi 6 e 7 delle presenti conclusioni.</P></NOTE> nonché dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0003"><P>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20090916">16 settembre 2009</DATE>, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="284" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2009">GU 2009, L 284, pag. 1</REF.DOC.OJ>), così come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 (in prosieguo: il <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0002" REF.END="QE0002"/>regolamento n. 987/2009<QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="2"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2.</NO.P><TXT>Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una causa che contrappone la Salzburger Gebietskrankenkasse (cassa regionale di malattia del Land di Salisburgo, Austria; in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0003" REF.END="QE0003"/>cassa di malattia di Salisburgo<QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/>) e il Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Ministro federale del lavoro, della sicurezza sociale e della tutela dei consumatori, Austria),da una parte, ad un’impresa austriaca e, dall’altra, a due imprese ungheresi, per quanto riguarda la determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale nei confronti dei lavoratori distaccati in Austria.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3.</NO.P><TXT>Con le sue due prime questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio chiede alla Corte di precisare gli effetti giuridici conferiti ad un documento portatile A1<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0004"><P>Il documento portatile A1 ha sostituito il certificato E 101 che rappresentava il formulario-tipo per attestare la legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale quando erano in vigore i precedenti regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del <DATE ISO="19710614">14 giugno 1971</DATE>, relativo all’applicazione dei sistemi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e alle loro famiglie che si spostano all’interno della Comunità (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="149" PAGE.FIRST="2" DATE.PUB="1971">GU 1971, L 149, pag. 2</REF.DOC.OJ>) e (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del <DATE ISO="19720321">21 marzo 1972</DATE>, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="074" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="1972">GU 1972, L 74, pag. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, rilasciato sulla base dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, per attestare la legislazione applicabile ad una persona sulla base di una norma del titolo II del regolamento n. 883/2004. Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, a tal proposito, se il documento portatile A1 vincoli un organo giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dello Stato membro ospitante. In caso affermativo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, nella sua seconda questione pregiudiziale, se il documento portatile A1 abbia efficacia vincolante anche quando la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0004" REF.END="QE0004"/>commissione amministrativa<QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/>)<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0005"><P>Sulla commissione amministrativa, v., in particolare, articoli 71 e 72 del regolamento n. 883/2004.</P></NOTE> abbia preso una decisione relativa alla revoca di tale documento, ma l’istituzione emittente non abbia provveduto alla revoca di detto documento A1. Il giudice del rinvio pone, inoltre, la questione dell’efficacia vincolante del documento portatile A1, nell’ipotesi in cui detto documento sia stato rilasciato dopo che il lavoratore interessato sia stato assoggettato al sistema di sicurezza sociale dello Stato membro ospitante e se, eventualmente, il documento A1 possa avere effetti retroattivi.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4.</NO.P><TXT>Con la sua terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio s’interroga sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, ai sensi del quale la persona che è distaccata dal suo datore di lavoro per svolgere un lavoro in un altro Stato membro rimane soggetta, a determinate condizioni, alla legislazione in materia di sicurezza sociale dello Stato membro di origine. In particolare, il giudice del rinvio chiede se la condizione stabilita in questa disposizione, che richiede che la persona distaccata <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0005" REF.END="QE0005"/>non sia inviata in sostituzione di un’altra persona distaccata<QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/> (in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0006" REF.END="QE0006"/>condizione di non-sostituzione<QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/>), non sia rispettata qualora la sostituzione avvenga sotto la forma di un distacco effettuato non dallo stesso datore di lavoro ma da un altro datore di lavoro e se, in tale contesto, risulti importante sapere se i due datori di lavoro abbiano la loro sede nello stesso Stato membro oppure se esistano, tra di loro, rapporti di tipo personale e/o organizzativo.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">II.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Diritto dell’Unione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">A.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Regolamento n. 883/2004</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5.</NO.P><TXT>Contenuto nel titolo II del regolamento n. 883/2004, intitolato <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0007" REF.END="QE0007"/>Determinazione della legislazione applicabile<QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/>, l’articolo 11, intitolato <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0008" REF.END="QE0008"/>Norme generali<QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/>, dispone al suo paragrafo 1 e al suo paragrafo 3, lettera a) quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="011.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0009" REF.END="QE0009"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.</ALINEA></PARAG><P>(…)</P><?PAGE NO="3"?><PARAG IDENTIFIER="011.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA><P>Fatti salvi gli articoli dal 12 al 16:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro</TXT></NP></ITEM></LIST><P>(…)<QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/></P></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6.</NO.P><TXT>L’articolo 12, figurante allo stesso titolo del regolamento n. 883/2004, e intitolato <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0010" REF.END="QE0010"/>Norme particolari<QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/>, disponeva, nella sua versione iniziale, al suo paragrafo 1:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0011" REF.END="QE0011"/>La persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona<QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7.</NO.P><TXT>Nel corso del periodo in questione nel procedimento principale, vale a dire il periodo dal <DATE ISO="20120201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> febbraio 2012</DATE> al <DATE ISO="20131213">13 dicembre 2013</DATE>, l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 è stato modificato dal regolamento n. 465/2012 con effetto a decorrere dal <DATE ISO="20120628">28 giugno 2012</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0006"><P>V. articolo 3 del regolamento n.465/2012. Per quanto riguarda il periodo in cui si sviluppa la controversia relativa al procedimento principale, v. paragrafo 15 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>. Più specificatamente, le parole <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0012" REF.END="QE0012"/>che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona<QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/>, che figuravano nell’ultimo capoverso della disposizione, sono state sostituite dalla dicitura <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0013" REF.END="QE0013"/>che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona <HT TYPE="ITALIC">distaccata</HT><QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0007"><P>Il corsivo è mio. Per quanto riguarda l’obiettivo perseguito con la modifica introdotta nell’articolo 12, paragrafo 1, v. nota 69 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8.</NO.P><TXT>L’articolo 76, intitolato <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0014" REF.END="QE0014"/>Cooperazione<QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="00BB" ID="QE0014"/>, figurante al titolo V del regolamento n. 883/2004, intitolato <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0015" REF.END="QE0015"/>Disposizioni varie<QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="00BB" ID="QE0015"/>, al suo paragrafo 6 dispone quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0016" REF.END="QE0016"/>In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente regolamento, tali da mettere in causa i diritti di una persona cui esso è applicabile, l’istituzione dello Stato membro competente o dello Stato membro di residenza della persona in causa contatta l’istituzione/le istituzioni dello o degli Stati membri interessati. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire la commissione amministrativa<QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">B.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Regolamento n. 987/2009</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9.</NO.P><TXT>Inserito nel titolo I del regolamento n. 987/2009, intitolato <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0017" REF.END="QE0017"/>Disposizioni generali<QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/>, l’articolo 5, intitolato <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0018" REF.END="QE0018"/>Valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati in un altro Stato membro<QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/>, dispone che:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="005.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0019" REF.END="QE0019"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>I documenti rilasciati dall’istituzione di uno Stato membro che attestano la situazione di una persona ai fini dell’applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione, nonché le certificazioni su cui si è basato il rilascio dei documenti, sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati rilasciati.</ALINEA></PARAG><?PAGE NO="4"?><PARAG IDENTIFIER="005.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>In caso di dubbio sulla validità del documento o sull’esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l’istituzione dello Stato membro che riceve il documento chiede all’istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento. L’istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l’emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="005.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA>A norma del paragrafo 2, in caso di dubbio sulle informazioni fornite dalla persona interessata, sulla validità del documento o sulle certificazioni o sull’esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l’istituzione del luogo di dimora o di residenza procede, qualora le sia possibile, su richiesta dell’istituzione competente, alle verifiche necessarie di dette informazioni o detto documento.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="005.004"><NO.PARAG>4.</NO.PARAG><ALINEA>In mancanza di accordo tra le istituzioni interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui l’istituzione che ha ricevuto il documento ha sottoposto la sua richiesta. La commissione amministrativa cerca di conciliare i punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è sottoposta<QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10.</NO.P><TXT>Contenuto nel titolo II del regolamento n. 987/2009, intitolato <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0020" REF.END="QE0020"/>Determinazione della legislazione applicabile<QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="00BB" ID="QE0020"/>, l’articolo 19, intitolato <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0021" REF.END="QE0021"/>Informazione agli interessati e ai datori di lavoro<QUOT.END REF.START="QS0021" CODE="00BB" ID="QE0021"/>, dispone al suo paragrafo 2:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0022" REF.END="QE0022"/>Su richiesta della persona interessata o del datore di lavoro, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del titolo II del regolamento di base fornisce un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni<QUOT.END REF.START="QS0022" CODE="00BB" ID="QE0022"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">III.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11.</NO.P><TXT>L’Alpenrind GmbH, società avente la propria sede in Austria, opera nel comparto della commercializzazione di bestiame e di carni e, dal 1997, gestisce a Salisburgo un impianto di macellazione che affitta.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12.</NO.P><TXT>Nel 2007, l’Alpenrind GmbH (o meglio la società S GmbH cui è succeduta) ha stipulato con la Martin-Meat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0023" REF.END="QE0023"/>Martin-Meat<QUOT.END REF.START="QS0023" CODE="00BB" ID="QE0023"/>), società con sede in Ungheria, un contratto secondo il quale la Martin-Meat si impegnava ad effettuare operazioni di sezionamento e confezionamento carni. Tali lavori venivano svolti nei locali dell’Alpenrind GmbH da lavoratori distaccati in Austria.<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0008"><P>Per quanto riguarda la qualificazione del rapporto contrattuale tra la Martin-Meat e l’Alpenrind ai sensi della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="19961216">16 dicembre 1996</DATE>, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="018" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="1997">GU 1997, L 18, pag. 1</REF.DOC.OJ>), v. sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150618">18 giugno 2015</DATE>, <NAME.CASE>Martin Meat</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑586/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:405">EU:C:2015:405</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> La Martin-Meat ha svolto queste operazioni fino al <DATE ISO="20120131">31 gennaio 2012</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13.</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20120124">24 gennaio 2012</DATE>, l’Alpenrind ha stipulato con la Martimpex-Meat Kft, società con sede in Ungheria, un contratto secondo il quale quest’ultima si impegnava ad effettuare, nel periodo dal <DATE ISO="20120201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> febbraio 2012</DATE> al <DATE ISO="20140131">31 gennaio 2014</DATE>, operazioni di sezionamento e confezionamento carni. Tali lavori venivano svolti nei locali dell’Alpenrind GmbH da lavoratori distaccati in Austria.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14.</NO.P><TXT>A partire dal <DATE ISO="20140201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> febbraio 2014</DATE>, l’Alpenrind ha, di nuovo, incaricato la Martin-Meat di svolgere dette operazioni di sezionamento di carne nei locali sopraindicati con il proprio personale dipendente.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="5"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15.</NO.P><TXT>Per gli oltre 250 lavoratori dipendenti della Martimpex-Meat nel periodo in questione, vale a dire dal <DATE ISO="20120201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> febbraio 2012</DATE> al <DATE ISO="20131213">13 dicembre 2013</DATE>, l’istituzione ungherese competente ha rilasciato documenti portatili A1 che attestavano l’applicazione a tali lavoratori del regime di sicurezza sociale ungherese, a norma degli articoli da 11 a 16 del regolamento n. 883/2004 e dell’articolo 19 del regolamento n. 987/2009. Il giudice del rinvio specifica che tali documenti sono stati rilasciati <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0024" REF.END="QE0024"/>in parte con effetto retroattivo e in parte in casi in cui l’ente per l’assicurazione sociale austriaco aveva già accertato, con provvedimento (non definitivo), la sussistenza di un obbligo di assicurazione del collaboratore interessato in base alle disposizioni austriache<QUOT.END REF.START="QS0024" CODE="00BB" ID="QE0024"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0009"><P>Il governo ungherese contesta l’indicazione fatta dal giudice del rinvio secondo la quale i documenti portatili A1 in questione sono stati rilasciati dopo che era stata accertata la sussistenza di un obbligo di assicurazione dei lavoratori interessati al regime di sicurezza sociale austriaco. V. a tale proposito, paragrafi 55 e 56 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>. Ciascuno di tali documenti individuava l’Alpenrind come datore di lavoro per l’attività professionale in loco.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16.</NO.P><TXT>Con provvedimento datato <DATE ISO="20131213">13 dicembre 2013</DATE>, la cassa di malattia di Salisburgo ha accertato la sussistenza di un obbligo di assicurazione dei suddetti lavoratori nel periodo in questione ai sensi della normativa austriaca in materia di sicurezza sociale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17.</NO.P><TXT>Con sentenza del <DATE ISO="20160307">7 marzo 2016</DATE>, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria) ha annullato il provvedimento della cassa di malattia di Salisburgo, dichiarandola non competente. Il giudice del rinvio precisa che tale sentenza è stata motivata segnatamente con la circostanza che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0025" REF.END="QE0025"/>il competente ente per l’assicurazione sociale ungherese [ha emesso], per ciascuna persona soggetta all’obbligo di assicurazione austriaca, un documento [portatile] A 1 indicante che la persona interessata è un lavoratore della [Martimpex-Meat] occupato a partire da una certa data in Ungheria ed ivi soggetto a obbligo di assicurazione e che esso è distaccato presso [l’Alpenrind], prevedibilmente, per i periodi indicati nei rispettivi formulari, tra cui rientrano i periodi controversi<QUOT.END REF.START="QS0025" CODE="00BB" ID="QE0025"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18.</NO.P><TXT>La cassa di malattia di Salisburgo e il Ministro federale del lavoro, degli affari sociali e della tutela dei consumatori hanno presentato ricorso per <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0026" REF.END="QE0026"/>Revision<QUOT.END REF.START="QS0026" CODE="00BB" ID="QE0026"/> contro tale sentenza davanti al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa), contestando l’efficacia vincolante assoluta dei documenti portatili A1. Secondo tali ricorrenti, l’efficacia vincolante si basa sul rispetto del principio di leale cooperazione tra gli Stati membri, sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Orbene, l’istituzione ungherese competente non avrebbe, nel caso in questione, rispettato questo principio. A questo riguardo, il Ministro federale del lavoro, degli affari sociali e della tutela dei consumatori ha prodotto, nel procedimento per <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0027" REF.END="QE0027"/>Revision<QUOT.END REF.START="QS0027" CODE="00BB" ID="QE0027"/>, documenti da cui risulta che la commissione amministrativa ha stabilito, in data 20e <DATE ISO="20160621">21 giugno 2016</DATE>, che l’Ungheria si era erroneamente dichiarata competente per i lavoratori interessati e che, quindi, i documenti portatili A1 dovevano essere revocati.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19.</NO.P><TXT>Nelle sue conclusioni del 20 e del <DATE ISO="20160621">21 giugno 2016</DATE>, la commissione amministrativa ha approvato, all’unanimità delle delegazioni che non erano coinvolte nella controversia, il parere del comitato di conciliazione della commissione amministrativa (in prosieguo: il <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0028" REF.END="QE0028"/>comitato di conciliazione<QUOT.END REF.START="QS0028" CODE="00BB" ID="QE0028"/>) del <DATE ISO="20160509">9 maggio 2016</DATE> su un disaccordo tra la Repubblica Austriaca e l’Ungheria.<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0010"><P>V. il punto IV delle conclusioni principali della 347<HT TYPE="SUP">^</HT> riunione della commissione amministrativa, tenutasi ad Amsterdam, il 20/<DATE ISO="20160621">21 giugno 2016</DATE> (C.A. 827/16) e il parere del comitato di conciliazione del <DATE ISO="20160509">9 maggio 2016</DATE>, <HT TYPE="ITALIC">Opinion of the conciliation board in case CB-4/15 concerning Austria and Hungary, Subject</HT>: <HT TYPE="ITALIC">Replacement of posted workers</HT> (AC 336/16). Per una cronistoria del procedimento relativo a questa controversia, v. punto 1 di tale parere.</P></NOTE> Risulta da tale parere che il procedimento davanti alla commissione amministrativa traeva la sua origine da una annosa controversia tra la Repubblica d’Austria e l’Ungheria sulla individuazione della legislazione applicabile ai lavoratori che erano stati distaccati in Austria dalla Martin-Meat e dalla Martimpex-Meat nell’ambito degli accordi stipulati da queste due imprese con l’Alpenrind. Tale controversia si inserisce nel contesto di un dibattito più generale, sorto nella commissione amministrativa, relativamente all’interpretazione da dare alla condizione di non-sostituzione prevista dall’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0011"><P>Tale dibattito si riflette nella guida pratica messa a punto dalla commissione amministrativa sulla legislazione applicabile nell’Unione europea (UE), nello Spazio economico europeo (EEE) e in Svizzera. V. nota 71 delle presenti conclusioni. L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 viene citato nei paragrafi 6 e 7 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="6"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20.</NO.P><TXT>Nel suo parere del <DATE ISO="20160509">9 maggio 2016</DATE>, il comitato di conciliazione ha statuito in favore della posizione adottata dalla Repubblica d’Austria, considerando, in sostanza, che la circostanza secondo la quale la persona sia distaccata da un datore di lavoro <HT TYPE="ITALIC">diverso</HT> da quello da cui dipendeva il lavoratore precedentemente distaccato non permette di escludere che la situazione possa essere qualificata come una <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0029" REF.END="QE0029"/>sostituzione<QUOT.END REF.START="QS0029" CODE="00BB" ID="QE0029"/> ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0012"><P>V. punto 4 del parere del comitato di conciliazione del <DATE ISO="20160509">9 maggio 2016</DATE>, sopra citato.</P></NOTE>. Su tale base, il comitato di conciliazione ha considerato che, nel caso in questione, i documenti portatili A1 rilasciati nei confronti dei lavoratori supplenti erano stati erroneamente rilasciati e dovevano essere revocati, in linea di principio, a partire dalla data in cui l’istituzione ungherese competente era stata informata e aveva ricevuto le prove riguardanti la situazione nello Stato membro ospitante. Il comitato di conciliazione, riconoscendo tuttavia che la revoca retroattiva dei documenti portatili A1 solleverebbe difficoltà amministrative non indifferenti e avrebbe effetti sfavorevoli nei confronti dei lavoratori interessati, ha invocato la possibilità per la Repubblica d’Austria e l’Ungheria di negoziare un accordo sulla questione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0013"><P>V. punto 5 del parere del comitato di conciliazione del <DATE ISO="20160509">9 maggio 2016</DATE>, sopra citato. A tal riguardo, il comitato di conciliazione sottolinea che il rimborso dei contributi già pagati e il recupero delle prestazioni già erogate ai lavoratori interessati potrebbe trasformarsi in un <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0030" REF.END="QE0030"/>incubo amministrativo<QUOT.END REF.START="QS0030" CODE="00BB" ID="QE0030"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21.</NO.P><TXT>Risulta pacifico che i documenti portatili A1 rilasciati nei confronti dei lavoratori interessati non sono stati revocati o annullati dall’istituzione ungherese competente a seguito del procedimento davanti alla commissione amministrativa. A tal proposito, emerge dalle osservazioni presentate dal governo ungherese e dal governo austriaco che le autorità dei due Stati membri hanno effettivamente avviato un dialogo concernente le modalità di revoca di detti documenti ma che tale dialogo è attualmente sospeso in attesa che la Corte si pronunci sulla presente domanda di decisione pregiudiziale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22.</NO.P><TXT>Con ordinanza del <DATE ISO="20160914">14 settembre 2016</DATE>, pervenuta alla Corte il <DATE ISO="20161014">14 ottobre 2016</DATE>, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="OTHER"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0031" REF.END="QE0031"/>1.</NO.P><TXT>Se l’efficacia vincolante dei documenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, [regolamento n. 987/2009], disciplinata dall’articolo 5 del suddetto regolamento n. 987/2009, operi anche nell’ambito di un procedimento dinanzi a un giudice ai sensi dell’articolo 267 TFUE</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Ove non sia data risposta negativa già alla prima questione:</TXT><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>Se la suddetta efficacia vincolante operi anche quando, in precedenza, si è svolto un procedimento dinanzi alla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale che non ha portato né a un accordo, né alla revoca dei documenti controversi.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>Se la suddetta efficacia vincolante operi anche quando un documento <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0032" REF.END="QE0032"/>A1<QUOT.END REF.START="QS0032" CODE="201D" ID="QE0032"/> viene rilasciato solo dopo che lo Stato membro ospitante ha formalmente accertato l’obbligo di assicurazione in base alla propria normativa. Se l’efficacia vincolante operi, in tali casi, anche retroattivamente.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Ove, a determinate condizioni, i documenti a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento [n. 987/2009] spieghino una limitata efficacia vincolante:</TXT><P>se sussista una violazione del divieto di sostituzione previsto all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento [n. 883/2004] quando la sostituzione avviene mediante un distacco non da parte dello stesso datore di lavoro ma di un altro datore di lavoro; se, a tal riguardo, rilevi</P><?PAGE NO="7"?><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>il fatto che il datore di lavoro in parola ha la propria sede nello stesso Stato membro del primo datore di lavoro, oppure</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>il fatto che tra il primo e il secondo datore di lavoro distaccante sussistono legami sotto il profilo personale e/od organizzativo<QUOT.END REF.START="QS0031" CODE="00BB" ID="QE0031"/></TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23.</NO.P><TXT>Sono state depositate osservazioni scritte da parte della cassa di malattia di Salisburgo, dell’Alpenrind, della Martin-Meat e della Martimpex-Meat,<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0014"><P>La Martin Meat e la Martimpex-Meat si sono avvalse di una rappresentanza congiunta davanti alla Corte.</P></NOTE> da parte dei governi austriaco, belga, ceco, tedesco, irlandese, ungherese e polacco nonché della Commissione europea. All’udienza tenutasi il <DATE ISO="20170928">28 settembre 2017</DATE>, la cassa di malattia di Salisburgo, l’Alpenrind, la Martin-Meat e la Martimpex-Meat, nonché i governi autriaco, ceco, irlandese, francese, ungherese e polacco e la Commissione hanno presentato osservazioni orali.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">IV.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Analisi</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">A.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sulla prima questione pregiudiziale</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24.</NO.P><TXT>Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 debba essere interpretato nel senso che un documento portatile A1 rilasciato dall’istituzione competente di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, di detto regolamento, e attestante l’affiliazione del lavoratore al sistema di sicurezza sociale di detto Stato membro, sulla base di una delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento n. 883/2004, è vincolante nei confronti di un organo giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, di un altro Stato membro<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0015"><P>Tengo a segnalare la procedura legislativa in corso per modificare i regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009, modifiche che riguardano in particolare gli articoli 5 e 19 del regolamento n. 987/2009. V. proposta della Commissione del <DATE ISO="20161213">13 dicembre 2016</DATE> di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 [COM(2016) 815 final] (articolo 2, punti 7 e 11 di detta proposta e relative spiegazioni nella relazione alla proposta).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25.</NO.P><TXT>Come le altre parti interessate che hanno presentato alla Corte le loro osservazioni sull’argomento, con l’eccezione della cassa di malattia di Salisburgo<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0016"><P>Il governo francese non ha dato risposta a tale questione.</P></NOTE>, ritengo che questa prima domanda meriti una risposta affermativa, per i seguenti motivi<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0017"><P>Bisogna segnalare che, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio non ha fornito indicazioni che permettevano di dire se i fatti oggetto del procedimento principale fossero indici di frode o di abuso di diritto. Parto, quindi, dalla premessa che la prima questione pregiudiziale non riguarda i casi particolari di frode o di abuso ma, piuttosto, la questione più generale se il documento portatile A1 vincoli gli organi giurisdizionali degli Stati membri. V., anche, paragrafo 77 delle presenti conclusioni. V. anche paragrafo 77 delle presenti conclusioni. Quanto all’ipotesi in cui sia stato accertato da una giurisdizione dello Stato membro ospitante che il certificato E 101 è stato ottenuto o utilizzato in modo fraudolente, v. le mie conclusioni nella causa <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Altun e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑359/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:850">EU:C:2017:850</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26.</NO.P><TXT>Bisogna, innanzi tutto, rilevare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, fintantoché non venga revocato o invalidato,, il certificato E 101 (sostituito, poi, dal documento portatile A1<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0018"><P>V. nota 4 delle presenti conclusioni</P></NOTE>) vincola l’ordinamento giuridico interno dello Stato membro in cui il lavoratore dipendente si reca per svolgere un’attività lavorativa e, pertanto, vincola i suoi organi. Ne risulta che un giudice dello Stato membro ospitante non è legittimato a verificare la validità di un certificato E 101 con riferimento agli elementi in base ai quali esso è stato rilasciato<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0019"><P>V., recentemente, la sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170427">27 aprile 2017</DATE>, <NAME.CASE>A-Rosa Flussschiff</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑620/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:309">EU:C:2017:309</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0048">48</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0049">49</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, e giurisprudenza ivi citata). Sulla giurisprudenza della Corte relativa alla natura vincolante del certificato E 101, v. le mie conclusioni nella causa <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Altun e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑359/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:850">EU:C:2017:850</NO.ECLI>, paragrafi da <REF.NP.ECR REF="NP0032">32</REF.NP.ECR> a <REF.NP.ECR REF="NP0034">34</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). Il certificato E 101 si differenzia da altri tipi di attestati per la limitazione del controllo giurisdizionale sulla sua validità. V., in proposito, la sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150212">12 febbraio 2015</DATE>, <NAME.CASE>Bouman</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑114/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:81">EU:C:2015:81</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0026">26</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et 27). V., anche, nota 61 delle presenti conclusioni</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="8"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27.</NO.P><TXT>Come ha già constatato la Corte, il regolamento n. 987/2009, attualmente in vigore, ha codificato la giurisprudenza della Corte, riconoscendo, in particolare, il carattere vincolante del certificato E 101 e la competenza esclusiva dell’istituzione emittente riguardo alla valutazione della validità di detto certificato<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0020"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170427">27 aprile 2017</DATE>, <NAME.CASE>A-Rosa Flussschiff</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑620/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:309">EU:C:2017:309</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0059">59</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). V., anche, le mie conclusioni nella causa <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>A-Rosa Flussschiff</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑620/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:12">EU:C:2017:12</NO.ECLI>, paragrafo <REF.NP.ECR REF="NP0056">56</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) e nella causa <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Altun e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑359/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:850">EU:C:2017:850</NO.ECLI>, paragrafo <REF.NP.ECR REF="NP0020">20</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. L’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento stabilisce, infatti, che i documenti rilasciati dall’istituzione di uno Stato membro che attestano la situazione di una persona ai fini dell’applicazione dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009, nonché le certificazioni su cui si è basato il rilascio dei documenti, sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati rilasciati.<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0021"><P>Detto articolo 5 viene citato nel paragrafo 9 delle presenti conclusioni. Per la definizione del termine <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0033" REF.END="QE0033"/>istituzione<QUOT.END REF.START="QS0033" CODE="00BB" ID="QE0033"/>, v. articolo 1, lettera p), del regolamento n. 883/2004.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28.</NO.P><TXT>Non ci sono, secondo me, elementi che consentano di presupporre che, procedendo a tale codificazione, il legislatore dell’Unione abbia avuto l’intenzione di limitare l’efficacia vincolante dei documenti di cui all’articolo 5 del regolamento n. 987/2009 alle sole istituzioni di sicurezza sociale degli Stati membri e, conseguentemente, di derogare alla giurisprudenza costante della Corte, secondo la quale il certificato E 101 vincola anche gli organi giurisdizionali degli altri Stati membri<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0022"><P>V. paragrafo 26 e nota 19 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29.</NO.P><TXT>L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 non fa, certo, riferimento agli organi giurisdizionali degli altri Stati membri. Bisogna, tuttavia, rilevare che i termini utilizzati nella redazione di detta disposizione ricalcano, in larga misura, quelli utilizzati dalla Corte nella sua giurisprudenza relativa al certificato E 101. La Corte ha pertanto constatato che il certificato E 101 <HT TYPE="ITALIC">è vincolante per l’organo competente</HT> dello Stato membro in cui tale lavoratore svolge l’attività lavorativa e che, <HT TYPE="ITALIC">fintantoché detto certificato non venga revocato o invalidato</HT>, detta istituzione deve tener conto del fatto che quest’ultimo è già soggetto alla normativa previdenziale dello Stato membro in cui ha sede l’impresa presso cui questi lavora e tale ente non può, di conseguenza, assoggettare il lavoratore di cui trattasi al proprio regime previdenziale<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0023"><P>V., recentemente, la sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170427">27 aprile 2017</DATE>, <NAME.CASE>A-Rosa Flussschiff</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑620/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:309">EU:C:2017:309</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0041">41</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0043">43</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e la giurisprudenza citata).</P></NOTE>. Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 prevede espressamente che i documenti di cui a tale norma hanno valore obbligatorio fintantoché essi non vengono non siano ritirati o dichiarati non validi <HT TYPE="ITALIC">dallo Stato membro in cui sono stati rilasciati</HT>, il che conferma la conclusione secondo la quale questa disposizione non consente ad un <HT TYPE="ITALIC">altro</HT> Stato membro di mettere in discussione, per il tramite dei suoi organi giurisdizionali, la validità dei suddetti documenti.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30.</NO.P><TXT>I lavori preparatori del regolamento n. 987/2009 non contengono la minima indicazione in merito ad una eventuale volontà, da parte del legislatore dell’Unione di derogare alla giurisprudenza della Corte sull’efficacia vincolante del certificato E 101 per quanto riguarda i giudici nazionali. Risulta, invece, dalla proposta che ha portato all’adozione di detto regolamento, che l’unico suo scopo era <HT TYPE="ITALIC">la semplificazione</HT> e <HT TYPE="ITALIC">la modernizzazione</HT> delle disposizioni del regolamento n. 574/72<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0024"><P>V., in particolare, i punti 1 e 3 della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004, presentata dalla Commissione il <DATE ISO="20060131">31 gennaio 2006</DATE> [COM(2006)16 definitivo].</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31.</NO.P><TXT>Bisogna, inoltre, sottolineare che il considerando 12 del regolamento n. 987/2009 specifica proprio che le misure e procedure previste da tale regolamento <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0034" REF.END="QE0034"/>risultano dalla <HT TYPE="ITALIC">giurisprudenza della [Corte</HT>], dalle decisioni della commissione amministrativa e dall’esperienza di oltre trent’anni d’applicazione del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale nel quadro delle libertà fondamentali previste dal trattato<QUOT.END REF.START="QS0034" CODE="00BB" ID="QE0034"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0025"><P>Il corsivo è mio.</P></NOTE>. Tale constatazione lascia presumere che, se il legislatore dell’Unione avesse avuto l’intenzione di scostarsi dalla giurisprudenza della Corte sull’efficacia vincolante del certificato E 101, l’avrebbe precisato esplicitamente.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="9"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32.</NO.P><TXT>Per quanto riguarda, infine, l’articolo 6 del regolamento n. 987/2009, cui fa riferimento il giudice del rinvio, occorre constatare che questa disposizione prevede l’applicazione provvisoria di una legislazione in materia di sicurezza sociale, in caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri sulla determinazione della legislazione applicabile<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0026"><P>A tal proposito, detto articolo 6 prevede, al suo paragrafo 1, un ordine di priorità riguardante, in primo luogo, la legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita effettivamente la sua attività professionale, subordinata o autonoma, se questa è esercitata in un solo Stato membro.</P></NOTE>. Orbene, non ci sono elementi, secondo me, che permettano di considerare che il legislatore dell’Unione aveva, con questa disposizione, inteso limitare l’efficacia vincolante dei documenti di cui all’articolo 5 di detto regolamento. A tal proposito, bisogna rilevare che, ai sensi del suo paragrafo 1, detto articolo 6 si applica <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0035" REF.END="QE0035"/>salvo disposizione contraria del regolamento [n. 987/2009]<QUOT.END REF.START="QS0035" CODE="00BB" ID="QE0035"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0027"><P>Sull’articolo 6 del regolamento n. 987/2009, v. anche paragrafo 66 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33.</NO.P><TXT>Sulla base di quanto precede, bisogna, secondo me, considerare che, nell’adottare il regolamento n. 987/2009 e, in particolare, il suo articolo 5, paragrafo 1, il legislatore dell’Unione ha semplicemente inteso codificare la giurisprudenza della Corte sull’efficacia vincolante del certificato E 101. Per questo motivo, ritengo che detta giurisprudenza sia applicabile, <HT TYPE="ITALIC">mutatis mutandis</HT>, ai documenti portatili A1.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34.</NO.P><TXT>Aggiungo, inoltre, che una interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 che limiti l’efficacia vincolante del documento portatile A1 alle sole istituzioni di sicurezza sociale degli Stati membri rischierebbe di privare questa disposizione di effetto utile. Come ha constatato la Corte per quanto riguarda il certificato E 101, se si ammettesse che la competente istituzione nazionale posse, ricorrendo ad un giudice dello Stato membro ospitante il lavoratore interessato e di cui essa è parte, fare dichiarare invalido detto certificato, il sistema basato sulla leale cooperazione tra gli organi competenti degli Stati membri potrebbe essere compromesso<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0028"><P>V. sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170427">27 aprile 2017</DATE>, <NAME.CASE>A-Rosa Flussschiff</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑620/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:309">EU:C:2017:309</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0047">47</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza citata).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35.</NO.P><TXT>In proposito, occorre constatare che, sebbene il precedente quadro normativo, basato sui regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 non contenesse alcuna disposizione corrispondente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, la Corte ha tuttavia basato la sua giurisprudenza relativa all’efficacia vincolante del certificato E 101, segnatamente, sul rispetto del principio di unicità della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale, sancito dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 (che corrisponde all’attuale articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0029"><P>L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 viene citato nel paragrafo 5 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>) e sul principio di certezza del diritto per le persone che si spostano all’interno dell’Unione, nonché sugli obblighi che derivano dal principio di leale cooperazione tra gli Stati membri, sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0030"><P>V. le mie conclusioni nella causa <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>A-Rosa Flussschiff</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑620/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:12">EU:C:2017:12</NO.ECLI>, paragrafi da <REF.NP.ECR REF="NP0045">45</REF.NP.ECR> a <REF.NP.ECR REF="NP0057">57</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) e nella causa <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Altun e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑359/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:850">EU:C:2017:850</NO.ECLI>, paragrafi da <REF.NP.ECR REF="NP0035">35</REF.NP.ECR> a <REF.NP.ECR REF="NP0037">37</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Queste considerazioni rimangono, a mio parere, totalmente valide nel quadro dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36.</NO.P><TXT>Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale che l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 deve essere interpretato nel senso che, fintantoché non sia stato ritirato o dichiarato invalido, il documento portatile A1 rilasciato dalla competente istituzione di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, di detto regolamento, attestante l’affiliazione del lavoratore al sistema di sicurezza sociale di tale Stato membro, sulla base di una disposizione del titolo II del regolamento n. 883/2004, vincola gli organi giurisdizionali, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, di un altro Stato membro<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0031"><P>Per quanto riguarda il riferimento fatto dal giudice del rinvio all’articolo 267 TFUE, ho già illustrato, nelle mie conclusioni nella causa <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Altun e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑359/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:850">EU:C:2017:850</NO.ECLI>, paragrafi da <REF.NP.ECR REF="NP0022">22</REF.NP.ECR> a <REF.NP.ECR REF="NP0026">26</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), i motivi per i quali considero che il procedimento di rinvio pregudiziale non è adatto a risolvere la questione se il certificato E 101 (diventato il documento portatile A1) sia stato regolarmente emesso, in un caso ben determinato.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="10"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">B.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sulla seconda questione pregiudiziale</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37.</NO.P><TXT>La seconda questione pregiudiziale, che viene posta solo ove sia data risposta affermativa alla prima questione, si articola in due capi riguardanti due ipotesi ben precise. Con il primo capo, il giudice del rinvio s’interroga sull’efficacia vincolante del documento portatile A1 nell’ipotesi in cui un procedimento sia stato avviato davanti alla commissione amministrativa [seconda questione pregiudiziale, lettera a)]. Con il secondo capo, il giudice del rinvio chiede se il documento portatile A1 abbia un’efficacia vincolante nell’ipotesi in cui esso sia stato rilasciato dopo l’assoggettamento del lavoratore interessato al sistema di sicurezza sociale dello Stato membro ospitante e, nel caso di risposta affermativa, se tale documento abbia, in tal caso, un effetto retroattivo [seconda questione pregiudiziale, lettera b)]. Esaminerò queste due ipotesi nel prosieguo.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Prima ipotesi: il procedimento avviato davanti alla commissione amministrativa [seconda questione pregiudiziale, lettera a)]</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0038"><NO.P>38.</NO.P><TXT>Con la sua seconda questione pregiudiziale, lettera a), il giudice del rinvio si interroga sull’efficacia vincolante del documento portatile A1, nell’ipotesi in cui un procedimento svoltosi in precedenza dinanzi alla commissione amministrativa non abbia portato né ad un accordo né alla revoca dei documenti controversi.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0039"><NO.P>39.</NO.P><TXT>Nella sua motivazione, il giudice del rinvio precisa che tale domanda serve a determinare se, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0036" REF.END="QE0036"/>se l’efficacia vincolante del documento non venga meno e non sia proponibile un procedimento di accertamento dell’obbligo di assicurazione quantomeno dopo un procedimento dinanzi alla commissione amministrativa che non ha portato né a un accordo (nel senso che le istituzioni di entrambi gli Stati membri riconoscono ora la validità e la correttezza del certificato), né alla revoca del documento controverso (perché non si è giunti a una raccomandazione in tal senso da parte della commissione amministrativa o in quanto l’istituzione emittente non segue tale raccomandazione)<QUOT.END REF.START="QS0036" CODE="00BB" ID="QE0036"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0040"><NO.P>40.</NO.P><TXT>Risulta sia dalla decisione di rinvio sia dalle osservazioni presentate alla Corte che, nel caso in questione, gli Stati membri interessati hanno adito la commissione amministrativa, la quale ha adottato una decisione di revoca dei documenti portatili A1 controversi. Ne risulta, inoltre, che detti documenti non sono tuttavia stati revocati dalla competente istituzione ungherese a seguito del procedimento davanti a tale commissione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0032"><P>V. paragrafi nn.18 a 21 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0041"><NO.P>41.</NO.P><TXT>Ciò premesso, ritengo che la seconda questione pregiudiziale, lettera a), debba essere intesa come tendente, sostanzialmente, a precisare se il documento portatile A1 abbia efficacia vincolante anche in una situazione come quella del procedimento principale, in cui la commissione amministrativa ha adottato una decisione di revoca di tale documento, laddove l’istituzione emittente non ha, invece, provveduto alla revoca di detto documento<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0033"><P>Occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostengono i governi irlandese e ungherese, la seconda questione pregiudiziale, lettera a), non ha affatto un carattere ipotetico. Se, infatti, nel caso concreto, appare che il governo ungherese ha accettato la decisione della commissione amministrativa secondo la quale i documenti portatili A1 in questione dovevano essere revocati, le autorità ungheresi non hanno, sino ad ora, provveduto a tale revoca. Inoltre, se, come evidenzia il governo irlandese, è vero che il comitato di conciliazione ha fatto riferimento, nel suo parere del <DATE ISO="20160509">9 maggio 2016</DATE>, alla possibilità per la Repubblica d’Austria e l’Ungheria di negoziare un accordo sulle modalità precise con cui procedere alla revoca di detti documenti portatili A1 e sulle correzioni da apportare nei confronti dei lavoratori interessati, è giocoforza constatare che, finora, non è ancora stato concluso un tale accordo tra gli Stati membri interessati. V. supra paragrafi da 18 a 21.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="11"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0042"><NO.P>42.</NO.P><TXT>La cassa di malattia di Salisburgo ed i governi austriaco, belga, ceco<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0034"><P>Il governo ceco sostiene, segnatamente, che, nell’ipotesi considerata nella seconda questione pregiudiziale, lettera a), il documento portatile A1 perderebbe provvisoriamente la sua efficacia vincolante e, quindi, che bisognerebbe, in tal caso, fare riferimento all’articolo 6 del regolamento n. 987/2009 che stabilisce quale legislazione in materia di sicurezza sociale applicare in maniera provvisoria. Su detto articolo, v. supra paragrafo 32.</P></NOTE> e francese propongono, in sostanza, di rispondere negativamente a tale questione. Al riguardo, dette parti e soggetti interessati fanno valere, in particolare, la violazione del principio di leale cooperazione fra gli Stati membri, sancito nell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, quando l’istituzione emittente non procede all’annullamento o alla revoca del documento portatile A1, in conformità con una decisione della commissione amministrativa. Le altre parti e soggetti interessati che hanno presentato osservazioni alla Corte sostengono, invece, che il procedimento davanti alla commissione amministrativa non può avere una incidenza sull’efficacia vincolante del documento portatile A1. Condivido quest’ultima posizione, per i seguenti motivi.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0043"><NO.P>43.</NO.P><TXT>Bisogna, innanzi tutto, osservare che il presente caso si distingue da quello che ha dato luogo alla sentenza A-Rosa Flussschiff<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0035"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170427">27 aprile 2017</DATE>, <NAME.CASE>A-Rosa Flussschiff</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑620/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:309">EU:C:2017:309</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, in quanto, nella fattispecie, gli Stati membri interessati hanno avviato il procedimento davanti alla commissione amministrativa, la quale ha preso una decisione relativa alla revoca dei documenti portatili A1 di cui trattasi<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0036"><P>Al punto 56 della sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170427">27 aprile 2017</DATE>, <NAME.CASE>A-Rosa Flussschiff</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑620/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:309">EU:C:2017:309</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), la Corte ha constatato che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0037" REF.END="QE0037"/>le autorità francesi non hanno esaurito le possibilità di dialogo con l’Istituto svizzero delle assicurazioni sociali né hanno cercato di adire la commissione amministrativa, di modo che i fatti all’origine della presente controversia non sono idonei a mettere in evidenza asserite carenze della procedura determinata dalla giurisprudenza della Corte o a dimostrare l’impossibilità di risolvere eventuali situazioni di concorrenza sleale o di dumping sociale<QUOT.END REF.START="QS0037" CODE="00BB" ID="QE0037"/>.</P></NOTE>. A mio parere, tale differenza non deve, tuttavia, incidere sulla conclusione che emerge da tale sentenza, in linea con una giurisprudenza costante della Corte<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0037"><P>Sulla giurisprudenza della Corte relativa alla natura vincolante del certificato E 101, v. supra paragrafo 26 e nota 19.</P></NOTE>, secondo la quale il certificato E 101 (diventato il documento portatile A1) vincola sia le istituzioni di sicurezza sociale dello Stato membro in cui l’attività lavorativa viene svolta sia gli organi giurisdizionali del medesimo Stato membro.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0044"><NO.P>44.</NO.P><TXT>Considero, infatti, che l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 secondo la quale il documento portatile A1 perderebbe la sua efficacia vincolante in una situazione simile a quella oggetto del procedimento principale, equivarrebbe, in realtà, a riconoscere alle decisioni prese dalla commissione amministrativa natura vincolante. A mio avviso, un tale risultato è incompatibile con l’attuale quadro normativo.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0045"><NO.P>45.</NO.P><TXT>È importante, a questo proposito, ricordare che, nella sentenza Romano<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0038"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19810514">14 maggio 1981</DATE>, <NAME.CASE>Romano</NAME.CASE> (<NO.CASE>98/80</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1981:104">EU:C:1981:104</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0020">20</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, la Corte ha osservato che risultava, tanto dal diritto primario in materia di competenze conferite dal Consiglio dell’Unione europea alla Commissione per l’attuazione delle norme da esso stabilite, quanto dal sistema giurisdizionale istituito dal Trattato [CEE], che il Consiglio non può conferire ad un organo come la commissione amministrativa il potere di adottare <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0038" REF.END="QE0038"/>atti di carattere normativo<QUOT.END REF.START="QS0038" CODE="00BB" ID="QE0038"/>. Secondo la Corte, una decisione di un organo siffatto, pur potendo fornire un aiuto agli enti previdenziali incaricati di applicare il diritto dell’Unione, non è tale da obbligare questi ultimi a seguire determinati metodi o ad adottare determinate interpretazioni quando procedono all’applicazione delle norme dell’Unione. La Corte ne ha tratto la conclusione che la decisione controversa, adottata dalla suddetta commissione amministrativa, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0039" REF.END="QE0039"/>non vincolava<QUOT.END REF.START="QS0039" CODE="00BB" ID="QE0039"/> il giudice del rinvio<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0039"><P>V. sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140122">22 gennaio 2014</DATE>, <NAME.CASE>Regno Unito/Parlamento e Consiglio</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑270/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:18">EU:C:2014:18</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0063">63</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata). V. in tal senso, anche sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19671205">5 dicembre 1967</DATE>, <NAME.CASE>van der Vecht</NAME.CASE> (<NO.CASE>19/67</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1967:49">EU:C:1967:49</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>, pag. 457 e pag. 459); del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19880705">5 luglio 1988</DATE>, <NAME.CASE>Borowitz</NAME.CASE> (<NO.CASE>21/87</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1988:362">EU:C:1988:362</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0019">19</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>); del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19921001">1<HT TYPE="SUP">o</HT> ottobre 1992</DATE>, <NAME.CASE>Grisvard e Kreitz</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑201/91</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1992:368">EU:C:1992:368</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0025">25</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), nonché del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20000210">10 febbraio 2000</DATE>, <NAME.CASE>FTS</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑202/97</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2000:75">EU:C:2000:75</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0032">32</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="12"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0046"><NO.P>46.</NO.P><TXT>Se, da una parte, a seguito dei cambiamenti intervenuti nel diritto primario, in particolare con il Trattato di Lisbona, ci si può, certo, chiedere, se questa giurisprudenza continui ad applicarsi, segnatamente, per quanto riguarda la possibilità di conferire ad un organo quale la commissione amministrativa la competenza di adottare atti destinati a produrre effetti giuridici<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0040"><P>V., in particolare, le conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Regno-Unito/Parlamento e Consiglio</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑270/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:562">EU:C:2013:562</NO.ECLI>, paragrafi da <REF.NP.ECR REF="NP0060">60</REF.NP.ECR> a <REF.NP.ECR REF="NP0088">88</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) e la sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140122">22 gennaio 2014</DATE>, <NAME.CASE>Regno-Unito/Parlamento e Consiglio</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑270/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:18">EU:C:2014:18</NO.ECLI>, punti da <REF.NP.ECR REF="NP0063">63</REF.NP.ECR> a <REF.NP.ECR REF="NP0065">65</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). V., a tal proposito, l’articolo 263, primo comma, TFUE, ai sensi del quale la Corte controlla, in particolare, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0040" REF.END="QE0040"/>la legittimità degli atti degli <HT TYPE="ITALIC">organi o organismi</HT> <HT TYPE="ITALIC">dell’Unione</HT> destinati a produrre <HT TYPE="ITALIC">effetti giuridici</HT> nei confronti dei terzi<QUOT.END REF.START="QS0040" CODE="00BB" ID="QE0040"/> (il corsivo è mio). Inoltre, ai sensi dell’articolo 267, paragrafo 1, lettera b), TFUE, la Corte è competente a pronunciarsi sulla <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0041" REF.END="QE0041"/>validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, <HT TYPE="ITALIC">dagli organi o dagli organismi</HT> dell’Unione<QUOT.END REF.START="QS0041" CODE="00BB" ID="QE0041"/> (il corsivo è mio).</P></NOTE>, non ci sono elementi che consentano di presupporre che il legislatore dell’Unione abbia effettivamente avuto l’intenzione di conferire alla commissione amministrativa una tale competenza.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0047"><NO.P>47.</NO.P><TXT>Infatti, l’articolo 72 del regolamento n. 883/2004, che elenca i compiti della commissione amministrativa, stabilisce, al punto a), che detta commissione è incaricata <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0042" REF.END="QE0042"/>di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni [del regolamento n.882/2004] o da quelle del regolamento [n. 987/2009] o di ogni altro accordo concluso o che dovesse intervenire nell’ambito di questi, <HT TYPE="ITALIC">fatto salvo il diritto delle autorità, delle istituzioni e delle persone interessate di far ricorso alle procedure e alle giurisdizioni previste dalla legislazione degli Stati membri, dal [regolamento n.883/2004] o dal trattato</HT><QUOT.END REF.START="QS0042" CODE="00BB" ID="QE0042"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0041"><P>Il corsivo è mio. V., anche, punto 3 della decisione A1 della commissione amministrativa del <DATE ISO="20090612">12 giugno 2009</DATE>, relativa all’introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento n. 883/2004 (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="106" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2010">GU 2010, C 106, pag. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>. La Corte ha deciso, per quanto riguarda la disposizione quasi identica prevista nell’articolo 43 del vecchio regolamento n. 3<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0042"><P>Regolamento del Consiglio per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU 1958, pag. 561)</P></NOTE>, che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0043" REF.END="QE0043"/>l’efficacia delle decisioni [della commissione amministrativa] è definita dallo stesso articolo 43<QUOT.END REF.START="QS0043" CODE="00BB" ID="QE0043"/> e che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0044" REF.END="QE0044"/>detto articolo lascia impregiudicata la facoltà dei tribunali competenti di conoscere della validità e del contenuto delle disposizioni [di detto regolamento n. 3], <HT TYPE="ITALIC">a proposito delle quali le decisioni di [tale commissione] hanno soltanto il valore di un parere</HT><QUOT.END REF.START="QS0044" CODE="00BB" ID="QE0044"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0043"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19671205">5 dicembre 1967</DATE>, <NAME.CASE>van der Vecht</NAME.CASE> (<NO.CASE>19/67</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1967:49">EU:C:1967:49</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>, pag. 457). Il corsivo è mio. Ai sensi di detto articolo 43, lettera a), sarà istituita una commissione amministrativa incaricata di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0045" REF.END="QE0045"/>regolare ogni questione amministrativa o d’interpretazione derivante dalle disposizioni del presente Regolamento, degli ulteriori regolamenti o di ogni altro accordo che interverrà nel quadro di questi, senza pregiudizio del diritto delle autorità, delle istituzioni e delle persone interessate, di ricorrere alle procedure e alle giurisdizioni previste nelle legislazioni degli Stati membri, nel presente Regolamento e nel Trattato<QUOT.END REF.START="QS0045" CODE="00BB" ID="QE0045"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0048"><NO.P>48.</NO.P><TXT>Per quanto riguarda, inoltre, l’avvio di un procedimento davanti alla commissione amministrativa, l’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004 dispone che, in assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire tale commissione. L’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 987/2009 precisa ancora che la commissione amministrativa cerca di conciliare i punti di vista entro i sei mei successivi alla data in cui la questione le è stata sottoposta<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0044"><P>L’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004 e l’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 987/2009 sono citati sopra, rispettivamente, nei paragrafi 8 e 9.</P></NOTE>. I termini <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0046" REF.END="QE0046"/>cerca di conciliare<QUOT.END REF.START="QS0046" CODE="00BB" ID="QE0046"/>, che figurano anche nell’articolo 6, paragrafo 3, di quest’ultimo regolamento n. 987/2009 nonché nella decisione A1 della commissione amministrativa<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0045"><P>V. punto 18 della sopraindicata decisione A1 della commissione amministrativa.</P></NOTE>, indicano chiaramente, a mio parere, la natura non vincolante del procedimento davanti a tale commissione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0046"><P>Tale analisi non è idonea ad essere rimessa in discussione per il fatto che l’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento n. 987/2009 impone, in termini generali, alle autorità competenti di provvedere <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0047" REF.END="QE0047"/>a che le loro istituzioni siano informate e applichino tutte le disposizioni comunitarie, legislative o non legislative, comprese le decisioni della commissione amministrativa<QUOT.END REF.START="QS0047" CODE="00BB" ID="QE0047"/>. Questa disposizione non può, secondo me, venire interpretata nel senso di conferire alla commissione amministrativa la competenza di adottare atti destinati a produrre effetti giuridici.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0049"><NO.P>49.</NO.P><TXT>La giurisprudenza della Corte relativa al certificato E 101 mi sembra ugualmente fondata sulla premessa secondo la quale le decisioni della commissione amministrativa non hanno efficacia vincolante. In tale giurisprudenza, la Corte ha messo in evidenza le diverse opzioni a disposizione di uno Stato membro nell’ipotesi di disaccordo con uno o più Stati membri in un determinato caso per quanto riguarda la legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0047"><P>Tale giurisprudenza è stata, in parte, codificata nell’articolo 5, paragrafi da 2 a 4, del regolamento n. 987/2009 che sono citati al paragrafo 9 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>. Secondo la Corte, occorre,<?PAGE NO="13"?> in una prima fase, seguire la via del dialogo con l’istituzione che ha rilasciato il documento in questione. Nell’ipotesi in cui le istituzioni interessate non raggiungessero un accordo, esse hanno sempre la facoltà, in una seconda fase, di investire della questione la commissione amministrativa. Infine, se tale commissione non riesce a conciliare i punti di vista delle istituzioni competenti, rimane, per lo Stato membro ospitante, la facoltà, senza pregiudizio degli eventuali rimedi giurisdizionali esistenti nello Stato membro a cui appartiene l’istituzione emittente, di promuovere un procedimento per inadempimento davanti alla Corte, ai sensi dell’articolo 259 TFUE<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0048"><P>V. recentemente, in tal senso, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170427">27 aprile 2017</DATE>, <NAME.CASE>A-Rosa Flussschiff</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑620/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:309">EU:C:2017:309</NO.ECLI>, punti da <REF.NP.ECR REF="NP0044">44</REF.NP.ECR> a <REF.NP.ECR REF="NP0046">46</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</P></NOTE>. La Corte non invoca, invece, in tale contesto, la possibilità di promuovere un ricorso di <HT TYPE="ITALIC">annullamento</HT> ai sensi dell’articolo 263 TFUE nei confronti della decisione della commissione amministrativa, allorché sarebbe stata una conseguenza logica, secondo me, se la Corte avesse considerato che le decisioni di tale commissione avevano un’efficacia vincolante<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0049"><P>Vale ricordare che, secondo l’articolo 263, primo comma, TFUE, la Corte esercita altresì un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0050"><NO.P>50.</NO.P><TXT>Sulla base delle considerazioni che precedono, concludo che, allo stato attuale del sistema normativo costituito dai regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009, le decisioni prese dalla commissione amministrativa relative ad un disaccordo tra due o più Stati membri sulla legislazione applicabile in un determinato caso, non hanno un’ efficacia vincolante. Ne risulta, a mio avviso, che il procedimento davanti alla commissione amministrativa non è idoneo a incidere sull’efficacia vincolante del documento portatile A1.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0051"><NO.P>51.</NO.P><TXT>In altri termini, ritengo che, anche in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui gli Stati membri interessati hanno adito la commissione amministrativa, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004 e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 987/2009<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0050"><P>L’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004 e l’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 987/2009 sono citati, rispettivamente, ai paragrafi 8 e 9 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>, e in cui detta commissione ha, poi, preso una decisione relativa alla revoca del documento portatile A1, tale documento conserva la sua efficacia vincolante fintantoché non sia stato revocato o dichiarato invalido dall’istituzione emittente.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0052"><NO.P>52.</NO.P><TXT>A mio avviso, questo vale indipendentemente dalla eventuale violazione degli obblighi che derivano dal principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE da parte dello Stato membro cui appartiene l’istituzione emittente, nell’ambito del procedimento davanti alla commissione amministrativa. Se lo Stato membro ospitante ritiene che il primo Stato membro cui appartiene l’istituzione emittente non abbia assolto gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell’Unione, ha facoltà di proporre un ricorso per inadempimento in base all’articolo 259 TFUE o di chiedere alla Commissione di intervenire direttamente nei confronti di detto Stato membro<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0051"><P>V., in tal senso, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19970529">29 maggio 1997</DATE>, <NAME.CASE>Denuit</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑14/96</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1997:260">EU:C:1997:260</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0034">34</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata). Ritengo che non sia utile che la Corte si pronunci, nell’ambito della presente causa, sulla questione se il fatto che uno Stato membro non si conformi ad una decisione della commissione amministrativa possa rappresentare una violazione del principio di leale cooperazione, sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE.</P></NOTE></TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0053"><NO.P>53.</NO.P><TXT>Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione pregiudiziale, lettera a), nel senso che il documento portatile A1 ha efficacia vincolante anche in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale la commissione amministrativa ha adottato una decisione di revoca di tale documento, ma l’istituzione emittente non ha provveduto alla revoca di detto documento.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="14"?><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Seconda ipotesi: l’effetto retroattivo del documento portatile A1 [seconda questione pregiudiziale, lettera b)]</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0054"><NO.P>54.</NO.P><TXT>Con la sua seconda questione pregiudiziale, lettera b), il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il documento portatile A1 abbia efficacia vincolante anche nell’ipotesi in cui tale documento sia stato rilasciato dopo l’assoggettamento del lavoratore interessato al regime di sicurezza sociale dello Stato membro ospitante e, in caso affermativo, se detto documento abbia anche un effetto retroattivo.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0055"><NO.P>55.</NO.P><TXT>Constato, innanzi tutto, che tale domanda non ha carattere ipotetico, come tende a suggerire il governo ungherese. Tale governo sostiene, segnatamente, che non è stato provato, nel caso in questione, che la competente istituzione ungherese abbia emesso documenti portatili A1 retroattivamente, dopo che le autorità austriache avevano accertato la sussistenza di un obbligo di assicurazione dei lavoratori interessati al regime di sicurezza sociale austriaco.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0056"><NO.P>56.</NO.P><TXT>Occorre ricordare che, nel quadro di un procedimento pregiudiziale di cui all’’articolo 267 TFUE, la Corte può pronunciarsi sull’interpretazione di un testo dell’Unione unicamente sulla base dei fatti indicati dal giudice nazionale. La Corte non è competente per pronunciarsi sui fatti del procedimento principale, dato che tale compito rientra nella competenza esclusiva del giudice nazionale<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0052"><P>V., in tal senso, sentenza dell’<REF.DOC.ECR><DATE ISO="20080911">11 settembre 2008</DATE>, <NAME.CASE>CEPSA</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑279/06</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2008:485">EU:C:2008:485</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0028">28</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</P></NOTE>. Orbene, nella sua decisione di rinvio, il giudice nazionale specifica che i documenti portatili A1 in questione sono stati rilasciati <HT TYPE="ITALIC">in parte con effetto retroattivo</HT> e <HT TYPE="ITALIC">in parte in casi in cui i lavoratori interessati erano stati assoggettati al sistema previdenziale austriaco</HT><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0053"><P>V. paragrafo 15 delle presenti conclusioni. In udienza, la cassa di malattia di Salisburgo ha anche precisato che i documenti portatili A1 in questione erano stati rilasciati sia prima sia dopo che le autorità austriache avevano accertato la sussistenza di un obbligo, per i lavoratori interessati, di assicurarsi presso il regime di sicurezza sociale austriaco.</P></NOTE>. Ne consegue che non occorre rispondere alla seconda questione pregiudiziale, lettera b).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0057"><NO.P>57.</NO.P><TXT>Come l’Alpenrind, la Martin Meat e la Martimpex-Meat, nonché i governi ceco, irlandese, ungherese, polacco nonché la Commissione, e contrariamente alla cassa di malattia di Salisburgo e ai governi austriaco, belga e tedesco<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0054"><P>Il governo tedesco considera, in particolare, che l’efficacia vincolante del documento portatile A1 non sussiste quando tale documento sia stato rilasciato solo dopo che lo Stato membro ospitante abbia formalmente accertato la sussistenza di un obbligo di assicurazione del lavoratore interessato sulla base della propria legislazione e <HT TYPE="ITALIC">ne abbia informato</HT> lo Stato membro di origine.</P></NOTE>, considero che occorre rispondere a questa seconda questione in modo affermativo. Per i motivi sviluppati di seguito, considero, infatti, che il documento portatile A1 ha efficacia vincolante anche nel caso in cui tale documento sia stato rilasciato dopo l’assoggettamento del lavoratore interessato al regime di sicurezza sociale dello Stato membro ospitante e che, in tal caso, detto documento può avere un effetto retroattivo.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0058"><NO.P>58.</NO.P><TXT>Come rileva il giudice del rinvio, risulta dalla giurisprudenza della Corte che il certificato E 101 può produrre effetti retroattivi. La Corte ha così constatato che, quando l’istituzione competente rilascia un tale certificato, essa si limita a dichiarare che si applica al lavoratore interessato la legislazione dello Stato membro cui appartiene l’istituzione emittente per la durata di un dato periodo, nel corso del quale il lavoratore svolge la sua attività lavorativa sul territorio di un altro Stato membro. Orbene, sempre secondo la Corte, tale dichiarazione, pur essendo preferibile che intervenga prima dell’inizio del periodo considerato, può anche essere rilasciata nel corso di tale periodo, o persino dopo la sua scadenza. Di conseguenza, niente osta a che il certificato E 101 produca eventualmente effetti retroattivi<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0055"><P>V. sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20000330">30 marzo 2000</DATE>, <NAME.CASE>Banks e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑178/97</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2000:169">EU:C:2000:169</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0053">53</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0054">54</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). V., anche, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20121004">4 ottobre 2012</DATE>, <NAME.CASE>Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑115/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2012:606">EU:C:2012:606</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0043">43</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), da cui risulta che il certificato E 101 è destinato ad essere rilasciato, <HT TYPE="ITALIC">di norma</HT>, prima o all’inizio del periodo a cui si riferisce. V., anche, punto 6 della decisione n. 181 della commissione amministrativa del <DATE ISO="20001213">13 dicembre 2000</DATE>, concernente l’interpretazione degli articoli 14, paragrafo 1, 14 bis, paragrafo 1, e 14 ter, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1408/71 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="329" PAGE.FIRST="73" DATE.PUB="2001">GU 2001, L 329, pag. 73</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="15"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0059"><NO.P>59.</NO.P><TXT>Detta giurisprudenza è, a mio avviso, applicabile, <HT TYPE="ITALIC">mutatis mutandis</HT>, al nuovo quadro normativo<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0056"><P>V. supra paragrafo 33.</P></NOTE>. Occorre, in tale contesto, constatare che l’articolo 15 del regolamento n. 987/2009, sulla procedura da seguire per l’applicazione, in particolare, dell’articolo 12 del regolamento n. 883/2004, prevede espressamente, nel suo paragrafo 1, che, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0048" REF.END="QE0048"/>qualora la persona eserciti un’attività in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente a norma del titolo II del [regolamento n. 883/2004], il datore di lavoro o, per la persona che non esercita un’attività subordinata, l’interessato ne informa, <HT TYPE="ITALIC">se possibile preventivamente</HT>, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile. Detta istituzione rilascia alla persona interessata l’attestato di cui all’articolo 19, paragrafo 2 del [regolamento n. 987/2009] e senza indugio rende disponibile all’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro in cui è svolta l’attività le informazioni relative alla legislazione applicabile a detta persona a norma dell’[...]articolo 12 del [regolamento n. 883/2004]<QUOT.END REF.START="QS0048" CODE="00BB" ID="QE0048"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0057"><P>Il corsivo è mio.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0060"><NO.P>60.</NO.P><TXT>Il giudice del rinvio solleva tuttavia la questione se il documento portatile A1 abbia un’efficacia vincolante anche nel caso in cui detto documento sia rilasciato solo dopo che sia stata accertata la sussistenza di un obbligo di assicurazione del lavoratore interessato al regime di sicurezza sociale dello Stato membro ospitante. Secondo il giudice del rinvio, si potrebbe, infatti, sostenere che anche gli atti con cui è accertato l’obbligo di assicurazione costituiscono <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0049" REF.END="QE0049"/>documenti<QUOT.END REF.START="QS0049" CODE="00BB" ID="QE0049"/> ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, il che significherebbe che tali atti hanno pure un’efficacia vincolante nei confronti delle autorità di altri Stati membri.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0061"><NO.P>61.</NO.P><TXT>Tale ragionamento non mi convince.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0062"><NO.P>62.</NO.P><TXT>In primo luogo, considero tale interpretazione non conforme al testo del regolamento n. 987/2009. Basta ricordare che l’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento riguarda i documenti rilasciati dall’istituzione di uno Stato membro che <HT TYPE="ITALIC">attestano</HT> la situazione di una persona ai fini dell’applicazione dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009, nonché i relativi documenti giustificativi<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0058"><P>Detto articolo 5, paragrafo 1, è citato al paragrafo 9 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>. Orbene, una decisione relativa all’assoggettamento di una persona al regime di sicurezza sociale di uno Stato membro non <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0050" REF.END="QE0050"/>attesta<QUOT.END REF.START="QS0050" CODE="00BB" ID="QE0050"/> la situazione di detta persona ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, ma tende piuttosto, a mio avviso, ad <HT TYPE="ITALIC">accertare</HT> la situazione giuridica di tale persona. Inoltre, secondo i termini stessi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile sulla base di una disposizione del titolo II del regolamento n. 883/2004 attesta che tale legislazione è applicabile, <HT TYPE="ITALIC">su richiesta</HT> della persona interessata o del suo datore di lavoro<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0059"><P>Detto articolo 19, paragrafo 2, è citato al paragrafo 10 delle presenti conclusioni. V., anche, articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, ai sensi del quale l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile fornisce alla persona interessata <HT TYPE="ITALIC">l</HT>’<HT TYPE="ITALIC">attestato</HT> di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009.</P></NOTE>. Una decisione che accerti l’assoggettamento di una persona al regime di sicurezza sociale di un determinato Stato membro non è, invece, rilasciata <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0051" REF.END="QE0051"/>su richiesta della persona interessata o del datore di lavoro<QUOT.END REF.START="QS0051" CODE="00BB" ID="QE0051"/>, ai sensi di quest’ultima disposizione, ma piuttosto su iniziativa delle autorità interessate.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0063"><NO.P>63.</NO.P><TXT>In secondo luogo, come già precisato nelle presenti conclusioni, bisogna prendere in considerazione il fatto che, quando il legislatore dell’Unione ha adottato l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, esso aveva l’intenzione di codificare la giurisprudenza della Corte sull’efficacia vincolante del certificato E 101<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0060"><P>V. supra paragrafi dal 27 al 33.</P></NOTE>. Orbene, tale giurisprudenza riguarda solo i certificati E 101 (ora divenuti il documento portatile A1), e non altri tipi di documenti<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0061"><P>Sulla distinzione tra gli effetti che produce il certificato E 101 e quelli prodotti da altri tipi di documenti, v. sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150212">12 febbraio 2015</DATE>, <NAME.CASE>Bouman</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑114/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:81">EU:C:2015:81</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0026">26</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0027">27</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150909">9 settembre 2015</DATE>, <NAME.CASE>X e van Dijk</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑72/14 et C‑197/14</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:564">EU:C:2015:564</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>, punti dal 47 al 50).</P></NOTE>. In tale contesto, mi sembra, inoltre, che la sentenza Banks e a. riguardava una situazione simile a quella oggetto del<?PAGE NO="16"?> procedimento principale, nella quale i certificati E 101 in questione erano stati rilasciati, per lo meno in parte, <HT TYPE="ITALIC">dopo</HT> l’assoggettamento dei lavoratori interessati al sistema previdenziale dello Stato membro ospitante<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0062"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20000330">30 marzo 2000</DATE>, <NAME.CASE>Banks e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑178/97</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2000:169">EU:C:2000:169</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>). V., in particolare, i punti da 5 a 7 di detta sentenza.</P></NOTE>. Detta circostanza di fatto non ha tuttavia modificato la valutazione della Corte secondo la quale detti certificati avevano un’efficacia vincolante.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0064"><NO.P>64.</NO.P><TXT>In terzo luogo, considero che l’interpretazione secondo la quale una decisione che accerti la sussistenza di un obbligo di assicurazione di una persona presso il regime di sicurezza sociale di uno Stato membro può essere qualificata come <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0052" REF.END="QE0052"/>documento<QUOT.END REF.START="QS0052" CODE="00BB" ID="QE0052"/> ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 sarebbe idonea a produrre risultati inadeguati, o addirittura arbitrari. Infatti, come afferma il governo polacco, un tale approccio potrebbe dar luogo ad una corsa contro il tempo tra le autorità degli Stati membri per emettere, per primi, una decisione di assoggettamento al proprio regime di sicurezza sociale, con il rischio di compromettere la certezza del diritto per gli interessati<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0063"><P>Vale ricordare che la giurisprudenza della Corte relativa all’efficacia vincolante del certificato E 101 si fonda, in particolare, su considerazioni relative alla certezza del diritto per le persone che si spostano all’interno dell’Unione. V. supra paragrafo 35. Tengo a rilevare, in questo contesto, che, emerge dall’ordinanza di rinvio, nel procedimento dinanzi al giudice del rinvio, la cassa di malattia di Salisburgo ha eccepito che, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0053" REF.END="QE0053"/>[a suo avviso], l’unica strada per pervenire a una decisione nell’ambito della questione [era] l’accertamento (…) dell’esistenza di un obbligo di assicurazione, seppur in presenza dei documenti [portatili] A1 dell’ente ungherese<QUOT.END REF.START="QS0053" CODE="00BB" ID="QE0053"/>.</P></NOTE>. In un simile scenario, ogni Stato membro avrebbe, infatti, un interesse economico-finanziario ad essere il primo.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0065"><NO.P>65.</NO.P><TXT>Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione pregiudiziale, lettera b), nel senso che il documento portatile A1 ha efficacia vincolante, anche nell’ipotesi in cui tale documento sia stato rilasciato dopo che il lavoratore interessato sia stato assoggettato al regime di sicurezza sociale dello Stato membro ospitante e che, in tal caso, detto documento può avere un effetto retroattivo.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0066"><NO.P>66.</NO.P><TXT>Aggiungo, a tal proposito, che la questione se, nel rilasciare il documento portatile A1 dopo che il lavoratore interessato sia stato assoggettato al regime di sicurezza sociale dello Stato membro ospitante, l’istituzione emittente non sia forse venuta meno al suo dovere di leale cooperazione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, oppure se le autorità interessate avrebbero dovuto, in tale situazione, applicare l’articolo 6 del regolamento n. 987/2009, non ha incidenza sull’efficacia vincolante che produce detto documento A1<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0064"><P>Sui rapporti tra gli articoli 5 e 6 del regolamento n. 987/2009, v. supra paragrafo 32.</P></NOTE>. Si ricorda che, se uno Stato membro ritiene che un altro Stato membro sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù del diritto dell’Unione, esso ha la facoltà di presentare un ricorso per inadempimento ai sensi dell’’articolo 259 TFUE<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0065"><P>V. anche, paragrafo 52 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">C.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sulla terza questione pregiudiziale</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Oggetto della questione e interpretazioni proposte</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0067"><NO.P>67.</NO.P><TXT>La terza questione pregiudiziale riguarda l’interpretazione della condizione di non-sostituzione, prevista nell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0066"><P>Tengo a segnalare che la proposta della Commissione del <DATE ISO="20161213">13 dicembre 2016</DATE>, sopra citata, tende a modificare l’articolo 12 del regolamento n. 883/2004. V. articolo 1, punto 13, di detta proposta e le relative spiegazioni nella relazione della proposta.</P></NOTE>. Il giudice del rinvio precisa che tale questione si pone solo nel caso in cui, a determinate condizioni, il documento portatile A1 risulti avere solo efficacia vincolante limitata. Alla luce della risposta che propongo di dare alle prime due questioni pregiudiziali, non è, quindi necessario, in linea di principio, dare una risposta alla terza questione pregiudiziale.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="17"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0068"><NO.P>68.</NO.P><TXT>Tuttavia, per completezza e alla luce del fatto che la terza questione pregiudiziale si trova ad essere al centro del disaccordo sorto tra la Repubblica d’Austria e l’Ungheria e costituisce lo sfondo del procedimento principale<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0067"><P>V. supra, paragrafi dal 18 al 21.</P></NOTE>, svilupperò qui di seguito una serie di considerazioni su detta questione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0069"><NO.P>69.</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0054" REF.END="QE0054"/>[l]a persona che esercita un’ attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e <HT TYPE="ITALIC">che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona</HT><QUOT.END REF.START="QS0054" CODE="00BB" ID="QE0054"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0068"><P>Il corsivo è mio. Risulta dall’ordinanza di rinvio che è pacifico, nel presente caso, che non vi è stato un superamento del periodo lavorativo massimo di ventiquattro mesi, previsto come condizione di applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.</P></NOTE>. Durante il periodo in questione nel caso considerato, i termini <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0055" REF.END="QE0055"/>che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona<QUOT.END REF.START="QS0055" CODE="00BB" ID="QE0055"/> sono stati sostituiti dai seguenti termini: <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0056" REF.END="QE0056"/>che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona <HT TYPE="ITALIC">distaccata</HT><QUOT.END REF.START="QS0056" CODE="00BB" ID="QE0056"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0069"><P>Il corsivo è mio. Risulta dai lavori preparatori relativi al regolamento n. 465/2012 che tale modifica aveva per obiettivo di precisare che una persona <HT TYPE="ITALIC">distaccata</HT> non può essere sostituita da un’altra persona distaccata dopo la scadenza del periodo di distacco della prima persona; l’omissione del termine <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0057" REF.END="QE0057"/>distaccata<QUOT.END REF.START="QS0057" CODE="00BB" ID="QE0057"/> nell’originaria versione del regolamento n. 883/2004 è stata accidentale. V. punto 5 della relazione alla proposta della Commissione, del <DATE ISO="20101220">20 dicembre 2010</DATE>, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di modifica del regolamento n. 883/2004 [COM(2010) 794 final]. V., anche, supra, paragrafi 6 e 7.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0070"><NO.P>70.</NO.P><TXT>Il giudice del rinvio esprime dubbi sul significato di questa condizione di non-sostituzione e, in particolare, sulla questione se tale condizione non venga rispettata in una situazione, come nel caso del procedimento principale, in cui la sostituzione avviene sotto la forma di un distacco effettuato non dallo stesso datore di lavoro ma da un altro datore di lavoro. In merito, il giudice del rinvio precisa che, mentre le persone distaccate dalla Martimpex-Meat durante il periodo in questione non sostituivano in realtà lavoratori di detta società, esse, probabilmente, hanno sostituito dei lavoratori della Martin-Meat<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0070"><P>V. supra, paragrafi 12 e 13.</P></NOTE>. Il giudice del rinvio chiede, inoltre, se occorra sapere, a tal proposito, se i due datori di lavoro abbiano la loro sede nello stesso Stato membro [terza questione pregiudiziale, lettera a)] o se esistano, tra detti datori di lavoro rapporti personali o di tipo organizzativo [terza questione pregiudiziale, lettera b)].</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0071"><NO.P>71.</NO.P><TXT>Due tesi sono sostenute davanti alla Corte per quanto riguarda l’interpretazione della condizione di non-sostituzione prevista nell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0072"><NO.P>72.</NO.P><TXT>Secondo la prima tesi, corrispondente alla posizione sostenuta dalla cassa di malattia di Salisburgo, dai governi austriaco, belga, ceco, tedesco e francese, nonché dalla Commissione, la condizione di non-sostituzione si oppone ad ogni forma di sostituzione di lavoratori distaccati, senza che occorra sapere se detti distacchi siano effettuati dallo stesso datore di lavoro o da datori di lavoro diversi. Di conseguenza, tale condizione non sarebbe soddisfatta qualora il datore di lavoro B procedesse al distacco di un suo dipendente in un altro Stato membro per svolgere un’attività che, precedentemente, veniva svolta da una persona distaccata dal datore di lavoro A, e ciò indipendentemente dalla questione se i due datori di lavoro abbiano la sede nello stesso Stato membro o se esistano, tra di loro, rapporti personali e/o di tipo organizzativo. Tale interpretazione estensiva della condizione di non-sostituzione corrisponde, <HT TYPE="ITALIC">mutatis mutandis</HT>, a quella sviluppata nella guida pratica della commissione amministrativa<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0071"><P>V., prima parte, punto 7, della guida pratica della commissione amministrativa sulla legislazione applicabile nell’Unione europea (UE), nello Spazio economico europeo (EEE) e in Svizzera del mese di dicembre 2013, da cui risulta che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0058" REF.END="QE0058"/>[il] lavoratore distaccato nello Stato membro di destinazione A non può, infatti, essere sostituito immediatamente né da un lavoratore distaccato dalla stessa impresa o da un’impresa diversa dello Stato membro d’invio B, né da un lavoratore distaccato da un’ impresa stabilita in uno Stato membro C [...] [Q]uando un’attività nello Stato membro A era esercitata precedentemente da un lavoratore distaccato dello Stato membro d’invio B, questo lavoratore non può essere sostituito nell’immediato da un altro lavoratore distaccato, da qualunque Stato membro provenga. Indipendentemente da quale impresa o da quale Stato membro provenga<QUOT.END REF.START="QS0058" CODE="00BB" ID="QE0058"/>. Preciso che tale versione della guida pratica è stata pubblicata solo dopo il periodo controverso oggetto del procedimento principale. La versione precedente della guida pratica della commissione amministrativa, pubblicata nel mese di gennaio 2011, non conteneva detta spiegazione.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="18"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0073"><NO.P>73.</NO.P><TXT>Secondo la seconda tesi, corrispondente alla posizione sostenuta dall’Alpenrind e dai governi ungherese e polacco, occorre adottare una interpretazione più restrittiva della condizione di non-sostituzione. Tale condizione non sarebbe, infatti, violata, qualora si trattasse di distacchi effettuati da datori di lavoro diversi, senza che occorra sapere, a tal proposito, se i datori di lavoro interessati abbiano o meno la sede nello stesso Stato membro<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0072"><P>Né la Martin Meat e la Martimpex-Meat né il governo irlandese hanno fornito risposta alla terza questione pregiudiziale.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0074"><NO.P>74.</NO.P><TXT>I due approcci si basano su <HT TYPE="ITALIC">punti di vista</HT> molto diversi. Secondo il primo approccio, la condizione di non-sostituzione deve essere considerata non solo dal punto di vista dello Stato membro di origine, ma anche da quello dello Stato membro ospitante. Tale condizione si opporrebbe, pertanto, allo svolgimento, nello Stato membro ospitante, di determinate mansioni o funzioni, in maniera continuativa, da parte di lavoratori distaccati che non risultino assoggettati al sistema di sicurezza sociale di quest’ultimo Stato membro.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0075"><NO.P>75.</NO.P><TXT>Detto approccio implica in pratica, da una parte, che il datore di lavoro B non può avvalersi del sistema previsto nell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, quando distacca i propri dipendenti in un altro Stato membro per fornire un servizio, se, prima di lui, il datore di lavoro A si avvaleva di tale sistema per fornire lo stesso servizio in detto Stato membro. D’altra parte, il destinatario del servizio nello Stato membro ospitante (cioè, nella specie, l’Alpenrind) non può, seguendo tale approccio, stipulare contratti successivi e distinti con imprese diverse relativi alla realizzazione dei medesimi lavori da parte di lavoratori distaccati non assoggettati al regime di sicurezza sociale dello Stato membro ospitante.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0076"><NO.P>76.</NO.P><TXT>Il secondo approccio parte, invece, dal punto di vista dello Stato membro di origine e del datore di lavoro che distacca i dipendenti. Secondo tale approccio, occorre solamente sapere se, dal punto di vista di tale datore di lavoro, ci sia o meno una sostituzione di lavoratori distaccati.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0077"><NO.P>77.</NO.P><TXT>Si deve, innanzi tutto, rilevare che il giudice del rinvio non ha fornito alcuna indicazione che consenta di ritenere che i fatti oggetto del procedimento principale possano rappresentare una frode o un abuso di diritto<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0073"><P>V., inoltre, nota 17 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>. Parto quindi dalla premessa che la terza questione pregiudiziale non riguarda i casi particolari di frode o di abuso di diritto.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0078"><NO.P>78.</NO.P><TXT>Occorre, poi, constatare che la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene indicazioni che consentano di ritenere che esistano, nel caso in questione, rapporti personali e/o di tipo organizzativo tra i datori di lavoro interessati, cioè la Martin-Meat e la Martimpex-Meat, né, eventualmente, indicazioni sulla natura di tali rapporti<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0074"><P>La Martin-Meat e la Martimpex-Meat sostengono che non esistono tra le due società rapporti di proprietà o di natura organizzativa o gestionale. Il governo ungherese afferma, in maniera analoga, che, nella presente causa, si tratta di persone giuridiche diverse. Il governo austriaco, invece, sostiene che vi è una evidente identità quanto ai nomi e alla struttura organizzative dei due datori di lavoro e, in parte, anche ai lavoratori distaccati.</P></NOTE>. Con la sua terza questione pregiudiziale, lettera b), il giudice del rinvio chiede, tuttavia, se sia significativa l’esistenza di tali rapporti tra i datori di lavoro interessati, al fine dell’interpretazione da dare all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0075"><P>Tengo a precisare che, secondo me, la terza questione pregiudiziale, lettera b), non presenta un carattere ipotetico che porterebbe a dichiarare tale questione irricevibile, in base ala giurisprudenza della Corte. Dall’ordinanza di rinvio, appare, infatti, che il giudice del rinvio non ha, allo stato, ancora preso una decisione sulla questione se esistano, o meno, nella fattispecie, rapporti personali e/o di tipo organizzativo tra i datori di lavoro interessati, anche perché tale questione si porrebbe solo se la Corte dovesse respingere l’interpretazione estensiva della condizione di non-sostituzione.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0079"><NO.P>79.</NO.P><TXT>Nell’analisi che segue, esaminerò, in primo luogo, la questione se, nell’ipotesi in cui non esistano rapporti personali e/o di tipo organizzativo tra i datori di lavoro interessati, la condizione di non-sostituzione, prevista nell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, impedisca ad un datore di lavoro di distaccare un proprio dipendente in un altro Stato membro per una prestazione di lavoro quando tale lavoro era precedentemente svolto da un lavoratore distaccato da un altro datore di lavoro (sezione 2).</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="19"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0080"><NO.P>80.</NO.P><TXT>Mi preme indicare già a questo punto che, a mio avviso, a tale questione deve essere data risposta negativa. Considero, infatti, per i motivi sviluppati di seguito, che l’interpretazione estensiva della condizione di non-sostituzione non è fondata e che nulla impedisce ad un datore di lavoro B di procedere ad un distacco, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, quando il datore di lavoro A aveva precedentemente effettuato un simile distacco.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0081"><NO.P>81.</NO.P><TXT>In secondo luogo, esaminerò i capi a) e b) della terza questione pregiudiziale, con i quali il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il fatto che, da una parte, i datori di lavoro abbiano la sede nello stesso Stato membro e, dall’altra, che esistano tra di loro rapporti personali e/o di tipo organizzativo, siano circostanze idonee a modificare la risposta da fornire alla terza questione pregiudiziale. A tale riguardo, spiegherò, innanzitutto, i motivi per i quali considero che il luogo in cui si trova la sede di ciascun datore di lavoro interessato è irrilevante ai fini della condizione di non-sostituzione (sezione 3). Tratterò, poi, brevemente, il caso in cui esistano, tra i datori di lavoro interessati, rapporti personali e/o di tipo organizzativo (sezione 4).</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">a)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Sul sistema previsto nell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0082"><NO.P>82.</NO.P><TXT>Le disposizioni del titolo II del regolamento n. 883/2004, di cui fa parte l’articolo12, paragrafo 1, costituiscono un sistema completo ed uniforme di regole sul conflitto di norme, il cui obiettivo è quello di assoggettare i lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro, così da evitare il cumulo di normative nazionali applicabili e le complicazioni che ne potrebbero derivare<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0076"><P>V., nello stesso senso per quanto riguarda l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 (sostituito poi dall’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004), sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20001109">9 novembre 2000</DATE>, <NAME.CASE>Plum</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑404/98</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2000:607">EU:C:2000:607</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0018">18</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata). Sul principio di unicità della legislazione applicabile, v. articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, citato supra nel paragrafo 5.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0083"><NO.P>83.</NO.P><TXT>L’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 stabilisce il criterio generale di collegamento secondo cui una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro (<HT TYPE="ITALIC">lex loci laboris</HT>)<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0077"><P>V. supra, paragrafo 5. V., inoltre, il considerando 17 del regolamento n. 883/2004.</P></NOTE>. Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento, una persona distaccata dal suo datore di lavoro in un altro Stato membro rimane, invece, soggetta alla legislazione dello Stato membro di origine. In altri termini, l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 prevede la <HT TYPE="ITALIC">possibilità</HT> per il datore di lavoro, a certe condizioni, di procedere al distacco di suoi dipendenti in un altro Stato membro senza dover assoggettare tali lavoratori al regime di sicurezza sociale dello Stato membro ospitante.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0084"><NO.P>84.</NO.P><TXT>Detto articolo 12, paragrafo 1, ha segnatamente lo scopo di favorire la libera prestazione di servizi a vantaggio delle imprese che di tale libertà si avvalgono inviando lavoratori in Stati membri diversi da quello in cu sono stabilite. Infatti, esso tende a superare gli ostacoli che possono impedire la libera circolazione dei lavoratori e a favorire inoltre l’integrazione economica, evitando complicazioni amministrative, in particolare, per i lavoratori e le imprese<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0078"><P>V., nello stesso senso per quanto riguarda l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 (sostituito poi dall’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004), sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20001109">9 novembre 2000</DATE>, <NAME.CASE>Plum</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑404/98</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2000:607">EU:C:2000:607</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0019">19</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata). V., inoltre, i considerando 1 e 2 della decisione A2 della commissione amministrativa del <DATE ISO="20090612">12 giugno 2009</DATE>, concernente l’interpretazione dell’articolo 12 del regolamento n. 883/2004 (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="106" PAGE.FIRST="5" DATE.PUB="2010">GU 2010, C 106, pag. 5</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0085"><NO.P>85.</NO.P><TXT>Occorre precisare che, contrariamente a quanto sostengono la cassa di malattia di Salisburgo, i governi austriaco, belga, ceco, tedesco e francese nonché la Commissione, l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 non dovrebbe essere qualificato come <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0059" REF.END="QE0059"/>eccezione<QUOT.END REF.START="QS0059" CODE="00BB" ID="QE0059"/>. Come risulta espressamente dal suo titolo, si tratta, infatti, di una <HT TYPE="ITALIC">norma particolare</HT> che regola una situazione<?PAGE NO="20"?> specifica per la quale vale un altro criterio di collegamento<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0079"><P>L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 è citato supra ai paragrafi 6 e 7. V., inoltre, il considerando 18 del regolamento n. 883/2004 secondo il quale <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0060" REF.END="QE0060"/>è necessario derogare a detta norma generale in situazioni specifiche che giustificano un altro criterio di applicabilità<QUOT.END REF.START="QS0060" CODE="00BB" ID="QE0060"/>.</P></NOTE>. In tale contesto, la Corte ha rilevato, per quanto riguarda l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 (sostituito poi dall’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004), che, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0061" REF.END="QE0061"/>in alcune <HT TYPE="ITALIC">situazioni particolari</HT>, l’applicazione pura e semplice della regola generale di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a) [del regolamento n. 1408/71] [attuale articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004], rischierebbe non già di evitare, bensì, al contrario, di creare, tanto per il lavoratore quanto per il datore di lavoro e gli enti previdenziali, complicazioni amministrative che potrebbero ostacolare l’esercizio della libera circolazione delle persone rientranti nell’ambito di applicazione del suddetto regolamento [...]. <HT TYPE="ITALIC">Norme particolari</HT> che disciplinano queste ipotesi sono contenute, segnatamente, all’articolo 14 del regolamento n. 1408/71 [attuale articolo 12 del regolamento n. 883/2004]<QUOT.END REF.START="QS0061" CODE="00BB" ID="QE0061"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0080"><P>Il corsivo è mio. V. sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20121004">4 ottobre 2012</DATE>, <NAME.CASE>Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑115/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2012:606">EU:C:2012:606</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0031">31</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0086"><NO.P>86.</NO.P><TXT>In tali condizioni, considero che non esiste alcun motivo per dare all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, una interpretazione particolarmente restrittiva.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">b)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Sulla condizione di non-sostituzione prevista nell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0087"><NO.P>87.</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, la persona distaccata rimane soggetta al regime di sicurezza sociale dello Stato membro di origine, a condizione, in particolare, che essa <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0062" REF.END="QE0062"/>non sia inviata in sostituzione di un’altra persona distaccata<QUOT.END REF.START="QS0062" CODE="00BB" ID="QE0062"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0088"><NO.P>88.</NO.P><TXT>Tale condizione di non-sostituzione non figurava nella versione iniziale dell’articolo 13, comma a), del regolamento n. 3 (sostituito poi dall’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004), ma è stata introdotta nel testo di tale disposizione dal regolamento n. 24/64/CEE<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0081"><P>Regolamento del Consiglio, del <DATE ISO="19640310">10 marzo 1964</DATE>, che modifica l’articolo 13 del regolamento n. 3 e l’articolo 11 del regolamento n. 4 (legislazione applicabile ai lavoratori distaccati ed ai lavoratori che svolgono normalmente la loro attività in più paesi) (<REF.DOC.OJ COLL="P" NO.OJ="047" PAGE.FIRST="746" DATE.PUB="1964">GU 1964, n. 47, pag. 746</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>. Risulta dal primo considerando di quest’ultimo regolamento che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0063" REF.END="QE0063"/>l’applicazione dell’articolo 13, lettera a) [del regolamento n. 3], ha dato luogo a degli abusi e che si impone quindi la revisione di questa disposizione allo scopo di impedire tali abusi pur mantenendo per i lavoratori distaccati la possibilità di rimanere soggetti alla legislazione del paese in cui sono abitualmente occupati<QUOT.END REF.START="QS0063" CODE="00BB" ID="QE0063"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0089"><NO.P>89.</NO.P><TXT>Secondo la mia lettura della genesi della condizione di non-sostituzione, il legislatore dell’Unione aveva per obiettivo, con questa condizione, di colmare una lacuna evidente apparsa nel regolamento n. 3, che consisteva nel fatto che alcuni datori di lavoro aggiravano la condizione relativa alla durata del distacco<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0082"><P>La versione precedente dell’articolo 13, lettera a), del regolamento n. 3 prevedeva una <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0064" REF.END="QE0064"/>durata probabile<QUOT.END REF.START="QS0064" CODE="00BB" ID="QE0064"/> che non superasse i dodici mesi, prorogabile sino a ventiquattro mesi. Merita ricordare che l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 prevede una <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0065" REF.END="QE0065"/>durata prevedibile<QUOT.END REF.START="QS0065" CODE="00BB" ID="QE0065"/> che non superi i ventiquattro mesi. V. supra paragrafo 6.</P></NOTE>, facendo lavorare il loro personale distaccato a rotazione affinché tale personale potesse<?PAGE NO="21"?> rimanere assoggettato alla legislazione dello Stato membro di origine dove i contributi sociali erano meno onerosi che nello Stato membro ospitante<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0083"><P>V., in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Dutheillet de Lamothe nella causa <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Manpower</NAME.CASE> (<NO.CASE>35/70</NO.CASE>, non pubblicate, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1970:104">EU:C:1970:104</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>, pag. 1265), il quale fa presente che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0066" REF.END="QE0066"/>[l’articolo 13, lettera a) del regolamento n. 3] aveva consentito degli abusi: alcune imprese hanno aperto cantieri oltre confine e v’impiegavano il loro personale a turno cosicché i dipendenti rimanessero soggetti alla legislazione del paese nel quale aveva sede l’impresa, che prevedeva oneri sociali meno pesanti di quelli del paese in cui era sorto il cantiere. Il sistema fu praticato in Francia nell’industria edile e nella lavorazione del legno. Anche nei rapporti tra Olanda e Germania era venuto in luce che <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0067" REF.END="QE0067"/>assuntori<QUOT.END REF.START="QS0067" CODE="201D" ID="QE0067"/> o <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0068" REF.END="QE0068"/>subimprenditori<QUOT.END REF.START="QS0068" CODE="201D" ID="QE0068"/>, che in Olanda non erano considerati datori di lavoro, offrivano agli imprenditori tedeschi lavoratori che rimanevano affiliati al regime previdenziale olandese<QUOT.END REF.START="QS0066" CODE="00BB" ID="QE0066"/>. Le osservazioni dell’avvocato generale fanno riferimento, in particolare, all’introduzione, in parallelo, nel testo dell’articolo 13, lettera a), del regolamento n.3, della nozione di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0069" REF.END="QE0069"/>distacco<QUOT.END REF.START="QS0069" CODE="00BB" ID="QE0069"/>. V., anche, quinta relazione annuale della commissione amministrativa sull’attuazione dei regolamenti sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti gennaio-dicembre 1963, pagg. 12 e 56. V., inoltre, le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nel causa <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>FTS</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑202/97</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1999:33">EU:C:1999:33</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0026">26</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) che fa parimenti riferimento all’introduzione della condizione di non-sostituzione.</P></NOTE>. La condizione di non-sostituzione è stata successivamente conservata, senza sostanziali modifiche, nell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 e, poi, nell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0084"><P>L’articolo 13, lettera a), del regolamento n. 3, così come modificato dal regolamento n. 24/64, disponeva che il lavoratore distaccato <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0070" REF.END="QE0070"/>non sia inviato per sostituire un altro lavoratore giunto al termine del proprio periodo di distacco<QUOT.END REF.START="QS0070" CODE="00BB" ID="QE0070"/>. L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 prevedeva che il lavoratore distaccato <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0071" REF.END="QE0071"/>non sia inviato in sostituzione di un altro lavoratore giunto al termine del suo periodo di distacco<QUOT.END REF.START="QS0071" CODE="00BB" ID="QE0071"/>. L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 è citato ai paragrafi 6 e 7 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0090"><NO.P>90.</NO.P><TXT>La questione che si pone nella presente causa è se, con l’introduzione della condizione di non-sostituzione, il legislatore dell’Unione abbia anche tentato di impedire <HT TYPE="ITALIC">altre</HT> situazioni simili a quella delle rotazioni di personale distaccato da parte di uno datore di lavoro al fine di aggirare la condizione relativa alla durata del distacco, e, in particolare, se il legislatore dell’Unione intendesse proibire distacchi fatti in successione da datori di lavoro diversi.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0091"><NO.P>91.</NO.P><TXT>Non lo credo.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0092"><NO.P>92.</NO.P><TXT>In primo luogo, non vedo né nel testo dei regolamenti n. 3, nn. 1408/71 e 883/2004 né nei loro lavori preparatori, elementi che mostrino una volontà in tal senso da parte del legislatore.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0093"><NO.P>93.</NO.P><TXT>Se la formulazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, secondo il quale la persona distaccata non può essere <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0072" REF.END="QE0072"/>inviata in sostituzione di un’altra persona distaccata<QUOT.END REF.START="QS0072" CODE="00BB" ID="QE0072"/>, non è decisiva, considero comunque che i termini utilizzati depongono a favore dell’interpretazione secondo la quale la condizione di non-sostituzione non ha per obiettivo di evitare distacchi successivi effettuati da datori di lavoro diversi. Nel loro senso letterale, infatti, le parole <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0073" REF.END="QE0073"/>inviata in sostituzione<QUOT.END REF.START="QS0073" CODE="00BB" ID="QE0073"/> che figurano in tutte le versioni linguistiche dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, salvo nella versione di lingua tedesca, implicano, a mio parere, che il lavoratore venga distaccato dal suo datore di lavoro <HT TYPE="ITALIC">allo scopo di</HT> sostituire un altro lavoratore distaccato<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0085"><P>Alcune versioni linguistiche dispongono addirittura che la persona non può essere inviata <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0074" REF.END="QE0074"/><HT TYPE="ITALIC">per</HT><QUOT.END REF.START="QS0074" CODE="00BB" ID="QE0074"/> sostituire un’altra persona distaccata. V., segnatamente, la versione in lingua danese (<QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0075" REF.END="QE0075"/>ikke udsendes for at afløse en anden person<QUOT.END REF.START="QS0075" CODE="00BB" ID="QE0075"/>), in lingua inglese (<QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0076" REF.END="QE0076"/>not sent to replace another person<QUOT.END REF.START="QS0076" CODE="00BB" ID="QE0076"/>), e in lingua svedese (<QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0077" REF.END="QE0077"/>inte sänds ut för att ersätta någon annan person<QUOT.END REF.START="QS0077" CODE="00BB" ID="QE0077"/>). La versione in lingua tedesca prevede invece, che la persona non <HT TYPE="ITALIC">sostituisca</HT> un’altra persona (<QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0078" REF.END="QE0078"/>nicht eine andere [entsandte] Person ablöst<QUOT.END REF.START="QS0078" CODE="00BB" ID="QE0078"/>). Le modifiche all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 effettuate dal regolamento n. 465/2012 non incidono affatto su questa analisi delle diverse versioni linguistiche. V. supra paragrafi 6 e 7.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0094"><NO.P>94.</NO.P><TXT>Orbene, salvo il caso di abuso, il distacco effettuato da un datore di lavoro B non ha come scopo la sostituzione di un lavoratore distaccato da un datore di lavoro A. Il distacco serve, piuttosto, a fornire un servizio nello Stato membro ospitante. Aggiungo, a tal riguardo, che non è nemmeno sicuro che il datore di lavoro B sia al corrente del distacco precedentemente effettuato dal datore di lavoro A<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0086"><P>Si ricorda che l’analisi fatta nella presente sezione riguarda l’ipotesi in cui non esistano rapporti personali e/o di tipo organizzativo tra i datori di lavoro interessati. V. supra, paragrafi 78 e 79.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0095"><NO.P>95.</NO.P><TXT>Per di più, le stesse parole utilizzate <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0079" REF.END="QE0079"/>inviata in sostituzione<QUOT.END REF.START="QS0079" CODE="00BB" ID="QE0079"/> confermano, secondo me, la tesi secondo la quale la condizione di non-sostituzione deve essere considerata solamente dal punto di vista del datore di lavoro che distacca un suo lavoratore. Basta ricordare che l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 fissa le condizioni che il datore di lavoro deve rispettare per procedere ad un distacco dei suoi dipendenti senza doverli assoggettare al regime di sicurezza sociale dello Stato<?PAGE NO="22"?> membro ospitante<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0087"><P>V., inoltre, supra, paragrafo 83.</P></NOTE>. Tale disposizione prevede, a tal proposito, la condizione secondo la quale la persona distaccata non può essere inviata (da detto datore di lavoro) in sostituzione di un’altra persona distaccata. Dal modo in cui viene redatta, la condizione di non-sostituzione viene espressa secondo il punto di vista del datore di lavoro che distacca il lavoratore.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0096"><NO.P>96.</NO.P><TXT>Considero, pertanto, che non c’è <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0080" REF.END="QE0080"/>sostituzione<QUOT.END REF.START="QS0080" CODE="00BB" ID="QE0080"/> ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, quando un datore di lavoro B procede al distacco di un lavoratore per svolgere un lavoro che, precedentemente, era svolto da un lavoratore distaccato dal datore di lavoro A. In altri termini, ritengo che nulla vieta al datore di lavoro B di procedere ad un tale distacco. Ne risulta pure che nulla vieta al destinatario del servizio nello Stato membro ospitante di stipulare contratti successivi e distinti con imprese diverse per la realizzazione degli stessi lavori da effettuarsi con lavoratori distaccati che non vengono assoggettati al regime di sicurezza sociale dello Stato membro ospitante.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0097"><NO.P>97.</NO.P><TXT>Aggiungo, a questo proposito, che una interpretazione contraria avrebbe per conseguenza che il datore di lavoro B sarebbe messo in una situazione meno favorevole del datore di lavoro A, per il solo motivo che quest’ultimo è stato il primo ad avvalersi della possibilità prevista dall’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 (principio del <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0081" REF.END="QE0081"/>primo arrivato, primo servito<QUOT.END REF.START="QS0081" CODE="00BB" ID="QE0081"/>). Orbene, a mio avviso, nulla permette di presupporre che il legislatore dell’Unione abbia voluto un tale risultato. Ritengo che siffatta interpretazione equivarrebbe, in sostanza, ad introdurre in detta disposizione una nuova condizione che non risulta dalla sua formulazione, il che sarebbe, a mio parere, contrario al principio di certezza del diritto per gli interessati<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0088"><P>Secondo la giurisprudenza della Corte, il principio di certezza del diritto richiede, segnatamente, che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare qualora possano comportare conseguenze sfavorevoli per i singoli. V., in particolare, la sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20081218">18 dicembre 2008</DATE>, <NAME.CASE>Altun</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑377/07</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2008:744">EU:C:2008:744</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0060">60</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0098"><NO.P>98.</NO.P><TXT>In tale contesto, occorre considerare che, quando il legislatore dell’Unione ha adottato il regolamento n. 883/2004, esso era perfettamente al corrente della problematica relativa alla sostituzione dei lavoratori distaccati e dei potenziali vantaggi economici che comporta l’articolo 12, paragrafo 1, di detto regolamento per il datore di lavoro e, incidentalmente, per la sua controparte contrattuale nello Stato membro ospitante. Se avesse voluto impedire distacchi successivi effettuati da datori di lavoro diversi, l’avrebbe sicuramente fatto in termini molto più chiari.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0099"><NO.P>99.</NO.P><TXT>In secondo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo di evitare abusi, ritengo che nulla permette di presupporre, in maniera generale, che ci si trovi in una situazione di abuso quando un datore di lavoro B procede ad un distacco dei suoi dipendenti, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, al fine di svolgere dei lavori che, precedentemente, erano svolti da lavoratori distaccati dal datore di lavoro A. Rammento, peraltro, che, in tale caso, il datore di lavoro B non è necessariamente a conoscenza del precedente distacco effettuato dal datore di lavoro A<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0089"><P>Vale ricordare che il giudice del rinvio non ha fornito indicazioni che permettono di considerare che i fatti oggetto del procedimento principale potrebbero essere indici di una frode o di un abuso di diritto. V. supra, paragrafo 77.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0100"><NO.P>100.</NO.P><TXT>In terzo luogo, ritengo che l’interpretazione estensiva della condizione di non-sostituzione, secondo la quale tale condizione comprenderebbe anche i distacchi successivi effettuati da datori di lavoro diversi, è idonea a compromettere gli obiettivi perseguiti dall’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004. Si rammenta che tale disposizione cerca, tra l’altro, di favorire la libera prestazione di servizi e la libera circolazione dei lavoratori nonché l’integrazione economica, evitando al tempo stesso complicazioni amministrative, in particolare, per i lavoratori e le imprese<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0090"><P>V. supra, paragrafo 84.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="23"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0101"><NO.P>101.</NO.P><TXT>L’interpretazione estensiva della condizione di non-sostituzione implicherebbe, in pratica, che il datore di lavoro si troverebbe potenzialmente nell’incertezza, al momento del distacco, per quanto riguarda la questione se alla situazione del suo dipendente distaccato si applichi o meno l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 e, quindi, se detto lavoratore sia soggetto, al momento del suo distacco, al regime di sicurezza sociale dello Stato di origine oppure a quello dello Stato membro ospitante. Il datore di lavoro B può, infatti, legittimamente considerare che le condizioni previste dall’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 sono soddisfatte. Orbene, se risulta, in seguito, che un lavoratore distaccato dal datore di lavoro A svolgeva precedentemente il lavoro in questione nello Stato membro ospitante, il datore di lavoro B deve allora, secondo tale interpretazione, accettare che il lavoratore da lui distaccato sia assoggettato al regime di sicurezza sociale dello Stato membro ospitante. Questo si verificherebbe nonostante l’eventuale rilascio di un documento portatile A1 da parte dell’istituzione competente dello Stato membro di origine, che attesti l’assoggettamento del lavoratore interessato al regime di sicurezza sociale di detto Stato membro<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0091"><P>V., a questo proposito, prima parte, punto 7, della citata guida pratica della commissione amministrativa del mese di dicembre 2013, da cui risulta che, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0082" REF.END="QE0082"/>dal punto di vista dell’istituzione competente dello Stato membro d’invio, le condizioni di distacco possono [al momento della valutazione delle condizioni di distacco] sembrare effettivamente rispettate<QUOT.END REF.START="QS0082" CODE="00BB" ID="QE0082"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0102"><NO.P>102.</NO.P><TXT>Tale sviluppo potrebbe incidere considerevolmente sulle condizioni economiche secondo le quali il datore di lavoro B fornisce i propri servizi nello Stato membro ospitante<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0092"><P>Nella fattispecie, la Martin-Meat e la Martimpex-Meat precisano che le autorità previdenziali austriache hanno inviato alla Martimpex-Meat, in data <DATE ISO="20160321">21 marzo 2016</DATE>, una richiesta di pagamento di contributi sociali per i lavoratori interessati per un ammontare di più di 4 milioni di euro, maggiorati degli interessi di mora, per un totale complessivo di circa 5 milioni di euro.</P></NOTE> e provocherebbe, inoltre, complicazioni amministrative per il datore di lavoro B e per il lavoratore interessato relative, in particolare, all’assoggettamento di tale lavoratore al regime di sicurezza sociale dello Stato membro ospitante, alla richiesta di pagamento di contributi previdenziali, già pagati nello Stato membro di origine e alla revoca del documento portatile A1 da parte dell’istituzione emittente. Ritengo che l’esistenza di una tale incertezza per quanto riguarda il datore di lavoro B non sia conforme al principio di certezza del diritto e possa costituire un intralcio alla libera prestazione di servizi e alla libera circolazione dei lavoratori nell’Unione, in contrasto con l’obiettivo perseguito dall’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0103"><NO.P>103.</NO.P><TXT>Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla terza questione pregiudiziale nel senso che la condizione di non sostituzione, stabilita nell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, non osta a che un datore di lavoro proceda al distacco di un lavoratore per svolgere un lavoro che era precedentemente svolto da un lavoratore distaccato da un altro datore di lavoro.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0104"><NO.P>104.</NO.P><TXT>Per completezza, tengo a sottolineare che l’interpretazione da me auspicata per l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, è diversa da quella della commissione amministrativa<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0093"><P>V. supra, paragrafo 72 e nota 71.</P></NOTE>. A tal proposito, basta rilevare che il legislatore dell’Unione rimane libero di procedere ad una modifica di detto regolamento, se desidera estendere la condizione di non-sostituzione, prevista in tale disposizione, a distacchi successivi effettuati da datori di lavoro diversi. Nel quadro giuridico attuale, non vedo, tuttavia, alcuna base giuridica per scegliere un simile risultato.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">3.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Sull’ipotesi secondo cui i datori di lavoro hanno la loro sede nello stesso Stato membro [terza questione pregiudiziale lettera a)]</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0105"><NO.P>105.</NO.P><TXT>Con la sua terza questione pregiudiziale, lettera a), il giudice del rinvio, in sostanza, chiede se la circostanza secondo la quale i datori di lavoro interessati abbiano la loro sede nello stesso Stato membro sia idonea a modificare la risposta che occorre dare alla terza questione pregiudiziale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0106"><NO.P>106.</NO.P><TXT>Senza dubbio, la risposta a tale questione deve, secondo me, essere negativa</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="24"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0107"><NO.P>107.</NO.P><TXT>L’analisi fatta sopra non ha, infatti, messo in luce alcun elemento che permetta di giustificare una distinzione fondata sul luogo dove si trova la sede rispettiva di ogni datore di lavoro interessato. Ritengo, quindi, che la condizione di non-sostituzione, stabilita nell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, non impedisca ad un datore di lavoro di procedere al distacco di un lavoratore per svolgere un lavoro che era precedentemente svolto da un lavoratore distaccato da un altro datore di lavoro, a prescindere dalla circostanza che tali datori di lavoro abbiano o meno la loro sede nello stesso Stato membro.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0108"><NO.P>108.</NO.P><TXT>Propongo, pertanto, alla Corte di rispondere alla terza questione, lettera a), nel senso che, ai fini della terza questione pregiudiziale, è irrilevante se i datori di lavoro interessati abbiano la loro sede nello stesso Stato membro.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">4.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Sull’ipotesi secondo cui in cui esistono rapporti personali o di tipo organizzativo tra i datori di lavoro [terza questione pregiudiziale, lettera b)]</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0109"><NO.P>109.</NO.P><TXT>Con la sua terza questione pregiudiziale, lettera b), il giudice del rinvio, in sostanza, chiede se la circostanza secondo la quale esistono, tra i datori di lavoro interessati, rapporti personali e/o di tipo organizzativo sia idonea a modificare la risposta da dare alla terza questione pregiudiziale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0110"><NO.P>110.</NO.P><TXT>Tengo a ricordare che l’analisi che ho appena fatto dell’interpretazione della condizione di non-sostituzione stabilita nell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 riguarda l’ipotesi secondo cui non esistono rapporti personali e/o di tipo organizzativo tra i datori di lavoro interessati<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0094"><P>V. supra, paragrafo 79.</P></NOTE>. Rammento, inoltre, che il giudice del rinvio non ha fornito alcuna indicazione relativa all’esistenza, nella fattispecie, di rapporti personali e/o di tipo organizzativo tra i datori di lavoro interessati né, eventualmente, indicazioni sulla natura di tali rapporti<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0095"><P>V. supra, paragrafo 78.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0111"><NO.P>111.</NO.P><TXT>Ciò premesso, mi limito a rilevare che, nel caso in cui <HT TYPE="ITALIC">esistano</HT> rapporti personali e/o di tipo organizzativo tra i datori di lavoro interessati, sarebbe, secondo me, necessario verificare se i distacchi effettuati da detti datori di lavoro abbiano per obiettivo di aggirare la condizione di non-sostituzione stabilita nell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004. Va, infatti, ricordato che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione e l’applicazione della normativa dell’Unione non può estendersi fino a comprendere i comportamenti abusivi degli operatori economici<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0096"><P>V. sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20171122">22 novembre 2017</DATE>, <NAME.CASE>Cussens e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑251/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:881">EU:C:2017:881</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0027">27</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0112"><NO.P>112.</NO.P><TXT>Il giudice del rinvio non ha tuttavia fornito alcuna indicazione da cui emerga che i fatti oggetto del procedimento principale possono rappresentare una frode o un abuso di diritto<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0097"><P>V. supra, paragrafo 77.</P></NOTE>. Di conseguenza, ritengo che non sia necessario che la Corte si pronunci ulteriormente su tale ipotesi.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0113"><NO.P>113.</NO.P><TXT>Sulla base di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alla terza questione pregiudiziale, lettera b), nel senso che, nel caso in cui esistano rapporti personali e/o di tipo organizzativo tra i datori di lavoro interessati, sarebbe necessario verificare se i distacchi effettuati da tali datori di lavoro abbiano come obiettivo di aggirare la condizione di non-sostituzione stabilita nell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="25"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">V.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Conclusione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0114"><NO.P>114.</NO.P><TXT>Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) nei termini seguenti:</TXT><P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20090916">16 settembre 2009</DATE>, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, così come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20120522">22 maggio 2012</DATE>, deve essere interpretato nel senso che, fintantoché non sia stato revocato o invalidato, il documento portatile A1 rilasciato dalla competente istituzione di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, come modificato dal regolamento n. 465/2012, che attesta l’affiliazione del lavoratore al regime di sicurezza sociale di tale Stato membro, sulla base di una disposizione del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20040429">29 aprile 2004</DATE>, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, così come modificato dal regolamento n. 465/2012 vincola gli organi giurisdizionali, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, di un altro Stato membro.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Il documento portatile A1 ha anche efficacia vincolante in una situazione come quella del procedimento principale, in cui la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha adottato una decisione in merito alla revoca di tale documento, ma l’istituzione emittente non ha provveduto alla revoca di detto documento.</TXT><P>Lo stesso si verifica nell’ipotesi in cui tale documento sia stato rilasciato dopo che il lavoratore interessato sia stato assoggettato al regime di sicurezza sociale dello Stato membro ospitante. In tale caso, detto documento può avere un effetto retroattivo.</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento 465/2012, deve essere interpretato nel senso che la condizione di non-sostituzione, prevista da tale disposizione, non impedisce ad un datore di lavoro di procedere al distacco di un lavoratore in un altro Stato membro per svolgere un lavoro che, precedentemente, era svolto da un lavoratore distaccato da un altro datore di lavoro e ciò, a prescindere dalla questione se i datori di lavoro interessati abbiano la loro sede nello stesso Stato membro.</TXT><P>Tuttavia, nel caso in cui esistano rapporti personali e/o di tipo organizzativo tra i datori di lavoro interessati, occorre verificare se tali distacchi siano stati effettuati dai datori di lavoro interessati al fine di aggirare la condizione di non-sostituzione stabilita nell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.</P></NP></ITEM></LIST></P></NP.ECR></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>