31998D0222

98/222/CE: Decisione della Commissione del 18 marzo 1998 recante modifica della decisione 92/486/CEE per quanto riguarda le modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) «Animo» e gli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 082 del 19/03/1998 pag. 0050 - 0050


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 1998 recante modifica della decisione 92/486/CEE per quanto riguarda le modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) «Animo» e gli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/222/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla decisione 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando che, in seguito ai diversi lavori svoltisi in ambito comunitario, in particolare in occasione di studi e seminari, è opportuno riesaminare l'architettura della rete Animo al fine di istituire un sistema veterinario che integri le diverse applicazioni informatiche;

considerando che occorre modificare la decisione 92/486/CEE della Commissione, del 25 settembre 1992, relativa alle modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) «Animo» e gli Stati membri (3), modificata da ultimo dalla decisione 97/395/CE (4), al fine di prevedere un periodo di transizione; che è inoltre opportuno fissare alcune scadenze per quanto concerne il regime attuale;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 92/486/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 2 bis, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Per il periodo compreso tra il 1° aprile 1998 e il 31 marzo 1999, le autorità di coordinamento di cui all'articolo 1 provvedono affinché i contratti di cui in detto articolo siano prorogati per un periodo di un anno.

Ai fini del presente paragrafo si applica la seguente tariffazione:

386 ECU per unità (unità centrale, unità locale, posto d'ispezione frontaliero) per un totale di unità Animo quale risulta dalla decisione 96/295/CE, modificata da ultimo dalla decisione 98/167/CE (*).

(*) GU L 62 del 3. 3. 1998, pag. 33.»

2) È inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

La presente decisione sarà riesaminata prima:

- del 1° ottobre 1998 per tenere conto della questione dei collegamenti diretti tra i servizi nazionali,

- del 31 gennaio 1999 per tenere conto dell'evoluzione della situazione per quanto riguarda lo sviluppo dell'architettura della rete Animo;»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 1998.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

(2) GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(3) GU L 291 del 7. 10. 1992, pag. 20.

(4) GU L 164 del 21. 6. 1997, pag. 25.