98/222/CE: Decisione della Commissione del 18 marzo 1998 recante modifica della decisione 92/486/CEE per quanto riguarda le modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) «Animo» e gli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 082 del 19/03/1998 pag. 0050 - 0050
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 1998 recante modifica della decisione 92/486/CEE per quanto riguarda le modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) «Animo» e gli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/222/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla decisione 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, considerando che, in seguito ai diversi lavori svoltisi in ambito comunitario, in particolare in occasione di studi e seminari, è opportuno riesaminare l'architettura della rete Animo al fine di istituire un sistema veterinario che integri le diverse applicazioni informatiche; considerando che occorre modificare la decisione 92/486/CEE della Commissione, del 25 settembre 1992, relativa alle modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) «Animo» e gli Stati membri (3), modificata da ultimo dalla decisione 97/395/CE (4), al fine di prevedere un periodo di transizione; che è inoltre opportuno fissare alcune scadenze per quanto concerne il regime attuale; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 92/486/CEE è modificata come segue: 1) All'articolo 2 bis, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Per il periodo compreso tra il 1° aprile 1998 e il 31 marzo 1999, le autorità di coordinamento di cui all'articolo 1 provvedono affinché i contratti di cui in detto articolo siano prorogati per un periodo di un anno. Ai fini del presente paragrafo si applica la seguente tariffazione: 386 ECU per unità (unità centrale, unità locale, posto d'ispezione frontaliero) per un totale di unità Animo quale risulta dalla decisione 96/295/CE, modificata da ultimo dalla decisione 98/167/CE (*). (*) GU L 62 del 3. 3. 1998, pag. 33.» 2) È inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis La presente decisione sarà riesaminata prima: - del 1° ottobre 1998 per tenere conto della questione dei collegamenti diretti tra i servizi nazionali, - del 31 gennaio 1999 per tenere conto dell'evoluzione della situazione per quanto riguarda lo sviluppo dell'architettura della rete Animo;» Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 1998. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. (2) GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (3) GU L 291 del 7. 10. 1992, pag. 20. (4) GU L 164 del 21. 6. 1997, pag. 25.