Azione comune del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativa alla proroga del mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea
Gazzetta ufficiale n. L 321 del 26/11/2002 pag. 0051 - 0052
Azione comune del Consiglio del 25 novembre 2002 relativa alla proroga del mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea (2002/921/PESC) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, considerando quanto segue: (1) Il 22 dicembre 2000 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2000/811/PESC relativa alla missione di vigilanza dell'Unione europea(1). Detta azione comune scade il 31 dicembre 2002. (2) Il funzionamento della missione di vigilanza dell'Unione europea (in prosieguo denominata "EUMM"), è attualmente disciplinato dall'accordo tra l'Unione e la Repubblica federale di Iugoslavia, approvato con la decisione 2001/352/PESC(2) e dall'accordo tra l'Unione e l'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia approvato con la decisione 2001/682/PESC(3), nonché da memorandum d'intesa e scambi di lettere con le altre parti ospitanti dei Balcani occidentali. (3) È necessario prorogare il mandato dell'EUMM. (4) È necessario garantire la sicurezza degli operatori, HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE: Articolo 1 Il mandato dell'EUMM è prorogato. Articolo 2 1. L'obiettivo primario della missione è contribuire, in maniera flessibile, attraverso la raccolta e l'analisi di informazioni in linea con le direttive ricevute dal Segretario generale/Alto rappresentante e dal Consiglio, ad una formulazione efficace della politica dell'Unione nei confronti dei Balcani occidentali. 2. A tal fine l'EUMM ha in particolare il compito di: a) vigilare sugli sviluppi politici e di sicurezza nella zona di sua competenza; b) prestare una particolare attenzione al controllo delle frontiere, alle questioni interetniche e al rientro dei rifugiati; c) fornire relazioni analitiche sulla base dei compiti ad essa assegnati; d) contribuire all'allarme tempestivo del Consiglio e all'instaurazione di un clima di fiducia nel quadro della politica di stabilizzazione condotta dall'Unione nella regione. 3. Il Consiglio può anche decidere di affidare compiti specifici in coordinamento con il Segretario generale/Alto rappresentante e con la Commissione. Nello svolgimento dei compiti l'EUMM agisce in stretto coordinamento con i capi missione dell'Unione europea e le pertinenti organizzazioni internazionali nei Balcani occidentali al fine di contribuire alla maggiore efficacia della politica dell'Unione europea nella regione. Articolo 3 1. Il Segretario generale/Alto rappresentante, in stretto coordinamento con la presidenza, definisce i compiti dell'EUMM in linea con la politica che il Consiglio definisce nei confronti dei Balcani occidentali. 2. L'EUMM riferisce al Consiglio per il tramite del Segretario generale/Alto rappresentante in merito allo svolgimento dei suoi compiti. 3. Il Segretario generale/Alto rappresentante provvede a che l'EUMM funzioni in modo flessibile e razionalizzato. A tal fine, riesamina regolarmente le funzioni e la copertura geografica dell'EUMM allo scopo di continuare ad adeguare l'organizzazione interna della stessa alle priorità dell'Unione nei Balcani occidentali. Il Segretario generale/Alto rappresentante presenta una relazione al Consiglio entro il 30 settembre 2003 e propone raccomandazioni. La Commissione è pienamente associata. Articolo 4 La struttura dell'EUMM comprende: a) un quartier generale composto di un capo missione, un capo missione aggiunto, un consigliere giuridico, una sezione "analisi", una cellula finanziaria e amministrativa, un'unità di gestione della banca di dati e una cellula preposta alle comunicazioni e alla logistica; b) uffici dell'EUMM incaricati di mantenere i contatti essenziali a livello locale, agire in stretto coordinamento con i capi missione dell'Unione e le pertinenti organizzazioni internazionali, fornire al quartier generale dell'EUMM informazioni operative e sostenere il rapido spiegamento delle unità mobili; c) unità mobili, con una capacità di spiegamento rapido, incaricate di riferire conformemente al mandato di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Articolo 5 1. Il capo missione è nominato dal Consiglio sulla base di proposte presentate dal Segretario generale/Alto rappresentante, per la durata di un anno, rinnovabile entro un limite di tre anni. Provvede alla gestione corrente delle operazioni dell'EUMM. Il capo missione aggiunto è distaccato dallo Stato membro che esercita la presidenza. 2. Il personale dell'EUMM è coerente per entità e competenze con gli obiettivi e la struttura di cui agli articoli 2 e 4. 3. Gli Stati membri distaccano il personale internazionale per almeno un anno. Ciascuno Stato membro sostiene i costi relativi al personale da esso distaccato, inclusi gli stipendi, le indennità, le spese di soggiorno e le spese di trasporto per e dai Balcani occidentali. 4. Gli Stati aderenti all'OSCE che non sono membri dell'Unione europea e che attualmente forniscono personale all'EUMM possono continuare a partecipare. Essi sono invitati a sostenere i costi relativi al personale da essi nominato e a contribuire alle spese correnti dell'EUMM in proporzione appropriata, stabilita in base all'entità della loro partecipazione e al loro prodotto nazionale lordo. 5. Spetta allo Stato o all'istituzione comunitaria che ha nominato un membro del personale rispondere a qualsiasi reclamo connesso con la nomina, avanzato dal membro del personale o a questi relativo. Spetta allo Stato o all'istituzione comunitaria in questione intentare eventuali azioni nei confronti del membro del personale in relazione a detta nomina. 6. L'effettivo del personale locale è coerente con la struttura di cui all'articolo 4. Articolo 6 1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione della presente azione comune è di 5182563 EUR. 2. L'importo di cui al paragrafo 1 è concesso per finanziare l'infrastruttura e le spese correnti dell'EUMM, comprese le spese relative al personale locale. Le spese finanziate dall'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme della Comunità europea applicabili al bilancio. 3. Il capo missione riferisce esaurientemente alla Commissione ed è soggetto alla sorveglianza della stessa per quanto riguarda le attività svolte nell'ambito del suo contratto. Articolo 7 Le modalità per le operazioni dell'EUMM nella zona di sua competenza sono stabilite in accordi che devono essere conclusi secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato. Articolo 8 La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione. Essa si applica fino al 31 dicembre 2003. Articolo 9 La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 2002. Per il Consiglio Il Presidente T. Pedersen (1) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 53, prorogata da ultimo dall'azione comune 2001/845/PESC (GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 1). (2) GU L 125 del 5.5.2001, pag. 1. (3) GU L 241 dell'11.9.2001, pag. 1.