83/508/CEE: Decisione della Commissione del 20 luglio 1983 ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, concernente un progetto di aiuto del governo belga nel settore tessile e dell'abbigliamento (impresa n. 118) (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 285 del 18/10/1983 pag. 0017 - 0019
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 1983 ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, concernente un progetto di aiuto del governo belga nel settore tessile e dell'abbigliamento (impresa n. 118) (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede) (83/508/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni, a norma del suddetto articolo, e viste tali osservazioni, I considerando che, con lettera in data 6 dicembre 1982, il governo belga ha notificato alla Commissione la propria intenzione di accordare un aiuto ad un'impresa produttrice di tessuti di spugna, operante quindi in un sottosettore che in Belgio è considerato altamente efficiente; considerando che il governo belga intende far beneficiare del regime di aiuti settoriali in vigore in Belgio un'impresa che occupa 178 persone, per permetterle di eseguire investimenti destinati fra l'altro a migliorare i suoi impianti produttivi ed a raggiungere di nuovo i livelli di produzione da essa conseguiti in passato; che l'aiuto da accordare a tale impresa ammonterebbe a 100,8 milioni di FB su un investimento globale di 144 milioni di FB e sarebbe destinato in parte ad investimenti per la sostituzione di macchinari e all'acquisto di nuove attrezzature; considerando che la Commissione ha avviato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, del trattato CEE nei confronti di tale progetto d'aiuti, invitando il governo belga, con lettera del 28 gennaio 1983, a presentare le proprie osservazioni; II considerando che, con lettera del 10 marzo 1983, il governo belga ha presentato le proprie osservazioni nel quadro della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, fornendo informazioni complementari sulla ristrutturazione dell'impresa in questione; che in tali osservazioni si precisava che, sui 144 milioni di FB, 93 milioni di FB rappresentavano il costo del trasferimento forzato dei servizi amministrativi reso necessario dall'espropriazione degli uffici e in occasione del quale l'impresa intendeva procedere ad un massiccio programma di risanamento delle fasi inquinanti della produzione; che tale programma prevedeva l'acquisto di macchine per la tintura e l'appretto, nonché un sistema perfezionato di disinquinamento delle acque residue; considerando per contro che i restanti 51 milioni di FB erano destinati all'acquisto di macchinari sostitutivi al fine di modernizzare la produzione, operazione i cui costi dovrebbero essere normalmente a carico delle imprese stesse; considerando che, nel quadro della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, quattro Stati membri e due associazioni di categoria hanno presentato osservazioni in cui appoggiavano la posizione della Commissione; che uno Stato membro ha sottolineato che la propria industria del settore dei tessuti di spugna aveva recentemente attuato una profonda ristrutturazione senza poter tuttavia beneficiare di aiuti statali; che un altro Stato membro ha constatato che il 50 % delle importazioni intracomunitarie di tessuti di spugna proviene dal Belgio e che il volume delle suddette importazioni ha registrato un ulteriore incremento nel 1982; III considerando che l'aiuto progettato dal governo belga può incidere sugli scambi fra gli Stati membri e falsare o rischiare di falsare la concorrenza, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE, favorendo l'impresa di cui trattasi o la sua produzione; considerando che l'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE prevede che sono, di massima, incompatibili con il mercato comune gli aiuti rispondenti ai criteri in esso enunciati; che le deroghe a tale incompatibilità previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE specificano gli obiettivi da perseguire nell'interesse della Comunità e non nell'interesse del singolo beneficiario; che queste deroghe devono essere interpretate restrittivamente in sede di esame di qualsiasi programma di aiuti a finalità regionale o settoriale e dei casi individuali di applicazione dei regimi generali di aiuti; che, in particolare, tali deroghe si applicano esclusivamente agli aiuti per i quali la Commissione sia in grado di stabilire che, in mancanza di essi, il gioco del mercato non permetterebbe di ottenere, di per sé stesso, dalle imprese beneficiarie ch'esse adottino un comportamento tale da contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi perseguiti da tali deroghe; considerando che accordare il beneficio delle citate deroghe ad aiuti che non implichino una contropartita del genere equivarrebbe ad ammettere perturbazioni degli scambi e distorsioni della concorrenza fra gli Stati membri, senza alcun giovamento per l'interesse della Comunità, e ad accordare nel contempo indebiti vantaggi ad alcuni Stati membri; considerando che, nell'applicare i citati principi all'esame dei casi individuali di attuazione di aiuti generali, la Commissione deve accertare che esiste, da parte dell'impresa beneficiaria, una contropartita che giustifichi la concessione dell'aiuto, nel senso che l'aiuto è ncessario per promuovere il conseguimento di uno degli obiettivi fissati dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE; che, quando non sia possibile fornire tale dimostrazione, e in particolare quando l'investimento in progetto è realizzato in ogni caso è evidente che l'aiuto non contribuisce al conseguimento degli obiettivi cui sono finalizzate le deroghe ma è destinato ad aumentare il potere finanziario dell'impresa di cui trattasi; considerando che nella fattispecie non sembra sussistere una contropartita da parte dell'impresa beneficiaria dell'aiuto; considerando che il governo belga non è stato in grado di fornire e la Commissione di riscontrare alcuna giustificazione che consentisse di stabilire che l'aiuto di cui trattasi possiede i requisiti necessari per l'applicazione di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE; considerando che, per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CEE relative agli aiuti destinati a favorire o a facilitare lo sviluppo di talune regioni, va rilevato che l'impresa in questione non è situata in una regione con un tenore di vita normalmente basso o con una grave sottoccupazione nel senso previsto dalla deroga di cui alla lettera a); che, per quanto concerne la deroga di cui alla lettera c), l'aiuto belga non presenta le caratteristiche necessarie a contribuire allo sviluppo di certe regioni economiche come previsto dalla disposizione in questione; considerando che, per quanto concerne le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato CEE, l'investimento in oggetto non possiede caratteristiche peculiari tali da poter essere qualificato come un progetto di comune interesse europeo o destinato a porre rimedio ad una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro, ossia un progetto per cui sarebbe giustificata una deroga, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), all'incompatibilità degli aiuti stabilita dall'articolo 92, paragrafo 1; considerando che la Commissione ha deciso, il 18 novembre 1981, di non sollevare obiezioni nei confronti dell'attuazione di un regime di aiuti settoriali a favore dell'industria tessile e dell'abbigliamento in Belgio; che, a partire dall'entrata in vigore del regime di aiuti settoriali, le imprese belghe del settore non potevano più beneficiare di alcun altro aiuto specifico, regionale o generale; considerando che l'aiuto accordato ad un'impresa particolare nel quadro di tale regime di aiuti settoriali può beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE, unicamente a condizione di rispondere a tutte le condizioni previste dal regime di aiuti settoriali quale è stato approvato dalla Commissione; che tali condizioni riguardano essenzialmente le misure di ristrutturazione che l'impresa deve intraprendere per ripristinare la propria redditività, nonché la soppressione delle capacità eccedentarie che l'aiuto è destinato ad agevolare, particolarmente quando si tratta di un'impresa facente parte di sottosettori « sensibili » o « efficienti »; considerando che, in un programma di modernizzazione come quello presentato nel settore dei tessuti di spugna, una parte degli investimenti, per un totale di 51 milioni di FB, riguarda invece direttamente il miglioramento dei mezzi di produzione che spetta normalmente all'impresa stessa; considerando pertanto che la destinazione degli aiuti per questa parte degli investimenti non fornisce una giustificazione appropriata che assicuri la conformità del piano di ristrutturazione dell'impresa con il regime settoriale di aiuti vigente in Belgio, dal momento che il sottosettore dei tessuti di spugna è caratterizzato in questo paese da un alto grado di efficienza; che, avvalendosi degli aiuti in questione, l'impresa aumenterebbe la propria produzione del 25 % circa; che tale produzione è destinata per l'80 % al mercato comune e che l'aiuto in questione pregiudicherebbe pertanto le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune; considerando che il governo non ha potuto provare, né la Commissione ha potuto constatare che una parte degli aiuti proposti soddisfa, nel quadro del regime belga di aiuti settoriali, tutte le condizioni richieste per poter beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE; considerando inoltre che la parte degli investimenti che rappresenta un importo di 93 milioni di FB copre sia le spese destinate alla protezione dell'ambiente, sia il costo del trasferimento di certi impianti dell'impresa, imposto dalle autorità pubbliche; considerando che la Commissione ha ammesso - nell'inquadramento comunitario degli aiuti di Stato a favore dell'ambiente - che gli aiuti agli investimenti realizzati per ottemperare a nuove norme in materia ambientale possono, a certe condizioni, beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato CEE in materia di aiuti; considerando che l'impresa in questione approfitta della circostanza di un trasferimento forzato per riorganizzare e centralizzare i propri servizi amministrativi presso il suo centro di produzione, computerizzando allo stesso tempo la gestione; che tale ristrutturazione corrisponde agli obiettivi previsti dal piano settoriale in vigore in Belgio il 1o gennaio 1982; considerando che tali investimenti, come quelli relativi alla tutela ambientale, non incidono direttamente sulla produzione dell'impresa e non sono dunque atti ad ostacolare gli scambi in misura contraria all'interesse comune, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il governo belga non può dare esecuzione alle misure di aiuto a favore di un'impresa del sottosettore dei tessuti di spugna (n. 118), destinate alla modernizzazione degli impianti mediante l'acquisto di macchinari sostitutivi più efficienti. Per contro, le misure di aiuto relative alle spese di trasferimento, di riorganizzazione e di computerizzazione, nonché all'acquisto di macchine per tintura e appretto meno inquinanti e di materiale di disinquinamento delle acque residue, possono beneficiare delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE. Articolo 2 Il governo belga informerà la Commissione, entro il termine di due mesi dalla notifica della presente decisione, delle disposizioni adottate per conformarvisi. Articolo 3 Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1983. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Membro della Commissione