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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/866 |
7.5.2025 |
DECISIONE (UE) 2025/866 DEL CONSIGLIO
del 14 aprile 2025
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Bosnia-Erzegovina competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 85, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 47, paragrafo 1, e dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), Eurojust può instaurare e mantenere una cooperazione con le autorità di paesi terzi sulla base di una strategia di cooperazione. |
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(2) |
A norma dell’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1727, Eurojust può trasferire dati personali a un’autorità di un paese terzo a condizione che, tra l’altro, sia stato concluso un accordo internazionale tra l’Unione e tale paese terzo ai sensi dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. |
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(3) |
Conformemente alla decisione del Consiglio (UE) 2024/2704 (3), il 28 ottobre 2024 è stato firmato l’accordo tra l’Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Bosnia-Erzegovina competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale («accordo»), con riserva della sua conclusione. |
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(4) |
L’accordo consente il trasferimento di dati personali tra Eurojust e le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina, al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo e proteggere la sicurezza dell’Unione e dei suoi abitanti. |
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(5) |
L’accordo garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali dell’Unione, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sanciti agli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, l’accordo comprende garanzie sufficienti con riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti da Eurojust ai sensi dell’accordo. |
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(6) |
Conformemente all’articolo 218, paragrafo 7, TFUE, è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare a nome dell’Unione le modifiche degli allegati I, II e III dell’accordo, a stabilire le modalità dell’ulteriore uso e conservazione delle informazioni che sono state già scambiate tra le parti a norma dell’accordo e ad aggiornare le informazioni sul destinatario delle notifiche. |
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(7) |
L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2018/1727 e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione. |
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(8) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(9) |
Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere 20/2024 il 6 settembre 2024. |
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(10) |
È opportuno approvare l’accordo. |
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(11) |
A norma dei trattati, la Commissione dovrebbe procedere alla notifica prevista all’articolo 29, paragrafo 2, dell’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo tra l’Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Bosnia-Erzegovina competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale («accordo») è approvato a nome dell’Unione.
Articolo 2
La Commissione procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 29, paragrafo 2, dell’accordo, per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’accordo.
Articolo 3
1. Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 2, dell’accordo, la posizione da adottare, a nome dell’Unione, sulle modifiche degli allegati I, II e III dell’accordo è approvata dalla Commissione previa consultazione del Consiglio.
2. Ai fini dell’articolo 33, paragrafo 3, dell’accordo, la Commissione è abilitata a stabilire, previa consultazione del Consiglio, le modalità dell’ulteriore uso e conservazione delle informazioni che sono state già scambiate tra le parti a norma dell’accordo.
3. Ai fini dell’articolo 34, paragrafo 2, dell’accordo, la Commissione è abilitata ad aggiornare le informazioni sul destinatario delle notifiche previa consultazione del Consiglio.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2025
Per il Consiglio
Il presidente
K. KALLAS
(1) Approvazione del 2 aprile 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).
(3) Decisione (UE) 2024/2704 del Consiglio, del 10 ottobre 2024, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Bosnia-Erzegovina competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale (GU L, 2024/2704, 16.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2704/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/866/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)