Bruxelles, 5.2.2025

COM(2025) 32 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sulla delega del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci


1.Introduzione

Il regolamento (UE) 2020/1056 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci 1 ("regolamento eFTI") istituisce un quadro giuridico per consentire agli operatori economici di condividere con le autorità preposte all'applicazione della legge informazioni in formato elettronico sul trasporto di merci su strada, per ferrovia, per vie navigabili interne e per via aerea nell'UE.

Il regolamento eFTI mira a incoraggiare la digitalizzazione del trasporto merci e della logistica, al fine di ridurre i costi amministrativi, migliorare le capacità di applicazione della legge delle autorità competenti e rendere i trasporti più efficienti e sostenibili. Il regolamento eFTI è entrato in vigore il 20 agosto 2020. Sebbene la maggior parte delle disposizioni si applicasse a decorrere dalla data di entrata in vigore 2 o dal 21 agosto 2024 3 , l'obbligo per le autorità degli Stati membri di accettare le informazioni presentate in formato elettronico a fini di controllo inizierà ad applicarsi solo a decorrere dal 9 luglio 2027 4 .

I capisaldi del regolamento eFTI sono l'armonizzazione delle definizioni e dei formati dei dati e le misure volte a migliorare i flussi di dati ai fini di una maggiore efficienza. A tale scopo l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 7, l'articolo 12, paragrafo 5, e l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati. In particolare:

a)l'articolo 2, paragrafo 3, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che modificano l'allegato I, contenente informazioni regolamentari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento eFTI;

b)l'articolo 7 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per integrare il regolamento eFTI stabilendo e modificando l'insieme di dati comuni eFTI 5 e i sottoinsiemi di dati eFTI 6 ;

c)l'articolo 12, paragrafo 5, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per integrare il regolamento eFTI fissando le norme relative alla certificazione delle piattaforme eFTI 7 e all'impiego del marchio di certificazione, comprese le norme sul rinnovo, sulla sospensione e sul ritiro della certificazione;

d)l'articolo 13, paragrafo 3, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per integrare il regolamento eFTI fissando le norme relative alla certificazione dei prestatori di servizi eFTI 8 , comprese le norme sul rinnovo, sulla sospensione e sul ritiro della certificazione.

Il potere di adottare atti delegati di cui ai summenzionati articoli è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 agosto 2020. La delega di tale potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La presente relazione adempie a detto obbligo.

2.Esercizio dei poteri delegati

Alla data di adozione della presente relazione la Commissione ha esercitato due volte il suo potere di adottare atti delegati a norma del regolamento eFTI:

·conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, il 15 luglio 2024 ha adottato il regolamento delegato (UE) 2024/2025 della Commissione 9 per modificare l'allegato I, parte B, del regolamento eFTI, inserendo i riferimenti alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari nel diritto nazionale notificate alla Commissione dagli Stati membri in conformità al regolamento eFTI;

·conformemente all'articolo 7, il 26 luglio 2024 ha adottato il regolamento delegato (UE) 2024/2024 della Commissione 10 per integrare il regolamento eFTI per quanto riguarda la costituzione dell'insieme di dati comuni eFTI e dei sottoinsiemi di dati eFTI.

La Commissione non si è ancora avvalsa dei poteri delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafo 3. Tuttavia i rispettivi atti delegati sono in fase di preparazione e dovrebbero essere adottati dalla Commissione nel secondo trimestre del 2025.

Il regolamento delegato che integra il regolamento eFTI per quanto riguarda la costituzione dell'insieme di dati comuni eFTI e dei sottoinsiemi di dati eFTI è stato adottato dopo il termine del 21 febbraio 2023 di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento eFTI. Quanto sopra è da ricondurre principalmente alla complessità delle attività di mappatura e modellizzazione dei dati in relazione all'elevato numero di atti giuridici dell'UE e nazionali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento eFTI 11 . Anche la crisi COVID-19 ha inciso sulla raccolta dei dati e sulla fase di consultazione, in quanto all'epoca le autorità degli Stati membri operanti nel settore dei trasporti erano impegnate nella gestione della crisi.

Nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 12 , prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione deve consultare gli esperti designati da ciascuno Stato membro. Nell'elaborare i due regolamenti delegati la Commissione ha svolto consultazioni adeguate e trasparenti con gli esperti degli Stati membri e gli operatori del settore imprenditoriale che partecipano al Forum per la logistica e il trasporto digitale ( E03280 ), in particolare nel sottogruppo 3: atti delegati in materia di informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI). Gli esperti hanno sostenuto le disposizioni contenute nei regolamenti delegati 13 .

Nel corso dell'iter procedurale e del processo decisionale la Commissione ha inviato i documenti pertinenti sia al Parlamento europeo che al Consiglio. Il Parlamento e il Consiglio non hanno sollevato obiezioni in merito all'adozione dei due regolamenti delegati.

La Commissione ritiene che il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 7, all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento eFTI dovrebbe essere mantenuto in vigore fintantoché il regolamento eFTI rimane applicabile. L'obiettivo è garantire l'aggiornamento dell'insieme di dati comuni eFTI e dei sottoinsiemi di dati eFTI, in linea con le modifiche delle disposizioni giuridiche dell'UE e nazionali nell'ambito di applicazione del regolamento e con gli sviluppi delle pertinenti norme dell'UE o internazionali, nonché stabilire e mantenere aggiornate le norme sulla certificazione sia delle piattaforme eFTI sia dei prestatori di servizi eFTI 14 .

3.Conclusioni

Con la presente relazione la Commissione ha adempiuto all'obbligo ad essa incombente di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'esercizio dei poteri delegati a norma dell'articolo 14 del regolamento eFTI.

La Commissione ha esercitato attivamente e adeguatamente i poteri delegati che le sono conferiti dal regolamento eFTI. La Commissione ritiene che una proroga di tale delega di potere per l'adozione di atti delegati fosse e rimanga appropriata, conformemente all'articolo 14 del regolamento eFTI (proroga tacita). Detta proroga consentirà alla Commissione di continuare a integrare il regolamento eFTI e a modificarne l'allegato I, di garantire l'aggiornamento dell'insieme di dati comuni eFTI e dei sottoinsiemi di dati eFTI e l'adozione di disposizioni per un flusso di dati sicuro e continuo nell'ambiente di scambio dei dati eFTI (norme sulla certificazione della piattaforma eFTI e dei prestatori di servizi eFTI).

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

(1)

GU L 249 del 31.7.2020, pag. 33.

(2)

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento eFTI, l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 4, l'articolo 7, l'articolo 8, l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

(3)

Cfr. l'articolo 18, paragrafo 2.

(4)

Cfr. l'articolo 5, paragrafo 1: tale data è stata calcolata come corrispondente a 30 mesi dopo la data di entrata in vigore del primo degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento. Questi ultimi atti sono entrati in vigore il 9 gennaio 2025.

(5)

"Insieme di dati comuni eFTI": insieme generale di elementi di dati strutturati che corrispondono a tutti i sottoinsiemi di dati eFTI, dove gli elementi di dati comuni ai vari sottoinsiemi di dati eFTI sono inclusi una sola volta.

(6)

"Sottoinsieme di dati eFTI": sottoinsieme di elementi di dati strutturati che corrispondono alle informazioni regolamentari richieste ai sensi di uno specifico atto giuridico dell'Unione o del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento eFTI.

(7)

"Piattaforma eFTI": soluzione basata sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) come, ad esempio, un sistema operativo, un ambiente operativo o una banca dati, destinata ad essere utilizzata per il trattamento delle eFTI.

(8)

 "Prestatore di servizi eFTI": persona fisica o giuridica che presta un servizio eFTI agli operatori economici interessati sulla base di un contratto.

(9)

  GU L 2024/2025, 20.12.2024 .

(10)

  GU L 2024/2024, 20.12.2024 .

(11)

Attualmente rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento 182 atti legislativi dell'UE e nazionali, sulla base dei quali è stato stabilito un numero equivalente di sottoinsiemi di dati eFTI.

(12)

GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(13)

 I documenti e le relazioni delle pertinenti riunioni sono disponibili nel  registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (europa.eu) .

(14)

Tali norme hanno un contenuto tecnico. Esse saranno incluse negli atti delegati (attualmente in fase di preparazione) che la Commissione ha il potere di adottare a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, e dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento eFTI.