27.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 157/80


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 569/2014 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (nel seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Nell'ottobre 2005, con il regolamento (CE) n. 1631/2005 (2) (nel seguito «regolamento originario»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico (trichloroisocyanuric acid — «TCCA») originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le aliquote del dazio antidumping erano comprese tra 7,3 % e 42,6 %.

(2)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 855/2010 (3), il Consiglio ha modificato il regolamento originario e ha ridotto al 3,2 % l'aliquota del dazio antidumping per un produttore esportatore.

(3)

A seguito di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 (4), misure antidumping definitive, costituite da dazi individuali compresi tra il 3,2 % e il 40,5 %, con un dazio residuo del 42,6 %, sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese.

B.   PROCEDURA IN CORSO

1.   Domanda di riesame

(4)

Il 3 maggio 2013 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd. (nel seguito «il richiedente»), un produttore esportatore della RPC.

(5)

Il richiedente affermava di non avere esportato il TCCA nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta iniziale, cioè dal 1o aprile 2003 al 31 marzo 2004 («periodo dell'inchiesta iniziale»).

(6)

Il richiedente affermava inoltre di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori di TCCA soggetti alle summenzionate misure antidumping.

(7)

Il richiedente affermava infine di avere iniziato ad esportare il TCCA nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

2.   Avvio del riesame relativo a un «nuovo esportatore»

(8)

La Commissione ha esaminato gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all'industria dell'Unione l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto, con il regolamento (UE) n. 809/2013 (5), un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 in relazione al richiedente.

(9)

A norma del regolamento (UE) n. 809/2013, il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 è stato abrogato per quanto riguarda le importazioni di TCCA fabbricato e venduto all'esportazione nell'Unione dal richiedente. Contemporaneamente, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base si è chiesto alle autorità doganali di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare tali importazioni.

3.   Prodotto in esame

(10)

Il prodotto oggetto dell'attuale riesame è lo stesso descritto nel regolamento originario, ossia acido tricloroisocianurico e i suoi preparati, noto anche sotto la denominazione comune internazionale (DCI) «simclosene», attualmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 e ex 3808 94 20 e originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame» o «TCCA»).

(11)

Il TCCA è un prodotto chimico utilizzato come disinfettante e candeggiante ad ampio spettro a base di cloro organico ed è impiegato in particolare per disinfettare l'acqua delle piscine. È venduto sotto forma di polvere, granuli, pastiglie o scaglie. Tutte le forme di TCCA e i suoi preparati presentano le stesse caratteristiche di base (composizione chimica) e proprietà (disinfettante), sono tutti destinati ad usi analoghi e sono pertanto considerati come un unico prodotto.

4.   Parti interessate

(12)

La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame il richiedente, l'industria dell'Unione, nonché i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(13)

Per poter disporre delle informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione ha inviato al richiedente un modulo di domanda di trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) e un questionario e ha ricevuto le risposte entro i termini stabiliti. La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dello status di nuovo esportatore e del margine di dumping. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente nella RPC.

5.   Periodo dell'inchiesta

(14)

L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping è avvenuta nel periodo compreso fra il 1o agosto 2012 e il 31 luglio 2013 («periodo dell'inchiesta» o «PI»).

C.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

1.   Qualifica di «nuovo esportatore»

(15)

L'inchiesta ha confermato che il richiedente non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta iniziale e che le sue esportazioni nell'Unione erano iniziate dopo tale periodo.

(16)

Per quanto riguarda le altre condizioni relative al riconoscimento dello status di «nuovo esportatore», il richiedente ha potuto dimostrare di non essere collegato, né direttamente né indirettamente, ad alcun produttore esportatore cinese soggetto alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame.

(17)

È quindi confermato che il richiedente va considerato un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base; di conseguenza occorre determinare un margine individuale.

2.   Dumping

Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(18)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 dell'articolo 2 di detto regolamento nel caso dei produttori esportatori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, ossia quando è dimostrata la prevalenza di condizioni di economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile.

(19)

I criteri suddetti sono riportati di seguito in forma sintetica:

—

le decisioni delle imprese sono prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali, ed i costi riflettano i valori di mercato,

—

le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili soggetti a una revisione contabile indipendente, e che siano d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità,

—

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato,

—

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono stabilità e certezza del diritto,

—

le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(20)

L'inchiesta ha accertato che i documenti contabili del richiedente non erano in linea con le norme contabili internazionali e che, di conseguenza, la prassi contabile della società non soddisfaceva le condizioni del secondo criterio. In particolare, il richiedente non aveva indicato nella sua contabilità l'applicazione di un regime di incentivi per i quadri dirigenti, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità.

(21)

Di conseguenza il bilancio non rappresentava fedelmente la posizione finanziaria della società mentre nel conto economico e nel rendiconto finanziario figuravano oneri finanziari per i quali non era esposta alcuna giustificazione.

(22)

In base a tali considerazioni, il richiedente non ha potuto ottenere il TEM.

(23)

Il richiedente e altre parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito alle suddette conclusioni.

(24)

Il richiedente ha precisato che il regime di incentivi avrebbe dovuto essere contabilizzato nel 2013, che esso non ha alcuna relazione con il bilancio del 2012 e che nel 2012 la natura dell'anzidetto regime non era ancora stata determinata. Secondo il richiedente, tale determinazione sarebbe stata effettuata in base alle raccomandazioni risultanti della revisione contabile dei conti finanziari del 2013, e avrebbe potuto assumere la forma di remunerazione, interessi su prestiti o apporti.

(25)

Il regime era stato contrattualmente stipulato tra la società e i dirigenti nel 2012. Tuttavia, non vi era alcuna traccia di esso nella contabilità del 2012 sottoposta a revisione, nemmeno nella nota integrativa. Non sono nemmeno state rilevate iscrizioni contabili, che identificassero il regime di incentivi, effettuate nel corso dell'esercizio 2013 fino al periodo dell'inchiesta (novembre 2013).

(26)

L'assenza di tale iscrizione nei conti costituisce una mancanza grave. In effetti, le passività totali risultanti nella situazione contabile generale alla fine del periodo dell'inchiesta, ossia al 31 luglio 2013, erano fortemente sottostimate poiché l'importo totale del prestito messo a disposizione dai dirigenti avrebbe aumentato il valore delle passività del 14 %. Il conto economico del 2013, in aggiunta, conterrà oneri finanziari privi di base giuridica, dal momento che pur non essendoci alcun flusso di cassa in entrata corrispondente al regime di incentivi gli interessi dovrebbero essere effettivamente pagati nel 2013. Di conseguenza, gli oneri finanziari per il 2013 saranno 9 volte più elevati rispetto a quelli indicati per il 2012. Per tali motivi le informazioni finanziarie fornite nella contabilità non costituiscono una rappresentazione affidabile e fedele della posizione finanziaria della società.

(27)

Va inoltre osservato che la natura del regime e la relativa contabilità non possono dipendere dalle indicazioni date in sede di revisione e la loro contabilizzazione dovrebbe essere correttamente effettuata in modo tempestivo e non a posteriori. Pertanto l'omissione nel fornire con precisione la posizione finanziaria e i flussi connessi al regime non consente di considerare i documenti contabili della società in linea con le norme internazionali in materia di contabilità.

(28)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni della Commissione, il richiedente ha reiterato la sua richiesta di TEM, senza tuttavia apportare alcun nuovo argomento. Le conclusioni relative al TEM sono pertanto confermate.

Valore normale

(29)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di paesi non retti da un'economia di mercato e qualora non sia possibile concedere il TEM, per i paesi in fase di transizione il valore normale deve essere determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento.

(30)

Come indicato nel regolamento (UE) n. 809/2013, nel caso in cui non fosse stato accordato il trattamento di economia di mercato, la Commissione intendeva utilizzare il Giappone come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale per il richiedente, come era avvenuto per l'inchiesta che aveva portato all'istituzione delle misure con il regolamento originario.

(31)

Le parti interessate sono state invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Giappone come paese di riferimento, ma nessuna si è manifestata. La Commissione ha altresì contattato i produttori negli Stati Uniti d'America, senza tuttavia ottenere alcuna collaborazione. Di conseguenza, il Giappone è considerato un paese di riferimento appropriato. Un produttore giapponese ha accettato di collaborare e ha fornito le informazioni richieste.

(32)

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha dapprima determinato se le vendite di TCCA sul mercato interno da parte del produttore giapponese ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative. A tale riguardo è emerso che il volume totale di queste vendite corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione.

(33)

La Commissione ha quindi verificato se esistevano tipi di TCCA venduti sul mercato interno dal produttore giapponese che ha collaborato che fossero sufficientemente comparabili ai tipi venduti all'esportazione nell'Unione dal richiedente. La Commissione ha stabilito che i tipi di TCCA erano identici o direttamente comparabili ai tipi venduti all'esportazione nell'Unione dal richiedente. È stato altresì stabilito che la società giapponese vendeva questi tipi di prodotti con profitto e nel corso di normali operazioni commerciali e che i prezzi di vendita sul mercato interno avrebbero potuto essere presi in considerazione per la determinazione del valore normale.

(34)

Il valore normale è stato quindi determinato in base al prezzo effettivamente praticato sul mercato interno, calcolato come media ponderata, per i tipi di TCCA ritenuti comparabili.

Prezzo all'esportazione

(35)

Poiché il prodotto in esame è stato venduto ed esportato direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in funzione del prezzo all'esportazione realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto all'esportazione nell'Unione.

Confronto

(36)

Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati messi a confronto a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto conto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. A tal fine, i costi di trasporto e le spese di imballaggio sono stati dedotti dai prezzi all'esportazione cinesi e dai prezzi di vendita sul mercato interno praticati dal produttore giapponese che ha collaborato.

Margine di dumping

(37)

Come disposto all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato stabilito in base a un confronto tra la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo di prodotto in esame corrispondente. Il confronto ha dimostrato l'esistenza del dumping.

(38)

Il margine di dumping del richiedente espresso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, è stato constatato al 32,8 %.

D.   MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

(39)

Alla luce delle risultanze dell'inchiesta e in applicazione della regola del dazio inferiore, si ritiene opportuno applicare al richiedente un dazio antidumping definitivo pari al livello del margine di dumping accertato, che in questo caso è più basso del margine di pregiudizio dell'inchiesta iniziale.

E.   REGISTRAZIONE

(40)

Alla luce delle risultanze sopraesposte, il dazio antidumping applicabile al richiedente è riscosso a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame soggette a registrazione a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 809/2013.

F.   COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DURATA DELLE MISURE

(41)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva istituire un dazio antidumping definitivo modificato sulle importazioni di TCCA provenienti dal richiedente e riscuotere tale dazio a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame soggette a registrazione. Il richiedente, come affermato in precedenza, ha presentato le proprie osservazioni che tuttavia non sono state tali da modificare le suddette conclusioni.

(42)

Il presente riesame non modifica la data di scadenza delle misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011.

G.   PARERE DEL COMITATO

(43)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011, nella tabella è inserita la riga seguente:

Società

Aliquota del dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

«Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd

32,8 %

A998 »

2.   Come disposto all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011, l'applicazione dell'aliquota di dazio individuale è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato del succitato regolamento. Qualora tale fattura non venga presentata, si applica il dazio antidumping fissato per «tutte le altre società» citato nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2. del regolamento di esecuzione (UE) n. 1398/2011.

Il dazio istituito viene riscosso retroattivamente sulle importazioni del prodotto in esame registrate conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 809/2013. Tali importazioni non sono soggette alla condizione della presentazione di una fattura commerciale poiché sono state registrate.

Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese del prodotto in esame fabbricato e venduto all'esportazione nell'Unione da Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd.

3.   Salvo altrimenti disposto si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 261 del 7.10.2005, pag. 1.

(3)   GU L 254 del 29.9.2010, pag. 1.

(4)   GU L 346 del 30.12.2011, pag. 6.

(5)   GU L 229 del 28.8.2013, pag. 2.