<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.58-20161101.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>C-295/16</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62016CC0295</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:506">EU:C:2017:506</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>14</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>14</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P>CONCLUSIONI DELL’AVV. GEN. SAUGMANDSGAARD ØE – CAUSA C‑295/16</P><P>EUROPAMUR ALIMENTACIÓN</P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell’avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Henrik Saugmandsgaard Øe</HT></P><P>presentate il <DATE ISO="20170629">29 giugno 2017</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0001"><P>Lingua originale: il francese.</P></NOTE></P></TI><STI><P><HT TYPE="BOLD">Causa C‑295/16</HT></P><P><HT TYPE="BOLD">Europamur Alimentación SA</HT></P><P><HT TYPE="BOLD">contro</HT></P><P><HT TYPE="BOLD">Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia</HT></P><P><HT TYPE="NORMAL">[domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dallo Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo n. 4 de Murcia (tribunale amministrativo provinciale n. 4 di Murcia, Spagna)]</HT></P></STI></TITLE><INTERMEDIATE><INDEX IDX.CLOSE="»" SEPARATOR=" – " IDX.OPEN="«"><KEYWORD>Rinvio pregiudiziale</KEYWORD><KEYWORD>Tutela dei consumatori</KEYWORD><KEYWORD>Direttiva 2005/29/CE</KEYWORD><KEYWORD>Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori</KEYWORD><KEYWORD>Vendite di un grossista a dettaglianti</KEYWORD><KEYWORD>Competenza della Corte</KEYWORD><KEYWORD>Normativa nazionale che vieta in generale le vendite sottocosto</KEYWORD><KEYWORD>Eccezioni fondate su criteri non previsti nella direttiva 2005/29/CE</KEYWORD></INDEX></INTERMEDIATE><CONTENTS.CONCLUSION><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">I.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Introduzione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1.</NO.P><TXT>La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dallo Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo n. 4 de Murcia (tribunale amministrativo provinciale n. 4 di Murcia, Spagna) verte sull’interpretazione della direttiva 2005/29/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’<DATE ISO="20050511">11 maggio 2005</DATE>, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (cosiddetta <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0001" REF.END="QE0001"/>direttiva sulle pratiche commerciali sleali<QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/>)<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0002"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="149" PAGE.FIRST="22" DATE.PUB="2005">GU 2005, L 149, pag. 22</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2.</NO.P><TXT>Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia relativa alla sanzione amministrativa inflitta a un professionista che esercita il commercio all’ingrosso, in ragione della violazione del divieto di vendita sottocosto che è previsto, salvo in due ipotesi specifiche, dalla normativa spagnola sul commercio al dettaglio.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3.</NO.P><TXT>Poiché la pratica commerciale oggetto di tale controversia non riguarda direttamente i consumatori, bensì un grossista e alcuni dettaglianti, e non rientra quindi nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29, occorrerà esaminare, più precisamente, se la Corte possa cionondimeno pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="2"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4.</NO.P><TXT>Nel caso in cui la Corte si dichiarasse competente, come suggerisco, mi sembra che la risposta alle questioni sollevate derivi chiaramente dalla giurisprudenza della stessa, secondo cui la direttiva 2005/29 osta alle normative degli Stati membri che vietano in generale pratiche commerciali sleali quali le vendite sottocosto, e ciò anche se detta normativa preveda eccezioni, nei limiti in cui queste non rispettino le condizioni del divieto definite dalla suddetta direttiva.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">II.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Contesto normativo</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">A.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Diritto dell’Unione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5.</NO.P><TXT>Ai sensi dei considerando 6, 8 e 17 della direttiva 2005/29:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><CONSID><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0002" REF.END="QE0002"/>(6)</NO.P><TXT>La presente direttiva ravvicina (...) le legislazioni degli Stati membri sulle pratiche commerciali sleali, tra cui la pubblicità sleale, che ledono direttamente gli interessi economici dei consumatori e, quindi, indirettamente gli interessi economici dei concorrenti legittimi. (...) Essa non riguarda e lascia impregiudicate le legislazioni nazionali sulle pratiche commerciali sleali che ledono unicamente gli interessi economici dei concorrenti o che sono connesse ad un’operazione tra professionisti. Tenuto pienamente conto del principio di sussidiarietà, gli Stati membri, ove lo desiderino, continueranno a poter disciplinare tali pratiche, conformemente alla normativa comunitaria. (...)</TXT></NP></CONSID><P>(...)</P><CONSID><NP><NO.P>(8)</NO.P><TXT>La presente direttiva tutela direttamente gli interessi economici dei consumatori dalle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori. Essa, quindi, tutela indirettamente le attività legittime da quelle dei rispettivi concorrenti che non rispettano le regole previste dalla presente direttiva e, pertanto, garantisce nel settore da essa coordinato una concorrenza leale. (...)</TXT></NP></CONSID><P>(...)</P><CONSID><NP><NO.P>(17)</NO.P><TXT>È auspicabile che le pratiche commerciali che sono in ogni caso sleali siano individuate per garantire una maggiore certezza del diritto. L’allegato I riporta pertanto l’elenco completo di tali pratiche. Si tratta delle uniche pratiche commerciali che si possono considerare sleali senza una valutazione caso per caso in deroga alle disposizioni degli articoli da 5 a 9. L’elenco può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva<QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/>.</TXT></NP></CONSID></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6.</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 1, l’obiettivo di tale direttiva è di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0003" REF.END="QE0003"/>contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori<QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7.</NO.P><TXT>L’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29 definisce le <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0004" REF.END="QE0004"/>pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori<QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/>, ai sensi di quest’ultima, come <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0005" REF.END="QE0005"/>qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori<QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8.</NO.P><TXT>L’articolo 3, paragrafo 1, della suddetta direttiva prevede che la stessa <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0006" REF.END="QE0006"/>si applic[hi] alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, come stabilite all’articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto<QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="3"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9.</NO.P><TXT>L’articolo 4 della stessa, intitolato <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0007" REF.END="QE0007"/>Mercato interno<QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/>, esige che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0008" REF.END="QE0008"/>[g]li Stati membri non limit[i]no la libertà di prestazione dei servizi né la libera circolazione delle merci per ragioni afferenti al settore armonizzato dalla presente direttiva<QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10.</NO.P><TXT>L’articolo 5 della direttiva 2005/29, intitolato <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0009" REF.END="QE0009"/>Divieto delle pratiche commerciali sleali<QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/>, è redatto come segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="005.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0010" REF.END="QE0010"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>Le pratiche commerciali sleali sono vietate.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="005.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA><P>Una pratica commerciale è sleale se:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>è contraria alle norme di diligenza professionale,</TXT><P>e</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.</TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></PARAG><P>(...)</P><PARAG IDENTIFIER="005.004"><NO.PARAG>4.</NO.PARAG><ALINEA><P>In particolare, sono sleali le pratiche commerciali:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>ingannevoli di cui agli articoli 6 e 7</TXT><P>o</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>aggressive di cui agli articoli 8 e 9.</TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="005.005"><NO.PARAG>5.</NO.PARAG><ALINEA>L’allegato I riporta l’elenco di quelle pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali. Detto elenco si applica in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva<QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">B.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Diritto spagnolo</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Normativa in materia di commercio al dettaglio</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11.</NO.P><TXT>A tenore del preambolo della Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista (legge 7/1996, recante disciplina del commercio al dettaglio), del <DATE ISO="19960115">15 gennaio 1996</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0003"><P>BOE n. 15, del <DATE ISO="19960117">17 gennaio 1996</DATE>, pag. 1243.</P></NOTE> (in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0011" REF.END="QE0011"/>LOCM<QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/>), detta legge mira, in particolare, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0012" REF.END="QE0012"/>a correggere gli squilibri tra le grandi e le piccole imprese commerciali, mirando soprattutto alla salvaguardia della concorrenza libera e leale. Non è necessario ribadire che gli effetti più immediati e tangibili di una situazione concorrenziale libera e leale sono rappresentati dal continuo miglioramento dei prezzi, della qualità e delle altre condizioni dell’offerta e del servizio al pubblico, il che significa, in definitiva, agire nella maniera più efficace a vantaggio del consumatore<QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="4"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12.</NO.P><TXT>L’articolo 14, paragrafi 1 e 2, della LOCM, intitolato <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0013" REF.END="QE0013"/>Divieto di vendita sottocosto<QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/>, prevede quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="014.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0014" REF.END="QE0014"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>Fatto salvo il disposto del precedente articolo, [che impone un principio di libertà dei prezzi,] è proibita l’offerta o la vendita al pubblico sottocosto, al di fuori dei casi disciplinati dai capi IV [sulle vendite a saldi] e V [sulle vendite in liquidazione] del titolo II della presente legge, a meno che chi la realizzi persegua l’obiettivo di uguagliare i prezzi di uno o di vari concorrenti che possano pregiudicare significativamente le sue vendite, o si tratti di articoli deperibili con scadenza ravvicinata.</ALINEA><ALINEA>In ogni caso, devono essere rispettate le disposizioni della legge sulla concorrenza sleale.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="014.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>Ai fini del paragrafo 1 si ritiene che esista una vendita sottocosto quando il prezzo applicato ad un prodotto sia inferiore al prezzo di acquisto indicato nella relativa fattura, una volta dedotta la quota proporzionale degli sconti riportati nella fattura medesima, o al costo di sostituzione, se questo è inferiore al primo, o al costo effettivo di produzione, nel caso in cui il prodotto sia stato fabbricato dallo stesso commerciante, maggiorati delle imposte indirette gravanti sull’operazione<QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="00BB" ID="QE0014"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13.</NO.P><TXT>Tale divieto di vendita sottocosto si applica altresì <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0015" REF.END="QE0015"/>ai soggetti di qualsiasi natura giuridica che si dedichino al commercio all’ingrosso<QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="00BB" ID="QE0015"/>, in forza della sesta disposizione addizionale della LOCM, che è stata inserita in detta legge nel 1999<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0004"><P>Disposizione aggiunta nella LOCM dall’articolo 56, paragrafo 1, punto 8, della Ley 55/1999, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social (legge 55/1999, che istituisce misure fiscali, amministrative e di ordine sociale), del <DATE ISO="19991229">29 dicembre 1999</DATE> (BOE n. 312, del <DATE ISO="19991230">30 dicembre 1999</DATE>, pag. 46095), in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0016" REF.END="QE0016"/>legge 55/1999<QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14.</NO.P><TXT>La LOCM è stata attuata dalla comunità autonoma della regione di Murcia mediante una legge regionale adottata nel 2006<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0005"><P>Ley 11/2006 Sobre régimen del comercio minorista de la región de Murcia (legge 11/2006, sul regime applicabile al commercio al dettaglio nella regione di Murcia), del <DATE ISO="20061222">22 dicembre 2006</DATE> (BORM n. 2, del <DATE ISO="20070103">3 gennaio 2007</DATE>, pag. 141), in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0017" REF.END="QE0017"/>legge regionale 11/2006<QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/>.</P></NOTE>. L’articolo 54 di quest’ultima prevede che le infrazioni gravi siano sanzionate con una multa da EUR <FT TYPE="NUMBER">3001</FT> a <FT TYPE="NUMBER">15000</FT>. Per stabilire l’esistenza di una <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0018" REF.END="QE0018"/>infrazione grave<QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/>, la suddetta legge rinvia alla LOCM, il cui articolo 65, paragrafo 1, lettera c), definisce così le vendite sottocosto. I fattori da prendere in considerazione per calcolare l’importo della sanzione sono enunciati all’articolo 55 di tale legge regionale, che fa riferimento, segnatamente, alla gravità del danno <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0019" REF.END="QE0019"/>causato agli interessi dei consumatori<QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Normativa in materia di concorrenza sleale</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15.</NO.P><TXT>Ai sensi del preambolo della Ley 3/1991 de Competencia Desleal (legge 3/1991, sulla concorrenza sleale), del <DATE ISO="19910110">10 gennaio 1991</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0006"><P>BOE n. 10, dell’<DATE ISO="19910111">11 gennaio 1991</DATE>, pag. 959.</P></NOTE> (in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0020" REF.END="QE0020"/>LCD<QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="00BB" ID="QE0020"/>):</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0021" REF.END="QE0021"/>[La presente] legge risponde all’esigenza di adeguare il regime concorrenziale ai valori che hanno plasmato la nostra costituzione economica. La Costituzione spagnola del 1978 incentra il nostro sistema economico sul principio della libertà d’impresa e, di conseguenza, sul piano istituzionale, sul principio della libera concorrenza. Da ciò deriva l’obbligo, per il legislatore ordinario, di definire meccanismi precisi atti ad impedire che tale principio venga falsato da pratiche sleali, idonee, eventualmente, a perturbare il funzionamento concorrenziale del mercato.</P><P>Siffatta esigenza costituzionale è integrata e rafforzata dall’esigenza che deriva dal principio di tutela del consumatore, quale parte debole dei rapporti tipici del mercato, che è enunciato nell’articolo 51 della Costituzione.</P><?PAGE NO="5"?><P>Tale nuovo aspetto del problema, generalmente ignoto finora alla tradizione giuridica spagnola in materia di concorrenza sleale, ha costituito un ulteriore stimolo, di estrema importanza, per l’emanazione della nuova legislazione<QUOT.END REF.START="QS0021" CODE="00BB" ID="QE0021"/>.</P></QUOT.S></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16.</NO.P><TXT>L’articolo 17 della LCD, intitolato <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0022" REF.END="QE0022"/>Vendita sottocosto<QUOT.END REF.START="QS0022" CODE="00BB" ID="QE0022"/>, dispone quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="017.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0023" REF.END="QE0023"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>Salvo disposizione legislativa o regolamentare contraria, i prezzi sono fissati liberamente.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="017.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA><P>Ciononostante, la vendita realizzata sottocosto, o ad un prezzo inferiore al prezzo di acquisto, è considerata sleale nei seguenti casi:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>quando può indurre in errore il consumatore in ordine al livello dei prezzi di altri prodotti o servizi offerti dallo stesso esercizio;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>quando produce l’effetto di screditare l’immagine di un prodotto o di un esercizio altrui;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>quando fa parte di una strategia intesa a eliminare un concorrente o un gruppo di concorrenti dal mercato<QUOT.END REF.START="QS0023" CODE="00BB" ID="QE0023"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">3.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Legge n. 29/2009</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17.</NO.P><TXT>La direttiva 2005/29 è stata trasposta nel diritto spagnolo dalla Ley 29/2009 por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios (legge 29/2009, che modifica il regime legale in materia di concorrenza sleale e pubblicità per migliorare la tutela dei consumatori e degli utenti), del <DATE ISO="20091230">30 dicembre 2009</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0007"><P>BOE n. 315, del <DATE ISO="20091231">31 dicembre 2009</DATE>, pag. 112039.</P></NOTE> (in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0024" REF.END="QE0024"/>legge 29/2009<QUOT.END REF.START="QS0024" CODE="00BB" ID="QE0024"/>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18.</NO.P><TXT>Detta legge ha modificato, tra gli altri strumenti, la LOCM e la LCD. Le disposizioni di queste ultime precedentemente menzionate<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0008"><P>V. paragrafi da 11 a 16 delle presenti conclusioni.</P></NOTE> sono rimaste invariate.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19.</NO.P><TXT>Il giudice del rinvio osserva che la legge 29/2009 ha aggiunto un terzo paragrafo all’articolo 18 della LOCM, ai sensi del quale la promozione delle vendite <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0025" REF.END="QE0025"/>si considera sleale quando ricorrono le circostanze previste dall’articolo 5 della [LCD]<QUOT.END REF.START="QS0025" CODE="00BB" ID="QE0025"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0009"><P>V. articolo 4 della legge 29/2009. Rilevo che quest’ultimo rinvia altresì a talune disposizioni della LCD all’articolo 22 (sulla vendita multilivello), all’articolo 23 (sul divieto delle vendite a piramide) e all’articolo 32 (sulle vendite omaggio o premio) della LOCM, come modificati.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20.</NO.P><TXT>Lo stesso sottolinea altresì che la legge 29/2009 ha modificato l’articolo 4 della LCD di modo che quest’ultimo enunci i criteri che consentono di qualificare una pratica commerciale <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0026" REF.END="QE0026"/>sleale<QUOT.END REF.START="QS0026" CODE="00BB" ID="QE0026"/> così come essi sono definiti all’articolo 5 della direttiva 2005/29. Lo stesso aggiunge che le nuove formulazioni degli articoli 5 e 7 della LCD riproducono quelle, rispettivamente, dell’articolo 6 (intitolato <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0027" REF.END="QE0027"/>Azioni ingannevoli<QUOT.END REF.START="QS0027" CODE="00BB" ID="QE0027"/>) e dell’articolo 7 (intitolato <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0028" REF.END="QE0028"/>Omissioni ingannevoli<QUOT.END REF.START="QS0028" CODE="00BB" ID="QE0028"/>) di tale direttiva<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0010"><P>V. articolo 1 della legge 29/2009.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="6"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">III.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Controversia di cui al procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21.</NO.P><TXT>La Europamur Alimentación SA (in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0029" REF.END="QE0029"/>Europamur<QUOT.END REF.START="QS0029" CODE="00BB" ID="QE0029"/>) è un grossista che vende prodotti per uso domestico e alimentari a supermercati nonché a negozi di quartiere. Essendo inserita in un centro di acquisto, la Europamur è in grado di offrire ai propri clienti, piccoli commercianti, i prodotti a prezzi competitivi, grazie ai quali questi ultimi possono tenere testa ai grandi ipermercati e alle grandi catene di distribuzione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22.</NO.P><TXT>Con decisione del <DATE ISO="20150223">23 febbraio 2015</DATE>, la Dirección General del Comercio y Protección del Consumidor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (direzione generale per il commercio e la tutela dei consumatori della comunità autonoma della regione di Murcia, Spagna), precedentemente denominata <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0030" REF.END="QE0030"/>Dirección General del Consumo, Comercio y Artesanía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia<QUOT.END REF.START="QS0030" CODE="00BB" ID="QE0030"/> (direzione generale del consumo, del commercio e dell’artigianato della comunità autonoma della regione di Murcia; in prosieguo: l’<QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0031" REF.END="QE0031"/>amministrazione regionale<QUOT.END REF.START="QS0031" CODE="00BB" ID="QE0031"/>), ha inflitto un’ammenda di EUR <FT TYPE="NUMBER">3001</FT> alla Europamur per aver violato il divieto di cui all’articolo 14 della LOCM, avendo venduto sottocosto taluni prodotti da essa commercializzati.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23.</NO.P><TXT>L’amministrazione regionale ha motivato tale decisione, segnatamente, con varie considerazioni relative alla tutela dei consumatori<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0011"><P>Tale amministrazione ha, così, rilevato che gli sconti <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0032" REF.END="QE0032"/>non devono pregiudicare la regolare formazione del consenso contrattuale a danno dei consumatori e degli utenti circa il corretto livello dei prezzi praticati da un imprenditore o da un esercizio<QUOT.END REF.START="QS0032" CODE="00BB" ID="QE0032"/>. Essa ha altresì sottolineato <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0033" REF.END="QE0033"/>le ripercussioni sociali della violazione, che si riversano su tutti i commercianti e i consumatori della regione di Murcia (...) poiché l’obiettivo economico perseguito dall’autore della violazione (...) comprende, tra l’altro, il lancio di offerte che attirano l’attenzione dei clienti su prodotti come quelli di cui trattasi, allo scopo di incitarli ad acquistare prodotti o servizi dello stesso esercizio, con l’intento occulto di scoraggiare o eliminare i concorrenti<QUOT.END REF.START="QS0033" CODE="00BB" ID="QE0033"/>.</P></NOTE>. Inoltre, quando ha fissato l’importo della sanzione, l’amministrazione regionale ha preso in considerazione il criterio del <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0034" REF.END="QE0034"/>grave danno causato agli interessi dei consumatori<QUOT.END REF.START="QS0034" CODE="00BB" ID="QE0034"/> enunciato all’articolo 55 della legge regionale 11/2006. Essa non ha invece specificato in che misura il comportamento della Europamur avesse leso in concreto gli interessi dei consumatori, in quanto, secondo l’interpretazione predominante dell’articolo 14 della LOCM, la vendita sottocosto sarebbe di per sé idonea ad arrecare danno ai consumatori e ai clienti.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24.</NO.P><TXT>La Europamur ha presentato ricorso avverso la suddetta decisione adducendo, inter alia, la necessità che i piccoli commercianti potessero uguagliare i prezzi dei concorrenti, che il regime di prova risultante dall’articolo 17 della LCD avrebbe dovuto essere applicato nei suoi confronti e che il comportamento sanzionato non arrecava alcun pregiudizio ai consumatori. La stessa ha anche argomentato che la sanzione inflitta era contraria al diritto dell’Unione, poiché la direttiva 2005/29 non sarebbe stata trasposta in modo sufficiente nell’ordinamento giuridico interno dalla legge 29/2009, giacché quest’ultima non ha modificato la formulazione dell’articolo 14 della LOCM.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25.</NO.P><TXT>L’amministrazione regionale si è difesa sostenendo, in particolare, che il regime di sanzioni della LOCM, che è stato concepito soprattutto per difendere gli interessi dei consumatori, è autonomo rispetto alla LCD, che si occupa piuttosto delle relazioni tra gli operatori economici, di modo che il divieto previsto dall’articolo 14 della LOCM potrebbe applicarsi in assenza delle circostanze di cui all’articolo 17 della LCD. La stessa ha aggiunto che non sussisteva alcun contrasto tra la normativa nazionale e la normativa dell’Unione.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="7"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26.</NO.P><TXT>In tali circostanze, con decisione del <DATE ISO="20160427">27 aprile 2016</DATE>, pervenuta presso la cancelleria della Corte il <DATE ISO="20160525">25 maggio 2016</DATE>, lo Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo n. 4 de Murcia (tribunale amministrativo provinciale n. 4 di Murcia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="OTHER"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0035" REF.END="QE0035"/>1)</NO.P><TXT>Se la direttiva [2005/29] debba essere interpretata nel senso che osta a una disposizione nazionale come l’articolo 14 della [LOCM], che è più restrittiva della direttiva medesima, in quanto vieta ab limine la vendita sottocosto – anche da parte dei grossisti –, qualificando tale pratica come un illecito amministrativo, e di conseguenza la sanziona, tenuto conto del fatto che, oltre all’obiettivo di regolazione dei mercati, la legge spagnola mira a tutelare gli interessi dei consumatori.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Se la direttiva [2005/29] debba essere interpretata nel senso che osta al citato articolo 14 della [LOCM], anche se la disposizione nazionale permette di derogare al divieto generale di vendita sottocosto nei casi in cui i) l’autore della violazione dimostri che la vendita sottocosto mirava a raggiungere i prezzi praticati da uno o più concorrenti che potevano pregiudicare considerevolmente le sue vendite o ii) si tratti di prodotti deperibili con scadenza ravvicinata<QUOT.END REF.START="QS0035" CODE="00BB" ID="QE0035"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27.</NO.P><TXT>La Europamur e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. All’udienza del <DATE ISO="20170406">6 aprile 2017</DATE> la Europamur, il governo spagnolo e la Commissione hanno presentato osservazioni orali.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">IV.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Analisi</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">A.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Sulla portata della normativa nazionale in questione nel procedimento principale</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28.</NO.P><TXT>Nella motivazione della decisione di rinvio, lo Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo n. 4 de Murcia (tribunale amministrativo provinciale n. 4 di Murcia) precisa che la LOCM persegue la tutela dei consumatori anche quando, come nella controversia di cui al procedimento principale, le vendite avvengono tra un grossista e dettaglianti, dal momento che siffatte operazioni tra professionisti si ripercuotono sui consumatori. Infatti, il consumatore trarrebbe beneficio, nei suoi acquisti effettuati presso un dettagliante, dal raggruppamento di ordini realizzato mediante il grossista, senza il quale il rivenditore al dettaglio non sarebbe competitivo rispetto alle catene e agli ipermercati che hanno una capacità di acquisto di gran lunga superiore.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29.</NO.P><TXT>Tale tribunale non indica le ragioni specifiche per cui l’articolo 14 della LOCM, che vieta la vendita sottocosto, sia stato reso applicabile anche alle entità che praticano il commercio all’ingrosso, in forza della sesta disposizione addizionale introdotta nella LOCM dalla legge 55/1999 e, per quanto a mia conoscenza, il preambolo di quest’ultima non fornisce alcuna indicazione a tal riguardo. La decisione di rinvio afferma semplicemente che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0036" REF.END="QE0036"/>[la] tutela del consumatore perseguit[a] dalla [LOCM] risulta giustificat[a] nella misura in cui la vendita sottocosto del grossista si ripercuote sul consumatore e influenza il comportamento di quest’ultimo nei confronti del prodotto o del bene di consumo in questione<QUOT.END REF.START="QS0036" CODE="00BB" ID="QE0036"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30.</NO.P><TXT>Lo stesso spiega che l’articolo 14 della LOCM vieta la vendita sottocosto di per sé, senza richiedere che l’amministrazione sanzionatrice dimostri che la pratica dell’autore della violazione era lesiva degli interessi dei consumatori ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2005/29, ma che la suddetta disposizione nazionale consente tuttavia all’interessato di legittimare le proprie azioni in ragione di due specifici motivi, vale a dire, l’obiettivo di allineare i suoi prezzi a quelli dei concorrenti che possano pregiudicare significativamente le sue vendite, o la natura deperibile dei prodotti venduti sottocosto.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="8"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31.</NO.P><TXT>La ricorrente nel procedimento principale sostiene che una siffatta inversione dell’onere della prova, da cui risulta che spetta al presunto autore della violazione stabilire la lealtà delle azioni contestate, non è conforme alla direttiva 2005/29, posto che la vendita sottocosto non è presente nell’elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali, che è contenuto nell’allegato I di tale direttiva.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32.</NO.P><TXT>A tale riguardo il giudice del rinvio rileva che, quand’anche il professionista in questione dimostrasse che la vendita sottocosto interessata non soddisfa nessuno dei criteri del carattere sleale di una pratica commerciale che sono previsti dalla direttiva 2005/29<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0012"><P>In particolare, le pratiche contrarie alla diligenza professionale, che falsano il comportamento dei consumatori, ingannevoli o le pratiche aggressive, ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 4, della suddetta direttiva.</P></NOTE>, tale vendita resterebbe cionondimeno vietata dall’articolo 14 della LOCM e sarebbe quindi sanzionata, salvo che il commerciante possa provare l’esistenza di una delle due cause giustificative enunciate da quest’ultimo.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33.</NO.P><TXT>Infine, tale giudice sottolinea che l’articolo 14 della LOCM, che non è stato modificato al momento della trasposizione della direttiva 2005/29, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0037" REF.END="QE0037"/>contiene la frase ambigua <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0038" REF.END="QE0038"/>[i]n ogni caso, devono essere rispettate le disposizioni della [LCD]<QUOT.END REF.START="QS0038" CODE="201D" ID="QE0038"/><QUOT.END REF.START="QS0037" CODE="00BB" ID="QE0037"/>, malgrado il divieto di vendita sottocosto previsto all’articolo 17 della LCD sia contrario a quello risultante dalla LOCM<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0013"><P>Il giudice del rinvio spiega che, ai sensi dell’articolo 17 della LCD, non già tutte le vendite sottocosto sono considerate pratiche sleali, come ai sensi dell’articolo 14 della LOCM, bensì solo quelle che si realizzano nelle circostanze descritte al suddetto articolo 17 (vale a dire, indurre in errore il consumatore, screditare un prodotto o un esercizio o mirare all’eliminazione dei concorrenti) e che è quindi necessario dimostrare il carattere sleale di una siffatta vendita per poterla sanzionare.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">B.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34.</NO.P><TXT>Tenuto conto del contesto di fatto e di diritto della controversia di cui al procedimento principale, il governo spagnolo e la Commissione hanno contestato l’applicabilità della direttiva 2005/29 in un siffatto ambito.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35.</NO.P><TXT>Preciso, innanzitutto, che la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, che presenta un aspetto inedito connesso a una particolare combinazione di norme nazionali<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0014"><P>Infatti, la presente causa solleva una nuova questione di diritto con riferimento alla ricevibilità della domanda, in quanto si tratta di stabilire se la Corte debba rispondere alla questione se il diritto dell’Unione osti a una disposizione nazionale (ossia l’articolo 14 della LOCM) che rientra certamente nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29, ma che, mediante un’altra disposizione nazionale (vale a dire la sesta disposizione addizionale della LOCM), è resa applicabile in una fattispecie che non rientra nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva. Al riguardo, v. paragrafi 41 e segg. delle presenti conclusioni.</P></NOTE>, è a mio avviso ricevibile, alla luce delle informazioni fornite dal giudice del rinvio, dalle quali emerge che l’interpretazione richiesta gli sarà necessaria per dirimere tale controversia, sebbene quest’ultima riguardi vendite sottocosto tra professionisti, che pertanto non rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, tenuto conto del fatto che, in forza delle disposizioni pertinenti di diritto spagnolo, una siffatta situazione è assimilata alle vendite di un professionista a un consumatore, le quali rientrano nel suddetto ambito di applicazione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36.</NO.P><TXT>A tale riguardo, osservo, <HT TYPE="ITALIC">in primo luogo</HT>, che è pacifico che la Corte ha ripetutamente statuito che azioni di <HT TYPE="ITALIC">vendite sottocosto</HT>, come quelle in questione nel procedimento principale, costituiscono <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0039" REF.END="QE0039"/>pratiche commerciali<QUOT.END REF.START="QS0039" CODE="00BB" ID="QE0039"/> ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29 e sono, pertanto, soggette alle prescrizioni sancite da quest’ultima<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0015"><P>V. ordinanza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130307">7 marzo 2013</DATE>, <NAME.CASE>Euronics Belgium</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑343/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:154">EU:C:2013:154</NO.ECLI>, punti da <REF.NP.ECR REF="NP0020">20</REF.NP.ECR> a <REF.NP.ECR REF="NP0022">22</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e la giurisprudenza ivi citata), dove si sottolinea che siffatte vendite, che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0040" REF.END="QE0040"/>hanno l’obiettivo di attirare consumatori nei locali commerciali di un commerciante e di indurli a procedere agli acquisti<QUOT.END REF.START="QS0040" CODE="00BB" ID="QE0040"/>, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0041" REF.END="QE0041"/>si collocano pertanto nel contesto della strategia commerciale di un operatore e sono rivolte direttamente alla promozione e all’incremento delle sue vendite<QUOT.END REF.START="QS0041" CODE="00BB" ID="QE0041"/> Nella sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170504">4 maggio 2017</DATE>, <NAME.CASE>Vanderborght</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑339/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:335">EU:C:2017:335</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0023">23</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), la Corte ha ricordato che una <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0042" REF.END="QE0042"/>formulazione particolarmente estesa<QUOT.END REF.START="QS0042" CODE="00BB" ID="QE0042"/> è usata nel suddetto articolo 2, lettera d), per definire la nozione di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0043" REF.END="QE0043"/>pratiche commerciali<QUOT.END REF.START="QS0043" CODE="00BB" ID="QE0043"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="9"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37.</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">In secondo luogo</HT>, malgrado il parere contrario espresso dal governo spagnolo in udienza, ritengo che le disposizioni nazionali applicabili alla controversia di cui al procedimento principale, e in particolare quelle di cui all’articolo 14 della LOCM, sembrino effettivamente essere finalizzate alla <HT TYPE="ITALIC">tutela dei consumatori</HT>, in modo che dette disposizioni possono ricadere nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29, conformemente alla giurisprudenza della Corte in materia<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0016"><P>V., segnatamente, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130117">17 gennaio 2013</DATE>, <NAME.CASE>Köck</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑206/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:14">EU:C:2013:14</NO.ECLI>, punti da <REF.NP.ECR REF="NP0028">28</REF.NP.ECR> a <REF.NP.ECR REF="NP0033">33</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>); ordinanze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130307">7 marzo 2013</DATE>, <NAME.CASE>Euronics Belgium</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑343/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:154">EU:C:2013:154</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0017">17</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), nonché dell’<REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150908">8 settembre 2015</DATE>, <NAME.CASE>Cdiscount</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑13/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:560">EU:C:2015:560</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0029">29</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0038"><NO.P>38.</NO.P><TXT>Infatti, come rilevato dal giudice del rinvio, dal preambolo della LOCM emerge che detta legge mira esplicitamente, tra altri obiettivi, a garantire la tutela dei consumatori<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0017"><P>Dopo aver citato un estratto del suddetto preambolo, il giudice del rinvio afferma che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0044" REF.END="QE0044"/>la LOCM ha tra le sue <HT TYPE="ITALIC">finalità dichiarate</HT> la tutela del consumatore<QUOT.END REF.START="QS0044" CODE="00BB" ID="QE0044"/> (il corsivo è mio) e ribadisce detta analisi alla fine della sua prima questione pregiudiziale. V. anche paragrafi 11 e 28 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>. Una giurisprudenza spagnola maggioritaria sembra confermare tale obiettivo per quanto riguarda, in particolare, l’articolo 14 della LOCM, relativo al divieto delle vendite sottocosto, di cui si tratta nelle questioni pregiudiziali<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0018"><P>Ai sensi della decisione di rinvio, una presa di posizione quasi unanime dei Tribunales Superiores de Justicia (Corti supreme di giustizia) delle comunità autonome spagnole afferma che è <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0045" REF.END="QE0045"/>al fine di proteggere più efficacemente i consumatori e i clienti nel proprio ambito di applicazione materiale, [che] la [LOCM, e in particolare l’articolo 14 della stessa,] è molto più restrittiva della [LCD, e in particolare dell’articolo 17 della stessa], per quanto riguarda la pratica della vendita sottocosto<QUOT.END REF.START="QS0045" CODE="00BB" ID="QE0045"/>.</P></NOTE>. Inoltre, la decisione amministrativa oggetto della controversia di cui al procedimento principale è stata espressamente basata su tale medesimo scopo<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0019"><P>V. paragrafo 23 e nota 11 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0039"><NO.P>39.</NO.P><TXT>Anche ammettendo che, come ha sostenuto in udienza il governo spagnolo, la tutela dei consumatori non sia stato l’obiettivo principale del legislatore spagnolo al momento dell’adozione della LOCM, ritengo che una siffatta osservazione sia irrilevante per stabilire se una disposizione nazionale rientri o no nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29. La Corte ha del resto statuito che, dal momento che tale strumento procede a un’armonizzazione completa delle norme relative alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, un governo non può validamente affermare che una disposizione nazionale esuli dal suddetto ambito di applicazione, in quanto quest’ultima perseguirebbe essenzialmente obiettivi diversi dalla tutela dei consumatori<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0020"><P>V. sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20101109">9 novembre 2010</DATE>, <NAME.CASE>Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑540/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:660">EU:C:2010:660</NO.ECLI>, punti da <REF.NP.ECR REF="NP0025">25</REF.NP.ECR> a <REF.NP.ECR REF="NP0028">28</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), riguardo agli argomenti del governo austriaco secondo cui la disposizione nazionale in questione nel procedimento principale riguardava essenzialmente obiettivi diretti alla salvaguardia del pluralismo dei mezzi di informazione.</P></NOTE>. La stessa ha altresì già ammesso che una normativa nazionale possa avere ripercussioni sulle relazioni tra operatori economici, avendo al contempo lo scopo di tutelare i consumatori e, pertanto, ricadere nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0021"><P>V. ordinanza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130307">7 marzo 2013</DATE>, <NAME.CASE>Euronics Belgium</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑343/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:154">EU:C:2013:154</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0018">18</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). In tal senso, v. altresì considerando 8 della direttiva 2005/29, ai sensi del quale quest’ultima tutela indirettamente le attività legittime da quelle dei rispettivi concorrenti che non rispettano le regole previste da detto strumento.</P></NOTE>. Mi pare che ciò si verifichi anche nella presente causa.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0040"><NO.P>40.</NO.P><TXT>In ogni caso, spetta al giudice del rinvio, e non alla Corte, stabilire la portata e le finalità delle disposizioni di diritto nazionale applicabili alla controversia di cui al procedimento principale<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0022"><P>Invero, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, non spetta alla Corte né pronunciarsi, sull’interpretazione del diritto interno di uno Stato membro, né stabilire se l’interpretazione datane dal giudice del rinvio sia corretta (segnatamente, ordinanza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20110630">30 giugno 2011</DATE>, <NAME.CASE>Wamo</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑288/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:443">EU:C:2011:443</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0026">26</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e segg.; sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130613">13 giugno 2013</DATE>, <NAME.CASE>Kostov</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑62/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:391">EU:C:2013:391</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0024">24</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0025">25</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>; del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160921">21 settembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Etablissements Fr. Colruyt</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑221/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:704">EU:C:2016:704</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0015">15</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, nonché del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170504">4 maggio 2017</DATE>, <NAME.CASE>HanseYachts</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑29/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:343">EU:C:2017:343</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0034">34</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, in modo che la Corte è vincolata dal punto di vista espresso a tale riguardo dai giudici nazionali e non dalle osservazioni presentate dinanzi alla stessa<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0023"><P>V., segnatamente, sentenze dell’<REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160608">8 giugno 2016</DATE>, <NAME.CASE>Hunnebeck</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑479/14</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:412">EU:C:2016:412</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0036">36</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), nonché del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160621">21 giugno 2016</DATE>, <NAME.CASE>New Valmar</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑15/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:464">EU:C:2016:464</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0025">25</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="10"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0041"><NO.P>41.</NO.P><TXT>Tuttavia, <HT TYPE="ITALIC">in terzo luogo</HT>, ritengo che le precedenti considerazioni non siano sufficienti per permettere alla Corte di dichiararsi competente a rispondere alle questioni sollevate nella presente causa<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0024"><P>V., per analogia, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131017">17 ottobre 2013</DATE>, <NAME.CASE>RLvS</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑391/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:669">EU:C:2013:669</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0034">34</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0035">35</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, in considerazione del fatto che la pratica commerciale in questione nel procedimento principale ha la caratteristica di non riguardare direttamente vendite a consumatori, bensì <HT TYPE="ITALIC">vendite di un grossista a dettaglianti</HT>, che a loro volta rivendono ai consumatori.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0042"><NO.P>42.</NO.P><TXT>Orbene, come sostenuto dal governo spagnolo e dalla Commissione, osservo che l’ambito di applicazione della direttiva 2005/29 è limitato alle pratiche commerciali sleali d’impresa che ledono direttamente gli interessi economici dei consumatori, come indicato sia dal titolo di tale direttiva sia da numerose disposizioni della stessa<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0025"><P>V., in particolare, considerando da 6 a 8, articolo 1, articolo 2, lettera d), e articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29.</P></NOTE>. La stessa non è quindi applicabile in quanto tale a pratiche commerciali sleali che ledono <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0046" REF.END="QE0046"/>unicamente<QUOT.END REF.START="QS0046" CODE="00BB" ID="QE0046"/> gli interessi economici di concorrenti o che, come nella presente controversia di cui al procedimento principale, sono connesse ad un’operazione tra professionisti<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0026"><P>V., segnatamente, conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak nella causa <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑540/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:161">EU:C:2010:161</NO.ECLI>, paragrafi <REF.NP.ECR REF="NP0043">43</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e segg.); ordinanza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20110630">30 giugno 2011</DATE>, <NAME.CASE>Wamo</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑288/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:443">EU:C:2011:443</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0022">22</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>); sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130117">17 gennaio 2013</DATE>, <NAME.CASE>Köck</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑206/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:14">EU:C:2013:14</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0030">30</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>); nonché ordinanza dell’<REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150908">8 settembre 2015</DATE>, <NAME.CASE>Cdiscount</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑13/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:560">EU:C:2015:560</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0026">26</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0043"><NO.P>43.</NO.P><TXT>Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza, la Corte può dichiararsi competente a rispondere alle questioni pregiudiziali che le vengono sottoposte anche qualora le disposizioni del diritto dell’Unione di cui viene richiesta l’interpretazione non si applichino ai fatti della controversia di cui al procedimento principale, nel caso in cui le suddette disposizioni siano state rese applicabili in modo diretto ed incondizionato dal diritto nazionale. Infatti, quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che apporta a situazioni non rientranti nell’ambito di applicazione dell’atto dell’Unione considerato, a quelle adottate dal suddetto atto, sussiste un interesse certo dell’Unione a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni riprese da tale atto ricevano un’interpretazione uniforme. La Corte è, pertanto, chiamata a verificare se sussistano indicazioni sufficientemente precise da consentirle di istituire siffatto rinvio al diritto dell’Unione, con riguardo a informazioni fornite a tale riguardo dalla domanda di pronuncia pregiudiziale<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0027"><P>V., segnatamente, sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20121018">18 ottobre 2012</DATE>, <NAME.CASE>Nolan</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑583/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2012:638">EU:C:2012:638</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0045">45</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e segg.); del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131107">7 novembre 2013</DATE>, <NAME.CASE>Romeo</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑313/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:718">EU:C:2013:718</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0021">21</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e segg.); ordinanza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160512">12 maggio 2016</DATE>, <NAME.CASE>Sahyouni</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑281/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:343">EU:C:2016:343</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0027">27</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e segg.), nonché sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161115">15 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Ullens de Schooten</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑268/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:874">EU:C:2016:874</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0053">53</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e segg.).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0044"><NO.P>44.</NO.P><TXT>Dalla giurisprudenza della Corte emerge altresì che, anche qualora la normativa che traspone una direttiva nel diritto nazionale non abbia riportato letteralmente le disposizioni del diritto dell’Unione oggetto delle questioni pregiudiziali, la Corte può essere competente a decidere in via pregiudiziale, qualora la decisione di rinvio ammetta che qualsiasi interpretazione fornita dalla Corte circa tali disposizioni è vincolante per la risoluzione della causa principale da parte del giudice nazionale<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0028"><P>V., in tal senso, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20030107">7 gennaio 2003</DATE>, <NAME.CASE>BIAO</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑306/99</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2003:3">EU:C:2003:3</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0090">90</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e segg.).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0045"><NO.P>45.</NO.P><TXT>Ritengo che nella presente causa sussista un interesse effettivo a che la Corte proceda a un’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2005/29, in considerazione del fatto che, da indicazioni sufficientemente precise, provenienti dal giudice del rinvio, emerge che il diritto nazionale ha reso applicabili – sebbene, a mio avviso, in modo errato<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0029"><P>V. paragrafi 53 e segg. delle presenti conclusioni.</P></NOTE> – le disposizioni della suddetta direttiva a situazioni, come quelle in questione nella controversia di cui al procedimento principale, che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0030"><P>Invece, in udienza, la Commissione ha precisato di non aver rinvenuto indicazioni sufficientemente precise per considerare che il legislatore spagnolo avesse avuto l’intenzione di estendere il regime di tutela previsto dalla direttiva 2005/29 alle operazioni tra professionisti.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="11"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0046"><NO.P>46.</NO.P><TXT>Certamente, dall’ordinanza di rinvio risulta che le disposizioni nazionali che sono state applicate dalla decisione impugnata nella controversia di cui al procedimento principale – vale a dire, l’articolo 14 della LOCM, che vieta la vendita sottocosto nel commercio al dettaglio, e la sesta disposizione addizionale della LOCM, che estende detto divieto ai grossisti – non sono state modificate, senza motivi espliciti, dalla legge 29/2009 che ha trasposto la direttiva 2005/29 nell’ordinamento giuridico spagnolo<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0031"><P>Le ragioni della mancata riforma delle suddette disposizioni non emergono dalla decisione del rinvio e mi sembra che il preambolo della legge 29/2009 non contenga considerazioni relative, in particolare, al regime giuridico delle vendite sottocosto. Il governo spagnolo, nelle proprie osservazioni orali, ha affermato, senza menzionare alcuna fonte pertinente, che il legislatore non ha modificato l’articolo 14 della LOCM al momento della trasposizione della direttiva 2005/29 perché avrebbe ritenuto che il suddetto articolo non rientrasse nell’ambito della tutela dei consumatori.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0047"><NO.P>47.</NO.P><TXT>Tuttavia, altre disposizioni della LOCM sono state modificate dalla legge 29/2009, dal che si evince che il legislatore nazionale, in occasione di tale trasposizione, ha consapevolmente deciso di mantenere la formulazione del suddetto articolo 14 e della suddetta sesta disposizione addizionale, molto probabilmente perché ha ritenuto che questi ultimi fossero conformi alla direttiva 2005/29. Ritengo che la scelta di mantenere talune disposizioni nazionali costituisca un atto di trasposizione di una direttiva, al pari di modifiche sostanziali, come una riformulazione o una abrogazione di disposizioni di diritto interno.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0048"><NO.P>48.</NO.P><TXT>Inoltre, rilevo che la sanzione contestata è stata basata sull’articolo 14 della LOCM, espressamente oggetto delle questioni pregiudiziali, e che, se la controversia di cui al procedimento principale avesse riguardato non già vendite tra un grossista e dettaglianti, bensì direttamente tra un professionista e consumatori, non sussisterebbe alcun dubbio riguardo alla competenza della Corte a pronunciarsi su dette questioni. È solo in ragione dell’estensione dell’ambito di applicazione del suddetto articolo 14 a vendite tra professionisti, in forza della sesta disposizione addizionale della LOCM, che sussiste un’incertezza nella presente causa. Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che le conseguenze dell’interpretazione della direttiva 2005/29 richiesta in questa sede sono giuridicamente le stesse in entrambe le fattispecie, in quanto se la Corte statuisse che la suddetta direttiva osta a norme nazionali come quelle previste all’articolo 14 della LOCM, ciò comporterebbe direttamente l’infondatezza, in forza del diritto spagnolo, della decisione impugnata e quindi della sanzione inflitta.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0049"><NO.P>49.</NO.P><TXT>Inoltre, il giudice del rinvio sottolinea che l’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, della LOCM contiene un rinvio espresso alle disposizioni della LCD<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0032"><P>Si noti che l’obiettivo della LCD, alla luce del suo preambolo, è altresì la tutela dei consumatori (v. paragrafo 15 delle presenti conclusioni).</P></NOTE>, al pari, in particolare, dell’articolo 18, paragrafo 3, della LOCM, come modificato dalla legge 29/2009<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0033"><P>V. paragrafo 19 e nota 9, nonché paragrafo 33 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>. Orbene, quest’ultima legge ha riformulato numerosi articoli della LCD, in particolare per includere in quest’ultima i criteri che consentono di qualificare una pratica commerciale come <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0047" REF.END="QE0047"/>sleale<QUOT.END REF.START="QS0047" CODE="00BB" ID="QE0047"/> ai sensi della direttiva 2005/29<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0034"><P>V. paragrafo 20 delle presenti conclusioni.</P></NOTE> e la ricorrente nel procedimento principale sostiene, per l’appunto, che detti criteri avrebbero dovuto essere rispettati dall’amministrazione regionale competente<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0035"><P>In udienza, la Europamur ha addotto che, ai sensi del preambolo della legge 29/2009, quest’ultima aveva l’obiettivo di unificare i regimi giuridici applicabili in materia di pratiche commerciali sleali, indipendentemente dal destinatario – professionista o consumatore – del bene interessato, e che occorreva pertanto effettuare una lettura combinata delle disposizioni della LOCM e della LCD.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0050"><NO.P>50.</NO.P><TXT>In tale specifico contesto, il giudice del rinvio ritiene che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0048" REF.END="QE0048"/>[nel caso di specie sorga] la questione se la direttiva 2005/29 [debba essere interpretata nel senso che] osta a un’interpretazione dell’articolo 14 della LOCM [, dominante nella giurisprudenza spagnola,] in forza della quale la vendita sottocosto è di per sé vietata e sanzionabile, senza che si renda necessario accertare la presenza [effettiva] di omissioni ingannevoli o di pratiche commerciali aggressive o, in generale, sleali<QUOT.END REF.START="QS0048" CODE="00BB" ID="QE0048"/>, mentre <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0049" REF.END="QE0049"/>la direttiva [2005/29] non menziona la vendita sottocosto nell’elenco di pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali<QUOT.END REF.START="QS0049" CODE="00BB" ID="QE0049"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0036"><P>V. altresì paragrafo 32 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="12"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0051"><NO.P>51.</NO.P><TXT>Pertanto, a mio avviso, occorre che le disposizioni della direttiva 2005/29 che sono state, almeno in parte, riprese nelle pertinenti norme di diritto spagnolo, ricevano un’interpretazione uniforme da parte della Corte, al fine di evitare il rischio di interpretazioni divergenti a tale riguardo e posto che la risposta alle questioni sollevate sembra determinante per la definizione della controversia di cui al procedimento principale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0052"><NO.P>52.</NO.P><TXT>Alla luce di tutti questi elementi ritengo che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia ricevibile e che la Corte debba dichiararsi competente a pronunciarsi sulle questioni che le sono sottoposte nella presente causa.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">C.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Sull’ammissibilità di una normativa nazionale come quella in questione nel procedimento principale alla luce della direttiva 2005/29</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0053"><NO.P>53.</NO.P><TXT>Il giudice del rinvio, con le sue due questioni pregiudiziali, che ritengo debbano essere analizzate congiuntamente, chiede, in sostanza, se la direttiva 2005/29 osti a una normativa nazionale, come quella in questione nel procedimento principale, che vieta in generale le vendite sottocosto, anche nelle operazioni tra grossisti e dettaglianti, salvo nei casi in cui l’autore della violazione dimostri che la vendita sottocosto perseguiva l’obiettivo di allineare i propri prezzi a quelli di uno o più concorrenti in grado di pregiudicare significativamente le sue vendite, o salvo si tratti di articoli deperibili con scadenza ravvicinata.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0054"><NO.P>54.</NO.P><TXT>A tale riguardo, le mie osservazioni saranno relativamente brevi, giacché ritengo che dalla giurisprudenza della Corte in materia risulti chiaramente che occorre fornire una risposta affermativa alle questioni sollevate.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0055"><NO.P>55.</NO.P><TXT>Infatti, la Corte ha già statuito che la direttiva 2005/29 deve essere interpretata nel senso che essa osta a qualsiasi disposizione nazionale che vieti in generale di mettere in commercio o di vendere prodotti sottocosto, senza che sia necessario determinare – con riguardo al contesto di fatto di ciascun caso di specie – se l’operazione commerciale in questione presenti carattere <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0050" REF.END="QE0050"/>sleale<QUOT.END REF.START="QS0050" CODE="00BB" ID="QE0050"/> alla luce dei criteri sanciti dagli articoli da 5 a 9 di tale direttiva e senza riconoscere ai giudici competenti un margine discrezionale al riguardo, nei limiti in cui tale disposizione persegue finalità attinenti alla tutela dei consumatori<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0037"><P>V. ordinanza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130307">7 marzo 2013</DATE>, <NAME.CASE>Euronics Belgium</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑343/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:154">EU:C:2013:154</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0030">30</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0031">31</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0056"><NO.P>56.</NO.P><TXT>Su quest’ultimo punto ricorderò semplicemente che, nella presente causa, il giudice del rinvio ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dal governo spagnolo nelle sue osservazioni orali, che la LOCM abbia per obiettivo, segnatamente, la tutela dei consumatori, circostanza che mi sembra effettivamente emergere dal preambolo di detta legge<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0038"><P>V. anche paragrafi 11 e 38 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0057"><NO.P>57.</NO.P><TXT>Per decidere come sopra indicato, la Corte ha innanzitutto rammentato che, poiché la direttiva 2005/29 realizza un’armonizzazione completa delle norme relative alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, gli Stati membri non possono adottare, come previsto espressamente dall’articolo 4 di quest’ultima, misure più restrittive di quelle definite dalla direttiva medesima, neppure al fine di assicurare un livello superiore di tutela dei consumatori<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0039"><P>V., segnatamente, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20101109">9 novembre 2010</DATE>, <NAME.CASE>Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑540/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:660">EU:C:2010:660</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0030">30</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>); ordinanza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130307">7 marzo 2013</DATE>, <NAME.CASE>Euronics Belgium</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑343/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:154">EU:C:2013:154</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0024">24</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), nonché sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140710">10 luglio 2014</DATE>, <NAME.CASE>Commissione/Belgio</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑421/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2064">EU:C:2014:2064</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0061">61</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="13"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0058"><NO.P>58.</NO.P><TXT>Inoltre, la Corte ha rilevato che l’articolo 5 di detta direttiva enuncia i criteri che consentono di determinare le circostanze in cui una pratica commerciale deve essere considerata sleale e, pertanto, vietata. La stessa ha aggiunto che la direttiva 2005/29 stabilisce, al suo allegato I, un elenco tassativo di 31 pratiche commerciali che, ai sensi del paragrafo 5 del suddetto articolo 5, sono considerate sleali <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0051" REF.END="QE0051"/>in ogni caso<QUOT.END REF.START="QS0051" CODE="00BB" ID="QE0051"/>, circostanza da cui emerge, come precisa il considerando 17<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0040"><P>Ai sensi di tale considerando, il fatto di redigere, in detto allegato, un <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0052" REF.END="QE0052"/>elenco completo<QUOT.END REF.START="QS0052" CODE="00BB" ID="QE0052"/> di <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0053" REF.END="QE0053"/>pratiche commerciali che sono in ogni caso sleali<QUOT.END REF.START="QS0053" CODE="00BB" ID="QE0053"/> consente <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0054" REF.END="QE0054"/>di garantire una maggiore certezza del diritto<QUOT.END REF.START="QS0054" CODE="00BB" ID="QE0054"/>.</P></NOTE>, che tali pratiche sono le uniche che possono essere considerate sleali senza costituire oggetto di una valutazione caso per caso ai sensi delle disposizioni degli articoli da 5 a 9 della direttiva stessa<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0041"><P>V. sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20090423">23 aprile 2009</DATE>, <NAME.CASE>VTB-VAB e Galatea</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑261/07 e C‑299/07</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2009:244">EU:C:2009:244</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0056">56</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e segg.); sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130117">17 gennaio 2013</DATE>, <NAME.CASE>Köck</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑206/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:14">EU:C:2013:14</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0035">35</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e segg.); ordinanza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130307">7 marzo 2013</DATE>, <NAME.CASE>Euronics Belgium</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑343/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:154">EU:C:2013:154</NO.ECLI>, punti da <REF.NP.ECR REF="NP0025">25</REF.NP.ECR> a <REF.NP.ECR REF="NP0028">28</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>); sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140403">3 aprile 2014</DATE>, <NAME.CASE>4finance AG</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑515/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:211">EU:C:2014:211</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0030">30</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e segg.), nonché ordinanza dell’<REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150908">8 settembre 2015</DATE>, <NAME.CASE>Cdiscount</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑13/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:560">EU:C:2015:560</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0038">38</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e segg.).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0059"><NO.P>59.</NO.P><TXT>Infine, la Corte ha rilevato che pratiche consistenti nel mettere in commercio o vendere beni sottocosto non figurano all’allegato I della direttiva 2005/29 e che, pertanto, non possono essere vietate <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0055" REF.END="QE0055"/>in ogni caso<QUOT.END REF.START="QS0055" CODE="00BB" ID="QE0055"/>, ma potrebbero esserlo solo in esito ad un’analisi specifica che ne consenta di stabilire il carattere sleale<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0042"><P>V. ordinanza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130307">7 marzo 2013</DATE>, <NAME.CASE>Euronics Belgium</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑343/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:154">EU:C:2013:154</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0029">29</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0060"><NO.P>60.</NO.P><TXT>Ritengo, al pari della Europamur e della Commissione, che detto ragionamento e la conclusione che ne deriva siano perfettamente trasponibili nella presente causa. Con riferimento alla disposizione nazionale in questione nel procedimento principale, vale a dire l’articolo 14 della LOCM, dalla decisione di rinvio risulta che quest’ultimo ha l’effetto di vietare in generale le vendite sottocosto, senza che si renda necessario – per l’autorità incaricata di sanzionare gli autori della violazione – dimostrare il carattere <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0056" REF.END="QE0056"/>sleale<QUOT.END REF.START="QS0056" CODE="00BB" ID="QE0056"/> dell’operazione commerciale di cui trattasi con riguardo ai criteri sanciti agli articoli da 5 a 9 della direttiva 2005/29<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0043"><P>Il giudice del rinvio, nella formulazione della sua prima questione, sottolinea la natura automatica di tale divieto. V. altresì paragrafi da 30 a 32 e 50 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>. Orbene, un siffatto divieto è contrario ai requisiti di tale direttiva, ai sensi della giurisprudenza della Corte sopra menzionata<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0044"><P>V. paragrafi da 55 a 59 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0061"><NO.P>61.</NO.P><TXT>Per quanto riguarda l’eventuale incidenza delle eccezioni a tale divieto che sono previste dalla disposizione nazionale controversa, incidenza di cui tratta la seconda questione pregiudiziale<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0045"><P>Il giudice del rinvio osserva che siffatte cause di deroga al divieto di vendite sottocosto non erano invece previste dalla normativa belga in questione nella causa che ha dato origine all’ordinanza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130307">7 marzo 2013</DATE>, <NAME.CASE>Euronics Belgium</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑343/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:154">EU:C:2013:154</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, è sufficiente constatare che i due motivi di deroga contenuti nell’articolo 14, in fine, della LOCM<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0046"><P>Ricordo che, ai sensi di tale disposizione, un professionista accusato di aver violato il divieto di vendere sottocosto può evitare la sanzione in cui incorre, vuoi dimostrando che la vendita sottocosto aveva l’obiettivo di uguagliare i prezzi di uno o più concorrenti che potessero pregiudicare significativamente le sue vendite, vuoi adducendo che i prodotti interessati sono articoli deperibili con scadenza ravvicinata.</P></NOTE>, di cui le autorità competenti e i giudici spagnoli possono tenere conto per non applicare sanzioni all’autore di una vendita sottocosto che se ne avvale, si basano su criteri che non figurano tra quelli previsti ai suddetti articoli da 5 a 9<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0047"><P>Infatti, né la necessità di uguagliare i prezzi di concorrenti, né la natura deperibile dei prodotti interessati dalla vendita in questione sono previsti nei suddetti articoli della direttiva 2005/29.</P></NOTE>, nonostante la direttiva 2005/29 proceda a un’armonizzazione esaustiva in materia<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0048"><P>Sulla natura dell’armonizzazione realizzata da tale direttiva, v., in particolare, conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak nelle cause riunite <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>VTB‑VAB e Galatea</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑261/07 e C‑299/07</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2008:581">EU:C:2008:581</NO.ECLI>, paragrafi <REF.NP.ECR REF="NP0074">74</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e segg.).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="14"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0062"><NO.P>62.</NO.P><TXT>Inoltre, ritengo che l’inversione dell’onere della prova che è determinata da tale disposizione nazionale<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0049"><P>V. paragrafi da 30 a 32 delle presenti conclusioni.</P></NOTE> sia incompatibile con il regime istituito dalla direttiva 2005/29, che identifica un complesso di pratiche commerciali che in ogni caso possono essere considerate <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0057" REF.END="QE0057"/>sleali<QUOT.END REF.START="QS0057" CODE="00BB" ID="QE0057"/> e stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte affinché le autorità competenti possano dunque qualificare e sanzionare pratiche che non rientrano in detto elenco<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0050"><P>A tale riguardo, la Europamur osserva, correttamente, che l’onere probatorio che consiste nel dover dimostrare il carattere non sleale della condotta contestata, vale a dire un fatto negativo, non è previsto dalla direttiva 2005/29 e costituisce una misura più restrittiva di quelle elencate in quest’ultima, quindi contraria all’articolo 4 della stessa.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0063"><NO.P>63.</NO.P><TXT>Invero, come sottolineato dalla Commissione, la Corte ha già statuito che le eccezioni specifiche, che consentono di eludere il divieto generale di una pratica, previste dalla normativa di uno Stato membro <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0058" REF.END="QE0058"/>non possono, in ragione della loro natura limitata e predefinita, sostituirsi all’analisi, che deve essere necessariamente effettuata in considerazione del contesto di ogni caso di specie, del carattere <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0059" REF.END="QE0059"/>sleale<QUOT.END REF.START="QS0059" CODE="201D" ID="QE0059"/> di una pratica commerciale alla luce dei criteri previsti dagli articoli da 5 a 9 della direttiva [2005/29], qualora si tratti (...) di una pratica non prevista dal suo allegato I<QUOT.END REF.START="QS0058" CODE="00BB" ID="QE0058"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0051"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20090423">23 aprile 2009</DATE>, <NAME.CASE>VTB‑VAB e Galatea</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑261/07 e C‑299/07</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2009:244">EU:C:2009:244</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0064">64</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e segg.), nonché conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak nelle cause riunite <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>VTB‑VAB e Galatea</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑261/07 e C‑299/07</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2008:581">EU:C:2008:581</NO.ECLI>, paragrafi <REF.NP.ECR REF="NP0084">84</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e segg.). V. altresì, in tal senso, sentenza dell’<REF.DOC.ECR><DATE ISO="20100311">11 marzo 2010</DATE>, <NAME.CASE>Telekomunikacja Polska</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑522/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:135">EU:C:2010:135</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0031">31</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0033">33</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0064"><NO.P>64.</NO.P><TXT>Analogamente, la Corte ha dichiarato che una normativa nazionale, in forza della quale la pratica commerciale in questione era assoggettata alla verifica del suo carattere sleale solo posteriormente al divieto previsto per il mancato rispetto dell’obbligo di ottenere una previa autorizzazione, era incompatibile con il regime istituito dalla direttiva, giacché tale pratica risultava quindi, a motivo della sua natura e in particolare del fattore temporale ad essa inerente, priva di qualunque significato economico per il professionista<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0052"><P>V. sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130117">17 gennaio 2013</DATE>, <NAME.CASE>Köck</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑206/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:14">EU:C:2013:14</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0048">48</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e segg.).</P></NOTE>. Pertanto, è indispensabile che la verifica in concreto del carattere sleale di una pratica preceda l’applicazione di un’eventuale sanzione, salvo nei casi espressamente previsti nell’allegato I della suddetta direttiva.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0065"><NO.P>65.</NO.P><TXT>Di conseguenza, ritengo che la direttiva 2005/29 debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale come quella in questione nel procedimento principale.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">V.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Conclusione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0066"><NO.P>66.</NO.P><TXT>Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dallo Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo n. 4 de Murcia (tribunale amministrativo provinciale n. 4 di Murcia, Spagna) nel seguente modo:</TXT><P>La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’<DATE ISO="20050511">11 maggio 2005</DATE>, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (<QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0060" REF.END="QE0060"/>direttiva sulle pratiche commerciali sleali<QUOT.END REF.START="QS0060" CODE="00BB" ID="QE0060"/>), deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella in questione nel procedimento principale, che vieta in generale di offrire o realizzare vendite sottocosto e che prevede motivi di deroga a tale principio fondati su criteri che non figurano in tale direttiva.</P></NP.ECR></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>