<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><JUDGMENT xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.58-20161101.xd"><BIB.JUDGMENT><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>C-484/18</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62018CJ0484</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:970">EU:C:2019:970</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>10</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>10</PAGE.TOTAL><AUTHOR>CJ</AUTHOR></BIB.JUDGMENT><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P><HT TYPE="SC">Sentenza del <DATE ISO="20191114">14. 11. 2019</DATE> – Causa C‑484/18</HT></P><P><HT TYPE="SC">Spedidam e a.</HT></P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Sentenza della Corte</HT> (Quinta Sezione)</P><P><DATE ISO="20191114">14 novembre 2019</DATE><NOTE NUMBERING="STAR" TYPE="FOOTNOTE" NOTE.ID="E0001"><P>Lingua processuale: il francese.</P></NOTE></P></TI></TITLE><INTERMEDIATE><INDEX IDX.CLOSE="»" SEPARATOR=" – " IDX.OPEN="«"><KEYWORD>Rinvio pregiudiziale</KEYWORD><KEYWORD>Diritto d’autore e diritti connessi</KEYWORD><KEYWORD>Direttiva 2001/29/CE</KEYWORD><KEYWORD>Diritti esclusivi degli artisti interpreti</KEYWORD><KEYWORD>Articolo 2, lettera b)</KEYWORD><KEYWORD>Diritto di riproduzione</KEYWORD><KEYWORD>Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)</KEYWORD><KEYWORD>Messa a disposizione del pubblico</KEYWORD><KEYWORD>Autorizzazione</KEYWORD><KEYWORD>Presunzione</KEYWORD><KEYWORD>Regime nazionale che esenta un ente pubblico responsabile della conservazione e della valorizzazione del patrimonio audiovisivo nazionale dal conseguimento del consenso scritto dell’artista interprete per lo sfruttamento di archivi contenenti fissazioni delle esecuzioni di tale artista interprete</KEYWORD></INDEX></INTERMEDIATE><JUDGMENT.INIT><P>Nella causa C‑484/18,</P><P>avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione dell’<DATE ISO="20180711">11 luglio 2018</DATE>, pervenuta in cancelleria il <DATE ISO="20180720">20 luglio 2018</DATE>, nel procedimento</P></JUDGMENT.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam),</HT></P><P><HT TYPE="BOLD">PG,</HT></P><P><HT TYPE="BOLD">GF</HT></P></PLAINTIFS><AGAINST>contro</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Institut national de l’audiovisuel,</HT></P><P>con l’intervento di:</P><P><HT TYPE="BOLD">Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA),</HT></P><P><HT TYPE="BOLD">Syndicat français des artistes-interprètes (CGT),</HT></P></DEFENDANTS></PARTIES><PREAMBLE><PREAMBLE.INIT><P>LA CORTE (Quinta Sezione),</P><P>composta da E. Regan, presidente di sezione, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (relatore) e C. Lycourgos, giudici,</P><P>avvocato generale: G. Hogan</P><P>cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratrice</P></PREAMBLE.INIT><GR.VISA><VISA>vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del <DATE ISO="20190321">21 marzo 2019</DATE>,</VISA></GR.VISA><?PAGE NO="2"?><GR.CONSID><CONSID><P>considerate le osservazioni presentate:</P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>per la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique e de la danse (Spedidam), PG e GF, da C. Waquet e H. Hazan, avocats;</P></ITEM><ITEM><P>per l’Institut national de l’audiovisuel, il Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA) e il Syndicat français des artistes-interprètes (CGT), da C. Caron, avocat;</P></ITEM><ITEM><P>per il governo francese, da D. Colas, B. Fodda, D. Segoin, A.‑L. Desjonquères e A. Daniel, in qualità di agenti;</P></ITEM><ITEM><P>per la Commissione europea, da É. Gippini Fournier e J. Samnadda, in qualità di agenti,</P></ITEM></LIST></CONSID></GR.CONSID><GR.VISA><VISA>sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del <DATE ISO="20190516">16 maggio 2019</DATE>,</VISA></GR.VISA><PREAMBLE.FINAL>ha pronunciato la seguente</PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE><CONTENTS.JUDGMENT><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Sentenza</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1</NO.P><TXT>La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera b), dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) e dell’articolo 5, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20010522">22 maggio 2001</DATE>, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="167" PAGE.FIRST="10" DATE.PUB="2001">GU 2001, L 167, pag. 10</REF.DOC.OJ>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2</NO.P><TXT>Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam), nonché PG e GF all’Institut national de l’audiovisuel (in prosieguo: l’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0001" ID="QS0001"/>INA<QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/>), in merito all’asserita lesione da parte dell’INA dei diritti degli artisti interpreti o esecutori detenuti da PG e GF.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Contesto normativo</HT></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Diritto dell’Unione</HT></HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3</NO.P><TXT>I considerando 9, 10, 21, 24 e 31 della direttiva 2001/29 enunciano quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><CONSID><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0002" ID="QS0002"/>(9)</NO.P><TXT>Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.</TXT></NP></CONSID><CONSID><NP><NO.P>(10)</NO.P><TXT>Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta (<QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0003" ID="QS0003"/>on-demand<QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="201D" ID="QE0003"/>) sono considerevoli. È necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.</TXT></NP></CONSID><P>(…)</P><?PAGE NO="3"?><CONSID><NP><NO.P>(21)</NO.P><TXT>La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari e ciò nel rispetto dell’acquis comunitario. È necessaria una definizione ampia di tali atti per garantire la certezza del diritto nel mercato interno.</TXT></NP></CONSID><P>(…)</P><CONSID><NP><NO.P>(24)</NO.P><TXT>Il diritto di messa a disposizione del pubblico del materiale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, andrebbe inteso come riguardante tutti gli atti che mettono tale materiale a disposizione del pubblico non presente nel luogo in cui hanno origine tali atti, con l’esclusione di tutti gli altri atti.</TXT></NP></CONSID><P>(…)</P><CONSID><NP><NO.P>(31)</NO.P><TXT>Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. (…) Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno<QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/>.</TXT></NP></CONSID></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4</NO.P><TXT>L’articolo 2 di tale direttiva, rubricato <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0004" ID="QS0004"/>Diritto di riproduzione<QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/>, è così formulato:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0005" ID="QS0005"/>Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:</P><P>(…)</P><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;</TXT></NP></ITEM></LIST></P></ALINEA><ALINEA>(…)<QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5</NO.P><TXT>L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0006" ID="QS0006"/>Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti<QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/>, al paragrafo 2, lettera a), così dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0007" ID="QS0007"/>Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;</TXT></NP></ITEM></LIST><P>(…)<QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/>.</P></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6</NO.P><TXT>L’articolo 5 della direttiva 2001/29 enuncia una serie di eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi previsti agli articoli da 2 a 4 di tale direttiva, che gli Stati membri hanno la facoltà o l’obbligo di prevedere nel proprio ordinamento nazionale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7</NO.P><TXT>L’articolo 10 di tale direttiva, rubricato <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0008" ID="QS0008"/>Applicazioni nel tempo<QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/>, prevede quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="010.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0009" ID="QS0009"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>Le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutte le opere e agli altri materiali protetti in essa contemplati che, alla data del <DATE ISO="20021222">22 dicembre 2002</DATE>, sono tutelati dalla legislazione degli Stati membri relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi o rispondono ai criteri per la tutela di cui alla presente direttiva o alle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2.</ALINEA></PARAG><?PAGE NO="4"?><PARAG IDENTIFIER="010.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>La presente direttiva non si applica agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del <DATE ISO="20021222">22 dicembre 2002</DATE><QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Diritto francese</HT></HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8</NO.P><TXT>L’articolo L. 212-3, primo comma, del codice della proprietà intellettuale prevede quanto segue:</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0010" ID="QS0010"/>La fissazione di un’esecuzione o interpretazione, la sua riproduzione e comunicazione al pubblico, nonché qualsiasi uso separato del suono e dell’immagine dell’esecuzione o interpretazione, quando questa è stata fissata sia per il suono che per l’immagine, è soggetta all’autorizzazione scritta dell’artista interprete o esecutore o esecutore.</ALINEA><ALINEA>Tale autorizzazione e le remunerazioni cui essa dà luogo sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli L. 762‑1 e L. 762‑2 del codice del lavoro, fatte salve le disposizioni dell’articolo L. 212‑6 del presente codice<QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/>.</ALINEA></QUOT.S></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9</NO.P><TXT>L’articolo L. 212‑4 di tale codice così recita:</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0011" ID="QS0011"/>La firma del contratto concluso tra un artista interprete e un produttore per la produzione di un’opera audiovisiva costituisce un’autorizzazione a fissare, riprodurre e comunicare al pubblico l’interpretazione o l’esecuzione dell’artista.</ALINEA><ALINEA>Tale contratto stabilisce una retribuzione distinta per ciascuna modalità di sfruttamento dell’opera<QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/>.</ALINEA></QUOT.S></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10</NO.P><TXT>L’articolo 49 della loi no 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (legge n. 86‑1067 del <DATE ISO="19860930">30 settembre 1986</DATE>, relativa alla libertà di comunicazione) (GURF del <DATE ISO="19861001">1<HT TYPE="SUP">o</HT> ottobre 1986</DATE>, pag. 11749), nella versione risultante dall’articolo 44 della legge n. 2006‑961 del <DATE ISO="20060801">1<HT TYPE="SUP">o</HT> agosto 2006</DATE> (GURF del <DATE ISO="20060803">3 agosto 2006</DATE>, pag. 11529) (in prosieguo: l’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0012" ID="QS0012"/>articolo 49 modificato<QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/>) così dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0013" ID="QS0013"/>L’INA, ente pubblico statale a carattere industriale e commerciale, è responsabile della conservazione e della valorizzazione del patrimonio audiovisivo nazionale.</ALINEA><ALINEA>I. – L’istituto garantisce la conservazione degli archivi audiovisivi delle società nazionali di diffusione radiotelevisiva e contribuisce al loro sfruttamento. La natura, le tariffe, le condizioni finanziarie delle prestazioni di documentazione e le modalità di sfruttamento di tali archivi sono stabilite con una convenzione tra l’istituto e ciascuna società interessata. Tali convenzioni sono approvate con decreto dei ministri incaricati del bilancio e della comunicazione.</ALINEA><ALINEA>II. – L’istituto sfrutta gli estratti dagli archivi audiovisivi delle società nazionali di diffusione radiotelevisiva alle condizioni previste dal capitolato d’oneri. In quanto tale, esso gode dei diritti di sfruttamento di tali estratti a partire da un anno dalla loro prima diffusione.</ALINEA><ALINEA>L’istituto rimane proprietario dei supporti e dei materiali tecnici e detiene i diritti di sfruttamento degli archivi audiovisivi delle società nazionali di diffusione radiotelevisiva e della società menzionata all’articolo 58 che gli sono stati trasferiti prima della pubblicazione della legge n. 2000-719 del <DATE ISO="20000801">1<HT TYPE="SUP">o</HT> agosto 2000</DATE> [che modifica la legge n. 86‑1067 del <DATE ISO="19860930">30 settembre 1986</DATE> relativa alla libertà di comunicazione (GURF del <DATE ISO="20000802">2 agosto 2000</DATE>, pag. 11903)]. Le società nazionali di diffusione radiotelevisiva nonché la società menzionata all’articolo 58 mantengono, tuttavia, ciascuna per quanto la riguarda, un diritto di uso prioritario di tali archivi.</ALINEA><ALINEA>L’istituto esercita i diritti di sfruttamento menzionati al presente paragrafo nel rispetto dei diritti morali e patrimoniali dei titolari dei diritti d’autore o dei diritti connessi al diritto d’autore e dei loro aventi causa. Tuttavia, in deroga agli articoli L. 212‑3 e L. 212‑4 del codice della proprietà intellettuale, le<?PAGE NO="5"?> condizioni di sfruttamento delle prestazioni degli artisti interpreti o secutori degli archivi menzionati nel presente articolo e le remunerazioni alle quali detto sfruttamento dà luogo sono disciplinate da accordi conclusi tra gli artisti interpreti stessi o le organizzazioni dei lavoratori rappresentative degli artisti interpreti e l’istituto. Tali accordi devono precisare, in particolare, il sistema delle remunerazioni e le modalità di versamento di tali remunerazioni<QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Procedimento principale e questione pregiudiziale</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11</NO.P><TXT>L’INA è un ente pubblico statale francese a carattere industriale e commerciale, che è responsabile della conservazione e della valorizzazione del patrimonio audiovisivo nazionale. In quanto tale, esso garantisce, in particolare, la conservazione degli archivi audiovisivi dei produttori audiovisivi che sono le società nazionali di diffusione radiotelevisiva e contribuisce alla loro gestione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12</NO.P><TXT>PG e GF sono gli aventi causa di ZV, un musicista deceduto nel corso del 1985.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13</NO.P><TXT>Nel 2009 PG e GF hanno constatato che l’INA commercializzava, nel suo negozio online, senza la loro autorizzazione, videogrammi e fonogrammi riproducenti prestazioni di ZV effettuate nel corso degli anni tra il 1959 e il 1978. Emerge dal fascicolo di cui dispone la Corte che tali videogrammi e fonogrammi erano stati prodotti e poi diffusi da società nazionali di diffusione radiotelevisiva.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20091228">28 dicembre 2009</DATE> PG e GF, sulla base dell’articolo L. 212‑3 del codice della proprietà intellettuale, hanno citato in giudizio l’INA per ottenere risarcimento dell’asserita lesione dei diritti di artisti interpreti che essi detengono.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15</NO.P><TXT>Con decisione del <DATE ISO="20130124">24 gennaio 2013</DATE> il tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi, Francia) ha accolto tale domanda. Tale giudice ha considerato, in particolare, che l’applicazione dell’articolo 49 modificato non dispensava l’INA dall’ottenere la previa autorizzazione dell’artista interprete per l’uso della fissazione di tali prestazioni. Infatti, gli accordi collettivi previsti da quest’ultima disposizione intenderebbero unicamente determinare le retribuzioni dovute per i nuovi sfruttamenti, a condizione che un primo sfruttamento sia stato autorizzato dagli artisti interpreti interessati. Orbene, nel caso di specie, l’INA non avrebbe fornito la prova di una siffatta autorizzazione. Con sentenza dell’<DATE ISO="20140611">11 giugno 2014</DATE>, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia), adita dall’INA, ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16</NO.P><TXT>Con sentenza del <DATE ISO="20151014">14 ottobre 2015</DATE>, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) ha parzialmente annullato la sentenza della cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi). Tale giudice ha rilevato che la menzionata Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che l’applicazione del regime derogatorio di cui trattasi fosse subordinata alla prova dell’autorizzazione da parte dell’artista interprete del primo sfruttamento della sua prestazione, aggiungendo così alla legge una condizione che essa non conteneva.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17</NO.P><TXT>Con sentenza del <DATE ISO="20170310">10 marzo 2017</DATE>, su rinvio a seguito di cassazione, la cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles, Francia) ha respinto le domande di PG e GF. Infatti, tale giudice ha considerato, in sostanza, che l’articolo 49 modificato introduce, a solo beneficio dell’INA, una presunzione semplice di previo consenso dell’artista interprete, che può essere combattuta, e non rimette quindi in discussione il diritto esclusivo dell’artista interprete. Gli accordi con le organizzazioni sindacali, previsti da detto articolo, non conferirebbero loro il diritto <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0014" ID="QS0014"/>di autorizzare e vietare<QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="00BB" ID="QE0014"/> devoluto all’artista interprete, ma avrebbero il solo scopo di fissare la sua retribuzione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18</NO.P><TXT>PG e GF nonché la Spedidam, intervenuta volontariamente dinanzi alla cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles), hanno impugnato la sua sentenza dinanzi al giudice del rinvio. Quest’ultimo precisa di nutrire dubbi quanto alla compatibilità, con gli articoli 2, 3 e 5 della direttiva 2001/29, del regime giuridico previsto dall’articolo 49 modificato.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="6"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19</NO.P><TXT>In tali circostanze, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0015" ID="QS0015"/>Se gli articoli 2, lettera b), 3, paragrafo 2, lettera a), e 5 della direttiva [2001/29], debbano essere interpretati nel senso che non ostano a che una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 49 [modificato], istituisca, a favore dell’[INA], beneficiario, sugli archivi audiovisivi, dei diritti di sfruttamento delle società nazionali di diffusione radiotelevisiva, un regime derogatorio che prevede che le condizioni di sfruttamento delle prestazioni degli artisti interpreti e le remunerazioni alle quali detto sfruttamento dà luogo siano disciplinate da accordi conclusi tra gli artisti interpreti stessi o le organizzazioni dei lavoratori rappresentative degli artisti interpreti e tale istituto, ove detti accordi devono precisare, in particolare, il sistema delle remunerazioni e le modalità di versamento di tali remunerazioni<QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="00BB" ID="QE0015"/>.</P></QUOT.S></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Applicazione nel tempo della direttiva 2001/29</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20</NO.P><TXT>Com’è stato ricordato al punto 13 della presente sentenza, le registrazioni di cui trattasi sono state realizzate nel corso degli anni tra il 1959 e il 1978.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21</NO.P><TXT>Ai sensi del suo articolo 10, paragrafo 1, le disposizioni della direttiva 2001/29 si applicano a tutte le opere e agli altri materiali protetti contemplati dalla direttiva stessa che, alla data del <DATE ISO="20021222">22 dicembre 2002</DATE>, sono tutelati dalla legislazione degli Stati membri relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi o rispondono ai criteri per la tutela ai sensi della stessa direttiva o delle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2 della direttiva medesima. L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 precisa che essa non si applica <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0016" ID="QS0016"/>agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del <DATE ISO="20021222">22 dicembre 2002</DATE><QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22</NO.P><TXT>Mentre l’INA e il governo francese hanno fatto valere, in udienza, che la direttiva 2001/29 non è applicabile ratione temporis alla controversia di cui al procedimento principale, in quanto il governo francese precisa he l’INA disponeva ben prima del <DATE ISO="20021222">22 dicembre 2002</DATE> dei diritti sulle registrazioni in questione, la Spedidam, dal canto suo, ha affermato che l’INA non disponeva di alcun diritto acquisito prima di tale data.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23</NO.P><TXT>Spetta al giudice del rinvio stabilire se, e in quale misura, le parti di cui al procedimento principale possano avvalersi di eventuali diritti acquisiti o di atti conclusi prima del <DATE ISO="20021222">22 dicembre 2002</DATE>, i quali non possono in alcun modo essere pregiudicati dalle disposizioni della direttiva 2001/29.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Sulla questione pregiudiziale</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24</NO.P><TXT>In limine, occorre rilevare, per quanto riguarda il contesto giuridico in cui s’inserisce la presente causa, che dalla decisione di rinvio risulta che, ai sensi dell’articolo L. 212‑3 del codice della proprietà intellettuale, sono soggette all’autorizzazione scritta dell’artista interprete la fissazione della sua prestazione, la sua riproduzione e la sua comunicazione al pubblico. Ai sensi dell’articolo L. 212‑4 di tale codice, la firma del contratto stipulato tra un artista interprete e un produttore per la realizzazione di un’opera audiovisiva vale come autorizzazione a fissare, riprodurre e comunicare al pubblico la prestazione dell’artista interprete.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25</NO.P><TXT>La legge n. 2006/961 del <DATE ISO="20060801">1<HT TYPE="SUP">o</HT> agosto 2006</DATE> ha modificato il punto II dell’articolo 49 della legge relativa alla libertà di comunicazione prevedendo, in particolare, da un lato, che <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0017" ID="QS0017"/>l’istituto sfrutta gli estratti dagli archivi audiovisivi delle società nazionali di diffusione radiotelevisiva alle condizioni previste dal capitolato d’oneri<QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/> e che, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0018" ID="QS0018"/>in quanto tale, esso gode dei diritti di sfruttamento di tali estratti a partire da un anno dalla loro prima diffusione<QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/> nonché, dall’altro, che <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0019" ID="QS0019"/>in deroga agli articoli L. 212‑3 e L. 212‑4 del codice della proprietà intellettuale, le condizioni di sfruttamento delle prestazioni degli artisti interpreti degli archivi menzionati nel presente articolo e le remunerazioni alle quali detto<?PAGE NO="7"?> sfruttamento dà luogo sono disciplinate da accordi conclusi tra gli artisti interpreti stessi o le organizzazioni dei lavoratori rappresentative degli artisti interpreti e l’istituto<QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/>, e che <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0020" ID="QS0020"/>tali accordi devono precisare, in particolare, il sistema delle remunerazioni e le modalità di versamento di tali remunerazioni<QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="00BB" ID="QE0020"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26</NO.P><TXT>Risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte che PG, GF e la Spedidam considerano che l’articolo 49 modificato istituisca un regime di deroga, non conforme all’articolo 5 della direttiva 2001/29, ai diritti esclusivi degli artisti interpreti di cui all’articolo 2, lettera b), e all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, dal momento che consentirebbe all’INA di proporre sul suo sito Internet di scaricare a pagamento prestazioni di artisti interpreti, senza dover dimostrare la loro autorizzazione a tale scopo.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27</NO.P><TXT>Per contro, l’INA ritiene che tale articolo non costituisca né un’eccezione né una limitazione ai diritti esclusivi degli artisti interpreti, dal momento che si limiterebbe a strutturare il regime probatorio di tali diritti, istituendo una presunzione relativa di cessione dei diritti di sfruttamento degli artisti interpreti a vantaggio dell’INA, in quanto tale presunzione gli evita di dover giustificare l’autorizzazione scritta o il contratto di lavoro di cui agli articoli L. 212‑3 e L. 212‑4 del codice della proprietà intellettuale. L’INA aggiunge che, in base all’articolo 49 modificato, esso ha concluso accordi collettivi con organizzazioni di lavoratori subordinati rappresentativi degli artisti interpreti che determinano le condizioni di gestione delle loro prestazioni nonché la loro retribuzione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28</NO.P><TXT>Alla luce di tali considerazioni, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE, le funzioni della Corte e quelle del giudice del rinvio sono chiaramente separate, ed è esclusivamente a quest’ultimo che spetta interpretare il diritto nazionale (sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130115">15 gennaio 2013</DATE>, <NAME.CASE>Križan e a.</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑416/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:8">EU:C:2013:8</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0058">58</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29</NO.P><TXT>Pertanto, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, non spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni nazionali. La Corte è infatti, tenuta a prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione e i giudici nazionali, il contesto, nel suo insieme considerato, nel quale si inserisce la questione pregiudiziale, così come definito dalla decisione di rinvio (v., in tal senso, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20101021">21 ottobre 2010</DATE>, <NAME.CASE>Padawan</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑467/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:620">EU:C:2010:620</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0022">22</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30</NO.P><TXT>Occorre altresì ricordare la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale, nell’applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE. L’esigenza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20120124">24 gennaio 2012</DATE>, <NAME.CASE>Dominguez</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑282/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2012:33">EU:C:2012:33</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0024">24</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza citata).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31</NO.P><TXT>Nella decisione di rinvio, il giudice del rinvio precisa che l’INA, il quale, come ricordato al punto 11 della presente sentenza, è incaricato di conservare e valorizzare il patrimonio audiovisivo nazionale, si è trovato nell’impossibilità di sfruttare una parte del proprio fondo, non avendo detto istituto conservato, nei fascicoli di produzione dei programmi audiovisivi di cui trattasi, i contratti di lavoro conclusi con gli artisti interpreti o esecutori interessati. Non disponendo dell’autorizzazione scritta, ai sensi dell’articolo L. 212‑3 del codice della proprietà intellettuale, degli artisti interpreti o dei loro aventi diritto, la cui identificazione e ricerca potevano risultare difficili, se non addirittura impossibili, o del contratto di lavoro concluso da questi ultimi con i produttori di tali programmi, l’INA non avrebbe potuto avvalersi della presunzione di autorizzazione di cui all’articolo L. 212‑4 del codice della proprietà intellettuale.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="8"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32</NO.P><TXT>Il giudice del rinvio aggiunge che era, infatti, per consentire all’INA di adempiere alla sua missione di servizio pubblico, che la legge n. 2006/961 del <DATE ISO="20060801">1<HT TYPE="SUP">o</HT> agosto 2006</DATE> ha modificato il punto II dell’articolo 49 della legge relativa alla libertà di comunicazione nel senso di cui al punto 24 della presente sentenza. Tale giudice indica, del resto, che la normativa nazionale di cui al procedimento principale non rientra in alcuna delle eccezioni e limitazioni che gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere in base all’articolo 5 della direttiva 2001/29.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33</NO.P><TXT>Peraltro, come rilevato ai punti da 15 a 17 della presente sentenza, mentre il tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi) e la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) hanno dichiarato che l’articolo 49 modificato non dispensava l’INA dall’ottenere la previa autorizzazione dell’artista interprete per l’utilizzo della fissazione delle sue prestazioni, la Cour de cassation, adita in sede di impugnazione, ha considerato, in sostanza, che l’applicazione del regime <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0021" ID="QS0021"/>derogatorio<QUOT.END REF.START="QS0021" CODE="00BB" ID="QE0021"/> di cui al procedimento principale non era subordinata alla prova dell’autorizzazione da parte dell’artista interprete del primo sfruttamento della sua prestazione. Successivamente, la cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles), la cui sentenza è oggetto di un ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, ha interpretato tale articolo 49 modificato nel senso che esso istituisce a favore dell’INA una presunzione semplice di previo consenso dell’artista interprete allo sfruttamento commerciale della fissazione delle sue prestazioni contenute nei suoi archivi.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34</NO.P><TXT>In tali circostanze, occorre considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, in materia di sfruttamento di archivi audiovisivi da parte di un’istituzione designata a tal fine, stabilisce una presunzione relativa di autorizzazione dell’artista interprete alla fissazione e allo sfruttamento della sua prestazione, qualora tale artista interprete partecipi alla registrazione di un’opera audiovisiva ai fini della sua diffusione radiotelevisiva.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 2, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, gli Stati membri prevedono il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione nonché la messa a disposizione del pubblico, per gli artisti interpreti o esecutori, delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36</NO.P><TXT>Anzitutto, si deve rilevare che alla tutela che tali disposizioni conferiscono agli artisti interpreti deve essere riconosciuta una portata ampia (v., per analogia, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161116">16 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Soulier e Doke</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑301/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:878">EU:C:2016:878</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0030">30</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata). Infatti, come enunciano i considerando 21 e 24 della direttiva 2001/29, occorre, da un lato, dare agli atti coperti dal diritto di riproduzione una definizione ampia per garantire la certezza del diritto nel mercato interno. Dall’altro lato, il diritto di mettere a disposizione del pubblico il materiale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, andrebbe inteso come riguardante tutti gli atti che mettono tale materiale a disposizione del pubblico non presente nel luogo in cui hanno origine tali atti.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37</NO.P><TXT>Pertanto, detta tutela deve essere intesa, segnatamente, alla stregua della protezione conferita dal diritto d’autore, nel senso che non si limita al godimento dei diritti garantiti dall’articolo 2, lettera b), e dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2001/29, ma si estende all’esercizio dei diritti stessi (v., in tal senso, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161116">16 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Soulier e Doke</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑301/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:878">EU:C:2016:878</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0031">31</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0038"><NO.P>38</NO.P><TXT>Occorre altresì ricordare che i diritti garantiti agli artisti interpreti dall’articolo 2, lettera b), e dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 hanno natura preventiva, nel senso che qualsiasi atto di riproduzione o messa a disposizione del pubblico delle fissazioni delle loro esecuzioni richiede il loro previo consenso. Ne deriva che, fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste, in termini tassativi, dall’articolo 5 della medesima direttiva, qualsivoglia utilizzazione di un’opera effettuata da un terzo in assenza di un siffatto previo consenso deve essere considerata lesiva dei<?PAGE NO="9"?> diritti dell’autore di detta opera (v., in tal senso, sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161116">16 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Soulier e Doke</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑301/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:878">EU:C:2016:878</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0033">33</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0034">34</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, nonché del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180807">7 agosto 2018</DATE>, <NAME.CASE>Renckhoff</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑161/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:634">EU:C:2018:634</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0029">29</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, e giurisprudenza ivi citata).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0039"><NO.P>39</NO.P><TXT>Un’interpretazione del genere è conforme all’obiettivo di tutela elevata dei diritti degli artisti interpreti, al quale si riferisce il considerando 9 della direttiva 2001/29, nonché alla necessità, richiamata, in sostanza, al considerando 10 di tale direttiva, per gli artisti interpreti di ottenere un adeguato compenso per l’uso delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche al fine di consentire loro di continuare la loro attività creativa e artistica.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0040"><NO.P>40</NO.P><TXT>Ciò premesso, come la Corte ha già rilevato, nella sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161116">16 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Soulier e Doke</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑301/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:878">EU:C:2016:878</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0035">35</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), in merito ai diritti esclusivi dell’autore, l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 non precisano il modo in cui il previo consenso dell’artista interprete deve manifestarsi, di modo che tali disposizioni non possono essere interpretate nel senso che impongono che un siffatto consenso sia necessariamente espresso in modo scritto o esplicito. Occorre considerare, al contrario, che dette disposizioni consentono di esprimerlo anche in modo implicito, per quanto, come la Corte ha ricordato al punto 37 della medesima sentenza, le condizioni alle quali un consenso tacito può essere ammesso siano definite in senso restrittivo, al fine di non privare di contenuto il principio stesso del previo consenso.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0041"><NO.P>41</NO.P><TXT>Nel caso di specie, com’è stato rilevato ai punti da 31 a 33 della presente sentenza, l’articolo 49 modificato stabilisce, per quanto riguarda l’artista interprete che partecipa alla realizzazione di un’opera audiovisiva, una presunzione relativa, a vantaggio dell’INA, di autorizzazione, da parte di tale artista interprete, della fissazione e dello sfruttamento della sua prestazione, la quale consente di ovviare all’esigenza, prevista dall’articolo L. 212‑3 del codice della proprietà intellettuale, di disporre di un’autorizzazione scritta dell’artista interprete per tali usi.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0042"><NO.P>42</NO.P><TXT>A tale proposito, innanzitutto, va rilevato che un artista interprete che partecipa di persona alla realizzazione di un’opera audiovisiva ai fini della sua diffusione radiotelevisiva da parte di società nazionali di diffusione radiotelevisiva, e che è quindi presente sul luogo di registrazione di tale opera a tal fine, da un lato, è a conoscenza dell’utilizzo previsto della sua prestazione (v., per analogia, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161116">16 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Soulier e Doke</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑301/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:878">EU:C:2016:878</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0043">43</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), e dall’altro, effettua la sua prestazione ai fini di una siffatta utilizzazione, di modo che è consentito ritenere, in assenza di prove contrarie, che egli, per effetto di tale partecipazione, abbia autorizzato la fissazione della detta prestazione nonché l’utilizzo della stessa.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0043"><NO.P>43</NO.P><TXT>Inoltre, nei limiti in cui risulta che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale consente all’artista interprete o ai suoi aventi diritto di dimostrare che quest’ultimo non ha consentito allo sfruttamento successivo della sua prestazione, la presunzione di cui al punto 34 della presente sentenza presenta natura confutabile. Pertanto, nella parte in cui tale normativa si limita a derogare all’esigenza, posta all’articolo L. 212‑3 del codice della proprietà intellettuale ma non prevista dal diritto dell’Unione, di un’autorizzazione scritta dell’artista interprete, detta normativa riguarda unicamente la modifica delle modalità di prova dell’esistenza di una siffatta autorizzazione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0044"><NO.P>44</NO.P><TXT>Infine, una tale presunzione consente di mantenere il giusto equilibrio in materia di diritti e di interessi tra le diverse categorie di titolari di diritti, di cui al considerando 31 della direttiva 2001/29. In particolare, come evoca in sostanza il considerando 10 di tale direttiva, per poter continuare la loro attività creativa e artistica, gli artisti interpreti devono ottenere un adeguato compenso per l’utilizzo delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche, al pari dei produttori per finanziare tale lavoro. Orbene, nel caso di specie, nel caso in cui l’INA non avesse nei suoi archivi le autorizzazioni scritte degli artisti interpreti o dei loro aventi diritto o i contratti di lavoro conclusi da questi ultimi con i produttori dei programmi audiovisivi di cui trattasi, tale istituto si troverebbe nell’impossibilità di gestire una parte del suo fondo, il che risulterebbe lesivo degli interessi di altri titolari di diritti, come<?PAGE NO="10"?> quelli dei realizzatori delle opere audiovisive di cui trattasi, dei produttori delle stesse, vale a dire le società nazionali di diffusione radiotelevisiva, danti causa dell’INA, o anche altri artisti interpreti che possono aver effettuato prestazioni nell’ambito della realizzazione delle opere stesse.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0045"><NO.P>45</NO.P><TXT>Una tale presunzione non può, in ogni caso, incidere sul diritto degli artisti interpreti di ottenere un’adeguata remunerazione per l’utilizzo delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0046"><NO.P>46</NO.P><TXT>Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, in materia di sfruttamento di archivi audiovisivi da parte di un’istituzione designata a tal fine, stabilisce una presunzione relativa di autorizzazione dell’artista interprete alla fissazione e allo sfruttamento della sua prestazione, qualora tale artista interprete partecipi alla registrazione di un’opera audiovisiva ai fini della sua diffusione radiotelevisiva.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Sulle spese</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0047"><NO.P>47</NO.P><TXT>Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO>Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:</INTRO><P><HT TYPE="BOLD">L’articolo 2, lettera b), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20010522">22 maggio 2001</DATE>, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, in materia di sfruttamento di archivi audiovisivi da parte di un’istituzione designata a tal fine, stabilisce una presunzione relativa di autorizzazione dell’artista interprete alla fissazione e allo sfruttamento della sua prestazione, qualora tale artista interprete partecipi alla registrazione di un’opera audiovisiva ai fini della sua diffusione radiotelevisiva.</HT></P></JURISDICTION></CONTENTS.JUDGMENT><SIGNATURE.CASE><SIGNATORY><P>Firme</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></JUDGMENT>