COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 24.8.2020
COM(2020) 468 final
2020/0221(NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che concede alla Lettonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID‐19
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ("regolamento SURE") definisce il quadro giuridico per fornire assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri che subiscano o rischino seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all'epidemia di COVID-19. Il sostegno a titolo dello strumento SURE serve a finanziare, in primo luogo, i regimi di riduzione dell'orario lavorativo o le misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l'incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito, nonché determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro.
Il 7 agosto 2020 la Lettonia ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento SURE. In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione ha consultato le autorità lettoni per verificare l'aumento repentino e severo, dovuto alla pandemia di COVID-19, della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a un regime di compensazione dei lavoratori inattivi e alle relative spese, ossia l'indennità per il periodo di inattività e il bonus per i lavoratori con figli a carico; a un regime di sovvenzioni salariali per il settore delle esportazioni; a pagamenti di sostegno alla retribuzione per i professionisti del settore medico e i lavoratori del settore culturale; alle spese sanitarie per i dispositivi di protezione individuale e alle prestazioni di malattia connesse alla COVID-19. L'aumento riguarda in particolare:
1)un regime di compensazione dei lavoratori inattivi. Il regime paga lo stipendio ai lavoratori dipendenti delle imprese del settore privato in cassa integrazione. Esso copre tra il 50 % e il 75 % degli stipendi dei lavoratori dipendenti, a seconda delle dimensioni dell'impresa, con un importo massimo di 700 EUR per dipendente al mese. Al regime di compensazione dei lavoratori inattivi si aggiungono il regime delle indennità per il periodo di inattività e il bonus per i lavoratori con figli a carico. Il regime delle indennità per il periodo di inattività prevede una prestazione minima per i lavoratori dipendenti in cassa integrazione o per i lavoratori autonomi che non possono beneficiare del sostegno erogato nell'ambito del regime di compensazione dei lavoratori inattivi per motivi indipendenti dalla loro volontà o che da tale regime ricevono un importo inferiore a 180 EUR. Il regime assicura un livello minimo di sostegno, garantendo che tutti i lavoratori dipendenti o autonomi beneficino di una prestazione non inferiore a 180 EUR al mese. Il regime del bonus per i figli a carico prevede un ulteriore sostegno per i lavoratori dipendenti in cassa integrazione che hanno figli a carico;
2)un regime di sovvenzioni salariali per i settori del turismo e delle esportazioni, che costituisce un proseguimento del regime per i lavoratori inattivi specificamente destinato ai settori del turismo e delle esportazioni. La misura prevede che il beneficiario dimostri che le risorse saranno utilizzate per coprire i costi salariali;
3)due pagamenti di sostegno alla retribuzione per i professionisti del settore medico e i lavoratori del settore culturale. Con tali pagamenti vengono erogate sovvenzioni ai settori medico e culturale al fine di sostenere il pagamento delle retribuzioni mentre i lavoratori sono in cassa integrazione. Entrambi i regimi sono subordinati al fatto che le sovvenzioni siano utilizzate per coprire i costi salariali;
4)le spese sanitarie per i dispositivi di protezione individuale e altre forniture mediche al fine di garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti del settore pubblico, in particolare degli operatori sanitari;
5)le prestazioni di malattia connesse alla COVID-19, in base alle quali il governo ha finanziato il congedo per malattia delle persone che hanno dovuto assentarsi dal lavoro a causa dell'obbligo di autoisolamento o di autoquarantena. Di norma una parte della prestazione di malattia dovrebbe essere versata dal datore di lavoro, mentre in base a tale regime lo Stato ha coperto l'intero costo.
La Lettonia ha fornito alla Commissione le informazioni pertinenti.
Alla luce degli elementi disponibili, la Commissione propone che il Consiglio adotti una decisione di esecuzione per concedere alla Lettonia assistenza finanziaria a norma del regolamento SURE a sostegno delle misure di cui sopra.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta è pienamente coerente con il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, a norma del quale viene presentata.
La proposta si affianca a un altro strumento del diritto dell'Unione finalizzato a fornire un sostegno agli Stati membri in caso di emergenze, ovvero il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) ("regolamento (CE) n. 2012/2002"). Il 30 marzo è stato adottato il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il predetto strumento per estenderne l'ambito di applicazione alle gravi emergenze di sanità pubblica e per definire gli interventi specifici ammissibili al finanziamento.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta è parte integrante di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di COVID-19, come l'"iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", e viene a integrare altri strumenti di sostegno all'occupazione, quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)/InvestEU. Utilizzando operazioni di assunzione e di concessione di prestiti nella particolare situazione determinata dall'epidemia di COVID-19 per fornire un sostegno agli Stati membri, la presente proposta funge da seconda linea di difesa per finanziare regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, contribuendo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica dello strumento è il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta fa seguito alla richiesta di uno Stato membro e dimostra solidarietà europea fornendo a uno Stato membro colpito dall'epidemia di COVID-19 assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di prestiti temporanei. Tale assistenza, che costituisce una seconda linea di difesa, sostiene temporaneamente l'incremento della spesa pubblica connesso a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, al fine di aiutare il governo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito.
Il sostegno, che gioverà alla popolazione colpita, concorre a mitigare l'impatto sociale ed economico diretto dell'attuale crisi della COVID-19.
•Proporzionalità
La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dallo strumento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.
•Valutazione d'impatto
Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La Commissione dovrebbe essere in grado di contrarre prestiti sui mercati finanziari al fine di erogarli agli Stati membri che chiedono assistenza finanziaria nell'ambito dello strumento SURE.
Oltre alle garanzie degli Stati membri, nel quadro sono integrate altre salvaguardie tese ad assicurare la solidità finanziaria del regime:
·un approccio rigoroso e prudente nella gestione finanziaria;
·un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annuale e l'esposizione eccessiva a singoli Stati membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno;
·la possibilità di rinnovare il debito.
2020/0221 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che concede alla Lettonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID‐19
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di Covid‐19, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 7 agosto 2020 la Lettonia ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e le sue conseguenze socioeconomiche per i lavoratori.
(2)Si prevede che l'epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Lettonia per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Lettonia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 7,3 % e al 43,1 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d'estate 2020 della Commissione, il PIL della Lettonia diminuirà del 7 % nel 2020.
(3)L'epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Lettonia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica lettone connessa al regime di compensazione dei lavoratori inattivi e ai relativi regimi di sostegno, ossia l'indennità per il periodo di inattività e il bonus per i lavoratori con figli a carico; a un regime di sovvenzioni salariali per il settore delle esportazioni; a pagamenti di sostegno alla retribuzione per i professionisti del settore medico e i lavoratori del settore culturale; alle spese sanitarie per i dispositivi di protezione individuale e alle prestazioni di malattia connesse alla COVID19, illustrati nei considerando da 4 a 7.
(4)Il regolamento n. 179 (adottato il 31 marzo 2020) relativo all'indennità per il periodo di inattività per i lavoratori autonomi colpiti dalla diffusione della COVID-19 e il regolamento n. 165 (adottato il 26 marzo 2020) relativo ai datori di lavoro colpiti dalla crisi causata dalla COVID-19 che possono beneficiare dell'indennità per il periodo di inattività e della rateizzazione dei pagamenti per il versamento tardivo delle imposte o del loro differimento fino a tre anni, citati nella richiesta della Lettonia del 7 agosto 2020, hanno introdotto un regime di compensazione dei lavoratori inattivi. Il regime paga lo stipendio ai lavoratori dipendenti delle imprese del settore privato in cassa integrazione. Esso copre tra il 50 % e il 75 % degli stipendi dei lavoratori dipendenti, a seconda delle dimensioni dell'impresa, con un importo massimo di 700 EUR per dipendente al mese. Al regime di compensazione dei lavoratori inattivi si aggiungono il regime delle indennità per il periodo di inattività e il bonus per i lavoratori con figli a carico. Sulla base dell'ordinanza del Consiglio dei ministri n. 236 sull'allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato "Fondi destinati a situazioni di emergenza nazionali", citato nella richiesta della Lettonia del 7 agosto 2020, il regime delle indennità per il periodo di inattività prevede una prestazione minima per i lavoratori dipendenti in cassa integrazione o per i lavoratori autonomi che non possono beneficiare del sostegno erogato nell'ambito del regime di compensazione dei lavoratori inattivi per motivi indipendenti dalla loro volontà o che da tale regime ricevono un importo inferiore a 180 EUR. Il regime assicura un livello minimo di sostegno, garantendo che tutti i lavoratori dipendenti o autonomi beneficino di una prestazione non inferiore a 180 EUR al mese. Il regime del bonus per i figli a carico prevede un ulteriore sostegno per i lavoratori dipendenti in cassa integrazione che hanno figli a carico. Tale misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché fornisce a lavoratori dipendenti e autonomi un sostegno al reddito che contribuirà a coprire le spese per la cura dei bambini durante la chiusura delle scuole e aiuterà così i genitori a proseguire l'attività lavorativa, evitando che il rapporto di lavoro sia messo a repentaglio.
(5)La relazione informativa sulle misure per superare la crisi della COVID-19 e per la ripresa economica ha istituito un regime di sovvenzioni salariali per i settori del turismo e delle esportazioni, che costituisce un proseguimento del regime per i lavoratori inattivi specificamente destinato ai settori del turismo e delle esportazioni. La misura prevede che il beneficiario dimostri che le risorse saranno utilizzate per coprire i costi salariali.
(6)Le autorità hanno introdotto due pagamenti di sostegno alla retribuzione per i professionisti del settore medico e i lavoratori del settore culturale. Sulla base, rispettivamente, della legge sulle misure per la prevenzione e l'eliminazione della minaccia per lo Stato e delle sue conseguenze dovute alla diffusione della COVID-19, della legge sull'eliminazione delle conseguenze della diffusione dell'infezione da COVID-19 e dell'ordinanza del Consiglio dei ministri n. 303 sull'allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato "Fondi di contingenza", citati nella richiesta della Lettonia del 7 agosto 2020, con i pagamenti di sostegno alla retribuzione vengono erogate sovvenzioni ai settori medico e culturale al fine di sostenere il pagamento delle retribuzioni mentre i lavoratori sono in cassa integrazione. Entrambi i regimi sono subordinati al fatto che le sovvenzioni siano utilizzate per coprire i costi salariali.
(7)Infine, la Lettonia ha introdotto due misure sanitarie. Sulla base delle ordinanze nn. 79, 118 e 220 del Consiglio dei ministri sull'allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato "Fondi per le emergenze", citati nella richiesta della Lettonia del 7 agosto 2020, le autorità hanno aumentato le spese sanitarie per i dispositivi di protezione individuale e altre forniture mediche al fine di garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti del settore pubblico, in particolare degli operatori sanitari. Inoltre, sulla base del regolamento del Consiglio dei ministri n. 380 del 9.6.2020 sulle risorse per garantire la sicurezza epidemiologica necessaria per le istituzioni incluse nell'elenco delle istituzioni e delle esigenze prioritarie, citato nella richiesta della Lettonia del 7 agosto 2020, le autorità hanno erogato le prestazioni di malattia connesse alla COVID-19 come sostegno al congedo per malattia delle persone che hanno dovuto assentarsi dal lavoro a causa dell'obbligo di autoisolamento o di autoquarantena. Di norma una parte della prestazione di malattia dovrebbe essere versata dal datore di lavoro, mentre in base a tale regime lo Stato ha coperto l'intero costo.
(8)La Lettonia soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Lettonia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 212 808 280 EUR dal 1º febbraio 2020 a causa dell'incremento dell'importo direttamente connesso al regime di compensazione dei lavoratori inattivi e ai relativi regimi di sostegno, nonché al regime di sovvenzioni salariali per il settore delle esportazioni, i professionisti del settore medico e il settore culturale. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché le nuove misure apportano benefici a una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Lettonia. La Lettonia intende finanziare 20 108 280 EUR dell'aumento della spesa mediante fondi propri.
(9)La Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Lettonia e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all'epidemia di COVID-19 cui si fa riferimento nella richiesta del 7 agosto 2020.
(10)È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Lettonia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID-19.
(11)La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 TFUE. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 TFUE.
(12)È opportuno che la Lettonia informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.
(13)La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata adottata tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Lettonia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Lettonia soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.
Articolo 2
1.L'Unione mette a disposizione della Lettonia un prestito dell'importo massimo di 192 700 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.
2.Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo l'entrata in vigore della stessa.
3.La Commissione eroga l'assistenza finanziaria dell'Unione a favore della Lettonia al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.
4.La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo sul prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.
5.La Lettonia paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l'Unione.
6.La Commissione decide in merito all'importo e all'erogazione delle rate, nonché all'importo delle tranche.
Articolo 3
La Lettonia può finanziare le seguenti misure:
a)il regime di compensazione dei lavoratori inattivi, secondo quanto previsto dal regolamento n. 179 (adottato il 31 marzo 2020), relativo all'indennità per il periodo di inattività per i lavoratori autonomi colpiti dalla diffusione della COVID-19, e dal regolamento n. 165 (adottato il 26 marzo 2020), relativo ai datori di lavoro colpiti dalla crisi causata dalla COVID-19 che possono beneficiare dell'indennità per il periodo di inattività e della rateizzazione dei pagamenti per il versamento tardivo delle imposte o del loro differimento fino a tre anni;
b)l'indennità per il periodo di inattività, secondo quanto previsto dall'ordinanza del Consiglio dei ministri n. 236 sull'allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato "Fondi destinati a situazioni di emergenza nazionali";
c)il bonus per i lavoratori con figli a carico, secondo quanto previsto dall'ordinanza del Consiglio dei ministri n. 178 sull'allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato "Fondi destinati a situazioni di emergenza nazionali";
d)il regime di sovvenzioni salariali per i settori del turismo e delle esportazioni, secondo quanto previsto dalla relazione informativa sulle misure per superare la crisi di COVID-19 e sulla ripresa economica;
e)pagamenti di sostegno alla retribuzione per i professionisti dei settori medico e culturale, secondo quanto previsto, rispettivamente, dalla legge sulle misure per la prevenzione e l'eliminazione della minaccia per lo Stato e delle sue conseguenze dovute alla diffusione della COVID-19, dalla legge sull'eliminazione delle conseguenze della diffusione dell'infezione da COVID-19 e dall'ordinanza del Consiglio dei ministri n. 303 sull'allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato "Fondi di contingenza";
f)le spese sanitarie per i dispositivi di protezione individuale, secondo quanto previsto dalle ordinanze nn. 79, 118 e 220 del Consiglio dei ministri sull'allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato "Fondi per le emergenze";
g)prestazioni di malattia correlate alla COVID-19, secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio dei ministri n. 380 del 9.6.2020 sulle risorse per garantire la sicurezza epidemiologica necessaria per le istituzioni incluse nell'elenco delle istituzioni e delle esigenze prioritarie.
Articolo 4
La Lettonia informa la Commissione, entro il [DATA: 6 mesi dopo la data di pubblicazione della presente decisione] e successivamente ogni sei mesi, in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.
Articolo 5
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Articolo 6
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente