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16.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/10 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1732 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2018
che istituisce il Sistema di osservazione della placca tettonica europea — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC EPOS)
[notificata con il numero C(2018) 7011]
(I testi in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, slovena e tedesca sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il Belgio, la Danimarca, la Francia, l'Italia, la Norvegia, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Regno Unito e la Slovenia hanno chiesto alla Commissione di istituire il Sistema di osservazione della placca tettonica europea — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC EPOS). Grecia, Islanda e Svizzera hanno reso nota la loro decisione di partecipare a ERIC EPOS in un primo tempo in qualità di osservatori. I suddetti Stati hanno scelto l'Italia come Stato membro ospitante di ERIC EPOS. |
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(2) |
Poiché il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di lasciare l'Unione ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la data della notifica, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida di prorogare tale termine. Di conseguenza, dopo la data del recesso, e fatte salve le eventuali disposizioni dell'accordo di recesso, ai fini della presente decisione di esecuzione il Regno Unito sarà considerato un paese terzo ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 723/2009. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 (2). |
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(4) |
La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le disposizioni di tale regolamento. |
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(5) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È istituito il Sistema di osservazione della placca tettonica europea — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC EPOS).
2. Gli elementi essenziali dello statuto di ERIC EPOS figurano nell'allegato.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, l'Islanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, la Repubblica portoghese, la Confederazione svizzera, la Repubblica di Slovenia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2018
Per la Commissione
Carlos MOEDAS
Membro della Commissione
(1) GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.
(2) Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici esterni alle quattro libertà [2016/755] (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 85).
ALLEGATO
ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI ERIC EPOS
I seguenti articoli e paragrafi degli articoli dello statuto di ERIC EPOS stabiliscono gli elementi essenziali in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio.
1. Compiti e attività
(articolo 3 dello statuto di ERIC EPOS)
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1. |
Il compito principale di ERIC EPOS è istituire e gestire l'infrastruttura distribuita del Sistema di osservazione della placca tettonica europea e fornire un quadro di governance efficace per promuovere l'integrazione e il coordinamento dei servizi centrali tematici (TCS), nonché sviluppare e fornire governance per i servizi centrali integrati (ICS). |
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2. |
ERIC EPOS svolge le seguenti attività:
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3. |
ERIC EPOS assolve il suo compito principale senza scopo di lucro. ERIC EPOS può svolgere attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse al suo compito principale e che non ne mettano a repentaglio l'esecuzione. |
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4. |
ERIC EPOS mantiene una contabilità separata delle spese e degli introiti connessi alle proprie attività economiche e fattura tali attività ai prezzi di mercato oppure, se questi non possono essere determinati, a prezzi corrispondenti ai costi totali maggiorati di un margine ragionevole. Tali attività non sono soggette ad esenzioni fiscali. |
2. Sede legale di ERIC EPOS
(articolo 2, paragrafo 3, dello statuto di ERIC EPOS)
La sede legale di ERIC EPOS è a Roma, in Italia.
3. Denominazione
(articolo 2, paragrafo 1, dello statuto di ERIC EPOS)
Il Sistema di osservazione della placca tettonica europea è istituito come consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ai sensi del regolamento (CE) n. 723/2009 ed è denominato «ERIC EPOS» (di seguito «ERIC EPOS»).
4. Durata
(articolo 26 dello statuto di ERIC EPOS)
ERIC EPOS è istituito per un periodo iniziale di vent'anni. Tale termine può essere prorogato con decisione dell'assemblea generale adottata a maggioranza di due terzi.
5. Scioglimento
(articolo 27 dello statuto di ERIC EPOS)
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1. |
Lo scioglimento di ERIC EPOS avviene per decisione dell'assemblea generale in conformità all'articolo 10 dello statuto. |
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2. |
L'eventuale decisione di scioglimento è notificata da ERIC EPOS alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla data dell'adozione. |
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3. |
Dopo l'estinzione dei debiti di ERIC EPOS, gli attivi rimanenti sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi annuali a ERIC EPOS, specificati all'articolo 9 dello statuto. |
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4. |
ERIC EPOS ne dà notifica alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di scioglimento. |
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5. |
ERIC EPOS cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
6. Responsabilità
(articolo 18 dello statuto di ERIC EPOS)
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1. |
ERIC EPOS è responsabile dei propri debiti. |
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2. |
I membri non sono responsabili in solido dei debiti di ERIC EPOS. La responsabilità finanziaria dei debiti di ERIC EPOS in capo ai membri e agli osservatori permanenti è limitata ai rispettivi contributi a ERIC EPOS, specificati all'articolo 9 dello statuto. |
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3. |
ERIC EPOS sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla sua costituzione o al suo funzionamento. |
7. Politica di accesso
(articolo 19 dello statuto di ERIC EPOS)
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1. |
La politica di accesso ai dati di ERIC EPOS si conforma alle migliori pratiche internazionali in materia di dati pubblici, quali quelle definite dall'Unione europea, e riconosce i diritti dei proprietari dei dati. |
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2. |
ERIC EPOS svolge un ruolo di facilitazione delle attività di ricerca e in linea generale incoraggia l'accesso aperto, sulla base dei principi FAIR, ai dati della ricerca, ai prodotti di dati, ai servizi e ai software, nonché alle strutture di ricerca. |
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3. |
Laddove esistano differenze nelle politiche relative alla condivisione dei dati e alle norme di accesso fisico, ERIC EPOS promuove una cultura di apertura e condivisione all'interno delle comunità di ricerca pubbliche e tra membri, osservatori e terzi. L'accesso si basa su principi di libero accesso nel rispetto dei criteri, della procedura e delle modalità definiti nelle norme di attuazione di ERIC EPOS. |
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4. |
Le procedure e i criteri di valutazione sono resi disponibili al pubblico sul sito web di ERIC EPOS. |
8. Politica di valutazione scientifica
(articolo 20 dello statuto di ERIC EPOS)
Le attività di ERIC EPOS sono valutate ogni 5 anni da un gruppo indipendente di valutatori esterni internazionali particolarmente qualificati, nominati dall'assemblea generale e tenuti a riferire alla stessa; il gruppo effettua valutazioni scientifiche delle attività di ERIC EPOS.
9. Politica di divulgazione
(articolo 21 dello statuto di ERIC EPOS)
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1. |
ERIC EPOS incoraggia i ricercatori a rendere disponibili al pubblico i risultati della propria ricerca, anche attraverso ERIC EPOS stesso. |
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2. |
ERIC EPOS si avvale di diversi canali per raggiungere i destinatari finali, tra cui portali web, newsletter, seminari, partecipazione a conferenze, pubblicazione di articoli su riviste e mezzi di informazione. |
10. Diritti di proprietà intellettuale
(articolo 22 dello statuto di ERIC EPOS)
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1. |
Per «proprietà intellettuale» si intende la proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 2 della convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata il 14 luglio 1967. |
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2. |
I diritti di proprietà intellettuale relativi ai dati di ERIC EPOS e ad altre conoscenze prodotte e sviluppate nell'ambito delle sue attività appartengono alla/e entità o alla/e persone che li hanno generati. |
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3. |
Lo scambio e l'integrazione di proprietà intellettuale fra i membri o fra le entità che li rappresentano sono soggetti alle norme di attuazione approvate dall'assemblea generale. Le norme di attuazione disciplinano anche la riservatezza dei dati scambiati. |
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4. |
La proprietà intellettuale derivante dalle attività finanziate esclusivamente da ERIC EPOS appartiene a ERIC EPOS. |
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5. |
ERIC EPOS ottempera alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati e tutela della vita privata. |
11. Politica in materia di personale
(articolo 23 dello statuto di ERIC EPOS)
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1. |
La politica in materia di personale di ERIC EPOS è disciplinata dalla legislazione del paese in cui il personale è impiegato e svolge abitualmente la propria attività. |
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2. |
Le procedure di selezione, assunzione e impiego del personale di ERIC EPOS sono trasparenti, non discriminatorie e rispettano le pari opportunità. Tutti i posti vacanti in ERIC EPOS sono annunciati pubblicamente. |
12. Politica in materia di appalti
(articolo 24 dello statuto di ERIC EPOS)
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1. |
ERIC EPOS tratta i candidati e gli offerenti degli appalti in modo imparziale e non discriminatorio. La politica di ERIC EPOS in materia di appalti rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. Norme dettagliate sulle procedure e i criteri di appalto sono definite nelle norme di attuazione. |
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2. |
Nell'aggiudicazione di appalti connessi alle attività di ERIC EPOS, i membri e gli osservatori tengono in debito conto le esigenze di ERIC EPOS e le specifiche e i requisiti tecnici definiti dagli organismi competenti. |