82/777/CEE: Decisione della Commissione, del 4 novembre 1982, che modifica la decisione 82/371/CEE relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/29.995 - Navewa/Anseau)a (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 325 del 20/11/1982 pag. 0020 - 0021
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 novembre 1982 che modifica la decisione 82/371/CEE relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/29.995 - Navewa/Anseau) (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede) (82/777/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85, visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 (1), in particolare gli articoli 3 e 15, vista la richiesta di modificare la decisione 82/371/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1981 (IV/29.995 - Navewa/Anseau) (2), in appresso denominata « la decisione », presentata il 23 marzo 1982 dalla SA Robert Bosch NV di Bruxelles, in appresso denominata « la società Bosch », visto il parere del comitato consultivo in materia d'intese e posizioni dominanti emesso, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. 17, il 7 settembre 1982, considerando quanto segue: la decisione ha rilevato che alcune disposizioni della « convenzione concernente l'utilizzazione del marchio di conformità Navewa-Anseau per lavabiancheria e lavastoviglie » conclusa a Bruxelles il 13 dicembre 1978, in appresso denominata « convenzione Navewa-Anseau », costituivano infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato ed ha inflitto ammende alle imprese che hanno partecipato alla sua elaborazione; nei documenti sui quali la Commissione si è basata per determinare l'elenco delle ditte che avevano partecipato a tale elaborazione figurava il nome della ditta Allumalux e negli ulteriori documenti forniti alla Commissione dalla « communauté de l'électricité (CEG) » era menzionata la società « Bosch, ex Allumalux »; in definitiva, è stata la società Bosch la destinataria della corrispondenza e della comunicazione degli addebiti, nonché della decisione che le ha inflitto un'ammenda di 76 500 ECU a causa della sua partecipazione all'elaborazione della convenzione Navewa-Anseau; questa società non ha sollevato la questione dei suoi rapporti giuridici con Allumalux né nella risposta agli addebiti, né nel corso dell'audizione, né nella corrispondenza scambiata dopo l'audizione; dalla richiesta presentata dalla società Bosch risulta che Allumalux era la denominazione commerciale della società IPTC Belgium SA, in appresso denominata « la società IPTC »; la società Bosch, creata il 19 maggio 1980, ha concluso con la società IPTC, il 22 maggio 1980, un accordo con il quale essa ha acquisito una parte delle attività della società IPTC, in particolare quelle relative alla distribuzione di lavabiancheria e di lavastoviglie; la società IPTC, pur essendo localizzata allo stesso indirizzo della società Bosch, svolge in modo indipendente altre attività; il gruppo Bosch, al quale appartiene la società Bosch, non aveva in precedenza e non ha in tale occasione acquisito partecipazioni nel capitale di IPTC; pertanto la società Bosch deve essere annoverata tra le imprese che hanno aderito alla convenzione dopo la sua conclusione (allegato II alla decisione) e non tra quelle che hanno partecipato all'elaborazione della convenzione (allegato I alla decisione); di conseguenza non le deve essere inflitta l'ammenda prevista all'articolo 3 della decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione è così modificata: a) all'articolo 3, paragrafo 3, il nome e l'indirizzo della società Bosch sono soppressi; b) all'allegato I il nome e l'indirizzo della società Bosch sono soppressi; c) all'allegato II è aggiunto « Bosch, chaussée de Mons 128-130, 1070 Bruxelles ». Articolo 2 La SA Robert Bosch NV, chaussée de Mons 128-130, 1070 Bruxelles, è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1982. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Membro della Commissione (1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62. (2) GU n. L 167 del 15. 6. 1982, pag. 39.