31997D0631

97/631/CE: Decisione della Commissione del 12 settembre 1997 che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento del flumioxazine nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 262 del 24/09/1997 pag. 0007 - 0008


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 settembre 1997 che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento del flumioxazine nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/631/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/68/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che la direttiva 91/414/CEE ha previsto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive ammesse ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari;

considerando che il richiedente ha presentato alle competenti autorità nazionali un fascicolo relativo alla sostanza attiva volto ad ottenere l'inclusione delle sostanze attive nell'allegato I della direttiva in parola;

considerando che il 2 maggio 1994 la Cyanamid ha presentato alle autorità francesi un fascicolo riguardante la sostanza attiva detta flumioxazine;

considerando che le autorità in parola hanno comunicato alla Commissione i risultati di un primo esame relativo alla conformità del fascicolo ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa; che successivamente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, il fascicolo è stato trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri;

considerando che il fascicolo riguardante il flumioxazine è stato sottoposto all'esame del comitato fitosanitario permanente il 12 luglio 1996;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva prevede che sia confermata a livello della Comunità la conformità formale di ciascun fascicolo ai requisiti in materia di dati e di informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli previsti dall'allegato III della stessa;

considerando che tale conferma è necessaria per proseguire l'esame dettagliato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere un'autorizzazione provvisoria relativa ai prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti previsti dalla direttiva;

considerando che la concessione di tale autorizzazione non pregiudica un'eventuale richiesta di dati ed informazioni supplementari all'impresa in questione, qualora nel corso dell'esame dettagliato questi ultimi risultassero necessari ai fini della decisione;

considerando che è stato concordato tra gli Stati membri e la Commissione che la Francia proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante il flumioxazine;

considerando che la Francia presenterà alla Commissione senza indugio, al più tardi entro un anno, le conclusioni di tale esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni riguardo all'opportunità o meno di procedere all'inserimento delle sostanze attive e alle eventuali condizioni di utilizzazione; che, al ricevimento di tali conclusioni, l'esame dettagliato proseguirà con la collaborazione tecnica di tutti gli Stati membri, nel quadro del comitato fitosanitario permanente;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il fascicolo di seguito menzionato è ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva di cui trattasi e, per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa, tenuto conto delle utilizzazioni proposte:

fascicolo trasmesso dalla Cyanamid alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del flumioxamide come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 12 luglio 1996.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

(2) GU L 277 del 30. 10. 1996, pag. 25.