COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles,21.3.2018
COM(2018) 142 final
ALLEGATO
della
Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione europea
nel Comitato misto SEE in merito a una modifica
dell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE
(Atti di livello 2 EMIR)
ALLEGATO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N.
del
che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (“accordo SEE”), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici.
(2)Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione.
(3)Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione.
(4)Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione, rettificato dalla GU L 196 del 21.7.2016, pag. 56.
(5)Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni.
(6)Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione, del 16 marzo 2017, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda il termine per conformarsi agli obblighi di compensazione per talune controparti che trattano derivati OTC.
(7)Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, rettificato dalla GU L 19 del 25.1.2017, pag. 97.
(8)Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato IX dell’accordo SEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato IX dell’accordo SEE è così modificato:
1.al punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
“-32015 R 1515: Regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015 (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 63).”
2.Il testo del punto 31bcb (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione) è sostituito da quanto segue:
“32012 R 1247: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20), modificato da:
-32017 R 0105: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 26 ottobre 2016 (GU L 17 del 21.1.2017, pag. 17), rettificato dalla GU L 19 del 25.1.2017, pag. 17.
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come in appresso:
a)all’articolo 4, paragrafo 5, e all’articolo 4 ter, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “nel SEE” sono inseriti dopo i termini “data di applicazione”.
b)All’articolo 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
i)i paragrafi 1 e 2 vanno letti come segue:
“1.
I contratti derivati sono segnalati:
a)entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n..../... del... [JCD 32013R0148.A09], se il repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati è stato registrato ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012 prima della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n..../... del... [JCD 32013R0148.A09];
b)90 giorni dopo la registrazione del repertorio di dati sulla negoziazione per la particolare categoria di derivati ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012, se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati prima della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n..../... del... [JCD 32013R0148.A09] o a tale data, ma in ogni caso non prima di sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n..../... del... [JCD 32013R0148.A09];
c)entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n..../... del... [JCD 32013R0148.A09], se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012 sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n..../... del... [JCD 32013R0148.A09]. L’obbligo di segnalazione decorre da detta data e i contratti sono segnalati all’AESFEM ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, dello stesso regolamento fino al momento in cui sarà registrato un repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati.”;
ii)ai paragrafi 3 e 4, i termini “16 agosto 2012” vanno letti “1º luglio 2017”.”
3.Al punto 31bce (Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione) è inserito quanto segue, con effetto a decorrere da … [inserire: nove mesi dopo la data di entrata in vigore della presente decisione]:
“, modificato da:
-32017 R 0104: Regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione, del 19 ottobre 2016 (GU L 17 del 21.1.2017, pag. 1).”
4.Al punto 31bco (Regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
“31bcp. 32015 R 2205: Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione (GU L 314 dell’1.12.2015, pag. 13), modificato da:
-32017 R 0751: Regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione, del 16 marzo 2017 (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 15).
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:
a)all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “gennaio, febbraio e marzo 2016” vanno letti “gennaio, febbraio e marzo... [inserire: anno di entrata in vigore della presente decisione]”.
b)All’articolo 3:
i)per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 1 va letto come segue:
“In caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all’allegato, l’obbligo di compensazione decorre:
a)sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n..../... del... [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 1;
b)un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n..../... del... [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 2;
c)dal 21 giugno 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 3;
d)due anni dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n..../... del... [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 4.”;
ii)al paragrafo 1, secondo comma, i termini “o tra una controparte stabilita in uno Stato EFTA e una controparte stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea” sono inseriti dopo i termini “tra due controparti appartenenti a categorie diverse di controparti”;
iii)per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 2 va letto come segue:
“In deroga al paragrafo 1, lettere a), b) e c), in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all’allegato e conclusi tra controparti diverse da quelle della categoria 4 appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l’altra nel SEE, l’obbligo di compensazione decorre da:
a)due anni dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n..../... del... [la presente decisione] nel caso in cui nessuna decisione di equivalenza adottata a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell’articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all’allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione, sia applicabile nel SEE; o
b)la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui una decisione di equivalenza adottata a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell’articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all’allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione, sia applicabile nel SEE:
i)60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE contenente la decisione adottata a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell’articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all’allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;
ii)la data di decorrenza dell’obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.”.
c)All’articolo 4:
i)al paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “21 febbraio 2016” vanno letti “due mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”, accordati di conseguenza;
ii)al paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “21 maggio 2016” vanno letti “cinque mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”, accordati di conseguenza;
iii)al paragrafo 4, i termini “, tra una controparte finanziaria stabilita in uno Stato EFTA e una controparte finanziaria stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea” sono inseriti dopo i termini “tra due controparti finanziarie appartenenti a categorie diverse”.
31bcq. 32016 R 0592: Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5), modificato da:
-32017 R 0751: Regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione, del 16 marzo 2017 (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 15).
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:
a)all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “gennaio, febbraio e marzo 2016” vanno letti “gennaio, febbraio e marzo... [inserire: anno di entrata in vigore della presente decisione]”.
b)All’articolo 3:
i)per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 1 va letto come segue:
“In caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all’allegato, l’obbligo di compensazione decorre:
a)un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n..../... del... [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 1;
b)diciotto mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n..../... del... [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 2;
c)dal 21 giugno 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 3;
d)trentanove mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n..../... del... [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 4.”;
ii)al paragrafo 1, secondo comma, i termini “o tra una controparte stabilita in uno Stato EFTA e una controparte stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea” sono inseriti dopo i termini “tra due controparti appartenenti a categorie diverse di controparti”;
iii)per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 2 va letto come segue:
“In deroga al paragrafo 1, lettere a), b) e c), in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all’allegato e conclusi tra controparti diverse da quelle della categoria 4 appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l’altra nel SEE, l’obbligo di compensazione decorre da:
a)trentanove mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n..../... del... [la presente decisione] nel caso in cui nessuna decisione di equivalenza adottata a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell’articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all’allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione, sia applicabile nel SEE; o
b)la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui una decisione di equivalenza adottata a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell’articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all’allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione, sia applicabile nel SEE:
i)60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE contenente la decisione adottata a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell’articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all’allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;
ii)la data di decorrenza dell’obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.”.
c)All’articolo 4:
i)ai paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “9 ottobre 2016” vanno letti “cinque mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”, accordati di conseguenza;
ii)al paragrafo 4, i termini “, tra una controparte finanziaria stabilita in uno Stato EFTA e una controparte finanziaria stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea” sono inseriti dopo i termini “tra due controparti finanziarie appartenenti a categorie diverse”.
31bcr. 32016 R 1178: Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3), rettificato dalla GU L 196 del 21.7.2016, pag. 56, modificato da:
-32017 R 0751: Regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione, del 16 marzo 2017 (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 15).
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:
a)all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “gennaio, febbraio e marzo 2016” vanno letti “gennaio, febbraio e marzo... [inserire: anno di entrata in vigore della presente decisione]”.
b)All’articolo 3:
i)per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 1 va letto come segue:
“Per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all’allegato I, l’obbligo di compensazione decorre:
a)sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n..../... del... [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 1;
b)un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n..../... del... [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 2;
c)dal 21 giugno 2019 per le controparti appartenenti alla categoria 3;
d)due anni dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n..../... del... [la presente decisione] per le controparti appartenenti alla categoria 4.”;
ii)al paragrafo 1, secondo comma, i termini “o tra una controparte stabilita in uno Stato EFTA e una controparte stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea” sono inseriti dopo i termini “tra due controparti appartenenti a categorie diverse di controparti”;
iii)per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo comma del paragrafo 2 va letto come segue:
“In deroga al paragrafo 1, lettere a), b) e c), per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all’allegato I e conclusi tra controparti diverse da quelle della categoria 4 appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l’altra nel SEE, l’obbligo di compensazione decorre da:
a)due anni dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n..../... del... [la presente decisione] nel caso in cui nessuna decisione di equivalenza adottata a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell’articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all’allegato I del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione, sia applicabile nel SEE; o
b)la data più lontana tra le seguenti nel caso in cui una decisione di equivalenza adottata a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell’articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all’allegato I del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione, sia applicabile nel SEE:
i)60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE contenente la decisione adottata a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell’articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all’allegato I del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;
ii)la data di decorrenza dell’obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.”.
c)All’articolo 4:
i)ai paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini “9 ottobre 2016” vanno letti “due mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]”, accordati di conseguenza;
ii)al paragrafo 4, i termini “, tra una controparte finanziaria stabilita in uno Stato EFTA e una controparte finanziaria stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea” sono inseriti dopo i termini “tra due controparti finanziarie appartenenti a categorie diverse”.”
Articolo 2
I testi dei regolamenti delegati (UE) 2015/1515, (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592, (UE) 2016/1178, rettificato dalla GU L 196 del 21.7.2016, pag. 56, (UE) 2017/104 e (UE) 2017/751 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/105, rettificato dalla GU L 19 del 25.1.2017, pag. 97, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles,
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del Comitato misto SEE