COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 21.3.2018
COM(2018) 142 final
2018/0068(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione europea
nel Comitato misto SEE in merito a una modifica
dell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE
(Atti di livello 2 EMIR)
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Obiettivo dei due progetti di decisione del Comitato misto SEE (allegati alla proposta di decisione del Consiglio) è modificare l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE per integrarvi i regolamenti delegati e di esecuzione EMIR.
Gli adattamenti che figurano nei progetti di decisione del Comitato misto SEE allegati non si limitano a quanto si possa considerare semplice adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. La posizione dell’Unione sarà quindi stabilita dal Consiglio.
La presente proposta di decisione riguarda due progetti di decisione del Comitato misto SEE volti a integrare i seguenti atti giuridici dell’UE.
Allegato 1: atti di livello 2 (2012-2014)
(1)Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni.
(2)Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale.
(3)Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni.
(4)Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi.
(5)Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali.
(6)Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali.
(7)Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali.
(8)Regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l’elenco degli enti esonerati.
(9)Regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
(10)Regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell’Unione e alla prevenzione dell’elusione delle norme e degli obblighi.
(11)Regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all’imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali.
(12)Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.
(13)Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.
(14)Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato dei dati che le controparti centrali sono tenute a conservare ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.
(15)Regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipotetico di una controparte centrale conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Allegato 2: atti di livello 2 (2015-2017)
(16)Regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici.
(17)Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione.
(18)Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione.
(19)Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione, rettificato dalla GU L 196 del 21.7.2016, pag. 56.
(20)Regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni.
(21)Regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione, del 16 marzo 2017, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda il termine per conformarsi agli obblighi di compensazione per talune controparti che trattano derivati OTC.
(22)Regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L’allegato progetto di decisioni del Comitato misto SEE estende agli Stati EFTA-SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) la politica dell’UE già esistente.
•Coerenza con le altre normative dell’Unione
L’acquis dell’UE viene esteso agli Stati EFTA-SEE, mediante integrazione nell’accordo SEE, in conformità degli obiettivi e dei principi dell’accordo intesi a creare uno spazio economico europeo dinamico e omogeneo, fondato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La legislazione da integrare nell’accordo SEE si fonda sull’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
A norma dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in ordine a tali decisioni.
Il SEAE e i servizi della Commissione trasmettono il progetto di decisioni del Comitato misto SEE al Consiglio, per adozione quale posizione dell’Unione. Il SEAE conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta è conforme al principio di sussidiarietà per il motivo seguente.
L’obiettivo della presente proposta, ossia garantire l’omogeneità del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della portata e degli effetti dell’azione, essere realizzato meglio a livello dell’Unione.
Il processo di integrazione dell’acquis dell’UE nell’accordo SEE si svolge in conformità del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo, che conferma l’impostazione adottata.
•Proporzionalità
Conformemente al principio di proporzionalità, la presente proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo.
•Scelta dell’atto giuridico
In conformità dell’articolo 98 dell’accordo SEE, lo strumento scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l’attuazione e il funzionamento effettivi dell’accordo SEE. A tal fine, esso prende decisioni nei casi previsti da tale accordo.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Non applicabile
•Consultazioni dei portatori di interessi
Non applicabile
•Assunzione e uso di perizie
Non applicabile
•Valutazione d’impatto
Non applicabile
•Efficienza normativa e semplificazione
Non applicabile
•Diritti fondamentali
Non applicabile
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
L’integrazione dei suddetti atti nell’accordo SEE non ha alcuna incidenza sul bilancio.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Non applicabile
•Documenti esplicativi (per le direttive)
Non applicabile
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Non applicabile
2018/0068 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione europea
nel Comitato misto SEE in merito a una modifica
dell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE
(Atti di livello 2 EMIR)
Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo sullo Spazio economico europeo (“accordo SEE”) è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
(2)A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l’altro, l’allegato IX che contiene disposizioni sui servizi finanziari.
(3)Gli atti elencati di seguito riguardano i servizi finanziari e devono essere integrati nell’accordo SEE:
–regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione,
–regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione,
–regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione,
–regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione,
–regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione,
–regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione,
–regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione,
–regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione,
–regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione,
–regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione,
–regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione,
–regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione,
–regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione,
–regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione,
–regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione,
–regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione,
–regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione,
–regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione,
–regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione,
–regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione,
–regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione
–e regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione.
(4)Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato IX dell’accordo SEE.
(5)La posizione dell’Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisioni allegato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione nel Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE deve basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente