23.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/629 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2015

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Finocchiona (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Finocchiona» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Finocchiona» deve essere registrata.

(3)

Nella lettera del 27 giugno 2013 che accompagnava la domanda di registrazione della denominazione, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che le imprese Negrini Salumi S.A.S. (Renazzo di Cento — Ferrara), Portalupi Salumi (Torino), Salumificio Pedrazzoli Spa (San Giovanni del Dosso — Mantova), Levoni Spa (Castellucchio — Mantova), Cesare Fiorucci Spa (Pomezia — Roma), Renzini Spa (Umbertide — Perugia), Agricola Italiana Alimentare Spa (San Martino Buon Albergo — Verona), Salumificio Subalpino Spa (Diano d'Alba — Cuneo) e Italia Alimentari Spa, ex Industria Bussetana Insaccati Suini Spa (Settecani di Castelvetro di Modena), stabilite sul loro territorio fuori dalla zona geografica considerata, avevano legalmente commercializzato il prodotto recante la denominazione di vendita «Finocchiona» utilizzando in modo continuativo tale denominazione per oltre cinque anni, precisando che tale aspetto era stato sollevato nell'ambito della procedura nazionale di opposizione. Le imprese suddette soddisfacevano quindi le condizioni previste all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 al fine di poter beneficiare di un periodo transitorio per continuare a utilizzare legalmente la denominazione di vendita dopo la registrazione.

(4)

Poiché tali imprese soddisfano le condizioni previste all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, è opportuno autorizzarle a continuare a utilizzare la denominazione «Finocchiona» per un periodo transitorio di cinque anni.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Finocchiona» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Le imprese Negrini Salumi S.A.S. (Renazzo di Cento — Ferrara), Portalupi Salumi (Torino), Salumificio Pedrazzoli Spa (San Giovanni del Dosso — Mantova), Levoni Spa (Castellucchio — Mantova), Cesare Fiorucci Spa (Pomezia — Roma), Renzini Spa (Umbertide — Perugia), Agricola Italiana Alimentare Spa (San Martino Buon Albergo — Verona), Salumificio Subalpino Spa (Diano d'Alba — Cuneo) e Italia Alimentari Spa, ex Industria Bussetana Insaccati Suini Spa (Settecani di Castelvetro di Modena), sono autorizzate a continuare a utilizzare la denominazione registrata «Finocchiona» (IGP) per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 155 del 23.5.2014, pag. 5.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).