<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ2007ITA.0600474901.case.xml"><NO.CASE>C-422/05</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62005C0422</NO.CELEX><NO.SEQ>0017.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>4752</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>4766</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>15</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. M. POIARES MADURO — CAUSA C-422/05</LEFT><RIGHT>COMMISSIONE / BELGIO</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell'avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">M. Poiares Maduro</HT></P><P>presentate il <DATE ISO="20070125">25 gennaio 2007</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Lingua originale: il portoghese.</P></NOTE></P></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Ai polli del North Carolina va ascritto il merito di aver favorito — era il 1946 e si trattava della Corte Suprema degli Stati Uniti<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>United States v. Causby, 328 U.S. 256 (1946).</P></NOTE> — una prima riflessione giurisprudenziale sulle conseguenze del rumore generato dagli aeroplani ed il necessario contemperamento dell'interesse generale connesso allo sfruttamento dello spazio aereo con i diritti di quanti subiscono, in qualsiasi modo, le conseguenze delle emissioni sonore prodotte dal decollo e dall'atterraggio degli aeromobili.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>La causa in esame riguarda l'adozione, da parte del Regno del Belgio, del regio decreto (Arrete Royal, in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>decreto<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>) del <DATE ISO="20020414">14 aprile 2002</DATE>, che regolamenta i voli notturni di alcuni aeroplani subsonici civili. Secondo la Commissione tale adozione sarebbe avvenuta in violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 2002/30/CE<NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20020326">26 marzo 2002</DATE>, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="085" DATE.PUB="2002" PAGE.FIRST="40">GU L 85, pag. 40</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, nonché dagli artt. 10, secondo comma, e 249, terzo comma, del Trattato CE.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Si contesta al Regno del Belgio di avere disatteso gli obblighi comunitari così come interpretati dalla giurisprudenza della Corte a partire dal caso Inter-Environnement Wallonie<NOTE NOTE.ID="E0004" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="19971218">18 dicembre 1997</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-129/96" YEAR="1997" PAGE.ECR="I-7411">C-129/96, Inter-Environnement Wallonie (Racc. pag. I-7411)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>, avendo, nel periodo concesso per la trasposizione della direttiva, posto in essere misure <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>idonee a compromettere gravemente la realizzazione del risultato che la direttiva prescrive<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>I —</NO.P><TXT>Quadro normativo</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A —</NO.P><TXT>Diritto comunitario</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>La direttiva 2002/30 è stata adottata con l'obiettivo di stabilire delle regole applicabili nella Comunità per l'introduzione di restrizioni operative omogenee negli aeroporti degli Stati membri. Tali restrizioni sono finalizzate a contenere il rumore prodotto dagli aeroplani subsonici civili.</TXT></NP><?PAGE NO="I-4753"?><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>L'art. 2, lett. g), della direttiva definisce l'approccio equilibrato che ispira la legislazione comunitaria in materia:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>un approccio in base al quale gli Stati membri prendono in considerazione le misure disponibili per affrontare il problema del rumore in un aeroporto situato nel loro territorio, in particolare l'effetto prevedibile di una riduzione alla fonte del rumore degli aeromobili, la pianificazione e la gestione del territorio, procedure operative di riduzione del rumore e restrizioni operative<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>L'art. 4, n. 4, fissa i criteri di valutazione delle emissioni acustiche degli aeroplani, come <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>determinate dalla procedura di certificazione applicata conformemente all'allegato 16, volume 1, della convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione (luglio 1993)<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>. I criteri del volume 1, parte II, capitolo 3, dell'allegato 16 della citata convenzione sono utilizzati anche per la definizione dei <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>velivoli marginalmente conformi<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/> figurante all'art. 2, lett. d), della direttiva.</TXT></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>L'approccio equilibrato rappresenta il punto di incontro — definito a livello internazionale — finalizzato a contemperare le politiche di riduzione del rumore con le esigenze di sviluppo dell'aviazione civile<NOTE NOTE.ID="E0005" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Come emerge chiaramente dall'Appendice C della risoluzione A 33/7, presa in occasione della 33<HT TYPE="SUP">a</HT> assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>L'art. 15 della direttiva prevede l'abrogazione del previgente regolamento (CE) n. 925/1999 del Consiglio, del <DATE ISO="19990429">29 aprile 1999</DATE>, relativo all'immatricolazione ed all'impiego nella Comunità di alcuni tipi di aerei subsonici civili a reazione che sono stati modificati e ricertificati conformi alle norme del volume 1, parte II, capitolo 3 dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione (luglio 1993)<NOTE NOTE.ID="E0006" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="115" DATE.PUB="1999" PAGE.FIRST="1">GU L 115, pag. 1</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>Il superamento della normativa previgente, prima che questa esplicasse tutti gli effetti che vi erano collegati, a decorrere dall'aprile 2002 (come previsto all'art. 3 del citato regolamento<NOTE NOTE.ID="E0007" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Dal citato art. 3 sono introdotti una serie di stringenti divieti all'utilizzabilità dei velivoli subsonici civili <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>ricertificati<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>.</P></NOTE>) rappresenta uno degli obiettivi del nuovo strumento comunitario. La direttiva provvede, infatti, ad armonizzare il quadro normativo europeo con le indicazioni adottate in sede ICAO. Tali nuove direttrici internazionali sono definite nella risoluzione A 33/7 (adottata in occasione della 33<HT TYPE="SUP">a</HT> assemblea dell'ICAO) cui fa riferimento la stessa direttiva al considerando' 10<NOTE NOTE.ID="E0008" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>L'impostazione della risoluzione A 33/7 relativamente all'approccio equilibrato è stata confermata dalla successiva risoluzione A 35/5, adottata l'<DATE ISO="20041008">8 ottobre 2004</DATE>.</P></NOTE>.</TXT></NP><?PAGE NO="I-4754"?><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>L'approccio della direttiva in materia di restrizioni operative fa salve le decisioni già assunte; secondo l'art. 7 vengono escluse dal campo di applicazione della direttiva:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>a)</NO.P><TXT>[le] restrizioni operative già decise alla data di entrata in vigore della presente direttiva;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>[le] modificazioni tecniche di ordine minore apportate alle restrizioni operative parziali che non hanno alcuna incidenza significativa sul piano dei costi per le compagnie aeree di un determinato aeroporto comunitario e che sono state introdotte dopo l'entrata in vigore della presente direttiva<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P><P>Ulteriori deroghe per ipotesi particolari sono previste agli artt. 8 e 9.</P></NP><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>La direttiva è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione, il <DATE ISO="20020328">28 marzo 2002</DATE>. Secondo quanto previsto dall'art. 16 della stessa gli Stati membri, per conformarsi alla direttiva, sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni nazionali di carattere legislativo, regolamentare ed amministrativo entro il <DATE ISO="20030928">28 settembre 2003</DATE>. Sono tenuti, inoltre, ad informare immediatamente la Commissione circa l'avvenuta trasposizione.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B —</NO.P><TXT>La normativa nazionale</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>Il regio decreto del <DATE ISO="20020414">14 aprile 2002</DATE> viene pubblicato nel Moniteur belge del <DATE ISO="20020417">17 aprile 2002</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>13.</NO.P><TXT>L'art. 1 della regolamentazione belga prevede che:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>Durante i periodi notturni che vanno dalle ore 23.00 locali alle ore 6.00 locali, le operazioni degli aerei civili a reazione subsonica sono autorizzate unicamente nel caso tali aerei effettuino voli in configurazione liscia<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>14.</NO.P><TXT>L'art. 2 prevede invece che:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>L'art. 1 non è applicabile:</P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>agli aerei che sorvolano il territorio belga durante di un volo rispetto al quale i punti di partenza e di arrivo sono situati all'estero;</TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="I-4755"?><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>agli aerei subsonici civili che:</TXT><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>siano muniti di motori il cui coefficiente di diluizione sia uguale o superiore a tre e siano conformi alle norme dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, terza edizione (luglio 1993) o a norme più severe;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>siano dall'origine, ovvero senza essere stati ricertificati, conformi alle norme indicate al punto a) qui sopra o a norme più severe<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>15.</NO.P><TXT>L'art. 3 del decreto stabilisce che lo stesso si applichi senza pregiudizio delle disposizioni del regolamento (CE) n. 925/1999.</TXT></NP><NP><NO.P>16.</NO.P><TXT>L'art. 4 sancisce la data di entrata in vigore del regio decreto fissandola al <DATE ISO="20030701">1<HT TYPE="SUP">o</HT> luglio 2003</DATE>, ossia meno di tre mesi prima della scadenza del periodo di trasposizione previsto dalla direttiva, oltre un anno dopo la sua entrata in vigore.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>II —</NO.P><TXT>Procedimento precontenzioso</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>17.</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20020606">6 giugno 2002</DATE> la Commissione chiedeva alle autorità belghe informazioni sul regio decreto del <DATE ISO="20020414">14 aprile 2002</DATE>. Le attenzioni della Commissione si indirizzavano essenzialmente sulla circostanza che il decreto belga mantiene il riferimento, ai fini della determinazione delle restrizioni operative, al criterio del <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>coefficiente di diluizione<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/> figurante nel regolamento (CE) n. 925/1999, posto che alla data di pubblicazione del detto decreto il regolamento era stato già abrogato e che, d'altra parte, tale criterio non era stato ripreso dalla nuova normativa.</TXT></NP><NP><NO.P>18.</NO.P><TXT>Le autorità belghe rispondevano con lettera del <DATE ISO="20020628">28 giugno 2002</DATE>. La Commissione riteneva tale risposta non soddisfacente tanto che provvedeva ad inviare, il <DATE ISO="20021024">24 ottobre 2002</DATE>, una lettera di messa in mora sulla base della circostanza che le misure prese durante il periodo di trasposizione della direttiva erano in grado di pregiudicare il raggiungimento del risultato prescritto. Al punto 2.2 della messa in mora la Commissione evidenziava come il decreto richiamasse i concetti di coefficiente di diluizione e ricertificazione, entrambi estranei alla direttiva.</TXT></NP><NP><NO.P>19.</NO.P><TXT>Nella loro risposta del <DATE ISO="20031223">23 dicembre 2003</DATE> le autorità belghe producevano più argomenti atti a dimostrare che il regio decreto del <DATE ISO="20020414">14 aprile 2002</DATE> non rappresentava altro che il momento di formalizzazione di una misura già <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>decisa<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/> prima dell'entrata in vigore della direttiva e che, quindi, il suo contenuto andava considerato ai sensi dell'art. 7 della stessa direttiva.</TXT></NP><?PAGE NO="I-4756"?><NP><NO.P>20.</NO.P><TXT>A giustificazione del ritardo nella formalizzazione del decreto il Regno del Belgio adduceva la complessa organizzazione interna dello Stato belga e le necessità di coordinamento e concertazione tra i diversi livelli normativi con competenze in materia di gestione degli aeroporti e del trasporto aereo.</TXT></NP><NP><NO.P>21.</NO.P><TXT>Non soddisfatta delle risposte fornite la Commissione inviava, il <DATE ISO="20030603">3 giugno 2003</DATE>, un avviso motivato al quale il Belgio rispondeva con lettera del <DATE ISO="20030803">3 agosto 2003</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>22.</NO.P><TXT>La Commissione decideva infine di introdurre, con atto depositato il <DATE ISO="20051128">28 novembre 2005</DATE>, un ricorso ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>III —</NO.P><TXT>Analisi</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>23.</NO.P><TXT>La Commissione sostiene che le misure adottate con il regio decreto del <DATE ISO="20020414">14 aprile 2002</DATE> costituiscono restrizioni — poste in essere in pendenza del periodo di trasposizione concesso dalla direttiva — all'operatività degli aeromobili, secondo la definizione dell'art. 2 lett. e), della direttiva 2002/30.</TXT></NP><NP><NO.P>24.</NO.P><TXT>Tali restrizioni sarebbero state adottate senza tener conto degli artt. 5 e 6 della direttiva in parola. I citati articoli stabiliscono una serie di regole relative alle valutazioni da effettuare in occasione dell'introduzione delle restrizioni e del ritiro dalla circolazione dei velivoli <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>marginalmente conformi<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/> agli standard disposti nel volume 1, parte II, capitolo 3, dell'allegato 16. La definizione di velivoli marginalmente conformi è — come detto — fornita all'art. 2, lett. d).</TXT></NP><NP><NO.P>25.</NO.P><TXT>L'introduzione di tali restrizioni sarebbe compiuta, inoltre, senza tener conto di quanto previsto all'articolo 10 della direttiva. Tale articolo impone agli Stati membri, ai fini dell'applicazione delle restrizioni ex artt. 5 e 6, la consultazione delle parti interessate, nonché un più generale obbligo di trasparenza delle scelte operate.</TXT></NP><NP><NO.P>26.</NO.P><TXT>La Commissione conclude il proprio ricorso, al punto 43, nel senso che l'adozione del decreto <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>pregiudica in maniera durevole le condizioni di trasposizione e di applicazione della direttiva perché, esigendo il ritiro di alcuni aerei, la valutazione dei problemi derivanti dal rumore prevista dalla direttiva non potrà prendere in considerazione le emissioni prodotte da tutti gli aerei conformi alle regole del capitolo 3 dell'allegato 16 dell'ICAO, e di conseguenza il miglioramento ottimale delle condizioni di rumore non potrà essere perseguito in maniera conforme alla direttiva<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><?PAGE NO="I-4757"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A —</NO.P><TXT>Gli effetti delle direttive in pendenza del termine di trasposizione</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>27.</NO.P><TXT>La richiesta della Commissione si basa sulla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, a partire dalla sentenza Inter-Environnement Wallonie<NOTE NOTE.ID="E0009" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza citata.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>28.</NO.P><TXT>Secondo la Corte il combinato disposto di una direttiva vigente e degli artt. 10, secondo comma, e 249, terzo comma, del Trattato CE, impongono:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>che, in pendenza del termine posto dalla direttiva stessa per la propria trasposizione, lo Stato membro destinatario della direttiva si astenga dall'adottare disposizioni che possano gravemente compromettere la realizzazione del risultato che la direttiva prescrive<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0010" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem, punto 50. Giurisprudenza confermata nelle sentenze <DATE ISO="20030508">8 maggio 2003</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-14/02" YEAR="2003" PAGE.ECR="I-4431">C-14/02, ATRAL (Racc. pag. I-4431)</REF.DOC.ECR>; <DATE ISO="20051122">22 novembre 2005</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-144/04" YEAR="2005" PAGE.ECR="I-9981">C-144/04, Mangold (Racc. pag. I-9981)</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="20051110">10 novembre 2005</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-316/04" YEAR="2005" PAGE.ECR="I-9759">C-316/04, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie (Racc. pag. I-9759)</REF.DOC.ECR>; <DATE ISO="20060704">4 luglio 2006</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-212/04" YEAR="2006" PAGE.ECR="I-6057">C-212/04, Adeneler (Racc. pag. I-6057)</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="20060914">14 settembre 2006</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-138/05" YEAR="2006" PAGE.ECR="I-8339">C-138/05, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie (Racc. pag. I-8339)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>29.</NO.P><TXT>Tale giurisprudenza ha sinora avuto modo di essere richiamata solo nel corso di procedure pregiudiziali ex art. 234 del Trattato CE. Il caso che ci occupa concerne, invece, una procedura di infrazione ex art. 226 del Trattato CE.</TXT></NP><NP><NO.P>30.</NO.P><TXT>L'affermarsi di questa giurisprudenza è connessa all'esigenza di valutare la legittimità di norme interne in relazione alle circostanze esistenti al momento della loro adozione, ovverosia di verificare se disposizioni di provenienza comunitaria, rispetto alle quali non è ancora trascorso il termine di trasposizione, impediscano agli Stati membri l'adozione di provvedimenti normativi non in linea con gli obblighi imposti dal diritto comunitario.</TXT></NP><NP><NO.P>31.</NO.P><TXT>La portata è evidente.</TXT></NP><NP><NO.P>32.</NO.P><TXT>È anzitutto opportuno distinguere l'entrata in vigore di una direttiva dal termine fissato per la sua trasposizione. Il Trattato CE, all'art. 254, n. 1, è chiaro:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>I regolamenti, le direttive e le decisioni, adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 251 sono firmati dal presidente del Parlamento europeo e dal Presidente del Consiglio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><?PAGE NO="I-4758"?><NP><NO.P>33.</NO.P><TXT>Nel caso della direttiva in questione l'art. 17 prevede:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>La presente direttiva entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Tale pubblicazione è avvenuta il giorno <DATE ISO="20030328">28 marzo 2003</DATE>.</P></TI></TITLE><NP><NO.P>34.</NO.P><TXT>È a partire da questa data che la direttiva viene ad esistere ed inizia a produrre i suoi effetti nell'ordinamento giuridico comunitario e nei confronti degli Stati membri, pur lasciando a questi un termine di attuazione, così come previsto, nel nostro caso, dall'art. 16. Questo termine è diretto, in particolare, a garantire agli Stati membri il tempo necessario all'adozione dei provvedimenti di trasposizione<NOTE NOTE.ID="E0011" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenze Inter-Environnement Wallonie, citata, punto 41, e <DATE ISO="20040205">5 febbraio 2004</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-157/02" YEAR="2004" PAGE.ECR="I-1477">C-157/02, Rieser Internationale Transporte (Racc. pag. I-1477, punto 68)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>35.</NO.P><TXT>È stato l'avvocato generale Mancini ad introdurre la questione relativa all'efficacia delle direttive nel periodo di trasposizione già nelle conclusioni rese nella causa 30/85 il <DATE ISO="19861007">7 ottobre 1986</DATE><NOTE NOTE.ID="E0012" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Conclusioni dell'avvocato generale Mancini, presentate nella causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="30/85" YEAR="1987" PAGE.ECR="2497">30/85, sentenza <DATE ISO="19870611">11 giugno 1987</DATE>, Teuling/Bedrijfsvereniging voor de Chemische Industrie (Racc. pag. I-2497, paragrafo 7)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE></TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>(...) anche quando la direttiva non contenga un'esplicita clausola di <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="201C"/>standstill<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="201D"/>, la sua notifica genera un <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="201C"/>effetto di blocco<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="201D"/>, nel senso che vieta agli Stati di adottare provvedimenti contrari alle sue disposizioni.</P><P>(...) È ovvio dunque che, per il solo fatto d'essere stata emanata, essa obblig[a] i detti paesi ad astenersi dall'introdurre misure nuove e tali da accentuare quelle differenze.</P><P>(...) Come ogn'altra libertà, tuttavia, anche questa è soggetta a limiti e in primo luogo ai limiti dettati dalla logica. Così, non vi son dubbi che essa implic[a] il potere di mantenere in vita le norme o le pratiche difformi; ma, come or ora dicevo, è egualmente certo che non vi rientr[a] il potere di aggravare la difformità a cui la direttiva intende porre rimedio. Si consideri tra l'altro che i provvedimenti presi durante il decorso del termine devono necessariamente valutarsi come misure volte a trasporre la fonte comunitaria; e misure del genere sono quanto meno tenute a non contraddire i precetti che tale fonte contiene<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>36.</NO.P><TXT>La giurisprudenza della Corte consacra tale effetto in occasione della citata sentenza Inter-Environnement Wallonie. La decisione della Corte, pur non aderendo in toto alla<?PAGE NO="I-4759"?> posizione assunta dall'avvocato generale Mancini, costituisce un punto di arrivo importante. La soluzione va al di là di quanto proposto dall'avvocato generale Jacobs nelle conclusioni rese nella succitata sentenza<NOTE NOTE.ID="E0013" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs, causa C-129/96, citata.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>37.</NO.P><TXT>La Corte chiarisce quali sono gli effetti delle direttive — pendente il termine di trasposizione — perseguendo l'obiettivo di garantirne l'efficacia sin dal momento dell'entrata in vigore, senza per tal via imporre agli Stati alcun obbligo anticipato di fare. La Corte, inoltre, non giunge ad esprimersi in favore di un generale obbligo di astensione dello Stato membro nelle materie disciplinate dalla direttiva.</TXT></NP><NP><NO.P>38.</NO.P><TXT>Gli artt. 10, secondo comma, e 249, terzo comma, del Trattato CE, come interpretati, determinano per gli Stati l'obbligo di non compromettere le finalità della Comunità così come definite da una direttiva. L'obbligo di facere dello Stato non è sindacabile sino alla scadenza del termine di trasposizione. Al contempo la direttiva comunitaria appare in grado di prevenire, già a partire dalla sua entrata in vigore, l'adozione di norme nazionali capaci di comprometterne il raggiungimento degli obiettivi.</TXT></NP><NP><NO.P>39.</NO.P><TXT>Tale logica ispirata alla <QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>buona fede<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/> non è lontana da quanto previsto dal diritto internazionale; l'art. 18 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, stipulata il <DATE ISO="19690523">23 maggio 1969</DATE>, prevede:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/>Uno Stato deve astenersi da atti che priverebbero il trattato del suo oggetto e del suo scopo:</P><P>(...)</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>quando ha manifestato il suo accordo a essere obbligato dal Trattato, nel periodo che precede l'entrata in vigore del Trattato e a condizione che quest'ultima non sia indebitamente ritardata<QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0014" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. sentenza del Tribunale <DATE ISO="19970122">22 gennaio 1997</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="CST" NO.CASE="T-115/94" YEAR="1997" PAGE.ECR="II-39">T-115/94, Opel Austria /Consiglio (Racc. pag. II-39, punto 91, ed i punti 76-90)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>40.</NO.P><TXT>Lo Stato membro rimane titolare delle proprie funzioni normative e amministrative; tali funzioni devono però essere esercitate in maniera conforme al dettato della direttiva e non possono essere ad essa contrarie o quanto meno non possono essere idonee a complicare l'adempimento delle prescrizioni determinate a livello comunitario.</TXT></NP><?PAGE NO="I-4760"?><NP><NO.P>41.</NO.P><TXT>La Corte, al fine di determinare l'eventuale violazione commessa dallo Stato membro, chiede di valutare se la norma nazionale sia in grado di <QUOT.START ID="QS0022" REF.END="QE0022" CODE="00AB"/>compromettere gravemente<QUOT.END ID="QE0022" REF.START="QS0022" CODE="00BB"/> le finalità della direttiva.</TXT></NP><NP><NO.P>42.</NO.P><TXT>A tal proposito il giudice comunitario ha evidenziato che occorre effettuare una valutazione della normativa nazionale prendendo in considerazione:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0023" REF.END="QE0023" CODE="00AB"/>se le disposizioni di cui trattasi si presentino come completa trasposizione della direttiva ed esaminare gli effetti concreti dell'applicazione di queste disposizioni non conformi alla direttiva e della loro durata nel tempo<QUOT.END ID="QE0023" REF.START="QS0023" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0015" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza Inter-Environnement Wallonie, citata, punto 47.</P></NOTE>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>43.</NO.P><TXT>La circostanza che le norme in questione si presentino come completa trasposizione della direttiva richiede una valutazione anticipata di adeguatezza della trasposizione. Appare ben difficile che l'obbligazione possa essere adempiuta, e nel tempo dovuto, quando ciò che è stato espressamente fatto per adempiervi non è adeguato alla richiesta.</TXT></NP><NP><NO.P>44.</NO.P><TXT>Al contempo la circostanza che la norma interna esaminata non rappresenti una misura di trasposizione non è tale da sottrarre la disposizione alla valutazione di compatibilità con la richiesta comunitaria, a poco rilevando il fatto che la norma di diritto nazionale, adottata dopo l'entrata in vigore della direttiva, sia o meno finalizzata al recepimento della fonte di diritto comunitario<NOTE NOTE.ID="E0016" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenze ATRAL, citata (Racc. pag. I-4431, punto 59); Mangold, citata, punto 60, e Adeneler, citata, punto 121.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>45.</NO.P><TXT>L'esame degli effetti concreti dell'applicazione delle disposizioni nazionali e della loro durata nel tempo porta l'analisi su un piano più concreto.</TXT></NP><NP><NO.P>46.</NO.P><TXT>Una normativa nazionale è in grado di compromettere gravemente il risultato di una direttiva ogniqualvolta sia capace di determinare, in maniera durevole, una situazione incompatibile con gli obiettivi comunitari.</TXT></NP><NP><NO.P>47.</NO.P><TXT>Tale situazione può determinarsi sia adottando una normativa, sia creando circostanze di fatto contrarie alle finalità comunitarie, oltre che difficilmente reversibili.</TXT></NP><?PAGE NO="I-4761"?><NP><NO.P>48.</NO.P><TXT>È ipotizzabile che nel periodo di trasposizione della direttiva comunitaria vengano imposti, a livello nazionale, degli obblighi idonei a determinare una certa situazione o ad imporre delle scelte difficilmente reversibili, eccedenti le richieste comunitarie e a queste sostanzialmente contrarie.</TXT></NP><NP><NO.P>49.</NO.P><TXT>La normativa nazionale può, ad esempio, determinare oneri il cui assolvimento appare idoneo a privare di utilità l'armonizzazione operata a livello europeo o imporre delle opzioni capaci di sussistere ben oltre il termine di trasposizione della direttiva e di influenzare, a loro volta, l'ulteriore sviluppo delle scelte comunitarie.</TXT></NP><NP><NO.P>50.</NO.P><TXT>A tali ipotesi appare possibile ricondurre il caso del decreto belga che, al limite, potrebbe determinare la necessità, per alcune compagnie aeree operanti in Europa, di procedere alla sostituzione delle proprie flotte.</TXT></NP><NP><NO.P>51.</NO.P><TXT>L'ulteriore valutazione da effettuare è quella relativa all'eventuale necessità interinale delle misure adottate. Tale necessità potrebbe essere richiamata dallo Stato nazionale al fine di giustificare l'adozione delle disposizioni in difformità rispetto alla richiesta comunitaria<NOTE NOTE.ID="E0017" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza Inter-Environnement Wallonie, citata, punto 49.</P></NOTE>.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B —</NO.P><TXT>Gli argomenti a difesa del Regno del Belgio</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>La questione dell'irricevibilita</P></TI></TITLE><NP><NO.P>52.</NO.P><TXT>Nelle sue osservazioni scritte il Regno del Belgio fa notare come la Commissione, nella sua richiesta ex art. 226, n. 2, del Trattato CE, richiami la circostanza che prima dello scadere del termine di trasposizione il governo belga ha proceduto a dare attuazione alla direttiva in parola mediante l'adozione del decreto regio del <DATE ISO="20030925">25 settembre 2003</DATE><NOTE NOTE.ID="E0018" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Moniteur belge del <DATE ISO="20030926">26 settembre 2003</DATE>.</P></NOTE>, relativo all'adozione delle restrizioni operative dell'aeroporto di Bruxelles — National, senza al contempo abrogare o modificare il decreto in questione.</TXT></NP><NP><NO.P>53.</NO.P><TXT>Ai punti 20-29 del controricorso il Belgio addebita alla Commissione di aver aggiunto un ulteriore motivo di ricorso (non introdotto nel parere motivato) — relativamente alla condotta tenuta dal Belgio dopo il termine di trasposizione della direttiva in parola. Tale contestazione non sarebbe consentita secondo la giurisprudenza costante della Corte<NOTE NOTE.ID="E0019" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="20060922">22 settembre 2006</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-221/03" YEAR="2005" PAGE.ECR="I-8307">C-221/03, Commissione/ Belgio (Racc. pag. I-8307, punto 38)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>54.</NO.P><TXT>Il rilievo difensivo del Regno del Belgio, a mio avviso, manca di fondamento.</TXT></NP><?PAGE NO="I-4762"?><NP><NO.P>55.</NO.P><TXT>Non si tratta, invero, dell'introduzione di un nuovo motivo di ricorso, né di una contestazione relativa alla trasposizione in diritto belga della direttiva in parola. Nessun nuovo addebito viene formulato.</TXT></NP><NP><NO.P>56.</NO.P><TXT>L'argomento addotto serve solo, nella ricostruzione della Commissione, a chiarire come alla fine del periodo di trasposizione e nell'atto di trasposizione stesso non si sia provveduto alla abrogazione della misura contestata e come questa non possa essere intesa quale disposizione transitoria. Il Regno del Belgio, inoltre, nonostante la procedura precontenziosa, non ha provveduto a modificare l'ordinamento interno nel senso auspicato dalla Commissione e secondo le obbligazioni che si ritengono derivare dalla direttiva 2002/30.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Le altre argomentazioni difensive del Regno del Belgio</P></TI></TITLE><NP><NO.P>57.</NO.P><TXT>La difesa opposta dal Regno del Belgio alle argomentazioni della Commissione è focalizzata essenzialmente — eccettuata la questione relativa all'irricevibilità del ricorso — sulla asserita compatibilità del regio decreto con la direttiva e sul corretto adempimento delle prescrizioni comunitarie.</TXT></NP><NP><NO.P>58.</NO.P><TXT>Il Regno del Belgio ritiene che le disposizioni contenute nel regio decreto del <DATE ISO="20020414">14 aprile 2002</DATE> debbano essere considerate come restrizioni operative esistenti, secondo quanto previsto dall'art. 7 della direttiva.</TXT></NP><NP><NO.P>59.</NO.P><TXT>Seguendo l'argomentazione svolta dal Belgio la direttiva andrebbe interpretata nel senso che il citato art. 7, nel riferirsi a <QUOT.START ID="QS0024" REF.END="QE0024" CODE="00AB"/>restrizioni operative già decise alla data di entrata in vigore della presente direttiva<QUOT.END ID="QE0024" REF.START="QS0024" CODE="00BB"/>, fa salve le statuizioni del regio decreto dell'aprile 2002, anche se formalizzate solo successivamente all'entrata in vigore della direttiva.</TXT></NP><NP><NO.P>60.</NO.P><TXT>La posizione del Regno del Belgio si fonda sull'interpretazione dell'espressione <QUOT.START ID="QS0025" REF.END="QE0025" CODE="00AB"/>decise<QUOT.END ID="QE0025" REF.START="QS0025" CODE="00BB"/>. A tal fine vengono richiamate le differenze tra il testo adottato e quanto previsto nella proposta della Commissione, citando a conforto anche la versione inglese<NOTE NOTE.ID="E0020" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>COM(2001) 695 def.</P></NOTE>. Quest'ultima utilizzava, nella prima versione, il termine <QUOT.START ID="QS0026" REF.END="QE0026" CODE="00AB"/>applicate<QUOT.END ID="QE0026" REF.START="QS0026" CODE="00BB"/> (<QUOT.START ID="QS0027" REF.END="QE0027" CODE="00AB"/>already in force<QUOT.END ID="QE0027" REF.START="QS0027" CODE="00BB"/> nella versione inglese) invece di <QUOT.START ID="QS0028" REF.END="QE0028" CODE="00AB"/>decise<QUOT.END ID="QE0028" REF.START="QS0028" CODE="00BB"/> (<QUOT.START ID="QS0029" REF.END="QE0029" CODE="00AB"/>established<QUOT.END ID="QE0029" REF.START="QS0029" CODE="00BB"/>), espressione che si ritrova nel testo definitivo.</TXT></NP><NP><NO.P>61.</NO.P><TXT>Il governo belga fa presente che le decisioni adottate con il regio decreto del<?PAGE NO="I-4763"?> <DATE ISO="20020414">14 aprile 2002</DATE> erano già state assunte dal governo centrale l'<DATE ISO="20000211">11 febbraio 2000</DATE> (a riscontro della quale circostanza si adduce un'ampia copertura mediatica della decisione politica) e che il ritardo nella formalizzazione definitiva è addebitabile alla particolare organizzazione interna dello Stato belga ed alla ripartizione delle competenze tra Stato centrale ed entità federate.</TXT></NP><NP><NO.P>62.</NO.P><TXT>Tale argomentazione non può essere condivisa. Non è necessario accedere all'interpretazione offerta dal Regno del Belgio per riconoscere una differenza fra i termini <QUOT.START ID="QS0030" REF.END="QE0030" CODE="00AB"/>applicate<QUOT.END ID="QE0030" REF.START="QS0030" CODE="00BB"/> e <QUOT.START ID="QS0031" REF.END="QE0031" CODE="00AB"/>decise<QUOT.END ID="QE0031" REF.START="QS0031" CODE="00BB"/> il cui utilizzo si succede nei testi messi a confronto; il termine <QUOT.START ID="QS0032" REF.END="QE0032" CODE="00AB"/>decise<QUOT.END ID="QE0032" REF.START="QS0032" CODE="00BB"/> esprime un concetto chiaramente distinto da quello riconducibile all'idea di decisione politica, cui fa riferimento la parte convenuta.</TXT></NP><NP><NO.P>63.</NO.P><TXT>Va inoltre ribadito come la deroga prevista dall'art. 7, costituendo un'eccezione rispetto alle norme generalmente applicabili contenute nella direttiva e negli accordi internazionali che ne sono all'origine, non possa che essere interpretata in senso restrittivo<NOTE NOTE.ID="E0021" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenze <DATE ISO="20060402">2 aprile 2006</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-410/04" YEAR="2006" PAGE.ECR="I-3303">C-410/04, ANAV (Racc. pag. I-3303, punto 26)</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="20050111">11 gennaio 2005</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-26/03" YEAR="2005" PAGE.ECR="I-1">C-26/03, Stadt Halle e RPL Lochau (Racc. pag. I-1, punto 46)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>64.</NO.P><TXT>Il senso dell'art. 7 può essere meglio chiarito dal considerando' 18 della stessa direttiva, secondo cui:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0033" REF.END="QE0033" CODE="00AB"/>È assolutamente necessario permettere che continuino ad essere applicate le vigenti misure di gestione del rumore adottate in determinati aeroporti, nonché consentire talune modifiche tecniche alle restrizioni operative parziali<QUOT.END ID="QE0033" REF.START="QS0033" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>65.</NO.P><TXT>Il considerando' evidenzia l'esigenza di fare salve le sole restrizioni già stabilite al momento dell'entrata in vigore della direttiva; la stessa rubrica dell'art. 7 si riferisce a <QUOT.START ID="QS0034" REF.END="QE0034" CODE="00AB"/>restrizioni operative esistenti<QUOT.END ID="QE0034" REF.START="QS0034" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>66.</NO.P><TXT>Il decreto in questione, così come qualsiasi atto che disponga norme giuridiche, viene ad esistere per l'ordinamento giuridico dal momento della sua adozione formale secondo le regole interne; a tale momento è inscindibilmente legato quello della pubblicazione ufficiale cui può essere ricondotta l'esplicazione degli effetti.</TXT></NP><NP><NO.P>67.</NO.P><TXT>È lo stesso decreto, pubblicato nel Moniteur belge il <DATE ISO="20020417">17 aprile 2002</DATE>, a riportare la data del 14 aprile come riferimento relativo alla sua adozione. Sono questi gli elementi cui può fare riferimento l'interprete.</TXT></NP><?PAGE NO="I-4764"?><NP><NO.P>68.</NO.P><TXT>La sicurezza giuridica sarebbe compromessa ove fosse possibile riferirsi, nella determinazione di deroghe all'applicazione della disciplina comunitaria, a date relative a decisioni politiche non sottoposte ad un regime completo di pubblicità.</TXT></NP><NP><NO.P>69.</NO.P><TXT>A ciò va aggiunto che per giurisprudenza costante la Corte ritiene che gli Stati membri non possano invocare circostanze interne o difficoltà pratiche per giustificare un ritardo nella trasposizione<NOTE NOTE.ID="E0022" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenze <DATE ISO="19930802">2 agosto 1993</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-303/92" YEAR="1993" PAGE.ECR="I-4739">C-303/92, Commissione/Paesi Bassi, (Racc. pag. I-4739)</REF.DOC.ECR>; <DATE ISO="19990121">21 gennaio 1999</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-150/97" YEAR="1999" PAGE.ECR="I-259">C-150/97, Commissione/Portogallo (Racc. pag. I-259)</REF.DOC.ECR>; <DATE ISO="19990422">22 aprile 1999</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-272/97" YEAR="1999" PAGE.ECR="I-2175">C-272/97, Commissione/Germania (Racc. pag. I-2175)</REF.DOC.ECR>; <DATE ISO="19991125">25 novembre 1999</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-212/98" YEAR="1999" PAGE.ECR="I-8571">C-212/98, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I-8571)</REF.DOC.ECR>; <DATE ISO="20000413">13 aprile 2000</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-274/98" YEAR="2000" PAGE.ECR="I-2823">C-274/98, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-2823)</REF.DOC.ECR>; <DATE ISO="20000706">6 luglio 2000</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-236/99" YEAR="2000" PAGE.ECR="I-5657">C-236/99, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-5657)</REF.DOC.ECR>; <DATE ISO="20001123">23 novembre 2000</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-319/99" YEAR="2000" PAGE.ECR="I-10439">C-319/99, Commissione/Francia (Racc. pag. I-10439)</REF.DOC.ECR>; <DATE ISO="20001207">7 dicembre 2000</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-423/99" YEAR="2000" PAGE.ECR="I-11167">C-423/99, Commissione/Italia (Racc. pag. I-11167)</REF.DOC.ECR>; <DATE ISO="20010405">5 aprile 2001</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-494/99" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-2761">C-494/99, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-2761)</REF.DOC.ECR>; <DATE ISO="20011004">4 ottobre 2001</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-450/00" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-7069">C-450/00, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I-7069)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>. Tale giurisprudenza può applicarsi, mutatis mutandis, anche alla situazione in questione.</TXT></NP><NP><NO.P>70.</NO.P><TXT>Al fine d'individuare politiche già decise ad una certa data da parte di uno Stato membro non possono essere richiamate circostanze relative ai procedimenti di adozione interni. Deve essere preso in considerazione, invece, il momento dell'adozione della decisione quale determinato in base alle leggi nazionali ed agli atti ufficiali di pubblicazione delle decisioni amministrative o normative.</TXT></NP><NP><NO.P>71.</NO.P><TXT>La deroga prevista dalla direttiva all'art. 7 non può dunque considerarsi applicabile alle disposizioni contenute nel regio decreto del <DATE ISO="20020414">14 aprile 2002</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>72.</NO.P><TXT>In subordine il Regno del Belgio sostiene, ove la Corte non dovesse consentire a ritenere il decreto una misura decisa anteriormente alla direttiva, che il citato decreto è coerente con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva e che, inoltre, provvede a riempire il vuoto normativo lasciato dall'abrogazione del regolamento (CE) n. 925/1999.</TXT></NP><NP><NO.P>73.</NO.P><TXT>Neanche tale argomento può essere accolto.</TXT></NP><NP><NO.P>74.</NO.P><TXT>Va ribadito come tra le finalità della direttiva vi sia quella di superare il regolamento, allo scopo di modificare la politica comunitaria in materia, sostituendo a quello preesistente un approccio definito come <QUOT.START ID="QS0035" REF.END="QE0035" CODE="00AB"/>equilibrato<QUOT.END ID="QE0035" REF.START="QS0035" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>75.</NO.P><TXT>Per tali motivi la disciplina introdotta dal decreto, ponendosi in una posizione di continuità con il previgente regolamento, ma adottata dopo la sua abrogazione, appare in grado di compromettere seriamente il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla direttiva.</TXT></NP><?PAGE NO="I-4765"?><NP><NO.P>76.</NO.P><TXT>Nel definire eventuali norme atte ad intervenire a seguito dell'abrogazione del regolamento si sarebbe dovuto tener conto dell'approccio fatto proprio dalla direttiva.</TXT></NP><NP><NO.P>77.</NO.P><TXT>Non può accogliersi, inoltre, la posizione del Regno del Belgio secondo cui gli obblighi comunitari sarebbero stati pienamente soddisfatti mediante l'adozione del citato decreto del <DATE ISO="20030925">25 settembre 2003</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>78.</NO.P><TXT>La circostanza che, allo stato, il solo aeroporto di Bruxelles-National abbia un traffico superiore ai <FT TYPE="NUMBER">50000</FT> movimenti di velivoli subsonici civili per anno e che un decreto relativamente al solo aeroporto di Bruxelles-National sia stato effettivamente adottato non consente di ritenere che il decreto del <DATE ISO="20020414">14 aprile 2002</DATE> ricada fuori dell'ambito di applicazione della direttiva.</TXT></NP><NP><NO.P>79.</NO.P><TXT>Il decreto del <DATE ISO="20020414">14 aprile 2002</DATE> ha portata generale non essendo in alcun modo limitato agli aeroporti non compresi nell'ambito di applicazione della direttiva. Per tali motivi è idoneo a porre in pericolo l'adempimento delle obbligazioni emergenti dalla direttiva.</TXT></NP><NP><NO.P>80.</NO.P><TXT>L'obbligo dello Stato belga di garantire la trasposizione della direttiva è indipendente dalla stessa esistenza sul territorio dello Stato membro di attività aeroportuali comprese nel suo campo di applicazione.</TXT></NP><NP><NO.P>81.</NO.P><TXT>È giurisprudenza costante della Corte — ripresa con riferimento anche alla stessa direttiva 2002/30 — che l'inesistenza in un determinato Stato membro di una particolare attività presa in considerazione da una direttiva non può esonerare questo Stato dall'obbligo che gli incombe di adottare provvedimenti legislativi o regolamentari che assicurino un'adeguata trasposizione dell'insieme delle disposizioni di tale dir ettiva<NOTE NOTE.ID="E0023" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenze <DATE ISO="20060608">8 giugno 2006</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-71/05" YEAR="2006">C-71/05, Commissione/ Lussemburgo (non pubblicata in Raccolta, punto 12)</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="20011213">13 dicembre 2001</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-372/00" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-10303">C-372/00, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I-10303, punto 11)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>82.</NO.P><TXT>È altresì da rigettare l'argomentazione relativa all'eventuale vuoto giuridico che si produrrebbe a seguito dell'abrogazione del regolamento (CE) n. 925/1999. Permangono, infatti, in vigore le discipline nazionali previgenti e la direttiva 92/14/CEE<NOTE NOTE.ID="E0024" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Direttiva 92/14/CEE del Consiglio, del <DATE ISO="19920302">2 marzo 1992</DATE>, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="076" DATE.PUB="1992" PAGE.FIRST="21">GU L 76, pag. 21</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, continuando a rimanere nella disponibilità degli Stati membri l'emanazione di regolamentazioni nazionali compatibili con il dettato della direttiva 2002/30.</TXT></NP><?PAGE NO="I-4766"?><NP><NO.P>83.</NO.P><TXT>Per i motivi esposti ritengo che il regio decreto del <DATE ISO="20020414">14 aprile 2002</DATE> — stabilendo restrizioni operative non conformi alla direttiva comunitaria 2002/30, in pendenza del termine di trasposizione della stessa, e determinando in tal modo una seria limitazione all'operatività di una certa categoria di aerei — sia idoneo a compromettere gravemente i risultati che la direttiva prescrive.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>IV —</NO.P><TXT>Conclusioni</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>84.</NO.P><TXT>In conclusione suggerisco alla Corte di dichiarare che:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0036" REF.END="QE0036" CODE="00AB"/>Il Regno del Belgio, adottando nel periodo di trasposizione della direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20020326">26 marzo 2002</DATE>, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità, il regio decreto del <DATE ISO="20020414">14 aprile 2002</DATE>, che regolamenta i voli notturni di alcuni aeroplani a reazione subsonica civili, è venuto meno agli obblighi che gli derivano dalla direttiva 2002/30/CE e dal Trattato CE, nel disposto degli artt. 10, secondo comma, e 249, terzo comma.<QUOT.END ID="QE0036" REF.START="QS0036" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>