Decisione della Commissione, del 9 aprile 2002, relativa all'uso degli aiuti pubblici destinati all'industria carboniera in Francia per gli anni dal 1994 al 1997 (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 1329]
Gazzetta ufficiale n. L 176 del 05/07/2002 pag. 0026 - 0042
Decisione della Commissione del 9 aprile 2002 relativa all'uso degli aiuti pubblici destinati all'industria carboniera in Francia per gli anni dal 1994 al 1997 [notificata con il numero C(2002) 1329] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/541/CECA) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 4, lettera c), vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera(1), dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ai sensi dell'articolo 88 del trattato CECA(2) e viste tali osservazioni, considerando quanto segue: I. PROCEDIMENTO (1) Il 26 agosto 1997 cinque imprese francesi (Thion & Cie, Maison Balland Brugneaux, Société Nouvelle Vinot Postry, Etablissements Lekieffre e Charbogard, nel prosieguo: "le denuncianti", depositarono presso la Commissione una denuncia nei confronti dell'impresa Charbonnages de France. (2) La denuncia adduce lo sviamento degli aiuti di Stato che la Francia concede annualmente a Charbonnages de France, previa autorizzazione della Commissione, nel quadro della decisione n. 3632/93/CECA. Secondo la denuncia, il gruppo Charbonnages de France vende carbone a un prezzo in genere inferiore a quello praticato sul mercato mondiale, il che estromette qualsiasi concorrente. Questo prezzo sarebbe possibile soltanto grazie ad una destinazione non autorizzata degli aiuti di Stato concessi dalla Francia a Charbonnages de France per sostenere la sua produzione di carbone. Tale prassi determinerebbe - secondo la denuncia - distorsioni di concorrenza sul mercato francese del carbone importato destinato al settore industriale, domestico e terziario. La denuncia in particolare argomenta basandosi sulle disposizioni della decisione n. 3632/93/CECA. (3) A seguito di tale denuncia, e per verificarne il fondamento, la Commissione ha chiesto alle denuncianti ulteriori informazioni. Il 19 febbraio 1998 e il 19 ottobre 1998 sono state presentate due memorie aggiuntive. (4) I servizi della Commissione hanno avuto contatti con alcuni rappresentanti di Charbonnages de France e delle autorità francesi. Gli incontri hanno avuto luogo il 22 gennaio, il 15 settembre e il 2 ottobre 1998. Infine, con lettera del 26 novembre 1998, anche la Francia è stata informata delle eventuali infrazioni al diritto comunitario emerse dalla denuncia. (5) Le informazioni fornite dalle autorità francesi non hanno permesso di confutare le affermazioni contenute nella denuncia. Di conseguenza, il 9 febbraio 1999 la Commissione ha inviato al governo francese una lettera di costituzione in mora nella quale fa riferimento ai singoli punti della denuncia e alle norme di principio che potevano essere state violate(3). La Commissione chiedeva alla Francia di presentare argomenti rilevanti tali da consentirle di concludere per la compatibilità degli aiuti a favore di Charbonnages de France. La Francia ha risposto alla lettera di costituzione in mora della Commissione con lettera dell'8 aprile 1999. (6) La lettera di costituzione in mora della Commissione riguardava gli aiuti a favore dell'industria carboniera francese autorizzati dalle decisioni della Commissione 95/465/CECA(4), 95/519/CECA(5) e 96/458/CECA(6), rispettivamente per gli anni 1994, 1995 e 1996. La Commissione aveva altresì valutato l'importo dei presunti aiuti incompatibili per l'anno 1997. Gli aiuti relativi a quest'ultimo anno, notificati dalla Francia il 31 luglio 1997, sono stati autorizzati con la decisione 2001/85/CECA della Commissione(7), fatto salvo un importo di 35 milioni di franchi francesi (FRF) sul quale la Commissione deve pronunciarsi al termine dell'esame della denuncia oggetto della presente decisione. L'ammontare complessivo dei presunti aiuti incompatibili per questi quattro anni è stato stimato in 209,9 milioni di FRF. Tale importo non pregiudica l'eventuale incompatibilità di taluni importi d'aiuto che lo Stato francese ha versato o proposto di versare a Charbonnages de France per gli anni successivi. Inoltre, la decisione della Commissione non pregiudica affatto le azioni che avrebbero potuto essere intentate dinanzi ai giudici nazionali o altri organi competenti da parte delle denuncianti in merito a comportamenti posti in essere dal gruppo Charbonnages de France oggetto della presente decisione o ad altri comportamenti posti in essere in anni precedenti il 1994. In essa la Commissione si pronuncia sulla compatibilità dell'uso degli aiuti di Stato all'industria carboniera all'interno del gruppo Charbonnages de France con le disposizioni della decisione n. 3632/93/CECA. (7) Nella lettera di diffida inviata alla Francia la Commissione ha altresì invitato gli altri Stati membri e altre parti interessate a presentare le loro osservazioni. In risposta a tale invito, il Regno Unito, con lettera del 7 maggio 1999, ha presentato una serie di osservazioni che sono state comunicate alla Francia. II. DESCRIZIONE II.1. Le parti (8) Le denuncianti esercitano un'attività d'importazione e di vendita del carbone sul mercato francese. (9) Charbonnages de France è un gruppo cui fanno capo in particolare tre imprese pubbliche che svolgono attività industriale e commerciale. Si tratta dell'impresa pubblica che svolge attività industriale e commerciale Charbonnages de France (in prosieguo: "EPIC CdF"), delle Houillères du Bassin de Lorraine (in prosieguo: "HBL") e delle Houillères de Bassin du Centre et du Midi (in prosieguo: "HBCM"). (10) L'EPIC CdF è stata creata con una legge di nazionalizzazione del 17 maggio 1946. Tale legge istituiva un monopolio di sfruttamento delle miniere di combustibili minerali a favore dell'EPIC CdF e dei bacini carboniferi. Il decreto n. 59-1036 del 14 settembre 1959 definisce le competenze di tali organi. Ai sensi dell'articolo 27 del decreto, l'EPIC CdF è un organo direttivo, di coordinamento, di controllo e di partecipazione che sovraintende alla gestione dei bacini carboniferi, col potere di dettare le norme generali per l'assolvimento dei loro compiti. Essa istituisce le strutture giuridiche e finanziarie e rappresenta i bacini carboniferi presso i poteri pubblici e tutti gli organismi che svolgono attività sul piano nazionale ed internazionale. Ai sensi dell'articolo 39 del detto decreto, i bacini carboniferi sono organismi di produzione, sfruttamento e vendita che hanno in particolare il compito di gestire le imprese o aziende nazionalizzate e di provvedere allo sfruttamento dei giacimenti. I bacini carboniferi sono tenuti a garantire l'equilibrio finanziario della gestione aziendale e possono in tale ambito emettere prestiti con il controllo e sotto l'autorità dell'EPIC CdF. (11) Le altre società del gruppo Charbonnages de France sono soggette a vari regimi giuridici di diritto privato. Il gruppo comprende in particolare un raggruppamento d'interesse economico, il GIE CdF Energie (in prosieguo: il "CdF Energie") e la Société Industrielle pour le Développement de l'Energie charbon et de la Cogénération (in prosieguo: la "Sidec"). (12) La CdF Energie ha il monopolio della vendita del carbone all'interno del gruppo Charbonnages de France. Infatti, il raggruppamento, più in particolare, ha come oggetto, nell'ambito dell'allargamento dell'attività economica dei suoi membri, di garantire il complesso delle vendite in Francia e all'estero dei combustibili minerali solidi prodotti dai suoi membri e tutte le vendite degli altri combustibili minerali solidi che i membri destinano al mercato francese. Esso garantisce o fa garantire tutte le operazioni d'acquisto di carboni importati, utilizzati o venduti in Francia dai suoi membri e le società controllate direttamente o indirettamente. HBL, HBCM, EPIC CdF e una controllata totalmente appartenente al gruppo Charbonnages de France, Filianor, partecipano al capitale di CdF Energie, rispettivamente per il 45,19 %, il 25,95 %, il 22,66 % ed il 6,20 %. Secondo le informazioni comunicate dalle autorità francesi l'8 aprile 1999, all'inizio del 1999 è stata creata una nuova società, la CdF Energie SA, essendo stato peraltro avviato, a partire da tale data, lo scioglimento della CdF Energie. (13) La Sidec è una società per azioni la cui attività consiste nel finanziamento di progetti di unità di produzione di vapore e di elettricità che utilizzano principalmente come combustibile il carbone, e nello sfruttamento di tali impianti. Nel periodo considerato nella presente decisione, Charbonnages de France possedeva, in parte attraverso l'intermediazione d'una controllata del gruppo, il 56 % del capitale della Sidec. II.2. Il mercato interessato (14) Secondo le denuncianti, l'asserito sviamento degli aiuti versati a Charbonnages de France per coprire le perdite connesse allo sfruttamento carbonifero incide sulle condizioni della concorrenza sul mercato della distribuzione e della vendita di carbone ai consumatori del settore industriale, domestico e terziario, fatta eccezione per i consumi propri del gruppo Charbonnages de France e delle forniture all'impresa Electricité de France e alla siderurgia. I consumi propri di Charbonnages de France, più in particolare per la produzione d'elettricità da parte della Société Nationale d'Electricité e de Thermique (SNET), costituiscono infatti un mercato al quale le denuncianti non hanno accesso. Parimenti, i distributori presenti sul territorio francese non forniscono carbone al settore siderurgico e all'Electricité de France, i quali si riforniscono direttamente presso produttori o si rivolgono a traders che operano sul mercato internazionale. Il mercato descritto dalle denuncianti costituisce di conseguenza, all'interno del mercato del carbone da caldaia, un segmento di mercato caratterizzato da condizioni di concorrenza del tutto particolari. (15) Nel 1995 tale mercato era costituito da 4 milioni di tonnellate di carbone. Le vendite ai diversi settori del mercato definito al punto 14 sono ripartite come segue: >SPAZIO PER TABELLA> (16) Dato il suo status di commissionario esclusivo per la commercializzazione dei combustibili minerali solidi prodotti all'interno del gruppo Charbonnages de France, la CdF Energie ha venduto la totalità del carbone prodotto in Francia. Su 2,4 milioni di tonnellate di carbone provenienti da paesi terzi, 1 milione di tonnellate è stato commercializzato dalla CdF Energie e 1,4 milioni di tonnellate da vari distributori, tra cui le denuncianti. Nel 1997 tale mercato è cresciuto poco, raggiungendo i 3,7 milioni di tonnellate, di cui 1,9 d'origine nazionale e 1,8 provenienti da paesi terzi. II.3. Le misure contestate II.3.a) La garanzia di scarto (17) La Sidec mette a disposizione dei clienti industriali un impianto di caldaie alimentato a carbone. Il contratto prevede che il finanziamento, la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di tali impianti di produzione di vapore o di calore siano effettuati dalla Sidec. Gli impianti rimangono di proprietà della Sidec fino alla fine del contratto, che è stipulato per 10-12 anni con facoltà di rinnovo per altri cinque anni; durante tale periodo l'investimento deve essere ammortizzato. Correlativemente, la Sidec garantisce l'approvvigionamento di carbone degli impianti messi a disposizione dei suoi contraenti, carbone che le è stato previamente fornito dalla CdF Energie, la quale dispone, all'interno del gruppo Charbonnages de France, dell'esclusività per la distribuzione del carbone. (18) L'energia prodotta viene fatturata dalla Sidec ai suoi clienti in base alle unità termiche consumate. Il prezzo di vendita di tali termie viene calcolato in base a vari elementi, tra i quali l'ammortamento, l'imposta sugli utili, le assicurazioni, la manutenzione, l'esercizio, il canone di locazione e il prezzo dei combustibili forniti (nel caso di specie il carbone consegnato dalla CdF Energie). (19) Come prestazione accessoria, nel contratto tra la Sidec e i suoi clienti industriali si prevede una "garanzia di scarto" (garantie de décote). Tale clausola ha lo scopo di garantire agli utenti dell'energia prodotta dal carbone il mantenimento di un prezzo competitivo per tutta la durata del contratto, stabilito in relazione ai combustibili concorrenti, soprattutto la nafta. In altri termini, la Sidec garantisce ai suoi clienti che il prezzo di vendita della termia prodotta con il carbone rimanga sempre uguale o inferiore a quello della termia prodotta dalla nafta. Nei contratti è dedotto un metodo di calcolo che permette di determinare quest'ultimo prezzo di riferimento. (20) Secondo le denuncianti, il gruppo Charbonnages de France avrebbe acquisito, mediante tale meccanismo, una gran parte del mercato del carbone importato destinato al settore industriale. Tale politica commerciale avrebbe inoltre garantito, con la conclusione di contratti a lungo termine, la fedeltà dei clienti. La Sidec si sarebbe così assicurata un mercato che rappresenta quasi un miliardo di FRF in impianti di combustione. (21) Tale garanzia presupponeva all'origine raffronti del prezzo sul mercato mondiale del carbone e della nafta pesante a favore del carbone. I primi contratti risalgono infatti all'inizio degli anni '80, che erano caratterizzati da prezzi del petrolio elevati. A partire dalla crisi petrolifera del 1986, la forte diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi obbligò la Sidec ad attivare in permanenza il meccanismo di garanzia di scarto, dal momento che il prezzo della termia da nafta risultava più competitivo. Secondo i termini dei contratti conclusi dalla Sidec, l'applicazione della clausola di garanzia di scarto implicava una riduzione degli elementi variabili del prezzo della termia prodotta dal carbone e soprattutto una riduzione del prezzo di tale combustibile. (22) L'applicazione di tale garanzia di scarto è posta a carico di CdF Energie; la garanzia consente a Sidec di diminuire il prezzo della termia-carbone fatturata ai suoi clienti. Infatti emerge dai conti profitti e perdite della CdF Energie che tale società accorda riduzioni rilevanti sulle sue fatturazioni di carbone, una parte delle quali va a beneficio di Sidec. Gli allegati ai bilanci e i conti profitti e perdite di quest'ultima società menzionano d'altra parte espressamente che la Sidec accorda abitualmente, ai suoi clienti acquirenti di vapore, garanzie di scarto sul prezzo carbone/idrocarburi che sono integralmente garantite a monte dalle garanzie della CdF Energie (fanno eccezione alcuni contratti in cui la Sidec sostiene essa stessa gli oneri della garanzia di scarto). >SPAZIO PER TABELLA> (23) Tali rilevanti sconti concessi alla Sidec consentono infatti al CdF Energie di vendere il carbone, nazionale e importato, ad un prezzo inferiore rispetto agli andamenti internazionali dei carboni industriali dello stesso tipo venduti sul mercato concorrenziale (cfr. il considerando 35). Tali riduzioni inducono di conseguenza CdF Energie a vendere il carbone alla Sidec ad un livello inferiore rispetto al livello dei suoi costi di approvvigionamento di carbone importato. (24) L'EPIC CdF storna a sua volta a CdF Energie l'importo degli sconti concessi a Sidec nell'ambito dell'attuazione della garanzia di scarto. Tali importi risultano nei conti profitti e perdite di CdF Energie con il titolo di "Compensazione G.D. da parte di CdF". Tali importi sono più precisamente ripresi in prodotti di sfruttamento, il che dimostra il carattere ricorrente ed abituale di tale pratica. Nei conti profitti e perdite dell'EPIC CdF, gli importi sono inseriti alla voce oneri eccezionali. Gli allegati precisano che si tratta della "copertura da parte di CdF di garanzie di scarto concesse ai clienti del Gruppo nell'ambito di contratti di fedelizzazione al carbone (mentre il prezzo delle energie concorrenti risulta meno elevato)(8)". >SPAZIO PER TABELLA> II.3.b) Gli anticipi per investimenti commerciali (25) CdF Energie fornisce a determinati clienti prestazioni gratuite, come l'installazione di sistemi di depolverazione o la sistemazione di siti per lo stoccaggio del carbone. Tali prestazioni sono connesse all'impegno dell'acquisto da parte degli stessi clienti di carbone presso il CdF Energie e costituiscono di conseguenza un aspetto della politica di fedelizzazione di questi ultimi. (26) Tali prestazioni gratuite sono state finanziate dall'EPIC CdF, mediante anticipi versati a CdF Energie che ammontavano, nel 1994, a 33139626 FRF(9). Esse sono state mantenute nel corso degli anni successivi all'interno di CdF Energie. (27) Occorre inoltre rilevare la messa a disposizione gratuita a clienti di CdF Energie d'impianti di caldaie, denominate "caldaie campione modello". Queste caldaie sono di proprietà di CdF Energie e sono finanziate dall'EPIC CdF. II.3.c) Gli anticipi permanenti (28) I membri di CdF Energie contribuiscono finanziariamente con anticipi permanenti al funzionamento del GIE. All'inizio del 1994 l'importo di tali anticipi ammontava a 20446728 FRF, vale a dire 53586354 FRF - che costituiscono l'importo totale degli anticipi dei membri di CdF Energie - ridotti di 33139626 FRF, che è l'importo degli anticipi per investimenti commerciali. Tali anticipi sono stati mantenuti all'interno di CdF Energie negli anni successivi. Gli anticipi permanenti sono stati effettuati dai membri di CdF Energie in proporzione alla loro quota-parte nel GIE. (29) Altri importi sono stati iscritti, a partire dal 1994, nel conto "anticipi dei membri" del bilancio di CdF Energie. Secondo la Francia, si tratterebbe tuttavia di importi connessi al mantenimento dei risultati positivi realizzati da CdF Energie. A causa della struttura giuridica di CdF Energie, i risultati spettano ai membri fondatori; il mantenimento della maggior parte dei risultati nell'impresa è stato perciò constatato non sotto la forma abituale del posto di riserve, ma con la costituzione del posto "anticipi dei membri". II.3.d) Gli oneri dell'attività di distribuzione del carbone (30) CdF Energie dispone di due attività che l'impresa considera distinte, in particolare nella contabilità. Da un lato, CdF Energie commercializza combustibili minerali solidi prodotti all'interno del gruppo Charbonnages de France, per i quali essa percepisce commissioni fatturate alle controllate del gruppo, e che sono contabilizzate come tali nel conto profitti e perdite(10). Dall'altro, CdF Energie dispone di un'attività commerciale di carbone. Tale attività comporta l'annotazione di "acquisti di merci" e di "vendite di merci" nel conto profitti e perdite di CdF Energie. Essa è connessa principalmente al commercio di carbone importato. CdF Energie ha adattato il suo conto profitti e perdite seguendo queste due attività principali, vale a dire l'attività di commissionario e l'attività di commercio(11). (31) L'analisi degli oneri connessi a queste due attività(12) mostra che l'attività di commercio del carbone non fa fronte alla quota-parte di oneri di funzionamento che essa implica presso qualsiasi altro operatore. Infatti si evince la mancanza di determinati oneri che vengono imputati totalmente all'attività di commissionario, con la causale di "altri oneri di funzionamento", e in particolare gli oneri successivi relativi all'anno 1995: >SPAZIO PER TABELLA> Questo metodo di attribuzione delle spese di CdF Energie fa risultare, per l'anno 1995, una perdita rilevante per l'attività di commissionario e un utile per l'attività di distribuzione. >SPAZIO PER TABELLA> II.4. Fondamenti della costituzione in mora (32) Dopo aver esaminato la denuncia che le è stata sottoposta, la Commissione, nella citata lettera di costituzione in mora del 9 febbraio 1999, ha sostenuto che i provvedimenti contestati di cui ai considerando da 17 a 31 potevano essere stati finanziati mediante aiuti pubblici concessi dalla Francia per il sostegno della produzione del carbone. Secondo la Commissione, l'EPIC CdF non sarebbe stata in grado di versare le compensazioni per le garanzie di scarto e di finanziare investimenti commerciali con anticipi in assenza degli aiuti corrispostile dallo Stato francese. Infatti, sia i conti dell'EPIC CdF che i conti consolidati del gruppo Charbonnages de France presentano perdite di svariati miliardi di FRF all'anno. Soltanto il sostegno pubblico consente l'equilibrio formale dei bilanci. (33) Riguardo agli anticipi permanenti dei membri di CdF Energie, la Commissione considera che essi contribuiscono finanziariamente al funzionamento del GIE. Essi sarebbero finanziati almeno in parte con gli aiuti di Stato concessi per la produzione carboniera, nei limiti in cui taluni membri di CdF Energie, e più in particolare i due bacini carboniferi, ricevono tutti gli anni sovvenzioni dallo Stato, tramite l'intermediario dell'EPIC CdF. In tal modo, gli aiuti destinati a coprire le perdite di esercizio dei bacini carboniferi servirebbero, in parte, a finanziare ogni anno talune spese di funzionamento di CdF Energie. (34) Per il calcolo degli aiuti destinati a coprire le perdite derivanti dallo sfruttamento del carbone l'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA impone di prendere in considerazione un prezzo minimo, vale a dire il prezzo del carbone sui mercati internazionali. Inoltre, da tale decisione emerge che gli aiuti sono riservati esclusivamente alla produzione di carbone comunitario. Orbene, risulterebbe che la Sidec si sia rifornita presso il CdF Energie sia di carbone comunitario sia di carbone importato pagando nei due casi un prezzo inferiore rispetto a quello del mercato internazionale. Tale prassi sarebbe stata resa possibile solo grazie agli aiuti concessi dallo Stato per la produzione di carbone. La Commissione ritiene inoltre che vi sarebbe potuta essere, più in particolare tramite il meccanismo di garanzia di scarto, una duplice violazione del diritto comunitario. Tale meccanismo non solo avrebbe permesso di vendere carbone sul mercato francese ad un prezzo inferiore rispetto a quello del mercato internazionale, ma sarebbe anche servito a sovvenzionare il carbone importato. (35) La presunzione della Commissione secondo la quale i prezzi del carbone venduto da CdF Energie alla Sidec, nel 1994 e nel corso degli anni seguenti, erano inferiori ai prezzi del carbone sui mercati internazionali, si basa in particolare su un'analisi di dati relativi al 1993: a) la Commissione si è basata in particolare sulla relazione speciale dei revisori dei conti della Sidec che, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1993, osservava che "l'approvvigionamento presso il CdF Energie del carbone necessario alla produzione industriale di Sidec ha dato luogo a fatture per complessivi 164896299 FRF"; b) emerge dalla denuncia che le quantità di carbone fornite da CdF Energie alla Sidec dovevano ammontare a circa 700000 tonnellate nel 1993. Va sottolineato a tal proposito che la Francia, nella lettera dell'8 aprile 1999, ha osservato che tali forniture ammontavano a 722300 tonnellate per l'anno 1994, 741200 tonnellate per l'anno 1995 e 720400 tonnellate per l'anno 1996. Tali dati confermano di conseguenza il volume di tali forniture per l'anno 1993, di cui le denuncianti avevano soltanto fornito una stima; c) tenuto conto dei dati che figurano alle lettere a) e b), si può ritenere che il prezzo medio fatturato da CdF Energie alla Sidec ammontasse nel 1993 a circa 235,56 FRF per tonnellata di carbone (164896299 FRF per 700000 tonnellate di carbone). Tale prezzo medio era nettamente inferiore ai prezzi fissati sui mercati internazionali per il carbone per caldaie, che ammontavano in media a 252,85 FRF per l'anno 1993(13). Le denuncianti giungono alla medesima conclusione facendo il raffronto dei prezzi del carbone fatturati dal CdF Energie alla Sidec con, in particolare, le medie dei prezzi pubblicati dal Comité Professionnel du Pétrole e dall'INSEE (Institut national français de statistiques et d'études économiques). (36) La Commissione osserva inoltre che gli aiuti di Stato non devono causare distorsioni della concorrenza né discriminazioni all'interno della Comunità. Orbene, per quanto riguarda l'anno 1993, la Commissione ha osservato che l'EPIC CdF ha versato al CdF Energie 50680000 FRF a compensazione delle garanzie di scarto(14). Tenuto conto del volume delle vendite di carbone fatturate da CdF Energie alla Sidec, si può ritenere che la compensazione versata a CdF Energie a titolo di garanzie di scarto ammontasse a circa 72,40 FRF a tonnellata (50680000 FRF per 700000 tonnellate di carbone; cfr. i dati di cui al considerando 35). Se ne deduce quindi che il prezzo che sarebbe stato fatturato dal CdF Energie senza gli sconti concessi alla Sidec per garanzie di scarto sarebbe stato di 307,96 FRF a tonnellata, vale a dire 235,56 FRF (importo effettivamente fatturato alla Sidec, cfr. il considerando 35), al quale si aggiungono 72,40 FRF (importo dello sconto corrispondente alla garanzia di scarto). Tale prezzo di 307,96 FRF è nettamente superiore ai prezzi medi di 252,85 FRF registrati sui mercati internazionali nel 1993. Di conseguenza, gli aiuti che hanno permesso di finanziare le misure contestate - e più in particolare la compensazione delle garanzie di scarto - avrebbero determinato un vantaggio nella concorrenza per le controllate del gruppo Charbonnages de France rispetto agli importatori di carbone, autori della denuncia. (37) Tenuto conto della situazione del mercato carboniero ed energetico ai livelli francese e mondiale la Commissione ha considerato che sussistessero forti presunzioni che le conclusioni cui essa era pervenuta in ordine ai prezzi fissati da CdF Energie nel 1993, si applicassero anche agli anni 1994 e seguenti. III. OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA (38) A parere delle autorità francesi, gli aiuti concessi dallo Stato francese per la produzione di carbone sono stati assegnati ai destinatari conformemente alle decisioni autorizzative della Commissione. Per quanto riguarda le misure contestate, esse sarebbero state finanziate dalla produzione delle attività del gruppo Charbonnages de France che generano margini di profitto o dividendi e che contribuiscono alla formazione del risultato consolidato del gruppo. (39) Del resto - affermano le autorità francesi - le operazioni effettuate dall'EPIC CdF, CdF Energie e Sidec "sono state economicamente razionali e non sembrano criticabili alla luce delle norme relative agli aiuti di Stato". Per quanto riguarda la messa a disposizione gratuita di attrezzature varie agli acquirenti di carbone, si tratterebbe di prestazioni di servizio a carattere commerciale, accessorie alle prestazioni principali di tali operatori e che rientrano in un comportamento commerciale normale. Quanto agli anticipi permanenti di fondi effettuati dai membri del CdF Energie, si tratterebbe di una normale procedura riguardante un GIE, società senza capitale. Infine, le autorità francesi ritengono che la pratica della garanzia di scarto non sia di per sé confutabile. "Al momento della conclusione dei contratti l'elevato prezzo della nafta faceva apparire la garanzia di scarto come una garanzia simbolica che non costituiva un elemento centrale per la scelta del fornitore". "Occorre infatti ricollocare tali atti nel contesto dell'inizio degli anni '80, caratterizzati da prezzi del petrolio elevati e dalla ricerca di una diversificazione delle risorse energetiche". Inoltre, fin dal 1988, di fronte al ribaltamento dell'andamento dei prezzi dell'energia, il CdF Energie avrebbe tentato di ottenere una rinegoziazione dei contratti per renderli meno penalizzanti per il gruppo. (40) Le autorità francesi sottolineano infine che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, gli effetti delle misure in questione sulla concorrenza sono stati molto limitati. A sostegno di tale tesi, la Francia sostiene che il mercato dei consumatori del settore industriale, domestico e terziario, eccezion fatta per i consumi propri del gruppo Charbonnages de France e per le forniture all'impresa Electricité de France e alla siderurgia, non è il mercato adeguato. Il mercato dovrebbe essere esteso al carbone per caldaie, oltretutto non limitatamente al solo mercato francese, in quanto tale prodotto, essendo generico, potrà essere usato in tutto il mondo. Inoltre, secondo la Francia, occorrerebbe allargare il mercato considerato ad altre fonti di energia che possano essere usate per gli stessi scopi del carbone per caldaie, come il gas e la nafta. Le parti di mercato detenute dal CdF Energie su siffatto e più esteso mercato sarebbero in definitiva molto limitate. IV. OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO (41) Le autorità britanniche sottolineano la mancanza di trasparenza nel finanziamento delle attività del gruppo Charbonnages de France. Le relazioni interaziendali, più particolarmente quelle tra EPIC CdF, HBL, HBCM, CdF Energie, Filianor e la Sidec, permettono sovvenzioni incrociate tra le diverse attività del gruppo, o per mezzo dei finanziamenti diretti, o con la fornitura di servizi gratuiti. (42) Secondo il Regno Unito, gli elementi evidenziati nella lettera di costituzione in mora della Commissione del 9 febbraio 1999 tendono a confermare lo sviamento di una parte degli aiuti, che sono in linea di massima destinati al sostegno della produzione di carbone, per scopi non conformi alla decisione n. 3632/93/CECA e alle decisioni d'autorizzazione degli aiuti adottati dalla Commissione. V. VALUTAZIONE V.1. Valutazione della natura di aiuti di Stato delle misure in questione (43) Nella lettera di costituzione in mora del 9 febbraio 1999, la Commissione aveva chiesto alla Francia di presentarle "una relazione sul funzionamento del dispositivo commerciale e finanziario" attuato da Charbonnages de France. Tale relazione doveva in particolare contenere i seguenti elementi: a) la provenienza degli anticipi dei membri del CdF Energie; b) la provenienza dei fondi che hanno permesso all'EPIC CdF di versare al CdF Energie la compensazione della garanzia di scarto fin dal 1994. (44) Le autorità francesi hanno osservato che la provenienza degli anticipi dei membri non può trovarsi negli aiuti o nelle sovvenzioni di Stato, che avevano una specifica destinazione di uso, ma negli utili delle controllate del gruppo Charbonnages de France. La risposta delle autorità francesi è identica per quanto riguarda la prestazione, a carico dell'EPIC CdF, della garanzia di scarto: "Le operazioni relative a tali contratti contabilizzati nell'EPIC CdF sono riportate nella voce 'Risultati eccezionali' e il loro finanziamento è stato assicurato dagli utili delle controllate dell'EPIC". (45) La Commissione osserva che la Francia non produce nessun elemento per sostenere l'affermazione che, da una parte, gli aiuti autorizzati dalla Commissione per il sostegno della produzione carboniera sono stati "specificamente destinati" a tal fine e, dall'altra, che i fondi che hanno finanziato le misure contestate proverrebbero dagli utili delle controllate di Charbonnages de France. Per quanto riguarda gli aiuti autorizzati dalla Commissione nel settore carboniero, la Francia si limita a rammentare la ripartizione che segue le categorie di aiuti previsti dalla decisione n. 3632/93/CECA. Tale ripartizione, che si ritrova nelle notifiche annuali degli aiuti erogati all'industria carboniera dallo Stato francese e nelle decisioni d'autorizzazione della Commissione, non dà tuttavia nessuna indicazione circa l'effettiva destinazione degli aiuti da parte del beneficiario. (46) Ai sensi dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA, le autorità francesi rammentano che gli aiuti all'industria carboniera sono stati destinati, in parte, "alla copertura della differenza tra il costo di produzione e il prezzo di vendita delle tonnellate di carbone estratto". Il meccanismo della garanzia di scarto costituisce soltanto uno degli elementi che concorrono a formare tale scarto, in quanto, con la concessione di sconti e di riduzioni, esso contribuisce ad abbassare il prezzo di vendita del carbone estratto da Charbonnages de France. Orbene, non esiste nessun elemento che consenta di dimostrare che una parte di tale differenza sia coperta dagli aiuti versati dallo Stato francese e che un'altra parte di tale differenza - quella corrispondente alla riduzione del prezzo del carbone grazie al meccanismo di garanzia di scarto - sarebbe invece coperta dagli utili di alcune controllate del gruppo Charbonnages de France. Per contro, è del tutto logico considerare che l'insieme delle perdite connesse allo sfruttamento carboniero in Francia, comprese le perdite connesse alla riduzione del prezzo di vendita del carbone in seguito all'attuazione del meccanismo di garanzia di scarto sia stata coperta con aiuti di Stato. (47) Per quanto riguarda gli anticipi permanenti dei membri di CdF Energie, occorre rammentare che sono versati dai membri del GIE in proporzione al livello di partecipazione di ognuno di essi. In altri termini, i due bacini carboniferi - HBL e HBCM - contribuiscono da soli per il 71,14 % al totale di tali anticipi. Non si comprende in che modo queste due società incaricate dello sfruttamento dei giacimenti carboniferi in Francia - sfruttamento che produce molti miliardi di FRF di perdite all'anno - possano aver finanziato gli anticipi fatti a CdF Energie se non finanziandoli con aiuti di Stato concessi proprio per il sostegno della produzione carboniera. (48) La Francia deduce il fatto che Charbonnages de France è un gruppo industriale la cui contabilità consolidata comprende, oltre all'attività d'estrazione, altre attività che distribuiscono utili o dividendi. La compensazione della garanzia di scarto sarebbe stata finanziata dai prodotti di tali attività, che contribuiscono alla formazione del risultato consolidato del gruppo Charbonnages de France fino a oltre 500 milioni di FRF ogni anno. (49) La Commissione sostiene che - dal momento che si fa riferimento al concetto di consolidamento, con il quale si presenta il risultato di un gruppo di diverse società come se ne formassero una sola - il risultato delle attività che generano utili dovrebbe anzitutto essere imputato al risultato delle attività che generano perdite. Di conseguenza, qualora l'argomento addotto dalla Francia dovesse essere accolto, occorrerebbe che il fabbisogno di aiuti di Stato destinati a coprire le perdite legate allo sfruttamento carboniero tenesse conto del risultato consolidato, vale a dire del risultato dell'imputazione del reddito consolidato del gruppo alle passività del gruppo stesso. La posizione sostenuta dalla Francia al riguardo non è coerente. Infatti, secondo la Francia, il consolidamento della contabilità - ed il conseguente ripianamento del deficit di talune società controllate mediante gli utili di altre controllate si applicherebbe, per quanto riguarda le perdite derivanti dalla produzione di carbone, soltanto al deficit derivante dalla compensazione della garanzia di scarto sostenuta dall'EPIC CdF. (50) Inoltre, secondo la lettera di costituzione in mora della Commissione, emerge chiaramente dai conti del gruppo Charbonnages de France che senza gli aiuti versati dallo Stato francese l'EPIC CdF non sarebbe stato in grado di versare le compensazioni di garanzia di scarto e di finanziare investimenti con anticipazioni. Infatti, sia i conti dell'EPIC CdF che i conti consolidati del gruppo Charbonnages de France presentano perdite di svariati miliardi di FRF all'anno. Emerge chiaramente dai conti dell'esercizio 1995 che solo il sostegno pubblico permette l'equilibrio formale dei bilanci. Infatti, nel 1995, il gruppo Charbonnages de France aveva realizzato un fatturato consolidato di 8270 miliardi di FRF; il risultato netto globale consolidato del gruppo nel suo insieme registrava un saldo negativo di 4167 miliardi di FRF, pari ad oltre metà del fatturato. Secondo Charbonnages de France, la riduzione progressiva del contributo dello Stato "non ha consentito al gruppo, che nel corso dei due ultimi anni aveva stabilizzato il suo indebitamento, di mantenere tale evoluzione. Pertanto, nel 1995 l'indebitamento è aumentato di molto fino a superare i 29 miliardi di franchi, generando oneri finanziari ulteriori che a loro volta pesano sul risultato". La Commissione considera di conseguenza che la prosecuzione delle attività di Charbonnages de France e la sopravvivenza del gruppo dipendano dal versamento degli aiuti all'industria carboniera dallo Stato francese; di conseguenza il finanziamento dei meccanismi di cui sopra può provenire solo da tali aiuti. (51) Alla luce di quanto sopra, la Commissione considera che gli importi versati dall'EPIC CdF alla CdF Energie a compensazione delle garanzie di scarto, importi che sono stati riversati da CdF Energie a Sidec (vale a dire 78494201 FRF), provengono dagli aiuti versati ogni anno dallo Stato francese per il sostegno delle perdite legate allo sfruttamento carbonifero. (52) La Commissione considera altresì che gli investimenti commerciali finanziati con anticipi concessi dall'EPIC CdF a CdF Energie (33139626 FRF) provengono dagli aiuti versati ogni anno dallo Stato francese per il sostegno delle perdite legate allo sfruttamento carbonifero. Dato il carattere permanente di tali anticipi fatti a CdF Energie, l'importo di 33139626 FRF va considerato, nell'insieme, come proveniente dagli aiuti versati ogni anno dalla Francia. (53) Infine, la Commissione considera che gli anticipi permanenti versati a CdF Energie, da un lato dall'EPIC CdF e, dall'altro dai due bacini carboniferi, HBL e HBCM, provengono altresì dagli aiuti versati dallo Stato francese per far fronte alle perdite legate allo sfruttamento carbonifero. I membri di CdF Energie contribuiscono al funzionamento del GIE fino al loro livello di partecipazione. Ne emerge che gli anticipi versati dall'EPIC CdF, HBL e HBCM corrispondono al 93,8 % del totale degli anticipi versati dai membri di CdF Energie, vale a dire ad un totale di 19179031 FRF. Considerato il carattere permanente di tali anticipi fatti a CdF Energie, l'importo di 19179031 FRF va considerato, nell'insieme, come proveniente dagli aiuti versati ogni anno dalla Francia. V.2. Valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato V.2.a) Gli aiuti all'industria carboniera in Francia (54) Ai sensi dell'articolo 8 della decisione n. 3632/93/CECA, la Francia ha notificato alla Commissione, il 9 dicembre 1994, un piano di riduzione d'attività corrispondente alle opzioni che erano state stabilite nell'ambito del Pacte charbonnier national firmato dall'impresa Charbonnages de France e dalle organizzazioni sindacali. Detto piano di riduzione dell'attività prevede la cessazione progressiva dell'estrazione carbonifera per il 2005. I gravi problemi sociali e regionali non hanno permesso alle autorità francesi di rispettare la scadenza del 2002 prevista dalla decisione n. 3632/93/CECA come data di scadenza per il piano di chiusura. Lo scaglionamento delle operazioni di chiusura in un periodo di dieci anni dovrebbe permettere di attenuare i problemi sociali e regionali particolarmente delicati in regioni colpite da diversi anni dal rallentamento dell'attività carbonifera. Nella decisione 95/465/CECA, la Commissione ha considerato che il piano era conforme alle condizioni e ai criteri previsti dalla decisione n. 3632/93/CECA. (55) Come disposto dall'articolo 9 della decisione n. 3632/93/CECA, la Francia ha ritualmente notificato alla Commissione l'importo degli aiuti che essa prevedeva di concedere annualmente all'industria carboniera. La Commissione ha autorizzato(15), per gli anni dal 1994 al 1997, la concessione di aiuti per la riduzione dell'attività ai sensi dell'articolo 4 della citata decisione e la concessione di aiuti per la copertura di oneri eccezionali ai sensi del suo articolo 5. Inoltre, la Commissione ha autorizzato, per gli anni dal 1994 al 1996, la concessione di aiuti per la ricerca e lo sviluppo ai sensi dell'articolo 6 della stessa decisione. Nel suo esame, la Commissione ha valutato la conformità delle misure con il piano di riduzione dell'attività quale le era stato notificato il 9 dicembre 1994. (56) Ciò premesso, occorre esaminare se gli aiuti assegnati attraverso il meccanismo di garanzia di scarto, gli investimenti commerciali e gli anticipi permanenti alla CdF Energie soddisfino le condizioni e i criteri previsti dalla decisione n. 3632/93/CECA e, più in particolare ai sensi delle decisioni 95/465/CECA, 95/519/CECA, 96/458/CECA e 2001/85/CECA. Se così non fosse, la Commissione dovrà dedurne che detti aiuti sono stati utilizzati - in tutto o in parte - da Charbonnages de France per finalità contrarie alle disposizioni applicabili in materia. (57) A tal proposito, emerge che gli aiuti assegnati attraverso i meccanismi contestati non soddisfano comunque le condizioni fissate per la concessione degli aiuti alla copertura di oneri eccezionali. Infatti, essi non rientrano in nessuna delle categorie di oneri di cui all'allegato della decisione n. 3632/93/CECA, né - più in particolare - negli oneri esplicitamente menzionati nelle decisioni con le quali la Commissione annualmente autorizza la Francia a concedere aiuti all'industria carboniera. Gli aiuti previsti all'articolo 5 della decisione n. 3632/93/CECA sono infatti strettamente limitati alla copertura dei costi che non sono in rapporto con la produzione corrente (oneri residui). Inoltre, è evidente che gli aiuti concessi tramite questi meccanismi non soddisfano gli obiettivi e i criteri previsti dall'articolo 6 della suddetta decisione per la concessione di aiuti alla ricerca e allo sviluppo. (58) Di conseguenza, resta da esaminare se gli aiuti assegnati da Charbonnages de France tramite il meccanismo di garanzia di scarto, gli investimenti commerciali e gli anticipi permanenti possano invece essere considerati compatibili con l'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA ("Aiuti per la riduzione d'attività") ed essere stati destinati da Charbonnages de France in forza di tale disposizione. V.2.b) I prezzi del carbone sul mercato mondiale (59) Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della decisione n. 3632/93/CECA, che rinvia alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione, gli aiuti alla riduzione dell'attività sono destinati alla copertura del divario tra il costo di produzione e il prezzo di vendita del carbone risultante dalla libera accettazione da parte dei contraenti delle condizioni dominanti nel mercato mondiale. L'articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione stabilisce di conseguenza il limite superiore degli aiuti ammissibili. Orbene, come osservato al considerando 23, con le consistenti riduzioni concesse alla Sidec, la CdF Energie ha finito col vendere il carbone a prezzi inferiori a quelli che predominano sui mercati internazionali. Di conseguenza, tali riduzioni sono state finanziate da aiuti che in parte eccedevano il massimale ammissibile di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA. (60) Al riguardo, la Commissione a tal proposito sottolinea che la Francia non ha dedotto nessun argomento per confutare gli elementi di fatto che avevano indotto la Commissione a considerare, nella lettera di costituzione in mora, che la CdF Energie aveva effettuato forniture, negli anni dal 1994 al 1997, di carbone comunitario o importato alla Sidec ad un prezzo inferiore a quello del mercato mondiale. Al contrario, le autorità francesi, nella lettera dell'8 aprile 1999, sembrano ammettere la presunzione alla quale era giunta la Commissione nella lettera di costituzione in mora. Soffermandosi sulle "conseguenze indesiderabili di un meccanismo divenuto inopportuno", la Francia osserva in particolare che "fin dal 1988, di fronte al ribaltamento della congiuntura dei prezzi dell'energia, la direzione generale di Charbonnages de France ha chiesto alla CdF Energie di cercare di ottenere una rinegoziazione dei contratti per renderli meno penalizzanti per il gruppo. Su richiesta di CdF Energie, la Sidec ha proposto ai suoi clienti di riconsiderare le clausole dei contratti. Molti clienti rifiuteranno, taluni accetteranno di discuterne". (61) La Commissione rammenta a tal proposito il testo della sua lettera di costituzione in mora nella quale osserva che: "Di conseguenza e tenuto conto della sua conoscenza degli atti, la Commissione considera che per gli anni 1994, 1995 e 1996 il GIE ha effettivamente fornito carbone (comunitario e importato) nel mercato comunitario ad un prezzo inferiore rispetto a quello del mercato mondiale e ciò grazie agli aiuti concessi da CdF alle condizioni sopradescritte. Nel caso in cui gli addebiti delle denuncianti non siano confutati dalle autorità francesi così da permettere alla Commissione di dedurre l'infondatezza della denuncia, la Commissione concluderà per l'esistenza di uno sviamento degli aiuti di Stato inizialmente [da essa] autorizzati per la copertura dei costi di produzione del carbone comunitario (articolo 4 - Aiuti alla riduzione dell'attività)". Peraltro, emerge dal testo della lettera di costituzione in mora che gli argomenti che hanno indotto la Commissione a considerare i prezzi fatturati alla Sidec inferiori ai prezzi del carbone sui mercati internazionali sono stati ivi esposti e analizzati in modo molto dettagliato. È giocoforza constatare che la Francia non ha fornito informazioni sui prezzi fatturati, nel 1994 e negli anni successivi, per il carbone consegnato dalla CdF Energie alla Sidec. Al contrario, come già osservato al considerando 60, la Francia riconosce tacitamente nella lettera dell'8 aprile 1999 che la CdF Energie ha effettivamente venduto carbone alla Sidec a prezzi inferiori a quelli correntemente praticati sui mercati internazionali. La Francia tenta piuttosto di giustificare tale prassi affermando in particolare di non aver creato distorsioni della concorrenza tali da danneggiare i denuncianti. (62) La Commissione precisa che i suoi servizi non sono stati in grado di provvedere essi stessi, come per l'anno 1993, al calcolo del prezzo medio annuale delle vendite di carbone da parte della CdF Energie alla Sidec per l'anno 1994 e per gli anni seguenti. Infatti, presso la cancelleria del Tribunal de commerce di Parigi non è stata depositata nessuna relazione speciale dei revisori per gli anni che riguardano le attività della Sidec. Di conseguenza, tenuto conto della situazione del mercato carbonifero ed energetico a livello francese e a livello mondiale occorre considerare che le conclusioni alle quali la Commissione è giunta in ordine ai prezzi praticati dalla CdF Energie nel corso del 1993 sono rilevanti anche per gli anni dal 1994 al 1997 (cfr. i considerando da 35 a 37). Occorre sottolineare a tal proposito che le diverse pratiche commerciali e finanziarie nel 1994 e nel corso degli anni successivi, quali emergono dai documenti finanziari e dalle relazioni d'attività del gruppo Charbonnages de France, sono identiche a quelle degli anni precedenti. Se ne trae quindi la conclusione che la CdF Energie ha venduto alla Sidec, nel 1994 e nel corso degli anni successivi, il carbone ad un prezzo inferiore ai prezzi internazionali del carbone industriale della stessa categoria merceologica venduto sul mercato concorrenziale. (63) Inoltre, occorre considerare che non sono stati soltanto gli aiuti che CdF Energie percepiva per coprire le riduzioni connesse alla garanzia di scarto che hanno portato il gruppo Charbonnages de France a praticare prezzi di consegna per il carbone inferiori a quelli praticati per i carboni di qualità simile dei paesi terzi, poiché un effetto identico hanno avuto anche gli aiuti destinati a investimenti commerciali e gli aiuti destinati agli anticipi permanenti a CdF Energie. Infatti è l'insieme di tali meccanismi, attuati congiuntamente e finanziati mediante aiuti di Stato, che ha permesso alla CdF Energie di praticare prezzi inferiori ai prezzi di riferimento del carbone sui mercati internazionali. Orbene, l'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA prescrive che l'importo dell'aiuto non può dar luogo, per il carbone comunitario, a prezzi inferiori a quelli praticati per i carboni di analoga qualità dei paesi terzi. Di conseguenza, si deve concludere che gli aiuti destinati all'insieme dei meccanismi contestati sono stati versati in violazione di tale disposizione. V.2.c) Gli aiuti destinati al carbone importato (64) La maggior parte del carbone fornito alla Sidec proviene da importazioni dei paesi terzi realizzate da CdF Energie. Infatti, in seguito alla firma del Pacte charbonnier national nel 1994, che prevede l'interruzione progressiva dell'estrazione carboniera in vista del 2005, la produzione nazionale è diminuita costantemente. La fornitura di carbone assicurata dalla CdF Energie alla Sidec, di conseguenza, si è potuta effettuare solo integrando sempre più il volume del carbone nazionale con carbone d'importazione. Secondo la lettera della Francia dell'8 aprile 1999, i volumi di vendita del carbone comunitario e importato da CdF Energie a Sidec sono i seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> (65) Le compensazioni che l'EPIC CdF versava per la garanzia di scarto sono state quindi versate a CdF Energie indifferentemente per le vendite di carbone nazionale a Sidec e per le vendite di carbone importato. Parimenti, gli aiuti destinati agli investimenti commerciali e quelli destinati agli anticipi permanenti a CdF Energie, hanno permesso di sostenere allo stesso modo le due attività dell'impresa, cioè da una parte l'attività di commissionario connessa alla commercializzazione dei combustibili prodotti all'interno del gruppo Charbonnages de France e, dall'altra, l'attività di distribuzione di carbone connessa principalmente alla vendita di carbone importato. (66) Secondo gli allegati del conto profitti e perdite della CdF Energie, il fatto che l'attività di distribuzione si sia chiusa con un utile, mentre l'attività di commissionario si è chiusa con una perdita rilevante (cfr. i considerando 30 e 31), non può in nessun caso costituire un indizio secondo il quale gli aiuti sarebbero stati destinati esclusivamente a quest'ultima attività deficitaria, e di conseguenza al carbone nazionale. Infatti, emerge da tali allegati che l'attività di distribuzione è lungi da compensare la quota-parte di oneri di funzionamento che essa comporta presso qualsiasi altro operatore e che, di conseguenza, i positivi risultati di tale attività non rispecchiano la realtà. Inoltre, occorre sottolineare che la compensazione di garanzia di scarto figura precisamente negli allegati al conto profitti e perdite in una rubrica relativa all'attività di distribuzione. (67) Orbene, non vi è alcun dubbio che gli aiuti che possono essere concessi dagli Stati membri ai sensi della decisione n. 3632/93/CECA sono esclusivamente riservati al carbone comunitario. Al riguardo, fa testo in particolare il secondo considerando della suddetta decisione nel quale si precisa che "alla concorrenza rappresentata dal petrolio e dal gas naturale, si è aggiunta la crescente pressione del carbone importato dai paesi terzi". In questi termini si esclude qualsiasi idea di sovvenzionamento del carbone prodotto in un paese terzo. Peraltro, sarebbe contrario alla ratio legis della decisione n. 3632/93/CECA il fatto di non opporsi ad aiuti pubblici che favorirebbero il carbone importato, mentre quest'ultimo è già in posizione più concorrenziale rispetto al carbone comunitario. (68) Del resto, emerge chiaramente dal piano di riduzione d'attività che è stato notificato alla Commissione dalla Francia nel 1994, e dagli aiuti di Stato notificati annualmente alla Commissione dopo tale data, che gli aiuti versati dallo Stato francese all'industria carboniera sono riservati alla produzione nazionale. Gli aiuti che sono stati destinati dal gruppo Charbonnages de France all'attività di distribuzione hanno di conseguenza avuto una destinazione conforme alle disposizioni della decisione n. 3632/93/CECA, e ciò qualunque sia il prezzo del carbone importato che è stato addebitato alla Sidec. (69) Inoltre, gli aiuti concessi in forza dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, di detta decisione, devono contribuire alla soluzione dei problemi sociali e regionali connessi alla riduzione d'attività totale o parziale d'unità di produzione. Orbene, gli aiuti che sono stati destinati alla compensazione della garanzia di scarto - come pure gli aiuti destinati agli investimenti commerciali e agli anticipi permanenti - si collocano al contrario in una prospettiva di sviluppo delle attività commerciali del CdF Energie. Dato che lo sfruttamento carboniero in Francia è in progressiva diminuzione dal 1994, tali aiuti hanno contribuito più specificamente a sviluppare l'attività di distribuzione di carbone importato di CdF Energie. La Commissione constata, di conseguenza, che la destinazione di parte degli aiuti versati dallo Stato francese a Charbonnages de France non è avvenuta in modo conforme agli obiettivi per i quali tali aiuti erano stati autorizzati dalla Commissione. V.2.d) Distorsioni di concorrenza (70) Conformemente al quarto considerando del punto I della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti all'industria carboniera non devono alterare il funzionamento del mercato comune. Il quarto ed il quinto considerando del punto III di detta decisione precisano peraltro che la Comunità deve assicurare la costituzione, il mantenimento ed il rispetto di condizioni normali di concorrenza. Di conseguenza, la Comunità vigila affinché gli aiuti non creino discriminazioni tra produttori carbonieri, acquirenti e utenti nella Comunità. (71) Orbene, è giocoforza constatare che il meccanismo stesso della garanzia di scarto - la cui realizzazione risulta essere stata finanziata per mezzo di aiuti di Stato - era tale da creare distorsioni della concorrenza in contrasto con il mercato comunitario. Infatti, tale meccanismo poteva portare CdF Energie, ed effettivamente l'ha portata a praticare prezzi per il carbone inferiori a quelli generalmente fissati sui mercati internazionali. L'analisi dettagliata di taluni dati relativi al 1993, che ha indotto la Commissione ad inviare una lettera di costituzione in mora alla Francia, dimostra molto chiaramente il vantaggio quantitativo che tale meccanismo riservava al gruppo Charbonnages de France rispetto ai concorrenti (cfr. il considerando 35). Dato che non potevano offrire alla stessa clientela carbone a condizioni altrettanto favorevoli di quelle offerte dal gruppo Charbonnages de France, le denuncianti sono state di conseguenza escluse da una parte sostanziale del mercato in questione come descritto ai considerando da 14 a 16. (72) Peraltro, emerge dai conti profitti e perdite di CdF Energie, che tale società avrebbe subito perdite rilevanti se non le fossero state versate le compensazioni di garanzia di scarto da parte dell'EPIC CdF. Gli importi versati come compensazione di garanzia hanno di conseguenza permesso di assicurare la sopravvivenza di CdF Energie e persino di costituire riserve che non sono state trasferite ai suoi membri fondatori. CdF Energie disponeva in tal modo di fondi propri che le consentivano di finanziare una parte delle sue attività senza essere costretta a ricorrere a finanziamento esterno. >SPAZIO PER TABELLA> (73) Il meccanismo di garanzia di scarto, come pure gli anticipi per investimenti commerciali e gli anticipi permanenti dei membri, hanno pertanto permesso a CdF Energie di proseguire l'allargamento delle sue attività nel settore della distribuzione in Francia di carbone importato, che ha consentito all'impresa di raggiungere, nel 1997, una quota pari al 61 % del mercato in questione. Per quanto riguarda più in particolare gli investimenti commerciali, sembra che questi ultimi fossero concessi a favore di consumatori di carbone il cui fabbisogno non era tale da poter giustificare la conclusione di contratti assistiti da una garanzia di scarto. (74) Inoltre, i contratti tra Sidec e i suoi clienti prevedono l'esclusiva della fornitura del carbone per un periodo di 10-12 anni, o persino quindici anni nel caso di prolungamento del contratto. Tale politica di fedelizzazione, che ha consentito al gruppo Charbonnages de France di conquistare una parte rilevante del mercato in questione, sarebbe stata sicuramente inefficace qualora ai clienti della Sidec non fosse stata offerta la garanzia che il prezzo della termia-carbone non avrebbe mai superato il prezzo della termia-nafta per tutta la durata del contratto. È naturale, infatti, che tali vantaggi inducano un cliente ad impegnarsi per un periodo così lungo, mentre abitualmente l'impegno viene sottoscritto al massimo per un anno. (75) È inconferente il fatto che la Francia deduca che lo scopo di tali contratti non era di consentire a CdF Energie di conquistare il mercato della commercializzazione del carbone, ma di contrastare il dominio dell'energia petrolifera. Infatti, la Commissione deve limitarsi a constatare gli effetti di tali pratiche sulla concorrenza tra i distributori di carbone importato, poiché le intenzioni del gruppo Charbonnages de France al riguardo non sono rilevanti. Inoltre, è evidente che offrendo ai clienti di Sidec condizioni vantaggiose per far concorrenza al petrolio, il gruppo Charbonnages de France metteva ipso facto sotto pressione le concorrenti di CdF Energie che ugualmente fornivano carbone sul mercato in questione. (76) Le autorità francesi cercano di minimizzare la posizione dominante acquisita da CdF Energie, richiamando il fatto che il mercato delle caldaie industriali è troppo limitato e dovrebbe essere esteso al mercato del carbone per caldaia, e persino ad altre fonti d'energia (cfr. il considerando 40). Inoltre - secondo le autorità francesi - l'analisi della Commissione dovrebbe contemplare altre regioni del mondo oltre il territorio francese, dato che il carbone viene utilizzato in tutto il mondo. La Commissione non può condividere tale argomentazione. Infatti, occorre rammentare che taluni clienti francesi, in particolare la SNET e la Electricité de France, sono mercati chiusi, non aperti de facto alla concorrenza, e che di conseguenza non possono considerarsi inseriti nel mercato di cui trattasi. Inoltre, la Francia non dimostra in nessun modo in che misura tale definizione del mercato di riferimento possa influire sull'esame di eventuali distorsioni della concorrenza causate da Charbonnages de France a danno delle denuncianti. VI. CONCLUSIONE (77) Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene che le compensazioni delle garanzie di scarto versate dall'EPIC CdF a CdF Energie, gli anticipi versati dall'EPIC CdF per investimenti commerciali e gli anticipi permanenti dei membri della CdF Energie, sono stati finanziati grazie agli aiuti concessi dallo Stato francese a Charbonnages de France per la produzione di carbone. L'importo degli interventi finanziari per l'anno 1994 ammonta a 74785157 FRF, e cioè 22466500 FRF quale compensazione delle garanzie di scarto, 33139626 FRF per gli anticipi per investimenti commerciali e 19179031 FRF per gli anticipi permanenti. Gli importi degli interventi finanziari versati come compensazione delle garanzie di scarto per gli anni 1995, 1996 e 1997 ammontano rispettivamente a 35016000 FRF, 11000000 FRF e 10011701 FRF. L'importo totale degli aiuti di cui trattasi ammonta di conseguenza a 130812858 FRF. (78) Tali aiuti vanno giudicati incompatibili con le disposizioni della decisione n. 3632/93/CECA poiché non soddisfano i criteri e le condizioni che detta decisione prescrive per considerarli compatibili con il buon funzionamento del mercato comune. Più in particolare, tali aiuti non sono stati concessi nel rispetto rigoroso, per un verso, della decisione della Commissione che approva il piano di riduzione d'attività sottoposto dalle autorità francesi nell'ambito del Pacte charbonnier national e, per altro verso, delle decisioni che autorizzano gli aiuti che la Francia accorda annualmente all'industria carboniera. Di conseguenza, si deve concludere che tali aiuti sono stati sviati dalla destinazione per la quale potevano essere e sono stati autorizzati in forza della decisione n. 3632/93/CECA. (79) Ne consegue che gli importi degli aiuti che si riferiscono agli anni 1994, 1995 e 1996 (anni per i quali la Commissione ha autorizzato tutti gli aiuti notificati dalla Francia), vale a dire un totale di 120801157 FRF (18416018 EUR) devono essere rimborsati dal gruppo Charbonnages de France allo Stato francese. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, della decisione n. 3632/93/CECA, le somme da restituire da Charbonnages de France vanno considerate un vantaggio anomalo corrisposto sotto forma di non giustificato versamento anticipato e, come tale, dovranno essere rimunerate dal destinatario al tasso di mercato. Gli interessi sono calcolati a partire dalla data nella quale gli aiuti concessi annualmente dallo Stato francese - di cui fanno parte gli importi che devono essere restituiti da Charbonnages de France - sono stati versati all'impresa beneficiaria. (80) Gli aiuti relativi al 1997 sono stati autorizzati dalla Commissione ad eccezione di un importo provvisorio di 35 milioni di FRF (5335716 EUR) sul quale la Commissione doveva pronunciarsi al termine dell'esame delle denunce che costituiscono oggetto della presente decisione. Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione può autorizzare aiuti per un importo di 24988299 FRF (3809442 EUR), mentre i rimanenti 10011701 FRF (1526274 EUR) che coprono le compensazioni di garanzie di scarto per tale anno devono essere considerati incompatibili con le disposizioni della decisione n. 3632/93/CECA. Qualora quest'ultimo importo fosse stato versato a Charbonnages de France prima che intervenga una decisione autorizzativa della Commissione, esso va considerato un vantaggio anomalo consistente in un anticipo di tesoreria ingiustificato e, come tale, dovrà essere rimunerato dal destinatario al tasso di mercato. Gli interessi sono calcolati dalla data nella quale gli aiuti concessi annualmente dallo Stato francese (di cui fanno parte gli importi che devono essere restituiti da Charbonnages de France) sono stati versati all'impresa. (81) Per quanto riguarda gli anni da 1998 al 2001 la Commissione ha autorizzato gli aiuti notificati dalla Francia a favore dell'industria carboniera, ad eccezione di un importo provvisorio che ammonta a 45 milioni di FRF (6860206 EUR) per ognuno degli anni dal 1998 al 2000 conformemente alle decisioni 2001/85/CECA(16) e 2001/58/CECA(17), e a 10 milioni di FRF (1524490 EUR) per l'anno 2001 conformemente alla decisione 2001/678/CECA(18). Ai sensi di tali decisioni, la Commissione deve pronunciarsi su tali importi tenendo conto dei risultati dell'esame della denuncia che costituisce oggetto della presente decisione. Orbene, in base alle suesposte considerazioni, occorre considerare che una parte di tali importi di aiuti è destinata o è stata - prima che intervenga di una decisione della Commissione - alle compensazioni delle garanzie di scarto versate dall'EPIC CdF a CdF Energie e da CdF Energie a Sidec per detti anni. A tal proposito emerge dalla lettera delle autorità francesi dell'8 aprile 1999 che tredici contratti che prevedono una garanzia di scarto erano ancora in corso in tale data. Di conseguenza la Francia è invitata a notificare alla Commissione gli importi delle compensazioni delle garanzie di scarto versati dall'EPIC CdF a CdF Energie e da CdF Energie a Sidec per detti anni. In base a tali informazioni, la Commissione potrà pronunciarsi definitivamente sugli importi d'aiuto notificati dalla Francia per gli anni dal 1998 al 2001 che non sono stati autorizzati. (82) La Commissione invita la Francia a prendere le misure prescritte per conformarsi alla presente decisione. Al riguardo, emerge dalla lettera delle autorità francesi dell'8 aprile 1999 che la data di scadenza più lontana dei contratti che contengono la clausola di garanzia di detrazione è il 2006. Occorre rammentare che i diversi meccanismi individuati nella presente decisione, e più in particolare il meccanismo di garanzia che costituisce oggetto di una compensazione versata dall'EPIC CdF a CdF Energie e da CdF Energie alla Sidec, sono all'origine di distorsioni della concorrenza (cfr. i considerando da 70 a 76). La Francia è di conseguenza invitata a prendere le misure necessarie per porre fine a tali meccanismi finanziati grazie agli aiuti di Stato concessi a Charbonnages de France per la produzione di carbone, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli aiuti di Stato concessi dalla Francia all'industria carboniera che sono stati destinati o devono essere destinati alla compensazione delle garanzie di scarto e agli anticipi per investimenti versati dall'impresa pubblica che svolge attività industriale e commerciale Charbonnages de France ("EPIC CdF") al gruppo d'interesse economico CdF Energie ("CdF Energie") o che sono stati o devono essere destinati ad anticipi permanenti dei membri di CdF Energie, per complessivi 19942292 EUR, sono incompatibili con il mercato comune. Articolo 2 1. La Francia adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso il gruppo Charbonnages de France gli importi d'aiuto relativi agli anni 1994, 1995 e 1996 di cui all'articolo 1, vale a dire, in totale, la somma di 18416018 EUR. 2. Il recupero si effettua senza dilazioni secondo le procedure del diritto nazionale, nella misura in cui esse consentono l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Gli aiuti da recuperare producono interessi al tasso di mercato a partire dalla data in cui essi sono stati messi a disposizione del beneficiario e fino alla data del loro recupero. Articolo 3 1. La Francia è autorizzata a concedere alla sua industria carboniera, per l'anno 1997, un aiuto alla riduzione d'attività complementare a quello autorizzato dalla decisione 2001/85/CECA, nella misura di 3809442 EUR. Di conseguenza, il versamento del saldo dell'aiuto sul quale la Commissione doveva pronunciarsi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), di detta decisione (1526274 EUR) non può essere effettuato. 2. Qualora l'importo di 1526274 EUR di cui al paragrafo 1 sia stato versato dalla Francia al gruppo Charbonnages de France prima che sia intervenuta una decisione della Commissione, esso è recuperato secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 2. Articolo 4 La concessione degli aiuti dichiarati incompatibili in forza della presente decisione deve cessare dal momento della notifica di quest'ultima alla Francia. Articolo 5 1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Francia informa la Commissione delle misure che ha adottato per conformarvisi. 2. Per quanto riguarda gli aiuti a favore dell'industria carboniera per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001, la Francia notifica alla Commissione, entro quindici giorni lavorativi a partire dalla notifica della presente decisione, gli importi delle compensazioni delle garanzie di scarto versate dall'EPIC CdF a CdF Energie per gli anni suddetti. Articolo 6 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2002. Per la Commissione Loyola De Palacio Vicepresidente (1) GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12. (2) GU C 99 del 10.4.1999, pag. 9. (3) GU C 99 del 10.4.1999, pag. 9. (4) GU L 267 del 9.11.1995, pag. 46. (5) GU L 299 del 12.12.1995, pag. 18. (6) GU L 191 dell'1.8.1996, pag. 45. (7) GU L 29 del 31.1.2001, pag. 45. (8) EPIC CdF, Bilancio e conti profitti e perdite 1995, note sui conti profitti e perdite, pag. 19. (9) CdF Energie: Bilancio, Conti profitti e perdite e allegato al 31 dicembre 1995, pagg. 28 e 29. (10) Le commissioni sono state fatturate, nel 1995, a HBL, HBCM, Cokes de Drocourt, Agglonord, Agglocentre e CTBR (CdF Energie: Bilancio, Conti profitti e perdite e allegato al 31 dicembre 1995, pag. 43). (11) Cfr. anche al riguardo il considerando 16. (12) CdF Energie: Bilancio, Conti profitti e perdite e allegato al 31 dicembre 1995, pagg. 37-42. (13) Prezzo del carbone da caldaia importato dai paesi terzi. Media europea calcolata in base ai prezzi CAF franco frontiere comunicati alla Commissione nell'ambito delle decisioni 77/707/CECA (GU L 292 del 16.11.1977, pag. 11) e 85/161/CECA (GU L 63 del 2.3.1985, pag. 20). (14) CdF Energie: Bilancio, Conti profitti e perdite e allegato al 31 dicembre 1993, pag. 3. (15) Cfr. il considerando 6. (16) GU L 29 del 31.1.2001, pag. 45. (17) GU L 21 del 23.1.2001, pag. 12. (18) GU L 239 del 7.9.2001, pag. 35.