<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.58-20161101.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>T-119/10</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62010TO0119</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2017:622">EU:T:2017:622</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>12</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>12</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P><HT TYPE="SC">Ordinanza del <DATE ISO="20170913">13. 9. 2017</DATE> – Causa T‑119/10</HT></P><P><HT TYPE="SC">Paesi Bassi / Commissione</HT></P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Ordinanza del Tribunale</HT> (Quinta Sezione)</P><P><DATE ISO="20170913">13 settembre 2017</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="STAR" NOTE.ID="E0001"><P>Lingua processuale: il neerlandese.</P></NOTE></P><P>[Testo modificato con ordinanza del <DATE ISO="20171027">27 ottobre 2017</DATE>]</P></TI></TITLE><INTERMEDIATE><INDEX IDX.CLOSE="»" SEPARATOR=" – " IDX.OPEN="«"><KEYWORD>Ricorso d’annullamento</KEYWORD><KEYWORD>FESR</KEYWORD><KEYWORD>Riduzione di un contributo finanziario</KEYWORD><KEYWORD>Programma Interreg II /C <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0001" ID="QS0001"/>Inondazioni Reno-Mosa<QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="201D" ID="QE0001"/></KEYWORD><KEYWORD>Inosservanza del termine di adozione di una decisione</KEYWORD><KEYWORD>Violazione delle forme sostanziali</KEYWORD><KEYWORD>Ricorso manifestamente fondato</KEYWORD></INDEX></INTERMEDIATE><ORDER.INIT><P>Nella causa T‑119/10,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Regno dei Paesi Bassi</HT>, rappresentato inizialmente da Y. de Vries, J. Langer e C. Wissels, successivamente da J. Langer, M. Bulterman e B. Koopman, in qualità di agenti,</P><PARTY.STATUS>ricorrente,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><INTERVENERS><P>sostenuto da</P><P><HT TYPE="BOLD">Regno del Belgio</HT>, rappresentato inizialmente da M. Jacobs e T. Materne, successivamente da M. Jacobs e J.-C. Halleux, in qualità di agenti,</P><P>e da</P><P><HT TYPE="BOLD">Repubblica francese</HT>, rappresentata inizialmente da G. de Bergues e B. Messmer, successivamente da J. Bousin e D. Colas, in qualità di agenti,</P><PARTY.STATUS>intervenienti,</PARTY.STATUS></INTERVENERS><AGAINST>contro</AGAINST><DEFENDANTS><P>[come modificato con ordinanza del <DATE ISO="20171027">27 ottobre 2017</DATE>] <HT TYPE="BOLD">Commissione europea</HT>, rappresentata da W. Roels e A. Steiblytė, in qualità di agenti,</P><PARTY.STATUS>convenuta,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS><INTERVENERS><P>avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2009)10712 della Commissione, del <DATE ISO="20091223">23 dicembre 2009</DATE>, recante una riduzione del contributo concesso al programma di iniziativa comunitaria Interreg II/C <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0002" ID="QS0002"/>Inondazioni Reno-Mosa<QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/> nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi, dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) ai sensi della decisione C(97)3742 della Commissione, del <DATE ISO="19971218">18 dicembre 1997</DATE> (FESR n. 970010008),</P></INTERVENERS></PARTIES><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),</P><?PAGE NO="2"?><P>composto da D. Gratsias, presidente, I. Labucka (relatore) e I. Ulloa Rubio, giudici,</P><P>cancelliere: E. Coulon</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL>ha emesso la seguente</PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Ordinanza</HT></P></TI></TITLE></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Ambito normativo</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1</NO.P><TXT>Per i periodi di programmazione 1989-1993 e 1994-1999, le norme in materia di fondi strutturali (segnatamente per quanto riguarda gli obiettivi, la programmazione, i pagamenti, la gestione e il controllo, nonché le rettifiche finanziarie) sono state enunciate, in particolare, nel regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del <DATE ISO="19880624">24 giugno 1988</DATE>, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="185" PAGE.FIRST="9" DATE.PUB="1988">GU 1988, L 185, pag. 9</REF.DOC.OJ>), che è stato modificato, segnatamente, dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del <DATE ISO="19930720">20 luglio 1993</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="193" PAGE.FIRST="5" DATE.PUB="1993">GU 1993, L 193, pag. 5</REF.DOC.OJ>), nonché nel regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del <DATE ISO="19881219">19 dicembre 1988</DATE>, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="374" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="1988">GU 1988, L 374, pag. 1</REF.DOC.OJ>), il quale è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio, del <DATE ISO="19930720">20 luglio 1993</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="193" PAGE.FIRST="20" DATE.PUB="1993">GU 1993, L 193, pag. 20</REF.DOC.OJ>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2</NO.P><TXT>L’articolo 24 del regolamento n. 4253/88 così dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="024.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0003" ID="QS0003"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>Se la realizzazione di un’azione o di una misura sembra giustificare soltanto una parte del contributo finanziario assegnato, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della compartecipazione, chiedendo in particolare allo Stato membro o alle altre autorità da esso designate per l’attuazione dell’azione di presentare le loro osservazioni in un lasso di tempo determinato.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="024.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>In seguito a questo esame la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l’azione o la misura in questione, se l’esame conferma l’esistenza di un’irregolarità e soprattutto di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell’azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l’approvazione della Commissione.</ALINEA><ALINEA>(…)<QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3</NO.P><TXT>I regolamenti nn. 2052/88 e 4253/88 sono stati sostituiti, a decorrere dal <DATE ISO="20000101">1<HT TYPE="SUP">o</HT> gennaio 2000</DATE>, dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del <DATE ISO="19990621">21 giugno 1999</DATE>, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="161" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="1999">GU 1999, L 161, pag. 1</REF.DOC.OJ>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/1999, detto regolamento non osta alla continuazione o modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato dal Consiglio o dalla Commissione in base ai regolamenti nn. 2052/88 e 4253/88 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento il <DATE ISO="19991231">31 dicembre 1999</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5</NO.P><TXT>Il regolamento n. 1260/99 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’<DATE ISO="20060711">11 luglio 2006</DATE>, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="210" PAGE.FIRST="25" DATE.PUB="2006">GU 2006, L 210, pag. 25</REF.DOC.OJ>).</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="3"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6</NO.P><TXT>L’articolo 100 del regolamento n. 1083/2006, dal titolo <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0004" ID="QS0004"/>Procedura<QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/>, così dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="100.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0005" ID="QS0005"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.</ALINEA><ALINEA>Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D’intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare detto esame a una parte o a un campione adeguato della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l’esecuzione dell’esame è limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi sopra menzionato.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="100.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini stabiliti al paragrafo 1.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="100.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA>Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un’audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per pervenire a un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="100.004"><NO.PARAG>4.</NO.PARAG><ALINEA>In caso di accordo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi comunitari in questione conformemente al secondo comma del paragrafo 2 dell’articolo 98.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="100.005"><NO.PARAG>5.</NO.PARAG><ALINEA>In assenza di accordo, la Commissione adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro un termine di sei mesi dalla data dell’audizione tenendo conto di tutte le informazioni fornite e le osservazioni formulate durante la procedura. Se l’audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre due mesi dopo la data della lettera di convocazione trasmessa dalla Commissione<QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7</NO.P><TXT>L’articolo 105 del regolamento n. 1083/2006, dal titolo <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0006" ID="QS0006"/>Disposizioni transitorie<QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/>, al suo paragrafo 1, stabilisce quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0007" ID="QS0007"/>Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88 (…), (CEE) n. 4253/88 (…), (CE) n. 1164/94 (…) e (CE) n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al <DATE ISO="20061231">31 dicembre 2006</DATE>, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura<QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8</NO.P><TXT>L’articolo 108 del regolamento n. 1083/2006, recante il titolo <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0008" ID="QS0008"/>Entrata in vigore<QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/>, così dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0009" ID="QS0009"/>Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella <HT TYPE="ITALIC">Gazzetta ufficiale dell’Unione europea</HT>.</ALINEA><ALINEA>Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 16, da 25 a 28, da 32 a 40, da 47 a 49, da 52 a 54, 56, da 58 a 62, da 69 a 74, da 103 a 105 e all’articolo 108 sono applicabili dalla data di entrata in vigore del presente regolamento unicamente ai programmi del periodo 2007-2013. Le altre disposizioni sono applicabili a decorrere dal <DATE ISO="20070101">1<HT TYPE="SUP">o</HT> gennaio 2007</DATE><QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9</NO.P><TXT>Il regolamento n. 1083/2006 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20131217">17 dicembre 2013</DATE>, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul<?PAGE NO="4"?> Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="347" PAGE.FIRST="320" DATE.PUB="2013">GU 2013, L 347, pag. 320</REF.DOC.OJ>, e rettifica, <REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="200" PAGE.FIRST="140" DATE.PUB="20160726">GU L 200 del 26.7.2016, pag. 140</REF.DOC.OJ> e <REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="058" PAGE.FIRST="53" DATE.PUB="20170304">GU L 58, del 4.3.2017, pag. 53</REF.DOC.OJ>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10</NO.P><TXT>Per quanto attiene alle rettifiche finanziarie, l’articolo 145 del regolamento n. 1303/2013 così dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="145.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0010" ID="QS0010"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le conclusioni provvisorie del suo esame e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="145.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data la possibilità allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D’intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare l’ambito dell’esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l’esecuzione dell’esame è limitato a un periodo ulteriore di due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="145.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA>La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini di cui ai paragrafi 1 e 2.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="145.004"><NO.PARAG>4.</NO.PARAG><ALINEA>Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un’audizione, in modo che tutte le informazioni e osservazioni pertinenti siano a disposizione della Commissione ai fini delle conclusioni in merito all’applicazione della rettifica finanziaria.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="145.005"><NO.PARAG>5.</NO.PARAG><ALINEA>In caso di accordo e fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi interessati conformemente all’articolo 143, paragrafo 3.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="145.006"><NO.PARAG>6.</NO.PARAG><ALINEA>Per applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro un termine di sei mesi dalla data dell’audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all’audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se l’audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l’audizione trasmessa dalla Commissione.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="145.007"><NO.PARAG>7.</NO.PARAG><ALINEA>Se nell’espletamento delle sue prerogative di cui all’articolo 75 la Commissione o la Corte dei conti europea rilevano irregolarità che dimostrino una carenza grave nell’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno dei fondi al programma operativo.</ALINEA><ALINEA><P>Il primo comma non si applica in caso di carenze gravi nell’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo che, prima della data di accertamento da parte della Commissione o della Corte dei conti europea:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>siano state individuate nella dichiarazione di gestione, nella relazione annuale di controllo o nel parere di audit presentati alla Commissione a norma dell’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario o in altre relazioni di audit dell’autorità di audit presentate alla Commissione e siano state oggetto di interventi appropriati; oppure</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>siano state oggetto di misure correttive appropriate dello Stato membro.</TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA><?PAGE NO="5"?><ALINEA>La valutazione delle gravi carenze nell’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo è basata sul diritto applicabile al momento della presentazione delle dichiarazioni di gestione, delle relazioni annuali di controllo e dei pareri di audit pertinenti.</ALINEA><ALINEA><P>Nel contesto della decisione su una rettifica finanziaria la Commissione:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della carenza grave nell’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative implicazioni finanziarie per il bilancio dell’Unione;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>ai fini dell’applicazione di una rettifica su base forfettaria o per estrapolazione, esclude le spese irregolari precedentemente rilevate dallo Stato membro che sono state oggetto di adeguamento dei conti conformemente all’articolo 139, paragrafo 10, e le spese oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità a norma dell’articolo 137, paragrafo 2;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>tiene conto delle rettifiche su base forfettaria o per estrapolazione applicate alle spese dallo Stato membro per altre carenze gravi rilevate dallo Stato membro al momento di determinare il rischio residuo per il bilancio dell’Unione.</TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="145.008"><NO.PARAG>8.</NO.PARAG><ALINEA>Le norme specifiche per il FEAMP possono fissare norme supplementari di procedura per le rettifiche finanziarie di cui all’articolo 144, paragrafo 7<QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 152 del regolamento n. 1303/2013:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="152.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0011" ID="QS0011"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>Il presente regolamento non pregiudica né il proseguimento né la modifica, compresa la soppressione totale o parziale dell’assistenza approvata dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al <DATE ISO="20131231">31 dicembre 2013</DATE>. Tale regolamento o altra normativa applicabile continuano quindi ad applicarsi dopo il <DATE ISO="20131231">31 dicembre 2013</DATE> a tale assistenza o operazioni fino alla loro chiusura. Ai fini del presente paragrafo l’assistenza copre i programmi operativi ed i grandi progetti.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="152.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>Le domande di assistenza presentate o approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 restano valide.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="152.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA>Qualora uno Stato membro si avvalga dell’opzione di cui all’articolo 123, paragrafo 3, può presentare una richiesta alla Commissione affinché l’autorità di gestione svolga le funzioni dell’autorità di certificazione in deroga all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 per i programmi operativi corrispondenti attuati a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006. La richiesta è corredata di una valutazione effettuata dall’autorità di audit. Qualora la Commissione accerti, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall’autorità di audit, nonché dei propri audit, che i sistemi di gestione e controllo di tali programmi operativi funzionano in modo efficiente e che il loro funzionamento non sarà pregiudicato dall’autorità di gestione che svolge le funzioni dell’autorità di certificazione, informa lo Stato membro del suo assenso entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta<QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12</NO.P><TXT>L’articolo 153 del regolamento n. 1303/2013 stabilisce quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="153.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0012" ID="QS0012"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>Fatte salve le disposizioni dell’articolo 152, il regolamento (CE) n. 1083/2006 è abrogato con effetto dal <DATE ISO="20140101">1<HT TYPE="SUP">o</HT> gennaio 2014</DATE>.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="153.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>I riferimenti al regolamento abrogato s’intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIV<QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><?PAGE NO="6"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13</NO.P><TXT>L’articolo 154 del regolamento n. 1303/2013 così recita:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0013" ID="QS0013"/>Il presente regolamento entro in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella <HT TYPE="ITALIC">Gazzetta ufficiale dell’Unione europea</HT>.</ALINEA><ALINEA>Gli articoli da 20 a 24, l’articolo 29, paragrafo 3, l’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), gli articoli 58, 60, da 76 a 92, 118, 120, 121 e gli articoli da 129 a 147 si applicano a decorrere dal <DATE ISO="20140101">1<HT TYPE="SUP">o</HT> gennaio 2014</DATE>.</ALINEA><ALINEA>L’articolo 39, paragrafo 2, settimo comma, seconda frase, e l’articolo 76, quinto comma, si applicano a decorrere dalla data in cui entra in vigore la modifica del regolamento finanziario relativa al disimpegno di stanziamenti<QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Fatti</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14</NO.P><TXT>Con decisione C(97) 3742, del <DATE ISO="19971218">18 dicembre 1997</DATE>, la Commissione delle Comunità europee ha approvato il documento unico di programmazione relativo alla concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ad un programma operativo nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Interreg II/C, a vantaggio delle zone rientranti negli obiettivi nn. 1, 2 e 5 b) nonché di altre zone situate nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi, stabilendo un importo massimo per il FESR pari a EUR <FT TYPE="NUMBER">137118000</FT>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15</NO.P><TXT>La decisione della Commissione C(2000) 300, del <DATE ISO="20000225">25 febbraio 2000</DATE>, ha elevato tale massimale a EUR <FT TYPE="NUMBER">141077000</FT>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16</NO.P><TXT>Con lettera del <DATE ISO="20030321">21 marzo 2003</DATE> le autorità olandesi hanno presentato la loro domanda di erogazione del pagamento finale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17</NO.P><TXT>Tra il giugno 2004 e il giugno 2005 la Commissione, nell’ambito del suo audit di chiusura dei programmi cofinanziati dal FESR nel corso del periodo di programmazione 1994-1999, ha svolto varie visite di controllo.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18</NO.P><TXT>Con missive datate <DATE ISO="20050907">7 settembre 2005</DATE> e <DATE ISO="20060124">24 gennaio 2006</DATE> la Commissione ha presentato la sua relazione di audit. La versione in lingua neerlandese è stata trasmessa alle autorità dei Paesi Bassi il <DATE ISO="20060207">7 febbraio 2006</DATE>, evidenziando talune irregolarità.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19</NO.P><TXT>Le autorità olandesi hanno presentato le loro osservazioni in merito alla citata relazione di audit e hanno comunicato nuovi elementi.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20</NO.P><TXT>Con lettera del <DATE ISO="20080514">14 maggio 2008</DATE> la Commissione ha presentato alle autorità olandesi la relazione finale di audit, ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 4253/88. La versione neerlandese è stata loro trasmessa in data <DATE ISO="20080915">15 settembre 2008</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21</NO.P><TXT>A seguito di un’audizione tenutasi il <DATE ISO="20090223">23 febbraio 2009</DATE> le autorità olandesi hanno comunicato taluni nuovi elementi.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22</NO.P><TXT>Con la sua decisione C(2009)10712, del <DATE ISO="20091223">23 dicembre 2009</DATE>, recante una riduzione del contributo concesso al programma di iniziativa comunitaria Interreg II/C <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0014" ID="QS0014"/>Inondazioni Reno-Mosa<QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="00BB" ID="QE0014"/> nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi, dal FESR ai sensi della decisione C(97)3742 della Commissione del <DATE ISO="19971218">18 dicembre 1997</DATE> (FESR n. 970010008), la Commissione ha ridotto il contributo totale concesso dal FESR di EUR <FT TYPE="NUMBER">7066643</FT> (in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0015" ID="QS0015"/>decisione impugnata<QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="00BB" ID="QE0015"/>).</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="7"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Procedimento e conclusioni delle parti</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23</NO.P><TXT>Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il <DATE ISO="20100305">5 marzo 2010</DATE> il Regno dei Paesi Bassi ha proposto il ricorso in esame.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24</NO.P><TXT>L’<DATE ISO="20100811">11 agosto 2010</DATE> il Tribunale ha interrogato le parti sull’eventualità di una sospensione del procedimento nella presente causa, fino alla scadenza dei termini di impugnazione avverso le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nelle cause T‑265/08, Germania/Commissione, e T‑270/08, Germania/Commissione, ovvero fino alla pronuncia delle decisioni della Corte in merito alle impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale nelle cause citate.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25</NO.P><TXT>Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale del <DATE ISO="20100913">13 settembre 2010</DATE> è stato deciso di sospendere il procedimento nella presente causa, fino alla scadenza dei termini di impugnazione avverso le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nelle cause T‑265/08, Germania/Commissione, e T‑270/08, Germania/Commissione, ovvero fino alla pronuncia delle decisioni della Corte in merito alle impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale nelle cause citate.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20150624">24 giugno 2015</DATE> la Corte ha pronunciato la sentenza Germania/Commissione (C‑549/12 P e C‑54/13 P, in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0016" ID="QS0016"/>sentenza sull’impugnazione<QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/>, <REF.DOC.ECR><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:412">EU:C:2015:412</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), con cui quest’ultima ha annullato le decisioni di rettifica finanziaria in questione in tali cause, relative a programmi di finanziamento anteriori all’anno 2000, sollevando d’ufficio la violazione, da parte della Commissione, del termine di sei mesi previsto dall’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27</NO.P><TXT>Con la sentenza sull’impugnazione, anche le sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20120919">19 settembre 2012</DATE>, <NAME.CASE>Germania/Commissione</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑265/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2012:434">EU:T:2012:434</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20121121">21 novembre 2012</DATE>, <NAME.CASE>Germania/Commissione</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑270/08</NO.CASE>, non pubblicata, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2012:612">EU:T:2012:612</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), sono state annullate, per la parte in cui il Tribunale aveva respinto i ricorsi proposti dalla Repubblica federale di Germania.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20150702">2 luglio 2015</DATE> il Tribunale ha invitato le parti a formulare le loro osservazioni in merito all’incidenza, nella presente causa, della sentenza sull’impugnazione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29</NO.P><TXT>Il 13 e il <DATE ISO="20150715">15 luglio 2015</DATE> il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione hanno formulato, rispettivamente, le loro osservazioni.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30</NO.P><TXT>Nelle sue osservazioni il Regno dei Paesi Bassi afferma che la decisione impugnata deve essere annullata, posto che la Commissione avrebbe violato il termine di sei mesi previsto dall’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31</NO.P><TXT>Da parte sua, la Commissione ha richiamato l’attenzione del Tribunale sulle impugnazioni proposte avverso le sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150120">20 gennaio 2015</DATE>, <NAME.CASE>Spagna/Commissione</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑111/12</NO.CASE>, non pubblicata, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2015:28">EU:T:2015:28</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150120">20 gennaio 2015</DATE>, <NAME.CASE>Spagna/Commissione</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑109/12</NO.CASE>, non pubblicata, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2015:29">EU:T:2015:29</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), con le quali il Tribunale aveva annullato le decisioni di rettifica finanziaria in questione, relative a taluni programmi di finanziamento anteriori all’anno 2000, per violazione, da parte della Commissione, del termine di sei mesi previsto dall’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32</NO.P><TXT>Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il <DATE ISO="20150520">20 maggio 2015</DATE> e il <DATE ISO="20150528">28 maggio 2015</DATE>, il Regno del Belgio e la Repubblica francese hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni del Regno dei Paesi Bassi. Con decisioni datate <DATE ISO="20150804">4 agosto 2015</DATE> il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha assentito a tali interventi.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33</NO.P><TXT>Il Regno del Belgio e la Repubblica francese hanno depositato le loro memorie e le parti principali hanno depositato le loro osservazioni in merito alle stesse entro i termini impartiti.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="8"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20151216">16 dicembre 2015</DATE> il Tribunale ha invitato le parti a formulare le loro osservazioni in merito all’incidenza, nella presente causa, nella prospettiva di un’eventuale sospensione, delle impugnazioni proposte dalla Commissione avverso le sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150120">20 gennaio 2015</DATE>, <NAME.CASE>Spagna/Commissione</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑111/12</NO.CASE>, non pubblicata, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2015:28">EU:T:2015:28</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150120">20 gennaio 2015</DATE>, <NAME.CASE>Spagna/Commissione</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑109/12</NO.CASE>, non pubblicata, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2015:29">EU:T:2015:29</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150715">15 luglio 2015</DATE>, <NAME.CASE>Portogallo/Commissione</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑314/13</NO.CASE>, non pubblicata, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2015:493">EU:T:2015:493</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35</NO.P><TXT>Con lettere datate <DATE ISO="20151222">22 dicembre 2015</DATE> e <DATE ISO="20160104">4 gennaio 2016</DATE>, la Commissione e il Regno dei Paesi Bassi hanno rispettivamente precisato di non sollevare alcuna obiezione in merito alla sospensione della presente causa in attesa della pronuncia delle decisioni della Corte nelle cause C‑139/15 P e C‑140/15 P, Commissione/Spagna, e C‑495/15 P, Commissione/Portogallo.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36</NO.P><TXT>Con decisione del <DATE ISO="20160112">12 gennaio 2016</DATE> il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha deciso di sospendere il procedimento nella presente causa sino alla pronuncia delle decisioni della Corte nelle cause C‑139/15 P e C‑140/15 P, Commissione/Spagna, e C‑495/15 P, Commissione/Portogallo.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37</NO.P><TXT>Con sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160921">21 settembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Commissione/Spagna</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑139/15 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:707">EU:C:2016:707</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160921">21 settembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Commissione/Spagna</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑140/15 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:708">EU:C:2016:708</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), la Corte ha respinto le impugnazioni proposte avverso le sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150120">20 gennaio 2015</DATE>, <NAME.CASE>Spagna/Commissione</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑111/12</NO.CASE>, non pubblicata, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2015:28">EU:T:2015:28</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150120">20 gennaio 2015</DATE>, <NAME.CASE>Spagna/Commissione</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑109/12</NO.CASE>, non pubblicata, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2015:29">EU:T:2015:29</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0038"><NO.P>38</NO.P><TXT>A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Quinta Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0039"><NO.P>39</NO.P><TXT>Con lettera datata <DATE ISO="20161027">27 ottobre 2016</DATE> il Regno dei Paesi Bassi ha presentato al Tribunale un’istanza di riassunzione del procedimento, nell’ambito della quale egli ribadisce la propria posizione espressa nella lettera del <DATE ISO="20150713">13 luglio 2015</DATE> e invita il Tribunale a basare la propria decisione nella presente causa sull’articolo 132 del regolamento di procedura del Tribunale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0040"><NO.P>40</NO.P><TXT>Con ordinanza del presidente della Corte del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161110">10 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Commissione/Portogallo</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑495/15 P</NO.CASE>, non pubblicata, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:907">EU:C:2016:907</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), la causa C‑495/15 P è stata cancellata dal ruolo, in seguito alla rinuncia agli atti da parte della Commissione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0041"><NO.P>41</NO.P><TXT>L’<DATE ISO="20161111">11 novembre 2016</DATE> la Commissione ha informato il Tribunale di non avere alcuna obiezione riguardo alla riassunzione del procedimento.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0042"><NO.P>42</NO.P><TXT>Con decisione del <DATE ISO="20161201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> dicembre 2016</DATE> il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha informato le parti della riassunzione del procedimento.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0043"><NO.P>43</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20161220">20 dicembre 2016</DATE> il Tribunale ha invitato le parti a formulare le loro osservazioni in merito all’incidenza, nella presente causa, delle sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160921">21 settembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Commissione/Spagna</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑139/15 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:707">EU:C:2016:707</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160921">21 settembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Commissione/Spagna</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑140/15 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:708">EU:C:2016:708</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0044"><NO.P>44</NO.P><TXT>Con lettera del <DATE ISO="20161222">22 dicembre 2016</DATE>, nell’ambito delle sue osservazioni, la Commissione ha affermato che il Tribunale disponeva di tutti gli elementi necessari per pronunciare la propria sentenza nella presente causa.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0045"><NO.P>45</NO.P><TXT>Con lettera depositata in pari data, il Regno dei Paesi Bassi ha, per un verso, informato il Tribunale che non intendeva formulare osservazioni orali, nell’ambito di un’udienza dibattimentale, e per altro verso, ha invitato nuovamente il Tribunale a basare la propria decisione nella presente causa sull’articolo 132 del regolamento di procedura, dichiarando che la Commissione non ha rispettato il termine di sei mesi previsto dall’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="9"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0046"><NO.P>46</NO.P><TXT>Con missive datate <DATE ISO="20170105">5</DATE> e <DATE ISO="20170109">9 gennaio 2017</DATE> il Regno del Belgio e la Repubblica francese hanno dichiarato di ritenere anch’essi che la Commissione non avesse rispettato il termine prescritto e che pertanto la decisione impugnata dovesse essere annullata su tale fondamento.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0047"><NO.P>47</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20170310">10 marzo 2017</DATE> il Tribunale ha invitato le parti a formulare le loro osservazioni in merito al fatto che il Tribunale ha rilevato d’ufficio, nell’ambito dell’articolo 132 del regolamento di procedura, un motivo basato sulla violazione delle forme sostanziali da parte della Commissione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0048"><NO.P>48</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20170321">21 marzo 2017</DATE> il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione hanno formulato le loro osservazioni.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0049"><NO.P>49</NO.P><TXT>La Commissione ha affermato che il Tribunale poteva dichiarare con ordinanza il ricorso manifestamente fondato, in base all’articolo 132 del regolamento di procedura. Da parte sua, anche il Regno dei Paesi Bassi ha sostenuto che il Tribunale poteva statuire con ordinanza, ai sensi dell’articolo 132 del regolamento di procedura, per dichiarare il ricorso manifestamente fondato.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0050"><NO.P>50</NO.P><TXT>In pari data, il Regno del Belgio ha affermato che il Tribunale era tenuto a sollevare d’ufficio il motivo basato su una violazione delle forme sostanziali da parte della Commissione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0051"><NO.P>51</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20170322">22 marzo 2017</DATE> la Repubblica francese ha presentato le proprie osservazioni rilevando che il Tribunale poteva, in tale ipotesi, basarsi sull’articolo 132 del regolamento di procedura per dichiarare con ordinanza il ricorso manifestamente fondato.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0052"><NO.P>52</NO.P><TXT>Il Regno dei Paesi Bassi, sostenuto dal Regno del Belgio e dalla Repubblica francese, chiede che il Tribunale voglia:</TXT><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>annullare la decisione impugnata;</P></ITEM><ITEM><P>condannare la Commissione alle spese.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0053"><NO.P>53</NO.P><TXT>La Commissione chiede che il Tribunale voglia:</TXT><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>respingere il ricorso in quanto infondato;</P></ITEM><ITEM><P>condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">In diritto</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0054"><NO.P>54</NO.P><TXT>In limine, le conclusioni del Regno dei Paesi Bassi devono essere intese come volte all’annullamento della decisione impugnata per la parte in cui essa lo riguarda, atteso che i motivi sollevati dal Regno dei Paesi Bassi riguardano la sua stessa situazione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0055"><NO.P>55</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 132 del regolamento di procedura, quando la Corte o il Tribunale hanno già statuito su una o più questioni di diritto identiche a quelle sollevate nei motivi di ricorso e il Tribunale constata che i fatti sono dimostrati, esso può decidere, dopo la chiusura della fase scritta del procedimento, sentite le parti, di dichiarare il ricorso manifestamente fondato, con ordinanza motivata contenente rinvio alla giurisprudenza in materia.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0056"><NO.P>56</NO.P><TXT>Nella fattispecie, il Tribunale ritiene che ricorrano le condizioni di applicazione dell’articolo 132 del regolamento di procedura e decide di statuire senza proseguire il procedimento.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0057"><NO.P>57</NO.P><TXT>Anzitutto, il Regno dei Paesi Bassi, sostenuto dal Regno del Belgio e dalla Repubblica francese, deduce che la decisione impugnata deve essere annullata in quanto adottata posteriormente alla scadenza del termine di sei mesi stabilito dall’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="10"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0058"><NO.P>58</NO.P><TXT>Dal canto suo, la Commissione afferma anzitutto che il regolamento n. 1083/2006 non rappresenta il quadro giuridico pertinente per valutare le norme procedurali applicabili alle decisioni di rettifica finanziaria per i programmi anteriori al periodo 2007-2013.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0059"><NO.P>59</NO.P><TXT>Essa sostiene che il regolamento pertinente per valutare l’osservanza o meno delle forme sostanziali nella specie è il regolamento n. 4253/88, il cui articolo 24 non stabilisce alcun termine per l’adozione di una decisione di rettifica finanziaria.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0060"><NO.P>60</NO.P><TXT>Inoltre, nell’ipotesi dell’applicabilità, nella fattispecie, del regolamento n. 1083/2006, la Commissione precisa che i termini stabiliti dall’articolo 100, paragrafo 5, del citato regolamento riguardano solamente i programmi attuati dopo il <DATE ISO="20070101">1<HT TYPE="SUP">o</HT> gennaio 2007</DATE> e non sono applicabili a programmi anteriori a tale data.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0061"><NO.P>61</NO.P><TXT>Essa aggiunge che dall’articolo 105 del regolamento n. 1083/2006 emerge che i progetti cofinanziati approvati nell’ambito di un regime anteriore continuano a rientrare in tale regime fino alla loro chiusura.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0062"><NO.P>62</NO.P><TXT>Del pari, secondo la Commissione, le norme procedurali rappresentano un insieme inscindibile rispetto alle norme sostanziali e non può aversi un’applicazione retroattiva dei termini stabiliti dall’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0063"><NO.P>63</NO.P><TXT>In proposito, si deve rilevare che il Regno dei Paesi Bassi non ha sollevato il motivo basato su una violazione dell’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006 nel ricorso, bensì nell’ambito delle sue osservazioni in merito all’incidenza, nella presente causa, della sentenza sull’impugnazione, sicché tale motivo deve essere considerato come un motivo nuovo.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0064"><NO.P>64</NO.P><TXT>Tuttavia, a prescindere dalla questione della ricevibilità di un motivo siffatto, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza, l’inosservanza delle norme procedurali relative all’adozione di un atto lesivo costituisce una violazione delle forme sostanziali che il giudice dell’Unione europea deve sollevare anche d’ufficio (v. sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140904">4 settembre 2014</DATE>, <NAME.CASE>Spagna/Commissione</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑192/13 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2156">EU:C:2014:2156</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0103">103</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata, e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140904">4 settembre 2014</DATE>, <NAME.CASE>Spagna/Commissione</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑197/13 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2157">EU:C:2014:2157</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0103">103</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0065"><NO.P>65</NO.P><TXT>A tal riguardo occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, eccetto casi particolari, quali, segnatamente, quelli previsti dai regolamenti di procedura delle giurisdizioni dell’Unione, il giudice dell’Unione non può fondare la sua decisione su un motivo di diritto rilevato d’ufficio, anche di ordine pubblico, senza aver prima invitato le parti a presentare le proprie osservazioni su detto motivo (v. sentenza sull’impugnazione, punto 93, e giurisprudenza ivi citata).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0066"><NO.P>66</NO.P><TXT>Orbene, nella presente causa, anzitutto, quanto alla questione del termine entro cui deve essere adottata una decisione di rettifica finanziaria, il Tribunale ha interrogato le parti nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento assunta a seguito della pronuncia della sentenza sull’impugnazione, con cui la Corte ha annullato le decisioni di rettifica finanziaria in questione, relative a programmi di finanziamento anteriori all’anno 2000, sollevando d’ufficio la violazione da parte della Commissione del termine di sei mesi previsto dall’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0067"><NO.P>67</NO.P><TXT>In secondo luogo, il Tribunale ha adottato una seconda misura di organizzazione del procedimento, a seguito delle sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160921">21 settembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Commissione/Spagna</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑139/15 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:707">EU:C:2016:707</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160921">21 settembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Commissione/Spagna</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑140/15 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:708">EU:C:2016:708</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0068"><NO.P>68</NO.P><TXT>Pertanto, si deve necessariamente rilevare che le parti hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni in merito all’applicazione del termine previsto dall’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="11"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0069"><NO.P>69</NO.P><TXT>In secondo luogo, quanto alla normativa applicabile nella presente causa, si deve rammentare che il regolamento n. 4253/88 è stato abrogato, con effetto dal <DATE ISO="20000101">1<HT TYPE="SUP">o</HT> gennaio 2000</DATE>, dal regolamento n. 1260/1999. Quest’ultimo regolamento è stato abrogato, con effetto dal <DATE ISO="20070101">1<HT TYPE="SUP">o</HT> gennaio 2007</DATE>, dal regolamento n. 1083/2006, il quale è stato abrogato dal regolamento n. 1303/2013, con effetto dal <DATE ISO="20140101">1<HT TYPE="SUP">o</HT> gennaio 2014</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0070"><NO.P>70</NO.P><TXT>Così, per un verso, si deve osservare che il regolamento n. 1303/2013 non può trovare applicazione nella presente causa, atteso che la decisione è stata adottata nel 2009.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0071"><NO.P>71</NO.P><TXT>Per altro verso, per quanto riguarda il regolamento n. 1083/2006, se è certo vero che dall’articolo 108, secondo comma, del regolamento stesso risulta che talune delle sue disposizioni si applicano ai programmi di finanziamento del periodo 2007-2013, resta il fatto che quest’ultimo prevede altresì che l’articolo 100 del regolamento medesimo, che stabilisce i termini procedurali, sia applicabile a partire dal <DATE ISO="20070101">1<HT TYPE="SUP">o</HT> gennaio 2007</DATE>, senza alcuna precisazione in merito al periodo di finanziamento interessato.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0072"><NO.P>72</NO.P><TXT>Si deve aggiungere che l’articolo 100 del regolamento n. 1083/2006 si applica anche ai programmi anteriori al periodo 2007-2013, e ciò in conformità al principio secondo cui le norme procedurali sono immediatamente applicabili dopo la loro entrata in vigore (sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140904">4 settembre 2014</DATE>, <NAME.CASE>Spagna/Commissione</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑192/13 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2156">EU:C:2014:2156</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0098">98</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>; del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140904">4 settembre 2014</DATE>, <NAME.CASE>Spagna/Commissione</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑197/13 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2157">EU:C:2014:2157</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0098">98</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>; del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20141022">22 ottobre 2014</DATE>, <NAME.CASE>Spagna/Commissione</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑429/13 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2310">EU:C:2014:2310</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0031">31</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>; del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20141204">4 dicembre 2014</DATE>, <NAME.CASE>Spagna/Commissione</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑513/13 P</NO.CASE>, non pubblicata, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2412">EU:C:2014:2412</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0048">48</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150624">24 giugno 2015</DATE>, <NAME.CASE>Spagna/Commissione</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑263/13 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:415">EU:C:2015:415</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0053">53</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>; v. inoltre, in tal senso, sentenza sull’impugnazione, punto 84).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0073"><NO.P>73</NO.P><TXT>La citata giurisprudenza è stata peraltro confermata dalle sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160921">21 settembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Commissione/Spagna</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑139/15 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:707">EU:C:2016:707</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0089">89</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160921">21 settembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Commissione/Spagna</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑140/15 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:708">EU:C:2016:708</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0089">89</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), il che non è contestato dalla Commissione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0074"><NO.P>74</NO.P><TXT>Nella specie, il procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della decisione impugnata, che ha modificato il contributo finanziario concesso al Regno dei Paesi Bassi per il periodo di finanziamento 1994-1999, si è svolto tra il 2004 e il 2009.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0075"><NO.P>75</NO.P><TXT>Ai fini dell’adozione della decisione impugnata la Commissione era pertanto tenuta a osservare il termine di sei mesi previsto dall’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0076"><NO.P>76</NO.P><TXT>Si deve precisare in proposito che, in applicazione della citata disposizione, la Commissione è tenuta ad adottare una decisione sulla rettifica finanziaria entro un termine di sei mesi dalla data dell’audizione dei rappresentanti dello Stato membro interessato, qualora quest’ultimo non accetti le sue conclusioni provvisorie. In assenza di audizione, il termine di sei mesi decorre due mesi dopo la data della lettera di convocazione trasmessa dalla Commissione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0077"><NO.P>77</NO.P><TXT>Pertanto, qualora lo Stato membro non accetti le conclusioni provvisorie della Commissione, l’invio da parte di quest’ultima di una lettera di convocazione a un’audizione ovvero lo svolgimento di un’audizione, a seconda dei casi, rappresenta il punto di partenza per il computo del termine.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0078"><NO.P>78</NO.P><TXT>Orbene, per un verso, emerge dal fascicolo della causa in esame che tra la Commissione e i rappresentanti del Regno dei Paesi Bassi si è tenuta un’audizione a Bruxelles (Belgio) il <DATE ISO="20090223">23 febbraio 2009</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0079"><NO.P>79</NO.P><TXT>Per altro verso, si deve necessariamente rilevare che la decisione impugnata è stata adottata il <DATE ISO="20091223">23 dicembre 2009</DATE>, vale a dire dieci mesi dopo l’audizione, il che non è contestato dalla Commissione.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="12"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0080"><NO.P>80</NO.P><TXT>La Commissione non ha pertanto osservato il termine di sei mesi stabilito dall’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0081"><NO.P>81</NO.P><TXT>Di conseguenza, il presente ricorso deve essere dichiarato manifestamente fondato e la decisione impugnata deve essere annullata per la parte in cui essa si applica al Regno dei Paesi Bassi.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Sulle spese</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0082"><NO.P>82</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda del ricorrente.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0083"><NO.P>83</NO.P><TXT>Il Regno del Belgio e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese, conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO><P>Per questi motivi,</P><P>IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)</P><P>così provvede:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">1)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">La decisione C(2009)10712 della Commissione, del <DATE ISO="20091223">23 dicembre 2009</DATE>, recante una riduzione del contributo concesso al programma di iniziativa comunitaria Interreg II/C <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0017" ID="QS0017"/>Inondazioni Reno-Mosa<QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/> nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi, dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) ai sensi della decisione C(97)3742 della Commissione, del <DATE ISO="19971218">18 dicembre 1997</DATE> (FESR n. 970010008), è annullata per la parte in cui essa riguarda il Regno dei Paesi Bassi.</HT></TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">2)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Regno dei Paesi Bassi.</HT></TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">3)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Il Regno del Belgio e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese.</HT></TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Lussemburgo, <DATE ISO="20170913">13 settembre 2017</DATE></P><SIGNATORY><P>Il cancelliere</P><P>E. Coulon</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Il presidente</P><P>D. Gratsias</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>