52010PC0523




[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 29.9.2010

COM(2010) 523 definitivo

2010/0277 (NLE)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La crisi economica e finanziaria mondiale ha posto in evidenza e amplificato la necessità di un maggiore coordinamento e di un rafforzamento della sorveglianza delle politiche economiche dell'Unione economica e monetaria (UEM). Gli attuali strumenti e metodi di coordinamento e sorveglianza hanno consentito all'UE di superare una tempesta a cui nessuno Stato membro avrebbe potuto resistere da solo. Le istituzioni europee e gli Stati membri hanno reagito rapidamente e continuano a collaborare per riprendersi da una crisi che non ha precedenti per la nostra generazione.

Tuttavia le esperienze recenti hanno rivelato anche le lacune e le carenze dell'attuale sistema di coordinamento e delle procedure di sorveglianza esistenti. Vi è un ampio consenso sul fatto che sia urgente rafforzare il quadro dell'UEM per consolidare la stabilità macroeconomica e la sostenibilità delle finanze pubbliche, che sono condizioni preliminari per una crescita durevole della produzione e dell'occupazione.

La crisi ha comportato una drastica inversione delle condizioni economiche e finanziarie favorevoli che avevano prevalso fino al 2007 e ha evidenziato nuovamente che i benefici accumulati nei periodi favorevoli non erano stati utilizzati in misura sufficiente per creare margini di manovra da sfruttare nei periodi sfavorevoli. Nella maggior parte degli Stati membri occorrerà un risanamento di ampie proporzioni per riportare il debito pubblico su un percorso di discesa. Il raggiungimento di questo obiettivo è tanto più urgente in quanto le società e le economie europee debbono far fronte agli effetti dell'invecchiamento della popolazione, che metteranno ulteriormente sotto pressione l'offerta di lavoro e i bilanci pubblici. La riduzione dei livelli del debito è di notevole rilevanza per la maggior parte dei paesi in quanto, determinando un incremento delle tasse e dei premi di rischio, il debito esercita effetti negativi sugli incentivi economici e la crescita.

Lo strumento fondamentale per il coordinamento e la sorveglianza delle politiche di bilancio è il patto di stabilità e crescita, che attua le disposizioni del trattato sulla disciplina di bilancio. Il rafforzamento del patto è importante sia per accrescere la credibilità della strategia concordata di uscita delle finanze pubbliche, sia per evitare la ripetizione degli errori passati. La serie di proposte presentate attualmente mira a rafforzare il patto: i) migliorandone le disposizioni alla luce dell'esperienza, non da ultimo degli insegnamenti tratti dalla crisi; ii) dotandolo di strumenti più efficaci per imporne il rispetto; e iii) integrandolo con disposizioni sui quadri di bilancio nazionali. Questa serie di proposte fa parte di una più ampia riforma della governance economica riconducibile alla strategia Europa 2020, che include proposte per far fronte agli squilibri macroeconomici tramite il rafforzamento della sorveglianza, compresi meccanismi di allerta e sanzioni. I diversi filoni del coordinamento delle politiche economiche, tra cui la sorveglianza delle riforme strutturali, devono essere integrati in un nuovo ciclo di sorveglianza, il cosiddetto "semestre europeo", che riunirà le procedure esistenti nel quadro del patto di stabilità e crescita e degli indirizzi di massima per le politiche economiche, inclusa la presentazione simultanea dei programmi di stabilità e di convergenza e dei programmi nazionali di riforma.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE

Le presenti proposte sono state preannunciate dalla Commissione a grandi linee in due comunicazioni intitolate "Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche" del 12 maggio 2010, e "Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche per la stabilità, la crescita e l'occupazione – Gli strumenti per rafforzare la governance economica dell'UE" del 30 giugno 2010. Optando per una comunicazione formale, la Commissione ha desiderato dimostrare il suo impegno a promuovere il dialogo con gli Stati membri, il Parlamento europeo e tutte le parti interessate, presentando nel contempo proposte di azione concrete.

Nel giugno 2010 il Consiglio europeo si è accordato sulla necessità urgente di rafforzare il coordinamento delle nostre politiche economiche. L'accordo raggiunto includeva primi orientamenti riguardanti il patto di stabilità e crescita e la sorveglianza di bilancio. In particolare il Consiglio europeo ha deciso di: i) rafforzare sia la parte preventiva che la parte correttiva del patto di stabilità e crescita, anche con sanzioni, e tenendo debitamente conto della situazione particolare degli Stati membri dell'area dell'euro; ii) attribuire, nella sorveglianza di bilancio, un ruolo molto più preminente al livello e all'andamento del debito e alla sostenibilità globale; iii) assicurare che tutti gli Stati membri abbiano regole di bilancio nazionali e quadri di bilancio a medio termine in linea con il patto di stabilità e crescita; iv) assicurare la qualità dei dati statistici.

Il Consiglio europeo ha invitato la task force sulla governance economica presieduta dal suo presidente e istituita nel marzo 2010 e la Commissione a sviluppare ulteriormente e a rendere operativi questi orientamenti. Si è creata una relazione costruttiva tra la Commissione e la task force . La Commissione ha contribuito ai lavori della task force tramite le comunicazioni menzionate in precedenza e contributi ad hoc .

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica del patto di stabilità e crescita è contenuta negli articoli 121 e 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il patto di stabilità e crescita è composto dai seguenti atti: il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (la cosiddetta "parte preventiva"); il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (la cosiddetta "parte correttiva"); e la risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 sul patto di stabilità e crescita. Questi regolamenti sono stati modificati nel 2005 dal regolamento (CE) n. 1055/2005 e dal regolamento (CE) n. 1056/2005 e completati dalla relazione del Consiglio del 20 marzo 2005 dal titolo "Migliorare l'attuazione del Patto di stabilità e crescita". Le presenti proposte prevedono ulteriori modifiche al regolamento (CE) n. 1466/97 e al regolamento (CE) n. 1467/97. Ulteriori strumenti per imporre il rispetto del patto sono proposti in un nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro, basato sull'articolo 136 del trattato in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6. I requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri sono oggetto di una nuova direttiva del Consiglio basata sull'articolo 126, paragrafo 14: la direttiva mira in particolare a specificare gli obblighi che le autorità nazionali debbono rispettare per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo n. 12 dei trattati relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi.

La parte preventiva del patto di stabilità e crescita è intesa ad assicurare che gli Stati membri seguano politiche di bilancio prudenti in modo tale che non sia necessario adottare forme di coordinamento più rigorose per evitare che sia messa a repentaglio la sostenibilità delle finanze pubbliche, con potenziali conseguenze negative per l'UEM nel suo insieme. Di conseguenza gli Stati membri sono tenuti a presentare programmi di stabilità e di convergenza nei quali delineano i loro piani per raggiungere gli obiettivi di bilancio a medio termine, i quali sono definiti in percentuale del PIL in termini strutturali (ovvero depurati dell'effetto del ciclo e al netto delle misure una tantum e temporanee) e variano da paese a paese attorno ad una posizione prossima al pareggio, in modo da riflettere il livello del debito pubblico e delle passività connesse all'invecchiamento della popolazione. Gli Stati membri che non hanno raggiunto il loro obiettivo di bilancio a medio termine sono tenuti a convergervi nella misura di un tasso annuo dello 0,5% del PIL in termini strutturali.

I progressi verso l'obiettivo di bilancio a medio termine sono stati però in linea di massima insufficienti, per cui le finanze pubbliche sono rimaste gravemente esposte alla recessione economica. La pratica ha inoltre dimostrato che il saldo strutturale non è una misura adeguata della posizione di bilancio sottostante del paese, dato che è difficile valutare in tempo reale in che posizione del ciclo economico si trovi l'economia e dato che non si tiene sufficientemente conto delle entrate straordinarie o delle minori entrate non direttamente collegate al ciclo economico (in particolare in ordine agli sviluppi del mercato finanziario e dell'edilizia abitativa). Di conseguenza è emerso che in alcuni paesi, anche posizioni di bilancio apparentemente solide prima della crisi, celavano una rilevante dipendenza dalle entrate straordinarie per finanziare la spesa, e che l'inversione di questa tendenza ha contribuito all'impennata dei disavanzi di bilancio.

Per correggere queste carenze, la proposta di riforma della parte preventiva mantiene gli obiettivi di bilancio a medio termine e il requisito di convergenza annuale pari allo 0,5% del PIL ma li rende operativi introducendo il nuovo principio della politica di bilancio prudente. Questo principio implica che la crescita annuale della spesa non dovrebbe superare — e se l'obiettivo di bilancio a medio termine non è stato raggiunto, dovrebbe essere chiaramente inferiore ad — un tasso prudente di crescita del PIL a medio termine, a meno che l'obiettivo a medio termine sia stato ampiamente superato o la maggiore crescita della spesa rispetto al tasso prudente a medio termine sia coperta da misure discrezionali sul lato delle entrate. L'obiettivo essenziale è assicurare che le entrate straordinarie non siano spese bensì vengano destinate alla riduzione del debito. Il nuovo principio costituirà il termine di riferimento alla luce del quale saranno esaminati i progetti di bilancio dei paesi illustrati nei programmi di stabilità e di convergenza. Inoltre, in caso di mancato rispetto del tasso di crescita della spesa, nonché delle misure previste sul lato delle entrate, lo Stato membro in questione riceverà un avvertimento dalla Commissione e, qualora lo scostamento persista e/o sia particolarmente grave, sarà oggetto di una raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 121 del trattato ai fini dell'adozione di misure correttive. Per quanto emanata nel contesto della parte preventiva, tale raccomandazione sarebbe sostenuta, per la prima volta e solo per i paesi dell'area dell'euro, da un meccanismo volto a garantirne il rispetto sulla base dell'articolo 136 del trattato, consistente in un deposito fruttifero pari allo 0,2% del PIL. Per l'imposizione di un deposito fruttifero viene introdotta una procedura di voto al contrario ( reverse voting) : al momento dell'emanazione di una raccomandazione scatterebbe l'obbligo di deposito su proposta della Commissione, a meno che il Consiglio non decida il contrario con voto a maggioranza qualificata entro dieci giorni. Il Consiglio potrebbe ridurre l'importo del deposito solo all'unanimità o sulla base di una proposta della Commissione e di una richiesta motivata dello Stato membro in questione. Il deposito verrà restituito con gli interessi maturati una volta che il Consiglio abbia accertato che si sia posto fine alla situazione a seguito della quale è scattato l'obbligo di deposito.

La parte correttiva del patto di stabilità e crescita è intesa a evitare gravi errori nelle politiche di bilancio che potrebbero mettere a rischio la sostenibilità delle finanze pubbliche e pregiudicare l'UEM. Esso impone agli Stati membri di evitare disavanzi pubblici eccessivi e a tal fine sono previste soglie numeriche per il disavanzo (3% del PIL) e per il debito (60% del PIL o un sufficiente avvicinamento a tale percentuale). La procedura per i disavanzi eccessivi, che dà attuazione al divieto di disavanzi eccessivi, prevede un iter, che, per i paesi dell'area dell'euro, può concludersi con l'imposizione di sanzioni finanziarie.

La procedura per i disavanzi eccessivi è stata regolarmente applicata, in conformità delle disposizioni in materia, anche a fronte delle circostanze eccezionali della crisi finanziaria, contribuendo in tal modo a rafforzare le aspettative di una sua ordinata risoluzione. È tuttavia emersa una serie di lacune. Per quanto in teoria i criteri del disavanzo e del debito abbiano la stessa importanza e nonostante che un debito costantemente elevato possa rappresentare una minaccia più seria per la sostenibilità della finanza pubblica rispetto a disavanzi occasionalmente elevati, in pratica la procedura per i disavanzi eccessivi si è concentrata quasi esclusivamente sulla soglia del 3% del PIL e il debito ha avuto finora un ruolo marginale. Ciò è dovuto alla natura meno "immediata" della soglia del debito rispetto a quella del disavanzo, considerata anche l'ambiguità della nozione di un ritmo adeguato di riduzione e il maggiore impatto sul rapporto debito/PIL di variabili che sfuggono al controllo dei governi, in particolare l'inflazione. La procedura per i disavanzi eccessivi è sostenuta in linea di principio da efficaci misure intese a far rispettare le norme, in quanto possono, e dovrebbero, essere imposte sanzioni finanziarie se il paese persiste a non correggere il disavanzo eccessivo. Tuttavia tali sanzioni scattano probabilmente troppo tardi nella procedura per poter rappresentare un deterrente efficace tale da scoraggiare errori gravi di politica di bilancio, non da ultimo in quanto la situazione finanziaria del paese interessato potrebbe essersi deteriorata a tal punto da rendere la minaccia di un'ammenda meno credibile proprio nel momento in cui dovrebbe concretizzarsi. Infine, la crisi recente ha posto in risalto che se l'obbligo di correggere i disavanzi eccessivi contribuisce a rinsaldare la previsione che verrà preservata la solvibilità dello Stato, è possibile che per stabilire la tempistica della correzione e il profilo dell'aggiustamento non si possa prescindere da considerazioni riguardanti l'UEM nel suo insieme.

Per rimediare a queste carenze, vengono avanzate le seguenti proposte chiave per la riforma della parte correttiva.

Il criterio del debito della procedura per i disavanzi eccessivi deve essere reso operativo, in particolare tramite l'adozione di un termine di riferimento numerico che consenta di valutare se il rapporto debito/PIL stia avvicinandosi con un ritmo adeguato alla soglia del 60%. Nello specifico, si considera che un rapporto debito/PIL superiore al 60% stia diminuendo in misura sufficiente se la sua distanza dal valore di riferimento del 60% del PIL si è ridotta nei tre anni precedenti al ritmo di un ventesimo all'anno. Il mancato rispetto di questo termine di riferimento numerico non dovrebbe tuttavia determinare necessariamente l'apertura di una procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti del paese in questione, in quanto prima di prendere una decisione in tal senso occorrerebbe tenere conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare ai fini della valutazione dell'andamento del debito (ad esempio se una crescita nominale molto bassa ne ostacoli la riduzione), unitamente ai fattori di rischio collegati alla struttura del debito, all'indebitamento del settore privato e alle passività implicite connesse all'invecchiamento della popolazione. Sempre in linea con la maggiore importanza attribuita al debito, occorrerebbe riservare maggiore attenzione ai fattori rilevanti in caso di mancata osservanza del criterio del disavanzo nel caso dei paesi con un debito inferiore alla soglia del 60% del PIL.

L'approccio più flessibile proposto per quanto riguarda la presa in considerazione dei fattori rilevanti nella procedura per la determinazione dell'esistenza di un disavanzo eccessivo potrebbe essere applicato anche a beneficio dei paesi che intraprendono riforme del sistema pensionistico (oltre il periodo transitorio di cinque anni attualmente previsto). Le disposizioni speciali del patto di stabilità e crescita per l'applicazione del criterio del disavanzo in caso di riforme del sistema pensionistico vengono estese anche al criterio del debito, tramite l'introduzione dello stesso periodo transitorio di cinque anni per la presa in considerazione dei costi netti di tali riforme in sede di valutazione dell'osservanza del criterio del debito. Infine, pari considerazione viene data alla parziale o totale inversione di riforme pensionistiche attuate in precedenza, ai fini sia dell'apertura che dell'abrogazione di una procedura per i disavanzi eccessivi.

Il rispetto della normativa è maggiormente garantito dall'introduzione di una nuova serie di sanzioni finanziarie a carico degli Stati membri dell'area dell'euro, che si applicherebbero molto prima nella procedura in base ad un approccio graduato. Nello specifico, l'obbligo di un deposito non fruttifero pari allo 0,2% del PIL scatterebbe al momento della decisione di apertura di una procedura per i disavanzi eccessivi; tale deposito sarebbe convertito in un'ammenda in caso di mancato rispetto della raccomandazione iniziale di correzione del disavanzo. L'importo è pari alla componente fissa delle sanzioni già prevista nella fase finale della procedura per i disavanzi eccessivi. Vi è inoltre un collegamento con il bilancio UE, che dovrebbe agevolare il previsto passaggio ad un sistema di applicazione della normativa collegato al bilancio dell'UE come indicato nella suddetta comunicazione della Commissione del 30 giugno 2010. In caso di persistente non osservanza la sanzione sarebbe inasprita, in linea con le disposizioni già esistenti del patto di stabilità e crescita. Per ridurre la discrezionalità è previsto il meccanismo di voto al contrario per l'imposizione delle nuove sanzioni in rapporto con le fasi successive della procedura per i disavanzi eccessivi. Nello specifico, in ciascuna fase della procedura per i disavanzi eccessivi la Commissione presenterà una proposta per la sanzione pertinente che verrà considerata adottata a meno che il Consiglio non decida il contrario con voto a maggioranza qualificata entro dieci giorni. L'entità del deposito infruttifero o dell'ammenda potrebbe essere ridotta o azzerata dal Consiglio solo all'unanimità o sulla base di una proposta specifica della Commissione motivata da circostanze economiche eccezionali o a seguito di una richiesta motivata dello Stato membro interessato.

Si chiariscono inoltre i criteri per valutare l'osservanza delle raccomandazioni in ciascuna fase, compresa la possibilità di una proroga dei termini per la correzione del disavanzo eccessivo, ponendo chiaramente in primo piano le variabili di bilancio che dovrebbero essere soggette al controllo diretto del governo, in particolare la spesa, in linea con l'approccio proposto per la parte preventiva. Oltre a queste circostanze specifiche per ciascun paese, viene introdotta la possibilità di prorogare i termini anche in caso di crisi economica generale.

Disposizioni emanate a livello dell'UE non bastano per assicurare l'effettiva applicazione del quadro di coordinamento delle politiche di bilancio dell'UEM. A causa della particolare natura decentralizzata della politica di bilancio nell'UE e della generale necessità che i paesi facciano proprie le norme UE è essenziale che i quadri di bilancio nazionali rispecchino gli obiettivi del quadro di coordinamento delle politiche di bilancio dell'UEM. Il quadro di bilancio nazionale è l'insieme degli elementi che costituiscono la base della governance di bilancio nazionale, ossia l'assetto politico istituzionale proprio di un determinato paese che determina l'elaborazione delle politiche di bilancio a livello nazionale. In tale quadro rientrano i sistemi di contabilità pubblica, le statistiche, le pratiche di elaborazione delle previsioni, le regole di bilancio numeriche, le procedure di bilancio che disciplinano tutto il processo di bilancio e in particolare i quadri di bilancio a medio termine, e le relazioni di bilancio tra i sottosettori dell'amministrazione. Le esigenze e le preferenze specifiche degli Stati membri devono essere rispettate, ma è necessario tener conto di un certo numero di criteri per assicurare un livello minimo di qualità e di coerenza con il quadro di bilancio dell'UEM. Tali criteri sono disciplinati dalla direttiva sui quadri di bilancio nazionali che viene proposta per completare la riforma del patto di stabilità e crescita. Occorre in primo luogo che i principali elementi dei quadri di bilancio nazionali, ovvero gli aspetti contabili e statistici e le pratiche di elaborazione delle previsioni, siano conformi a standard europei minimi per favorire la trasparenza e il monitoraggio dell'andamento dei bilanci. È inoltre necessario che i quadri di bilancio nazionali adottino una prospettiva di programmazione pluriennale in modo da assicurare il raggiungimento degli obiettivi a medio termine fissati a livello UE. In aggiunta, gli Stati membri devono dotarsi di regole di bilancio numeriche che favoriscano il rispetto delle soglie del disavanzo e del debito. Gli Stati membri devono assicurare che questi criteri si applichino a tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica. Le autorità nazionali devono altresì garantire la trasparenza del processo di bilancio fornendo informazioni dettagliate sui fondi extra-bilancio, le riduzioni del gettito fiscale e le passività potenziali in essere.

2010/0277 (NLE)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 14, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo[1],

considerando quanto segue:

(1) Occorre trarre insegnamenti dalle esperienze fatte durante il primo decennio di funzionamento dell'unione economica e monetaria. I recenti sviluppi economici hanno posto nuove sfide alla conduzione delle politiche di bilancio nell'Unione e hanno messo in evidenza in particolare la necessità di requisiti uniformi per quanto riguarda le regole e le procedure inerenti ai quadri di bilancio degli Stati membri. È in particolare necessario specificare che cosa debbono fare le autorità nazionali per rispettare le disposizioni del Protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, in particolare l'articolo 3.

(2) Le amministrazioni degli Stati membri ed i loro sottosettori mantengono sistemi di contabilità pubblica che includono elementi come la registrazione delle operazioni contabili, il controllo interno, l'informativa finanziaria e l'audit. Tali sistemi debbono essere distinti dai dati statistici, i quali riguardano i risultati delle finanze pubbliche basati sulle metodologie statistiche, e dalle previsioni o dalle azioni di formazione del bilancio, le quali riguardano le finanze pubbliche future.

(3) L'esistenza di pratiche complete e affidabili in materia di contabilità pubblica per tutti i settori dell'amministrazione pubblica è una condizione preliminare per la produzione di statistiche di elevata qualità che siano comparabili da uno Stato membro all'altro.

(4) La disponibilità dei dati di bilancio è fondamentale per il corretto funzionamento del quadro di sorveglianza dei bilanci dell'Unione. La disponibilità periodica di dati di bilancio aggiornati ed affidabili è la chiave per un monitoraggio corretto e tempestivo che a sua volta consenta la pronta adozione di provvedimenti nel caso di un andamento sfavorevole del bilancio. Un elemento cruciale per garantire la qualità dei dati di bilancio è la trasparenza, che presuppone che tali dati debbano essere periodicamente disponibili al pubblico.

(5) Per quanto riguarda le statistiche, il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, sulle statistiche europee[2] ha istituito un quadro legislativo per la produzione di statistiche europee ai fini dell'elaborazione, dell'applicazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche dell'Unione. Tale regolamento ha altresì fissato i principi inerenti allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, vale a dire indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e favorevole rapporto costi-benefici, fornendo definizioni precise di ciascuno di questi principi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea e successive modificazioni[3] ha rafforzato il potere della Commissione di verificare i dati statistici utilizzati per la procedura per i disavanzi eccessivi.

(6) Le definizioni dei termini "pubblico", "disavanzo" e "investimento" sono formulate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi con riferimento al Sistema europeo di conti economici integrati (SEC), sostituito dal Sistema europeo dei conti regionali e nazionali nella Comunità (adottato mediante regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, sul Sistema europeo dei conti regionali e nazionali nella Comunità[4] — "SEC 95").

(7) Previsioni macroeconomiche e di bilancio distorte e irrealistiche possono ostacolare considerevolmente l'efficacia della programmazione di bilancio e di conseguenza mettere a repentaglio l'impegno in materia di disciplina di bilancio, mentre la trasparenza e la convalida delle metodologie previsionali possono aumentare notevolmente la qualità delle previsioni macroeconomiche e di bilancio utilizzate per la programmazione di bilancio.

(8) Un elemento cruciale per garantire l'uso di previsioni realistiche per la conduzione delle politiche di bilancio è la trasparenza, che deve comportare la disponibilità pubblica delle metodologie, delle ipotesi e dei parametri sui quali si basano le previsioni macroeconomiche e di bilancio ufficiali.

(9) Le previsioni di scenari alternativi e le proiezioni di bilancio corrispondenti che completano lo scenario macroeconomico centrale consentono di analizzare come evolverebbero le variabili di bilancio in caso di ipotesi economiche diverse e riducono pertanto notevolmente il rischio che la disciplina di bilancio sia messa a repentaglio da errori di previsione.

(10) Le previsioni della Commissione offrono agli Stati membri un utile termine di riferimento per il loro scenario centrale, rafforzando la validità delle previsioni utilizzate per la programmazione di bilancio, sebbene la misura in cui ci si può attendere che gli Stati membri tengano conto delle previsioni della Commissione varia a seconda della tempistica dell'elaborazione delle previsioni e della comparabilità delle metodologie e delle ipotesi per le previsioni.

(11) La qualità delle previsioni macroeconomiche e di bilancio ufficiali viene sostanzialmente rafforzata se esse sono soggette ad audit nella fase di programmazione. Un audit completo comprende l'esame delle ipotesi economiche, il raffronto con le previsioni preparate da altre istituzioni e la valutazione dell'attendibilità delle previsioni passate.

(12) Considerato che è documentato che quadri di bilancio nazionali basati sulle regole servono a promuovere la disciplina di bilancio degli Stati membri, regole di bilancio nazionali solide che siano coerenti con gli obiettivi di bilancio a livello dell'Unione devono essere un pilastro del quadro rafforzato dell'Unione per la sorveglianza dei bilanci. Regole di bilancio solide devono prevedere obiettivi chiaramente definiti nonché i meccanismi per un monitoraggio effettivo e tempestivo. In aggiunta, l'esperienza politica ha dimostrato che le regole numeriche funzionano effettivamente solo se la mancata osservanza produce conseguenze, anche se si tratta solo di costi sul piano della reputazione.

(13) Occorre che gli Stati membri evitino le politiche di bilancio procicliche e gli sforzi di risanamento delle finanze pubbliche dovrebbero aver luogo in periodi di congiuntura favorevole. Regole numeriche di bilancio ben definite consentono il raggiungimento di questi obiettivi.

(14) La programmazione di bilancio nazionale può essere coerente sia con la parte preventiva che con la parte correttiva del patto di stabilità e crescita solo se adotta una prospettiva pluriennale e mira in particolare al raggiungimento degli obiettivi di bilancio a medio termine. I quadri di bilancio a medio termine sono fondamentali per garantire che i quadri di bilancio degli Stati membri siano coerenti con la normativa dell'Unione. Nello spirito del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche[5], e del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi[6], la parte preventiva e la parte correttiva del patto di stabilità e crescita non debbono essere considerate separatamente l'una dall'altra.

(15) Sebbene l'approvazione della legislazione di bilancio annuale sia il passo fondamentale di un processo di bilancio nel corso del quale vengono adottate negli Stati membri importanti decisioni in materia di bilancio, la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno ben oltre il ciclo di bilancio annuale. Una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide. Per incorporare la prospettiva finanziaria pluriennale del quadro di sorveglianza dei bilanci dell'Unione, occorre che la programmazione della legislazione di bilancio annuale si basi su una programmazione di bilancio pluriennale derivante dal quadro di bilancio a medio termine.

(16) Le disposizioni del quadro di sorveglianza dei bilanci istituito dal trattato ed in particolare il patto di stabilità e crescita si applicano all'amministrazione pubblica nel suo insieme, che comprende i sottosettori amministrazione centrale, amministrazioni di Stati federati, amministrazioni locali ed enti di previdenza e assistenza sociale, come definiti nel regolamento (CE) n. 2223/96.

(17) Un numero significativo di Stati membri ha registrato un consistente decentramento in materia di bilancio, con la devoluzione di poteri di bilancio ad amministrazioni subnazionali. Il ruolo spettante a tali amministrazioni subnazionali nel garantire il rispetto del patto di stabilità e crescita è quindi notevolmente cresciuto e occorre prestare particolare attenzione a garantire che tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica siano debitamente coperti dagli obblighi e dalle procedure previste nei quadri di bilancio nazionali, soprattutto ma non esclusivamente negli Stati membri più decentrati.

(18) Per promuovere efficacemente la disciplina di bilancio e la sostenibilità delle finanze pubbliche, occorre che i quadri di bilancio riguardino tali finanze nella loro totalità. Per questa ragione è opportuno riservare particolare attenzione alle operazioni di fondi e organismi fuori bilancio che hanno un impatto immediato o a medio termine sulle posizioni di bilancio degli Stati membri.

(19) Poiché l'obiettivo dell'azione prevista, vale a dire il rispetto uniforme della disciplina di bilancio come richiesto dal trattato, non può essere realizzato in modo sufficiente dagli Stati membri e può quindi essere realizzato meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I Oggetto e definizioni

Articolo 1 Oggetto

La presente direttiva stabilisce regole dettagliate riguardanti le caratteristiche che i quadri di bilancio degli Stati membri devono presentare perché sia garantita l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di "pubblico", "disavanzo" e "investimento" di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegata ai trattati.

Si applica, inoltre, la seguente definizione:

"quadro di bilancio": serie di disposizioni, procedure e istituzioni inerenti alla conduzione delle politiche di bilancio dell'amministrazione pubblica, in particolare:

a) sistemi di contabilità di bilancio e segnalazione statistica;

b) regole e procedure riguardanti la preparazione delle previsioni per la programmazione di bilancio;

c) regole di bilancio numeriche che istituiscono un vincolo permanente per la conduzione della politica di bilancio espresso sotto forma di un indicatore sintetico dei risultati di bilancio, come il disavanzo pubblico, il fabbisogno, il debito o uno dei relativi componenti principali;

d) procedure di bilancio comprendenti le regole procedurali che disciplinano tutte le fasi del processo di bilancio;

e) i quadri di bilancio a medio termine vale a dire una serie specifica di procedure di bilancio nazionali che estendono l'orizzonte per la formazione della politica di bilancio oltre il calendario del bilancio annuale, compresa la fissazione delle priorità politiche e degli obiettivi di bilancio a medio termine;

f) dispositivi di analisi intesi a rafforzare la trasparenza degli elementi del processo di bilancio, compreso tra l'altro il mandato di uffici o istituzioni di bilancio nazionali indipendenti operanti nel settore della politica di bilancio;

g) meccanismi e regole che disciplinano le relazioni in materia di bilancio tra le autorità pubbliche dei sottosettori dell'amministrazione pubblica.

CAPO IIContabilità e statistiche

Articolo 3

1. Per quanto riguarda i sistemi nazionali di contabilità pubblica, gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica definiti dal regolamento (CE) n. 2223/96 (SEC 95) e contengono le informazioni necessarie per compilare i dati basati sul SEC 95. Detti sistemi di contabilità pubblica sono soggetti a controllo interno e audit.

2. Gli Stati membri assicurano che i dati di bilancio di tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica siano disponibili al pubblico tempestivamente e regolarmente. Gli Stati membri pubblicano in particolare:

a) con frequenza mensile e prima della fine del mese seguente, i dati sulla contabilità di cassa riguardanti l'amministrazione pubblica, con ciascun sottosettore indicato separatamente,

b) una tavola di riconciliazione dettagliata in cui figurano gli elementi di transizione tra i dati sulla contabilità di cassa e i dati basati sul SEC-95.

CAPO IIIPrevisioni

Articolo 4

1. Gli Stati membri assicurano che la programmazione di bilancio si basi su previsioni macroeconomiche e di bilancio realistiche che utilizzano le informazioni più aggiornate. La programmazione di bilancio si basa sullo scenario macrofinanziario più probabile o su uno scenario più prudente che evidenzi nel dettaglio le deviazioni dallo scenario macrofinanziario più probabile. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono preparate tenendo conto in modo appropriato delle previsioni della Commissione. Le differenze tra lo scenario macrofinanziario scelto e le previsioni della Commissione sono giustificate.

2. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio per la programmazione di bilancio comprendono scenari macroeconomici alternativi che consentono di esaminare l'andamento delle variabili di bilancio in condizioni economiche diverse. La gamma di scenari alternativi utilizzati nelle previsioni macroeconomiche e di bilancio dipende dall'attendibilità delle previsioni passate.

3. Gli Stati membri rendono pubbliche le previsioni macroeconomiche e di bilancio ufficiali preparate per la programmazione di bilancio, comprese le metodologie, le ipotesi ed i parametri utilizzati.

4. Gli Stati membri prevedono un audit periodico, compresa la valutazione ex post, delle previsioni macroeconomiche e di bilancio per la programmazione di bilancio. I risultati dell'audit sono pubblicati.

CAPO IVRegole di bilancio numeriche

Articolo 5

Gli Stati membri si dotano di regole di bilancio numeriche che promuovano effettivamente l 'osservanza dei rispettivi obblighi derivanti dal trattato nel settore della politica di bilancio. Tali regole includono in particolare:

a) il rispetto dei valori di riferimento relativi al disavanzo e al debito fissati conformemente al trattato;

b) l'adozione di un orizzonte di programmazione di bilancio pluriennale, che comprende il rispetto degli obiettivi di bilancio a medio termine.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni del trattato relative al quadro di sorveglianza dei bilanci dell 'Unione, le regole di bilancio numeriche specificano i seguenti elementi:

a) la definizione degli obiettivi e l'ambito di applicazione delle regole;

b) il controllo effettivo e tempestivo dell'osservanza delle regole, ad esempio da parte di uffici o istituzioni di bilancio nazionali indipendenti operanti nel settore della politica di bilancio;

c) le conseguenze in caso di mancata osservanza;

d) le clausole di salvaguardia che prevedono un numero limitato di circostanze specifiche in cui è consentito non rispettare temporaneamente la regola.

Articolo 7

La legislazione di bilancio annuale degli Stati membri riflette i vincoli imposti dalle loro regole di bilancio numeriche in vigore.

CAPO VQuadri di bilancio a medio termine

Articolo 8

1. Gli Stati membri istituiscono un quadro di bilancio a medio termine efficace che preveda l'adozione di un orizzonte di programmazione di bilancio di almeno tre anni per assicurare che la programmazione di bilancio nazionale segua una prospettiva di programmazione finanziaria pluriennale.

2. I quadri di bilancio a medio termine includono procedure per stabilire quanto segue:

a) obiettivi di bilancio pluriennali globali e trasparenti in termini di disavanzo e debito pubblico nonché qualsiasi altro indicatore di bilancio sintetico, assicurando che essi siano conformi alle regole di bilancio in vigore in virtù del capo IV,

b) proiezioni dettagliate di ogni voce di spesa e di entrata importante, suddivise per sottosettore dell'amministrazione pubblica, per l'esercizio di bilancio in corso ed oltre, basate sull'ipotesi di politiche invariate,

c) le priorità a medio termine dell'amministrazione pubblica suddivise per voce di entrata e di spesa importante e per sottosettore dell'amministrazione pubblica, con l'indicazione di come viene realizzato l'aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine rispetto alle proiezioni basate sull'ipotesi di politiche invariate.

3. Le proiezioni adottate nell'ambito dei quadri di bilancio a medio termine sono basate su proiezioni macroeconomiche e di bilancio realistiche come previsto al capo III.

Articolo 9

La legislazione di bilancio annuale è conforme alle disposizioni derivanti dal quadro di bilancio a medio termine. Nello specifico, le proiezioni delle entrate e delle spese e le priorità derivanti dal quadro di bilancio a medio termine di cui all 'articolo 8, paragrafo 2 costituiscono la base per la preparazione del bilancio annuale. Qualsiasi scostamento da tali disposizioni è debitamente giustificato.

CAPO VITrasparenza delle finanze pubbliche e portata globale dei quadri di bilancio

Articolo 10

Gli Stati membri assicurano che tutte le misure adottate per conformarsi ai capi II, III e IV si applichino in modo coerente a tutti i sottosettori dell 'amministrazione pubblica. Ciò presuppone in particolare l'uniformità delle norme e procedure contabili, calendari per la pubblicazione dei dati nonché l'integrità dei sistemi di raccolta e elaborazione dati sottostanti.

Articolo 11

Gli Stati membri istituiscono meccanismi appropriati per il coordinamento tra tutti i sottosettori dell 'amministrazione pubblica tali da garantire una copertura uniforme di tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica nella programmazione di bilancio e nella preparazione delle previsioni di bilancio e per l'istituzione di una programmazione pluriennale come previsto in particolare nel quadro di bilancio pluriennale.

Articolo 12

1. Tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica sono soggetti a regole di bilancio numeriche.

2. Per promuovere la responsabilità di bilancio, occorre stabilire chiaramente le competenze di bilancio delle autorità pubbliche nei diversi sottosettori dell'amministrazione pubblica.

Articolo 13

1. Tutte le operazioni di fondi ed organismi fuori bilancio sono integrate nel processo di bilancio regolare. Ciò comporta l'inclusione di informazioni dettagliate su questi fondi ed operazioni nella documentazione di bilancio standard distribuita per la programmazione di bilancio, in particolare ai fini della discussione del quadro di bilancio a medio termine e della legislazione di bilancio annuale.

2. Gli Stati membri pubblicano informazioni dettagliate circa l'impatto sulle entrate del minor gettito dovuto alle detrazioni fiscali.

3. Per tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica, gli Stati membri pubblicano informazioni sulle passività potenziali che possono avere effetti consistenti sui bilanci pubblici, comprese le garanzie pubbliche, i crediti deteriorati e le passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, indicandone l'entità e la probabilità e potenziale data della spesa.

CAPO VIIDisposizioni finali

Articolo 14

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ,

Per il Consiglio

Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri

1.2. Politica interessata nella struttura ABM/ABB[7]

Affari economici e finanziari

1.3. Natura della proposta/iniziativa

( La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

( La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[8]

( La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

( La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Promuovere la crescita, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo sostenibile nell'UE

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivi specifici : Nr. 1 e 3.

— Garantire un effettivo coordinamento delle politiche e una coerenza complessiva delle politiche intese a porre rimedio alla crisi economica, nel quadro della realizzazione dell'agenda UE 2020 e dello sviluppo sostenibile e per aumentare il potenziale di crescita degli Stati membri e rendere la UE più competitiva;

— Incentivare gli Stati membri a perseguire posizioni di bilancio solide e finanze pubbliche che siano sostenibili e di elevata qualità in termini di contributo alla crescita.

Attività AMB/ABB interessate

Unione economica e monetaria

1.4.3. Risultati ed effetti previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Nella sua comunicazione COM(2010)367 la Commissione ha sottolineato la necessità che l'UE adotti un approccio politico ben definito per i) rinvigorire la ripresa economica, ii) ricondurre le finanze pubbliche su basi solide e iii) promuovere attivamente la crescita sostenibile e l'occupazione.

La direttiva proposta costituisce parte delle proposte legislative formali annunciate nella predetta comunicazione. Essa mira a integrare il quadro di bilancio UE nei regimi di governance di bilancio nazionali degli Stati membri ad esempio per promuoverne la conformità al patto di stabilità e crescita.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Il raggiungimento dell'obiettivo generale della Commissione di promuovere la crescita, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo sostenibile nell'UE viene misurato tramite i seguenti indicatori d'impatto:— la misura in cui i risultati di bilancio degli Stati membri siano in linea con il patto di stabilità e crescita;— la crescita/produzione potenziale.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità dell'azione nel breve e lungo termine

La proposta legislativa fa parte delle misure annunciate dalla Commissione nella sua comunicazione ( 2010)367 del 30 giugno 2010, che sviluppa ulteriormente le idee esposte nella comunicazione della Commissione COM(2010)250 del 12 maggio 2010 e si basa sugli orientamenti concordati al Consiglio europeo del 17 giugno 2010.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri è una parte integrante delle competenze dell'UE ed è oggetto del titolo VIII (politica economica e monetaria) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1.5.3. Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

Le esperienze passate fanno pensare che l'insufficiente conformità al patto di stabilità e crescita dipende tra l'altro dalla mancanza di appropriazione del patto stesso da parte degli Stati membri; la proposta legislativa intende porvi rimedio.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta legislativa costituisce uno degli elementi di un ampio pacchetto di riforme economiche presentato nella comunicazione (2010) 367 del 30 giugno 2010.

1.6. Durata dell'azione e incidenza finanziaria

( Proposta/iniziativa a durata limitata

- ( Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

- ( Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

( Proposta/iniziativa a durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

- seguito da un funzionamento a ritmo regolare.

1.7. Modalità di gestione previste[9]

( Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

( Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

- ( agenzie esecutive

- ( organismi istituiti dalle Comunità[10]

- ( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

- ( persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato UE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

( Gestione concorrente con gli Stati membri

( Gestione decentrata con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali ( specificare )

Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione

Precisare frequenza e condizioni.

n.p.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

n.p.

2.2.2. Modalità di controllo previste

n.p.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.

n.p.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

La proposta legislativa non richiede risorse umane o finanziarie aggiuntive.

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Nell'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione |

Numero [Denominazione………………………...….] | SD/SND ([11]) | di paesi EFTA[12] | di paesi candidati[13] | di paesi terzi | ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario |

[XX.YY.YY.YY] | SD/SND | Sì/No | Sì/No | Sì/No | Sì/No |

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: nessuna

Nell'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione |

Numero [Denominazione……………………………..] | SD/SND | di paesi EFTA | di paesi candidati | di paesi terzi | ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario |

[XX.YY.YY.YY] | Sì/No | Sì/No | Sì/No | Sì/No |

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

milioni di EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: | Numero | [Denominazione……………………………..] |

milioni di EUR (al terzo decimale)

-

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- ( La proposta/initiativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane

- ( La proposta/initiativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, a un decimale)

Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | inserire gli anni necessari per riflettere la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) |

( Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) |

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) |

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) |

XX 01 05 01 (ricerca indiretta) |

10 01 05 01 (ricerca diretta) |

( Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[21] |

XX 01 02 01 (CA, INT, SNE della dotazione globale) |

XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA e SNE nelle delegazioni) |

10 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca indiretta) |

Altre linee di bilancio (specificare) |

TOTALE |

XX è il settore politico o il titolo in causa.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dai fondi della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o reimpiegati all'interno della stessa DG, integrati, se del caso, dallo stanziamento supplementare che può essere concesso alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere

Funzionari e agenti temporanei |

Personale esterno |

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

- ( La proposta/iniziativa è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

- ( La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- ( La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[24].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

- X La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in milioni di EUR (al terzo decimale)

Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | inserire gli anni necessari per riflettere la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | Totale |

Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | inserire gli anni necessari per riflettere la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) |

Articolo…. | | | | | | | | | |Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

[3] GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

[4] GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

[5] GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

[6] GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

[7] ABM: Activity Based Management — ABB: Activity Based Budgeting.

[8] Secondo la definizione di cui all’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[9] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

[10] A norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario.

[11] SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

[12] EFTA: Associazione europea di libero scambio

[13] Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

[14] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[15] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[16] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[17] Per risultati si intendono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio il numero di scambi di studenti finanziati, il numero di km di strade costruite, ecc.).

[18] Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici…"

[19] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[20] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[21] CA= Agente contrattuale (Contract Agent); INT = (intérimaires); JED= giovane esperto in delegazione (Jeune Expert en Délégation); LA= Agente locale (Local Agent); SNE= Esperto nazionale distaccato (Seconded National Expert).

[22] Entro il massimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[23] Soprattutto per i fondi strutturali, il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il fondo europeo per la pesca (FEP).

[24] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[25] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.