REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2773/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 27 SETTEMBRE 1990, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1868/77 RECANTE MODALITA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2782/75 RELATIVO ALLA PRODUZIONE E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DI UOVA DA COVA E PULCINI DI VOLATILI DA CORTILE
Gazzetta ufficiale n. L 267 del 29/09/1990 pag. 0025 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0230
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0230
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2773/90 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 1868/77 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2782/75 relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 (2), in particolare l'articolo 15, visto il regolamento (CEE) n. 2777/75, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89, in particolare l'articolo 15, visto il regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3987/87 (5), in particolare l'articolo 17, considerando che, a decorrere dall'unificazione della Germania, l'efficacia del diritto comunitario è estesa ipso iure al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; cnsiderando che il regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/87 (7), ha stabilito le precise modalità di trasmissione, da parte degli Stati membri alla Commissione, di taluni dati statistici concernenti le uova da cova e i pulcini; che, per poter elaborare previsioni attendibili, è opportuno predisporre, per un periodo adeguato, che tali dati vengano trasmessi separatamente per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; considerando che le misure previste da presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È inserito il seguente paragrafo 1 bis nell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1868/77: « 1bis. A decorrere dal 3 ottobre 1990 e fino al 31 dicembre 1992, la Germania trasmette le informazioni oggetto della parte I della tabella riassuntiva di cui al paragrafo 1, separatamente per l'ex Repubblica democratica tedesca ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49. (2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29. (3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77. (4) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 100. (5) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 20. (6) GU n. L 209 del 17. 8. 1977, pag. 1. (7) GU n. L 127 del 16. 5. 1987, pag. 18.