52012DC0072

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) /* COM/2012/072 final */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

INDICE

1........... Introduzione................................................................................................................... 4

2........... Lo scopo dello statuto.................................................................................................... 4

3........... Applicazione dello statuto della SCE: l'inventario dellE SCE............................................. 5

4........... Fattori positivi e negativi che influiscono sulla costituzione di una SCE, secondo la consultazione pubblica         6

4.1........ Tendenza generale.......................................................................................................... 6

4.2........ Fattori positivi e specifici alle cooperative che favoriscono la costituzione di una SCE....... 6

4.3........ Valutazione di altri vantaggi dichiarati............................................................................... 6

4.4........ Fattori negativi................................................................................................................ 7

5........... Motivi della relativa mancanza di successo dello statuto della SCE................................... 7

6........... La questione della semplificazione................................................................................... 8

7........... Tendenze relative alla ripartizione della SCE.................................................................... 8

8........... Elaborazione di relazioni su questioni specifiche ed eventuali modifiche del regolamento.... 9

8.1........ Elaborazione di relazioni sulle questioni specifiche di cui all'articolo 79 del regolamento..... 9

8.2........ Semplificazione dei rinvii alle legislazioni nazionali........................................................... 10

9........... CONCLUSIONE........................................................................................................ 11

1. Introduzione

Il regolamento sulla Società cooperativa europea ("SCE" dalla denominazione latina "Societas Cooperativa Europaea") è stato adottato il 22 luglio 2003[1], due anni dopo l'adozione dello statuto della Società europea ("SE", dalla denominazione latina "Societas Europaea")[2]. Il regolamento SCE è completato dalla direttiva 2003/72/CE del Consiglio relativa al coinvolgimento dei lavoratori nella SCE (d'ora in poi "la direttiva SCE")[3]. La data limite per l'adeguamento della legislazione nazionale al regolamento e alla direttiva applicabile alla SCE era fissata al 18 agosto 2006.

2. Lo scopo dello statuto

Il principale obiettivo dello statuto è di facilitare le attività transfrontaliere e transnazionali delle cooperative[4]. Come lo statuto della SE, anche lo statuto della Società cooperativa europea (SCE) è uno strumento giuridico facoltativo. Per le loro attività o operazioni transfrontaliere, le imprese possono scegliere di adottare la forma giuridica di una SCE o quella di una cooperativa nazionale.

Una SCE può essere costituita in uno dei modi seguenti:

· mediante trasformazione di una cooperativa nazionale che ha una struttura in un altro Stato membro;

· mediante fusione di almeno due cooperative di Stati membri diversi;

· mediante almeno cinque persone fisiche e società, quale che sia la loro forma giuridica, che operano in paesi diversi;

· mediante due società o cinque persone fisiche che risiedono almeno in due Stati membri.

In tutti questi casi, vi è necessariamente un elemento transnazionale, considerando che i fondatori devono provenire da almeno due paesi.

L'obiettivo dello statuto della SCE è di eliminare gli ostacoli giuridici alla creazione e alla gestione di gruppi cooperativi di Stati membri diversi. Le loro attività commerciali transfrontaliere sono ostacolate dalle disparità esistenti tra le legislazioni che disciplinano le cooperative nei diversi paesi. Il regolamento SCE si propone di limitare questi problemi permettendo alle cooperative di ristrutturarsi mediante fusioni transfrontaliere. Consente a una SCE di trasferire la sede statutaria in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata costituita. Le consente inoltre di scegliere il sistema di governance che meglio le conviene. Si può trattare di un sistema monista o di un sistema dualista; il consiglio di amministrazione, a seconda dei casi, è dotato o no di un organo di sorveglianza.

Il regolamento SCE prevede, all'articolo 79, che la Commissione presenti una relazione sulla sua applicazione cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Questa relazione deve comprendere, ove opportuno, proposte di modifica del regolamento. L'applicazione della direttiva, che prevede modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella SCE, è stata oggetto di un riesame nel 2010[5].

Al fine di raccogliere i dati necessari alla redazione di questa relazione, la Direzione generale Imprese e industria (DG ENTR) della Commissione europea ha commissionato uno studio esterno[6] i cui risultati sono stati comunicati nel settembre 2010. Nell'aprile 2011, la DG ENTR ha lanciato una consultazione pubblica sui risultati e le raccomandazioni di questo studio. Allo stesso tempo, nel quadro della "Legge sul mercato unico"[7], la Commissione ha dichiarato la sua intenzione di esaminare la necessità di rivedere o di semplificare il regolamento SCE affinché potesse servire meglio gli interessi delle cooperative.

Nella sua comunicazione sull'iniziativa del settore sociale – adottata il 25 ottobre 2011[8] – la Commissione ha dichiarato che in funzione dei risultati della consultazione pubblica, essa avrebbe potuto proporre di semplificare il regolamento in modo da renderlo più indipendente dalle legislazioni nazionali e da semplificare la costituzione delle cooperative sociali.

I risultati della consultazione pubblica sono stati pubblicati poco tempo dopo, nel novembre 2011[9]. Tali risultati costituiscono la base della presente relazione.

3. Applicazione dello statuto della SCE: l'inventario dellE SCE

Nel novembre 2011, risultavano iscritte nei 30 Stati membri dell'UE/SEE 24 SCE, secondo la seguente ripartizione: cinque in Italia, sette in Slovacchia, una ciascuno in Francia, Liechtenstein, Paesi bassi, Spagna e Svezia, tre in Ungheria, due in Germania e due in Belgio. Il regolamento SCE doveva entrare in vigore nel 2006. Tuttavia, la grande maggioranza degli Stati membri non ha rispettato questo termine. Nel dicembre 2011, tre Stati membri non avevano ancora adottato le misure necessarie per garantire l'applicazione effettiva del regolamento.

L'allegato alla presente relazione contiene informazioni più particolareggiate sull'inventario delle SCE e sulle loro caratteristiche.

4. Fattori positivi e negativi che influiscono sulla costituzione di una SCE, secondo la consultazione pubblica 4.1. Tendenza generale

Secondo le organizzazioni professionali, non esiste una tendenza generale che si applica a tutte le cooperative. Al momento di decidere sull'opportunità di creare una cooperativa nazionale o una SCE o di determinare il migliore paese per registrare una SCE, uno degli elementi più importanti da prendere in considerazione e la fiscalità. Lo statuto della SCE non disciplina tuttavia la fiscalità, considerando che quest'ultima è disciplinata dalla legislazione del paese in cui la SCE è basata. Pertanto, l'imposta sui redditi delle cooperative, l'imposta sulle società, l'imposta sugli utili o sulle eccedenze realizzate dai soci e l'imposta sulle riserve indivisibili sono ancora diverse da un paese all'altro.

Dopo la fiscalità, le altre questioni da prendere in considerazione – per ordine d'importanza decrescente – sono i requisiti posti dal diritto nazionale del lavoro e la complessità e la relativa rigidità della legislazione nazionale che disciplina le cooperative. Quando si tratta di scegliere dove registrare una cooperativa, gli uomini d'affari preferiranno un paese che possiede buone reti di comunicazione e un ambiente amministrativo favorevole alle imprese.

4.2. Fattori positivi e specifici alle cooperative che favoriscono la costituzione di una SCE

Le cooperative e le organizzazioni professionali ritengono che il principale vantaggio della costituzione di una SCE sia di avere un'immagine europea. Questa immagine può aiutare i fondatori della cooperativa a penetrare i mercati in cui un marchio europeo è più commercializzabile di un marchio nazionale. Ciò si applica principalmente in settori come la prestazione di servizi sociali.

Un certo numero di organizzazioni afferma inoltre che il diritto di creare una SCE costituisce un vantaggio per gli operatori delle cooperative, poiché consente loro di evidenziare la loro affiliazione al movimento cooperativo in generale quando cercano di creare una filiale in un altro paese o un'impresa comune transfrontaliera. Alcune parti interessate ritengono che lo statuto della SCE abbia un carattere simbolico, poiché valorizza le imprese di economia sociale. Le cooperative sottolineano che il loro modello economico differisce da quello delle tradizionali società di capitali. Il loro modello si basa sulla solidarietà, la governance democratica, la partecipazione dei membri e la prossimità tra membri e clienti –che cercano di soddisfare i loro interessi piuttosto che gli interessi dei manager.

4.3. Valutazione di altri vantaggi dichiarati

La maggior parte delle parti interessate non avverte il carattere sovranazionale di una SCE come un vantaggio potenziale quando si tratta di procedere a cambiamenti strutturali trasfrontalieri all'interno del gruppo. Solo i grandi istituti finanziari cooperativi e le società di mutua assicurazione sembrano interessati a questa caratteristica della SCE, che percepiscono come utile per riorganizzare e semplificare la struttura del loro gruppo. Nel dicembre 2011, tuttavia, non era stata costituita nessuna SCE di questo tipo.

La possibilità di trasferire la sede statutaria in un altro Stato membro non è considerata né come un grande incentivo, né come un vantaggio comparativo reale della SCE rispetto alle imprese nazionali. La questione è stata sollevata nel quadro della consultazione pubblica, ma non si è avuta risposta. Nella pratica, nessuna SCE aveva trasferito la sua sede statutaria nel dicembre 2011.

Nel quadro della consultazione pubblica, è stato inoltre chiesto alle parti interessate se esse consideravano valida l'opportunità di costituire una SCE al fine di procedere a una fusione transfrontaliera. Nessuna di esse ha considerato questo come un importante elemento d'incentivazione. Nel dicembre 2011, la Commissione non disponeva di alcuna informazione da cui risultasse l'esistenza di tali operazioni.

Le imprese non sembrano neppure interessate alla trasformazione di una cooperativa nazionale in SCE: le parti interessate non hanno formulato alcun commento in merito a tale opzione.

4.4. Fattori negativi

La consultazione con le parti interessate ha evidenziato numerosi problemi incontrati nell'applicazione del regolamento SCE. Essi riguardano sia la costituzione che la gestione di una SCE.

Il problema più significativo per la creazione di una SCE è la poca conoscenza della SCE negli ambienti d'affari. I costi di costituzione, la complessità delle procedure da seguire (a causa dei numerosi rinvii alla legislazione nazionale) e l'incertezza giuridica sulla questione di sapere quale legislazione si applica a ciascun caso costituiscono i principali aspetti negativi.

Un certo numero di parti interessate ritiene inoltre che il capitale minimo richiesto, fissato a 30 000 EUR, costituisca un ostacolo, almeno per le persone fisiche che intendono creare piccole SCE al fine di realizzare attività di cooperazione transfrontaliere. D'altro canto, il fatto di disporre di capitali sufficienti mostra la serietà di un'impresa.

Alcuni soggetti ritengono che le regole relative al coinvolgimento dei lavoratori siano dissuasive poiché, a loro parere, sono eccessivamente macchinose e complesse. Esse sono inoltre considerate sproporzionate quanto sono interessati solo pochi lavoratori. Le organizzazioni di lavoratori e altri soggetti partecipanti non vedono problemi in questo settore.

5. Motivi della relativa mancanza di successo dello statuto della SCE

Le persone che hanno partecipato alla consultazione affermano che lo statuto SCE ha avuto poco successo, non solo per il fatto che è complesso, ma soprattutto perché le imprese che scelgono di funzionare come una cooperativa hanno tendenza ad essere ben radicate nella loro regione. Dopo tutto, lo scopo di una cooperativa è di servire i membri che partecipano direttamente alla gestione democratica dell'impresa.

La stragrande maggioranza delle cooperative sono piccole imprese che operano all'interno delle frontiere nazionali. Un certo numero di organizzazioni e di parti interessate dubitano quindi che lo statuto SCE offra un qualche vantaggio. Inoltre, le persone che costituiscono cooperative tendono ad appoggiarsi sulla propria legislazione nazionale, che conoscono meglio.

Alcuni sottolineano inoltre che il regolamento SCE è stato attuato con molto ritardo (in effetti con alcuni anni di ritardo) in numerosi Stati membri, anche in paesi come la Francia, l'Italia e la Spagna, in cui il movimento cooperativo è molto forte.

6. La questione della semplificazione

Tutte le parti interessate tendono a credere che la complessità dello strumento sia un ostacolo importante per la riuscita della SCE. L'organizzazione europea che rappresenta tutte le federazioni nazionali e settoriali delle cooperative nell'UE afferma che la legislazione nazionale che disciplina le cooperative sembra più semplice e flessibile. Secondo molte parti interessate, la complessità del regolamento (con i molteplici rinvii alla legislazione nazionale) dissuade non solo le cooperative, ma anche altri tipi di imprese suscettibili di volere organizzare le loro attività attraverso una SCE.

Le parti interessate sono unanimi nell'affermare che il regolamento SCE ha veramente bisogno di essere semplificato se deve essere più ampiamente utilizzato dalle imprese, grandi e piccole. A causa dei numerosi rinvii alla legislazione nazionale, questo tipo di regolamento non offre un reale vantaggio per le cooperative.

Infatti, nel dicembre 2011, nessuno dei grandi gruppi di cooperative che operano o prevedono di operare a livello europeo aveva utilizzato lo strumento SCE. Un gruppo molto importante nel settore della distribuzione al dettaglio, che raccoglie cooperative nazionali che occupano una posizione di primo piano nel loro mercato di origine, ha scelto di creare una cooperativa di diritto belga piuttosto che una SCE. Inoltre, l'importante fusione di cooperative che ha avuto luogo nel settore agricolo e dei prodotti lattiero-caseari in Belgio, in Germania e nei Paesi bassi non è stata effettuata ricorrendo a una SCE[10].

7. Tendenze relative alla ripartizione della SCE

Non vi è correlazione positiva fra la forza e l'importanza del movimento cooperativo in un paese e il numero di SCE in questo paese. La Francia, la Germania, l'Italia e la Spagna sono esempi di paesi in cui le imprese hanno manifestato poco interesse nella costituzione di SCE, anche se le autorità nazionali promuovono attivamente il movimento cooperativo e le autorità nazionali offrono alle cooperative un aiuto tecnico e giuridico solido.

Sembra inoltre che alcuni Stati membri accolgano un certo numero di SCE "in sonno" o inattive, così come SE "in sonno". Si tratta di imprese che non hanno attività, create da prestatari professionali di questi paesi e messe in vendita. Sembra che gli operatori stranieri che acquistano SCE inattive pronte all'impiego lo fanno principalmente per guadagnare tempo e denaro e per evitare una procedura di costituzione di società e negoziati complessi sul coinvolgimento dei lavoratori. La Commissione dispone di poche informazioni sulla sorte delle SCE inattive una volta che esse siano state attivate.

8. Elaborazione di relazioni su questioni specifiche ed eventuali modifiche del regolamento 8.1. Elaborazione di relazioni sulle questioni specifiche di cui all'articolo 79 del regolamento

In virtù dell'articolo 79 del regolamento SCE, la presente relazione deve esaminare se è opportuno consentire a una SCE di avere la sua amministrazione centrale e la sua sede statutaria in Stati membri diversi. Deve inoltre esaminare se sia opportuno consentire che disposizioni degli statuti della SCE deroghino alla legislazione nazionale sulle cooperative o la integrino, mentre tali eccezioni non sarebbero concesse alle cooperative locali.

Queste due questioni riguardano anche il regolamento SE, nella misura in cui vertono sul funzionamento e la gestione delle imprese europee e delle cooperative europee.

In virtù dell'articolo 79, la presente relazione deve inoltre esaminare se sia opportuno autorizzare disposizioni che consentano a una SCE di dividersi in più cooperative nazionali e se sia opportuno autorizzare un ricorso giurisdizionale specifico in caso di frode o di errore al momento della registrazione di una SCE costituita mediante fusione. Queste due questioni riguardano specificamente le SCE, considerando che non esiste in questo settore una normativa analoga alla terza, sesta e decima direttiva[11] sul diritto delle società applicabili alle società per azioni.

La Commissione non dispone di elementi sufficienti, su nessuna di tali questioni, che le consentano di trarre conclusioni chiare. Il motivo è che sono state costituite pochissime SCE e il regolamento è entrato in vigore con molto ritardo negli Stati membri. È possibile tuttavia sottolineare i seguenti punti:

· la questione di sapere se sia opportuno consentire a una SCE di avere il suo ufficio principale o la sua amministrazione centrale in un paese diverso da quello della sua sede statutaria non sembra essere un motivo di preoccupazione per il movimento cooperativo. Non vi è stato alcun commento su questo punto da parte di coloro che hanno risposto alla consultazione. Le cooperative sono imprese che mantengono solidi legami con le comunità locali e che hanno bisogno di mantenere una stretta relazione con i territori nei quali esercitano le loro attività, così come le tradizionali società di capitali;

· la questione di sapere se sia opportuno autorizzare lo statuto della SCE a deviare dalla legislazione locale sulle cooperative interessa tutte le parti coinvolte. I pareri sono divisi sulla necessità di concedere alle SCE una maggiore autonomia rispetto alla legislazione nazionale. La maggior parte delle persone interessate ritengono che il regolamento SCE dovrebbe lasciare ai membri delle cooperative la possibilità di scegliere il modello e la struttura di governance più adatti a loro obiettivi e alle loro necessità. Tuttavia, un certo numero di persone interrogate hanno espresso serie riserve, ritenendo che con una simile autonomia la SCE rischia di allontanarsi da principi e valori del modello di impresa cooperativa. Le persone interrogate hanno inoltre dichiarato che le SCE non dovrebbero essere esentate dalle norme obbligatorie concernenti la tutela dei diritti dei membri delle comunità minoritarie o dei lavoratori;

· le questioni sulla divisione di una SCE in più cooperative nazionali e sulle vie di ricorso in caso di annullamento di una fusione non sembrano preoccupare le cooperative, almeno sino ad oggi. Nel dicembre 2011, nessuna SCE risultava costituita mediante fusione.

8.2. Semplificazione dei rinvii alle legislazioni nazionali

Il regolamento SCE si basa in parte sullo statuto della SE adottato due anni prima. Molte norme del regolamento SCE che sono di applicazione generale e non sono specifiche alle cooperative riprendono le disposizioni approvate dal Consiglio e dal Parlamento europeo quando hanno adottato il regolamento SE. Si tratta in particolare delle norme relative alle fusioni, alla gerarchia delle leggi applicabili e al trasferimento della sede di una società, nonché alla presenza obbligatoria di un elemento transfrontaliero.

Il regolamento SCE mantiene inoltre numerosi rinvii alla legislazione nazionale applicabile sia alle cooperative, sia alle società per azioni di capitali. Ad esempio, una SCE deve tenere un'assemblea generale degli azionisti almeno una volta l'anno, a meno che la legislazione nazionale applicabile alle cooperative preveda riunioni più frequenti o, se vi è una fusione per proteggere i creditori, deve essere disciplinata dal diritto nazionale applicabile alle fusioni delle società per azioni.

Inoltre il regolamento SCE contiene una serie di opzioni o di rinvii che consentono agli Stati membri di imporre un particolare comportamento alla SCE. Queste disposizioni iniziano spesso con l'espressione "uno Stato membro può prevedere". Ad esempio, in caso di fusione, uno Stato membro può adottare disposizioni volte a garantire l'adeguata protezione dei membri che si sono opposti alla fusione. Altre disposizioni di questo genere utilizzano espressioni come "qualora la legislazione dello Stato membro in cui ha sede sociale la SCE lo consenta".

Per semplificare il regolamento, i più di 30 articoli contenenti tali opzioni e tali rinvii possono essere raggruppati in tre grandi categorie. In primo luogo, vi sono gli articoli che disciplinano questioni comuni al regolamento SCE e al regolamento SE. In secondo luogo, vi sono disposizioni che rinviano direttamente al diritto che disciplina le società per azioni. In terzo luogo, vi sono le disposizioni che contengono rinvii ed opzioni e che disciplinano le attività e le questioni specifiche alle cooperative.

· Per quanto riguarda gli articoli della prima categoria, la Commissione ha l'intenzione di proporre modifiche che si ispireranno, ove opportuno, alla riflessione in corso concernente le eventuali modifiche degli articoli corrispondenti del regolamento SE. I problemi sono identici e le soluzioni dovrebbero essere le stesse per i due regolamenti.

· Per quanto riguarda le disposizioni della seconda categoria, la Commissione ritiene di dover consultare le parti interessate in modo approfondito sulla necessità di mantenere i riferimenti alle società per azioni. Alcune parti interessate hanno dichiarato che questi riferimenti tendono a trascurare la legislazione nazionale applicabile alle cooperative. Inoltre, gli Stati membri non dispongono tutti di una legislazione applicabile specificamente alle cooperative.

· Per quanto riguarda gli articoli della terza categoria, i quali stabiliscono che una determinata norma si applica a una SCE solo se la legislazione nazionale lo consente, la Commissione consulterà le parti interessate sul modo di rendere il regolamento SCE più autonomo rispetto alla legislazione nazionale.

9. CONCLUSIONE

Dopo aver pubblicato la presente relazione, la Commissione intende consultare le parti interessate sulla necessità e il modo di semplificare il regolamento SCE. A tale scopo, essa organizza due grandi conferenze al fine di celebrare l'Anno internazionale delle cooperative 2012 proclamato dall'ONU. La prima conferenza avrà luogo nell'aprile 2012, a Bruxelles, ed accoglierà le organizzazioni delle parti interessate. La seconda si terrà nel settembre 2012, sotto la Presidenza cipriota, e riunirà rappresentanti degli Stati membri.

In questa occasione, la Commissione chiederà alle parti interessate se sia opportuno semplificare gli articoli sopprimendo e sostituendo i rinvii al diritto delle società per azioni e se sia possibile rendere il regolamento SCE più indipendente dalle legislazioni nazionali.

In un contesto più ampio, la questione delle forme giuridiche europee, come la SE o la SCE, e la necessità di procedere alla loro revisione formano parte anche della riflessione in corso sul futuro del diritto delle società dell'UE. I risultati di questa riflessione aiuteranno la Commissione a valutare questa necessità ed eventualmente a valutare gli strumenti da porre in essere per offrire una risposta al mondo degli affari in Europa, il quale chiede condizioni di concorrenza più eque, una migliore regolamentazione e una semplificazione.

ALLEGATO

Applicazione del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)

1.         Introduzione

Il presente allegato accompagna la relazione della Commissione sull'attuazione del regolamento SCE. Esso comprende un inventario e una descrizione delle SCE esistenti.

2.         Inventario delle SCE

Secondo le informazioni ricevute nel quadro dello studio[12] e i dati che figurano nell'elenco delle SCE esistenti redatto dal Libertas Institute in Germania[13], alla data del 22 novembre 2011 erano state registrate 24 SCE negli Stati membri dell'UE/SEE.

Le informazioni relative al numero di SCE esistenti provengono principalmente dagli esperti nazionali che hanno contribuito allo studio sulle SCE. Questo numero è stato messo a confronto con le informazioni che figurano nella Gazzetta ufficiale dell'UE (vedi sotto) e fornite da TED (Tender Electronic Daily). Alcune SCE (due su 24) non figurano assolutamente nella Gazzetta ufficiale dell'UE; 13 figurano con l'etichetta "SE"; 3 con l'etichetta "GEIE"; solo sette figurano con l'etichetta "SCE". Il fatto che la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea passi sotto silenzio numerose forme di personalità giuridica è una questione che altri ricercatori hanno già sollevato nell'ambito della loro richiesta sull'attuazione del regolamento SE[14].

Il numero di SCE è aumentato tra il 2006 e il 2009. Nel 2010 e nel 2011, vi sono state meno costituzioni di SCE rispetto al 2009. Il numero di nuove SCE costituite ogni anno tra il 2006 e il novembre 2011 era di 1 nel 2006, 5 nel 2008, 8 nel 2009, 7 nel 2010 e 3 nel 2011.

3.         Le SCE e le loro caratteristiche

3.1.      Nazionalità dei fondatori

Vi sono scarsissime informazioni sulla nazionalità dei fondatori coinvolti nella creazione di SCE esistenti. Il regolamento non richiede che questi dati siano pubblicati al momento della registrazione di una SCE. In virtù dell'articolo 13, l'iscrizione di una SCE è oggetto di una comunicazione pubblica a titolo unicamente informativo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Questa comunicazione comprende la denominazione sociale, il numero, la data e il luogo d'iscrizione della SCE, la data e il luogo di pubblicazione nel paese d'origine, nonché la sede e il settore di attività. Questi dati sono normalmente comunicati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea dal registro nazionale entro un mese dall'iscrizione della SCE nel suo paese d'origine.

Secondo lo studio, delle cinque SCE italiane, una è stata costituita con un partner finlandese e un partner spagnolo, una con una mutua francese e una terza con un cofondatore maltese. Non vi sono informazioni particolareggiate oltre a quelle richieste dal regolamento relative a 9 SCE (sei slovacche, una francese, una tedesca e una ungherese). Le lacune sono dovute al fatto che alcune SCE interessate sono di costituzione recente, sia al fatto che alcune SCE hanno rifiutato di fornire le informazioni richieste agli esperti nazionali quando lo studio è stato realizzato.

3.2.      Distribuzione geografica

La Slovacchia è il paese che ha il maggior numero di SCE iscritte (7), ma nello stesso tempo 6 di esse potrebbero essere considerate come "in sonno" poiché sono iscritte allo stesso indirizzo e hanno la stessa attività. L'Italia arriva in seconda posizione, con 5 SCE, e ciò si spiega con il fatto che l'Italia è il paese in cui le cooperative sono molto sviluppate e promosse dallo Stato, in virtù della disposizione costituzionale dell'articolo 45. La mancanza di una legislazione nazionale di attuazione non ha scoraggiato la costituzione di SCE. Subito dopo vengono il Belgio e l'Ungheria. In 20 paesi (18 Stati membri e 2 paesi del SEE), non è stata costituita nessuna SCE.      

3.3. Modalità di creazione

Per quanto riguarda le 14 SCE per le quali vi sono dati disponibili, tutte sono state costituite ex novo (o ex nihilo), conformemente al primo, secondo e terzo trattino dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento SCE, che stabilisce quanto segue:

a) "da almeno cinque persone fisiche residenti in almeno due Stati membri";

b) "da almeno cinque persone fisiche e società … che abbiano la sede sociale in almeno due Stati membri diversi o siano soggette alla legge di almeno due Stati membri diversi";

c) "da società …. che siano soggette alla giurisdizione di almeno due Stati membri diversi".

Per essere più precisi, sei SCE sono state costituite conformemente al precedente punto a), sei conformemente al punto b) e altre due conformemente al punto c). Rimane ignota la modalità di costituzione delle altre SCE. Non si sono avute costituzioni mediante fusione o trasformazione.

Non vi sono informazioni da cui risultino trasferimenti di sedi statutarie, non vi sono informazioni concernenti la liquidazione di SCE o la loro trasformazione in una forma giuridica nazionale.

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento prevede che "salvo diversa disposizione dello statuto della SCE al momento della costituzione di tale SCE, ciascun socio risponde soltanto nei limiti del capitale sottoscritto. Ove i soci della SCE hanno responsabilità limitata, la denominazione della SCE terminerà in "a responsabilità limitata"". Per quanto riguarda la forma giuridica, 13 delle 24 SCE sono immatricolate sotto la denominazione "a responsabilità limitata": 7 in Slovacchia, 3 in Italia e 3 in Ungheria. Non si conosce tuttavia con certezza il grado di responsabilità delle altre SCE.

3.4. Settori di attività, struttura del consiglio di amministrazione, capitale sottoscritto, numero di lavoratori

Secondo le informazioni disponibili, la maggior parte delle SCE esistenti forniscono servizi. Sette SCE potrebbero essere considerate come "cooperative sociali" o come imprese sociali, ai sensi dell'Iniziativa sulle imprese sociali[15], e perseguono obiettivi come l'accesso all'occupazione delle persone sfavorite, le cure mediche e la fornitura di servizi nel settore della salute. Altre sette sono attive nel settore immobiliare, due sono nel settore della costruzione ed altre tre forniscono consulenza alle imprese.

Per quanto riguarda la struttura di direzione, 5 SCE hanno optato per il sistema monista[16] e 10 per il sistema dualista[17]. Le SCE italiane avevano optato tutte per il sistema dualista.

15 SCE sono state costituite con un capitale sottoscritto uguale o prossimo all'importo minimo richiesto di 30 000 EUR. Una SCE è stata costituita con 110 000 EUR di capitale sottoscritto. Non è possibile fornire una media dei bilanci delle SCE esistenti per mancanza di informazioni. Il fatturato netto è conosciuto per due SCE: nel 2009, una ha registrato un fatturato netto di 1 000 EUR, l'altra un fatturato inferiore a 15 000 EUR.

Il numero di lavoratori nelle 12 SCE per le quali sono disponibili i dati relativi è pari in totale a 32. Queste persone sono principalmente impiegate da due SCE (una ne impiega 13, l'altra 10). Sei SCE impiegano solo uno o due lavoratori. Quattro SCE hanno dichiarato di non avere lavoratori dipendenti.          

Tabella SCE esistenti (alla data del 22.11.2011)

Paese || Numero di SCE

AUSTRIA || 0

BELGIO || 2

BULGARIA || 0

CIPRO || 0

REPUBBLICA CECA || 0

DANIMARCA || 0

ESTONIA || 0

FINLANDIA || 0

FRANCIA || 1

GERMANIA || 2

GRECIA || 0

UNGHERIA || 3

ISLANDA || 0

IRLANDA || 0

ITALIA || 5

LETTONIA || 0

LIECHTENSTEIN || 1

LITUANIA || 0

LUSSEMBURGO || 0

MALTA || 0

PAESI BASSI || 1

NORVEGIA || 0

POLONIA || 0

PORTOGALLO || 0

ROMANIA || 0

SLOVACCHIA || 7

SLOVENIA || 0

SPAGNA || 1

SVEZIA || 1

REGNO UNITO || 0

NUMERO TOTALE DI SCE || 24

[1]               GU del 18 agosto 2003 (L207): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:207:0001:0024:EN:PDF

[2]                      Regolamento (CE)2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, concernente lo statuto della Società Europea (SE) GU L294 del 10 novembre 2001, http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regolamento&an_doc=2001&nu_doc=2157

[3]               Direttiva del Consiglio 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della Società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25 http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&numdoc=32003L0072&model=guichett&lg=en

[4]                      Il testo è stato proposto dalla Commissione nel 1992 contemporaneamente ad altri due progetti, uno riguardante un'associazione europea e l'altro riguardante una mutua europea, che sono stati ritirati dalla Commissione nel 2006 a causa dei mancati progressi nei negoziati in Consiglio. Le tre proposte facevano parte di un "pacchetto" sulla promozione delle imprese "dell'economia sociale": questi progetti costituivano la risposta alle rivendicazioni volte ad ottenere che alle imprese di economia sociale sia concessa la possibilità di creare le loro specifiche forme giuridiche europee e possano inoltre di beneficiare delle stesse condizioni di concorrenza delle tradizionali società di capitali.

[5]                      Relazione della Commissione al Consiglio, al. Parlamento europeo, al. Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul riesame della direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della Società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (COM(2010)0481 del 16.9.2010) .

[6]                      Studio sull'attuazione del regolamento 1435/2003 sullo statuto della Società cooperativa europea (SCE):               relazione e parte I: Sintesi e relazione comparativa http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sce_final_study_part_i.pdf e parte II: Relazioni nazionali: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sce_final_study_part_ii_national_reports.

[7]               COM(2011) 206: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0206:EN:NOT.

[8]               COM(2011) 682 :http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm.

[9]               Sintesi delle risposte: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/public-consultation-files/summary_replies_en.pdf.

[10]                    Coopernic (COOPérative Européenne de Référencement et de Négoce des Indépendants Commerçants) Scrl è una cooperativa d'acquisto europea che riunisce dettaglianti e operatori indipendenti (Centres E. Leclerc, Colruyt, Conad, Coop e Rewe). Lo scopo dell'alleanza è di permettere scambi di know-how tra operatovi indipendenti al dettaglio e ridurre i costi della catena di approvvigionamento. Nel dicembre 2007, Friesland Foods e Campina hanno annunciato la loro intenzione di fondersi. Un anno più tardi, nel dicembre 2008, hanno ricevuto l'approvazione delle autorità europee competenti per la concorrenza, divenendo Friesland Campina.

[11]                    http://ec.europa.eu/internal_market/company/official/index_en.htm#directives

[12]                    La tabella che figura all'appendice 4, parte I dello studio, presenta i dati più pertinenti sulle SCE esistenti: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sce_final_study_part_i.pdf

[13]                    Libertas – Europäisches Institut GmbH: http://www.libertas-institut.com/de/EWIV/List_SCE.pdf

[14]                    Si veda Eidenmüller, Engert, Hornuf, Incorporating under European Law: The Societas Europaea as a Vehicle for Legal Arbitrage, in "10 European Business Organisation Law Review" 1 ff. (2009).

[15]                    COM (2011) 682: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0682:FIN:EN:PDF

[16]                    Una struttura di direzione limitata a un organo di amministrazione.

[17]                    Una struttura di direzione dotata di un organo di direzione e di un organo di vigilanza.