RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) /* COM/2012/072 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO
DELLE REGIONI sull'applicazione del regolamento (CE) n.
1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società
cooperativa europea (SCE) (Testo rilevante ai fini del SEE) INDICE 1........... Introduzione................................................................................................................... 4 2........... Lo scopo dello statuto.................................................................................................... 4 3........... Applicazione dello statuto della
SCE: l'inventario dellE SCE............................................. 5 4........... Fattori positivi e negativi che
influiscono sulla costituzione di una SCE, secondo la consultazione pubblica 6 4.1........ Tendenza generale.......................................................................................................... 6 4.2........ Fattori positivi e specifici alle
cooperative che favoriscono la costituzione di una SCE....... 6 4.3........ Valutazione di altri vantaggi
dichiarati............................................................................... 6 4.4........ Fattori negativi................................................................................................................ 7 5........... Motivi della relativa mancanza di
successo dello statuto della SCE................................... 7 6........... La questione della semplificazione................................................................................... 8 7........... Tendenze relative alla ripartizione
della SCE.................................................................... 8 8........... Elaborazione di relazioni su
questioni specifiche ed eventuali modifiche del regolamento.... 9 8.1........ Elaborazione di relazioni sulle
questioni specifiche di cui all'articolo 79 del regolamento..... 9 8.2........ Semplificazione dei rinvii alle
legislazioni nazionali........................................................... 10 9........... CONCLUSIONE........................................................................................................ 11
1.
Introduzione
Il regolamento sulla Società cooperativa
europea ("SCE" dalla denominazione latina "Societas Cooperativa
Europaea") è stato adottato il 22 luglio 2003[1], due anni dopo l'adozione dello
statuto della Società europea ("SE", dalla denominazione latina
"Societas Europaea")[2].
Il regolamento SCE è completato dalla direttiva 2003/72/CE del Consiglio
relativa al coinvolgimento dei lavoratori nella SCE (d'ora in poi "la
direttiva SCE")[3].
La data limite per l'adeguamento della legislazione nazionale al regolamento e
alla direttiva applicabile alla SCE era fissata al 18 agosto 2006.
2.
Lo scopo dello statuto
Il principale obiettivo dello statuto è di
facilitare le attività transfrontaliere e transnazionali delle cooperative[4]. Come lo statuto della SE,
anche lo statuto della Società cooperativa europea (SCE) è uno strumento
giuridico facoltativo. Per le loro attività o operazioni transfrontaliere, le
imprese possono scegliere di adottare la forma giuridica di una SCE o quella di
una cooperativa nazionale. Una SCE può essere costituita in uno dei modi
seguenti: ·
mediante trasformazione di una cooperativa nazionale
che ha una struttura in un altro Stato membro; ·
mediante fusione di almeno due cooperative di Stati
membri diversi; ·
mediante almeno cinque persone fisiche e società,
quale che sia la loro forma giuridica, che operano in paesi diversi; ·
mediante due società o cinque persone fisiche che
risiedono almeno in due Stati membri. In tutti questi casi, vi è necessariamente un
elemento transnazionale, considerando che i fondatori devono provenire da
almeno due paesi. L'obiettivo dello statuto della SCE è di eliminare
gli ostacoli giuridici alla creazione e alla gestione di gruppi cooperativi di
Stati membri diversi. Le loro attività commerciali transfrontaliere sono
ostacolate dalle disparità esistenti tra le legislazioni che disciplinano le
cooperative nei diversi paesi. Il regolamento SCE si propone di limitare questi
problemi permettendo alle cooperative di ristrutturarsi mediante fusioni
transfrontaliere. Consente a una SCE di trasferire la sede statutaria in uno
Stato membro diverso da quello in cui è stata costituita. Le consente inoltre
di scegliere il sistema di governance che meglio le conviene. Si può trattare
di un sistema monista o di un sistema dualista; il consiglio di
amministrazione, a seconda dei casi, è dotato o no di un organo di
sorveglianza. Il regolamento SCE
prevede, all'articolo 79, che la Commissione presenti una relazione sulla sua
applicazione cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Questa relazione deve
comprendere, ove opportuno, proposte di modifica del regolamento.
L'applicazione della direttiva, che prevede modalità relative al coinvolgimento
dei lavoratori nella SCE, è stata oggetto di un riesame nel 2010[5]. Al fine di
raccogliere i dati necessari alla redazione di questa relazione, la Direzione
generale Imprese e industria (DG ENTR) della Commissione europea ha
commissionato uno studio esterno[6]
i cui risultati sono stati comunicati nel settembre 2010. Nell'aprile 2011, la DG
ENTR ha lanciato una consultazione pubblica sui risultati e le raccomandazioni
di questo studio. Allo stesso tempo, nel quadro della "Legge sul mercato
unico"[7],
la Commissione ha dichiarato la sua intenzione di esaminare la necessità di
rivedere o di semplificare il regolamento SCE affinché potesse servire meglio
gli interessi delle cooperative. Nella sua comunicazione
sull'iniziativa del settore sociale – adottata il 25 ottobre 2011[8] – la Commissione ha dichiarato
che in funzione dei risultati della consultazione pubblica, essa avrebbe potuto
proporre di semplificare il regolamento in modo da renderlo più indipendente
dalle legislazioni nazionali e da semplificare la costituzione delle
cooperative sociali. I risultati della
consultazione pubblica sono stati pubblicati poco tempo dopo, nel novembre 2011[9]. Tali risultati costituiscono
la base della presente relazione.
3.
Applicazione dello statuto della SCE: l'inventario
dellE SCE
Nel novembre 2011,
risultavano iscritte nei 30 Stati membri dell'UE/SEE 24 SCE, secondo la
seguente ripartizione: cinque in Italia, sette in Slovacchia, una ciascuno in
Francia, Liechtenstein, Paesi bassi, Spagna e Svezia, tre in Ungheria, due in
Germania e due in Belgio. Il regolamento SCE doveva entrare in vigore nel 2006.
Tuttavia, la grande maggioranza degli Stati membri non ha rispettato questo
termine. Nel dicembre 2011, tre Stati membri non avevano ancora adottato le
misure necessarie per garantire l'applicazione effettiva del regolamento. L'allegato alla presente relazione contiene
informazioni più particolareggiate sull'inventario delle SCE e sulle loro
caratteristiche.
4.
Fattori positivi e negativi che influiscono sulla
costituzione di una SCE, secondo la consultazione pubblica
4.1.
Tendenza generale
Secondo le organizzazioni professionali, non
esiste una tendenza generale che si applica a tutte le cooperative. Al momento
di decidere sull'opportunità di creare una cooperativa nazionale o una SCE o di
determinare il migliore paese per registrare una SCE, uno degli elementi più
importanti da prendere in considerazione e la fiscalità. Lo statuto della SCE
non disciplina tuttavia la fiscalità, considerando che quest'ultima è
disciplinata dalla legislazione del paese in cui la SCE è basata. Pertanto,
l'imposta sui redditi delle cooperative, l'imposta sulle società, l'imposta
sugli utili o sulle eccedenze realizzate dai soci e l'imposta sulle riserve
indivisibili sono ancora diverse da un paese all'altro. Dopo la fiscalità, le altre questioni da
prendere in considerazione – per ordine d'importanza decrescente – sono i
requisiti posti dal diritto nazionale del lavoro e la complessità e la relativa
rigidità della legislazione nazionale che disciplina le cooperative. Quando si
tratta di scegliere dove registrare una cooperativa, gli uomini d'affari
preferiranno un paese che possiede buone reti di comunicazione e un ambiente
amministrativo favorevole alle imprese.
4.2.
Fattori positivi e specifici alle cooperative che
favoriscono la costituzione di una SCE
Le cooperative e le organizzazioni
professionali ritengono che il principale vantaggio della costituzione di una
SCE sia di avere un'immagine europea. Questa immagine può aiutare i
fondatori della cooperativa a penetrare i mercati in cui un marchio europeo è
più commercializzabile di un marchio nazionale. Ciò si applica principalmente
in settori come la prestazione di servizi sociali. Un certo numero di organizzazioni
afferma inoltre che il diritto di creare una SCE costituisce un vantaggio per
gli operatori delle cooperative, poiché consente loro di evidenziare la loro affiliazione
al movimento cooperativo in generale quando cercano di creare una filiale
in un altro paese o un'impresa comune transfrontaliera. Alcune parti
interessate ritengono che lo statuto della SCE abbia un carattere simbolico,
poiché valorizza le imprese di economia sociale. Le cooperative sottolineano
che il loro modello economico differisce da quello delle tradizionali società
di capitali. Il loro modello si basa sulla solidarietà, la governance
democratica, la partecipazione dei membri e la prossimità tra membri e clienti
–che cercano di soddisfare i loro interessi piuttosto che gli interessi dei
manager.
4.3.
Valutazione di altri vantaggi dichiarati
La maggior parte delle parti interessate non
avverte il carattere sovranazionale di una SCE come un vantaggio
potenziale quando si tratta di procedere a cambiamenti strutturali
trasfrontalieri all'interno del gruppo. Solo i grandi istituti finanziari
cooperativi e le società di mutua assicurazione sembrano interessati a questa
caratteristica della SCE, che percepiscono come utile per riorganizzare e
semplificare la struttura del loro gruppo. Nel dicembre 2011, tuttavia, non
era stata costituita nessuna SCE di questo tipo. La possibilità di trasferire la sede
statutaria in un altro Stato membro non è considerata né come un grande
incentivo, né come un vantaggio comparativo reale della SCE rispetto alle
imprese nazionali. La questione è stata sollevata nel quadro della
consultazione pubblica, ma non si è avuta risposta. Nella pratica, nessuna SCE
aveva trasferito la sua sede statutaria nel dicembre 2011. Nel quadro della consultazione pubblica, è
stato inoltre chiesto alle parti interessate se esse consideravano valida
l'opportunità di costituire una SCE al fine di procedere a una fusione
transfrontaliera. Nessuna di esse ha considerato questo come un importante
elemento d'incentivazione. Nel dicembre 2011, la Commissione non disponeva di
alcuna informazione da cui risultasse l'esistenza di tali operazioni. Le imprese non sembrano neppure interessate
alla trasformazione di una cooperativa nazionale in SCE: le parti
interessate non hanno formulato alcun commento in merito a tale opzione.
4.4.
Fattori negativi
La consultazione con le parti interessate ha
evidenziato numerosi problemi incontrati nell'applicazione del regolamento SCE.
Essi riguardano sia la costituzione che la gestione di una SCE. Il problema più significativo per la creazione
di una SCE è la poca conoscenza della SCE negli ambienti d'affari. I
costi di costituzione, la complessità delle procedure da seguire (a
causa dei numerosi rinvii alla legislazione nazionale) e l'incertezza
giuridica sulla questione di sapere quale legislazione si applica a ciascun
caso costituiscono i principali aspetti negativi. Un certo numero di parti interessate ritiene
inoltre che il capitale minimo richiesto, fissato a 30 000 EUR, costituisca
un ostacolo, almeno per le persone fisiche che intendono creare piccole SCE al
fine di realizzare attività di cooperazione transfrontaliere. D'altro canto, il
fatto di disporre di capitali sufficienti mostra la serietà di un'impresa. Alcuni soggetti ritengono che le regole
relative al coinvolgimento dei lavoratori siano dissuasive poiché, a
loro parere, sono eccessivamente macchinose e complesse. Esse sono inoltre
considerate sproporzionate quanto sono interessati solo pochi lavoratori. Le
organizzazioni di lavoratori e altri soggetti partecipanti non vedono problemi
in questo settore.
5.
Motivi della relativa mancanza di successo dello
statuto della SCE
Le persone che hanno partecipato alla consultazione
affermano che lo statuto SCE ha avuto poco successo, non solo per il fatto che
è complesso, ma soprattutto perché le imprese che scelgono di funzionare come
una cooperativa hanno tendenza ad essere ben radicate nella loro regione. Dopo
tutto, lo scopo di una cooperativa è di servire i membri che partecipano
direttamente alla gestione democratica dell'impresa. La stragrande maggioranza delle cooperative sono piccole
imprese che operano all'interno delle frontiere nazionali. Un certo numero di
organizzazioni e di parti interessate dubitano quindi che lo statuto SCE offra
un qualche vantaggio. Inoltre, le persone che costituiscono cooperative tendono
ad appoggiarsi sulla propria legislazione nazionale, che conoscono meglio. Alcuni sottolineano
inoltre che il regolamento SCE è stato attuato con molto ritardo (in effetti
con alcuni anni di ritardo) in numerosi Stati membri, anche in paesi come la
Francia, l'Italia e la Spagna, in cui il movimento cooperativo è molto forte.
6.
La questione della semplificazione
Tutte le parti interessate tendono a credere
che la complessità dello strumento sia un ostacolo importante per la riuscita
della SCE. L'organizzazione europea che rappresenta tutte le federazioni
nazionali e settoriali delle cooperative nell'UE afferma che la legislazione
nazionale che disciplina le cooperative sembra più semplice e flessibile.
Secondo molte parti interessate, la complessità del regolamento (con i
molteplici rinvii alla legislazione nazionale) dissuade non solo le
cooperative, ma anche altri tipi di imprese suscettibili di volere organizzare
le loro attività attraverso una SCE. Le parti interessate sono unanimi
nell'affermare che il regolamento SCE ha veramente bisogno di essere
semplificato se deve essere più ampiamente utilizzato dalle imprese, grandi e
piccole. A causa dei numerosi rinvii alla legislazione nazionale, questo tipo
di regolamento non offre un reale vantaggio per le cooperative. Infatti, nel dicembre
2011, nessuno dei grandi gruppi di cooperative che operano o prevedono di
operare a livello europeo aveva utilizzato lo strumento SCE. Un gruppo molto
importante nel settore della distribuzione al dettaglio, che raccoglie
cooperative nazionali che occupano una posizione di primo piano nel loro
mercato di origine, ha scelto di creare una cooperativa di diritto belga
piuttosto che una SCE. Inoltre, l'importante fusione di cooperative che ha
avuto luogo nel settore agricolo e dei prodotti lattiero-caseari in Belgio, in
Germania e nei Paesi bassi non è stata effettuata ricorrendo a una SCE[10].
7.
Tendenze relative alla ripartizione della SCE
Non vi è correlazione positiva fra la forza e
l'importanza del movimento cooperativo in un paese e il numero di SCE in questo
paese. La Francia, la Germania, l'Italia e la Spagna sono esempi di paesi in
cui le imprese hanno manifestato poco interesse nella costituzione di SCE,
anche se le autorità nazionali promuovono attivamente il movimento cooperativo
e le autorità nazionali offrono alle cooperative un aiuto tecnico e giuridico
solido. Sembra inoltre che alcuni Stati membri
accolgano un certo numero di SCE "in sonno" o inattive, così come SE
"in sonno". Si tratta di imprese che non hanno attività, create da
prestatari professionali di questi paesi e messe in vendita. Sembra che gli
operatori stranieri che acquistano SCE inattive pronte all'impiego lo fanno
principalmente per guadagnare tempo e denaro e per evitare una procedura di
costituzione di società e negoziati complessi sul coinvolgimento dei
lavoratori. La Commissione dispone di poche informazioni sulla sorte delle SCE
inattive una volta che esse siano state attivate.
8.
Elaborazione di relazioni su questioni specifiche
ed eventuali modifiche del regolamento
8.1.
Elaborazione di relazioni sulle questioni
specifiche di cui all'articolo 79 del regolamento
In virtù dell'articolo 79 del regolamento SCE,
la presente relazione deve esaminare se è opportuno consentire a una SCE di
avere la sua amministrazione centrale e la sua sede statutaria in Stati membri
diversi. Deve inoltre esaminare se sia opportuno consentire che disposizioni
degli statuti della SCE deroghino alla legislazione nazionale sulle cooperative
o la integrino, mentre tali eccezioni non sarebbero concesse alle cooperative
locali. Queste due questioni riguardano anche il
regolamento SE, nella misura in cui vertono sul funzionamento e la gestione
delle imprese europee e delle cooperative europee. In virtù dell'articolo 79, la presente
relazione deve inoltre esaminare se sia opportuno autorizzare disposizioni che
consentano a una SCE di dividersi in più cooperative nazionali e se sia
opportuno autorizzare un ricorso giurisdizionale specifico in caso di frode o
di errore al momento della registrazione di una SCE costituita mediante
fusione. Queste due questioni riguardano specificamente le SCE, considerando
che non esiste in questo settore una normativa analoga alla terza, sesta e
decima direttiva[11]
sul diritto delle società applicabili alle società per azioni. La Commissione non dispone di elementi
sufficienti, su nessuna di tali questioni, che le consentano di trarre
conclusioni chiare. Il motivo è che sono state costituite pochissime SCE e il
regolamento è entrato in vigore con molto ritardo negli Stati membri. È
possibile tuttavia sottolineare i seguenti punti: ·
la questione di sapere se sia opportuno consentire
a una SCE di avere il suo ufficio principale o la sua amministrazione centrale
in un paese diverso da quello della sua sede statutaria non sembra essere un
motivo di preoccupazione per il movimento cooperativo. Non vi è stato alcun
commento su questo punto da parte di coloro che hanno risposto alla
consultazione. Le cooperative sono imprese che mantengono solidi legami con le
comunità locali e che hanno bisogno di mantenere una stretta relazione con i
territori nei quali esercitano le loro attività, così come le tradizionali
società di capitali; ·
la questione di sapere se sia opportuno autorizzare
lo statuto della SCE a deviare dalla legislazione locale sulle cooperative
interessa tutte le parti coinvolte. I pareri sono divisi sulla necessità di
concedere alle SCE una maggiore autonomia rispetto alla legislazione nazionale.
La maggior parte delle persone interessate ritengono che il regolamento SCE
dovrebbe lasciare ai membri delle cooperative la possibilità di scegliere il
modello e la struttura di governance più adatti a loro obiettivi e alle loro
necessità. Tuttavia, un certo numero di persone interrogate hanno espresso
serie riserve, ritenendo che con una simile autonomia la SCE rischia di
allontanarsi da principi e valori del modello di impresa cooperativa. Le
persone interrogate hanno inoltre dichiarato che le SCE non dovrebbero essere
esentate dalle norme obbligatorie concernenti la tutela dei diritti dei membri
delle comunità minoritarie o dei lavoratori; ·
le questioni sulla divisione di una SCE in più
cooperative nazionali e sulle vie di ricorso in caso di annullamento di una
fusione non sembrano preoccupare le cooperative, almeno sino ad oggi. Nel
dicembre 2011, nessuna SCE risultava costituita mediante fusione.
8.2.
Semplificazione dei rinvii alle legislazioni
nazionali
Il regolamento SCE si basa in parte sullo
statuto della SE adottato due anni prima. Molte norme del regolamento
SCE che sono di applicazione generale e non sono specifiche alle cooperative
riprendono le disposizioni approvate dal Consiglio e dal Parlamento europeo
quando hanno adottato il regolamento SE. Si tratta in particolare delle norme
relative alle fusioni, alla gerarchia delle leggi applicabili e al
trasferimento della sede di una società, nonché alla presenza obbligatoria di
un elemento transfrontaliero. Il regolamento SCE mantiene inoltre numerosi
rinvii alla legislazione nazionale applicabile sia alle cooperative, sia alle
società per azioni di capitali. Ad esempio, una SCE deve tenere un'assemblea
generale degli azionisti almeno una volta l'anno, a meno che la legislazione
nazionale applicabile alle cooperative preveda riunioni più frequenti o, se vi
è una fusione per proteggere i creditori, deve essere disciplinata dal diritto
nazionale applicabile alle fusioni delle società per azioni. Inoltre il regolamento SCE contiene una serie
di opzioni o di rinvii che consentono agli Stati membri di imporre un
particolare comportamento alla SCE. Queste disposizioni iniziano spesso con
l'espressione "uno Stato membro può prevedere". Ad esempio, in
caso di fusione, uno Stato membro può adottare disposizioni volte a garantire l'adeguata
protezione dei membri che si sono opposti alla fusione. Altre disposizioni di
questo genere utilizzano espressioni come "qualora la legislazione
dello Stato membro in cui ha sede sociale la SCE lo consenta". Per semplificare il regolamento, i più di 30 articoli
contenenti tali opzioni e tali rinvii possono essere raggruppati in tre grandi
categorie. In primo luogo, vi sono gli articoli che disciplinano questioni
comuni al regolamento SCE e al regolamento SE. In secondo luogo, vi sono
disposizioni che rinviano direttamente al diritto che disciplina le società per
azioni. In terzo luogo, vi sono le disposizioni che contengono rinvii ed
opzioni e che disciplinano le attività e le questioni specifiche alle
cooperative. ·
Per quanto riguarda gli articoli della prima
categoria, la Commissione ha l'intenzione di proporre modifiche che si
ispireranno, ove opportuno, alla riflessione in corso concernente le eventuali
modifiche degli articoli corrispondenti del regolamento SE. I problemi sono
identici e le soluzioni dovrebbero essere le stesse per i due regolamenti. ·
Per quanto riguarda le disposizioni della seconda
categoria, la Commissione ritiene di dover consultare le parti interessate in
modo approfondito sulla necessità di mantenere i riferimenti alle società per
azioni. Alcune parti interessate hanno dichiarato che questi riferimenti
tendono a trascurare la legislazione nazionale applicabile alle cooperative.
Inoltre, gli Stati membri non dispongono tutti di una legislazione applicabile
specificamente alle cooperative. ·
Per quanto riguarda gli articoli della terza
categoria, i quali stabiliscono che una determinata norma si applica a una SCE
solo se la legislazione nazionale lo consente, la Commissione consulterà le
parti interessate sul modo di rendere il regolamento SCE più autonomo rispetto
alla legislazione nazionale.
9.
CONCLUSIONE
Dopo aver pubblicato la presente relazione, la
Commissione intende consultare le parti interessate sulla necessità e il modo
di semplificare il regolamento SCE. A tale scopo, essa organizza
due grandi conferenze al fine di celebrare l'Anno internazionale delle
cooperative 2012 proclamato dall'ONU. La prima conferenza avrà luogo
nell'aprile 2012, a Bruxelles, ed accoglierà le organizzazioni delle parti
interessate. La seconda si terrà nel settembre 2012, sotto la Presidenza
cipriota, e riunirà rappresentanti degli Stati membri. In questa occasione, la Commissione chiederà
alle parti interessate se sia opportuno semplificare gli articoli sopprimendo e
sostituendo i rinvii al diritto delle società per azioni e se sia possibile
rendere il regolamento SCE più indipendente dalle legislazioni nazionali. In un contesto più ampio, la questione delle
forme giuridiche europee, come la SE o la SCE, e la necessità di procedere alla
loro revisione formano parte anche della riflessione in corso sul futuro del
diritto delle società dell'UE. I risultati di questa riflessione aiuteranno la
Commissione a valutare questa necessità ed eventualmente a valutare gli
strumenti da porre in essere per offrire una risposta al mondo degli affari in
Europa, il quale chiede condizioni di concorrenza più eque, una migliore
regolamentazione e una semplificazione. ALLEGATO Applicazione del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22
luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) 1. Introduzione Il presente allegato accompagna la
relazione della Commissione sull'attuazione del regolamento SCE. Esso comprende
un inventario e una descrizione delle SCE esistenti. 2. Inventario delle SCE Secondo
le informazioni ricevute nel quadro dello studio[12] e i dati che figurano
nell'elenco delle SCE esistenti redatto dal Libertas Institute in Germania[13], alla data del 22 novembre
2011 erano state registrate 24 SCE negli Stati membri dell'UE/SEE. Le informazioni relative al numero di SCE esistenti provengono
principalmente dagli esperti nazionali che hanno contribuito allo studio sulle
SCE. Questo numero è stato messo a confronto con le informazioni che figurano
nella Gazzetta ufficiale dell'UE (vedi sotto) e fornite da TED (Tender
Electronic Daily). Alcune SCE (due su 24) non figurano assolutamente nella
Gazzetta ufficiale dell'UE; 13 figurano con l'etichetta "SE"; 3 con
l'etichetta "GEIE"; solo sette figurano con l'etichetta "SCE".
Il fatto che la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea passi sotto silenzio
numerose forme di personalità giuridica è una questione che altri ricercatori
hanno già sollevato nell'ambito della loro richiesta sull'attuazione del
regolamento SE[14].
Il numero di SCE è
aumentato tra il 2006 e il 2009. Nel 2010 e nel 2011, vi sono state meno
costituzioni di SCE rispetto al 2009. Il numero di nuove SCE costituite ogni
anno tra il 2006 e il novembre 2011 era di 1 nel 2006, 5 nel
2008, 8 nel 2009, 7 nel 2010 e 3 nel 2011. 3. Le SCE e le loro caratteristiche 3.1. Nazionalità dei fondatori Vi sono scarsissime informazioni sulla nazionalità dei fondatori
coinvolti nella creazione di SCE esistenti. Il regolamento non richiede che
questi dati siano pubblicati al momento della registrazione di una SCE. In
virtù dell'articolo 13, l'iscrizione di una SCE è oggetto di una comunicazione
pubblica a titolo unicamente informativo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Questa comunicazione comprende la denominazione sociale, il numero, la
data e il luogo d'iscrizione della SCE, la data e il luogo di pubblicazione nel
paese d'origine, nonché la sede e il settore di attività. Questi dati sono
normalmente comunicati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione
europea dal registro nazionale entro un mese dall'iscrizione della SCE nel suo
paese d'origine. Secondo lo studio, delle cinque SCE italiane, una è stata costituita
con un partner finlandese e un partner spagnolo, una con una mutua francese e
una terza con un cofondatore maltese. Non vi sono informazioni
particolareggiate oltre a quelle richieste dal regolamento relative a 9 SCE (sei
slovacche, una francese, una tedesca e una ungherese). Le lacune sono dovute al
fatto che alcune SCE interessate sono di costituzione recente, sia al fatto che
alcune SCE hanno rifiutato di fornire le informazioni richieste agli esperti
nazionali quando lo studio è stato realizzato. 3.2. Distribuzione geografica La Slovacchia è il paese che ha il maggior
numero di SCE iscritte (7), ma nello stesso tempo 6 di esse potrebbero essere
considerate come "in sonno" poiché sono iscritte allo stesso
indirizzo e hanno la stessa attività. L'Italia arriva in seconda posizione, con
5 SCE, e ciò si spiega con il fatto che l'Italia è il paese in cui le cooperative
sono molto sviluppate e promosse dallo Stato, in virtù della disposizione
costituzionale dell'articolo 45. La mancanza di una legislazione nazionale di
attuazione non ha scoraggiato la costituzione di SCE. Subito dopo vengono il
Belgio e l'Ungheria. In 20 paesi (18 Stati membri e 2 paesi del SEE), non è
stata costituita nessuna SCE. 3.3. Modalità di creazione Per quanto riguarda le 14 SCE per le
quali vi sono dati disponibili, tutte sono state costituite ex novo (o ex
nihilo), conformemente al primo, secondo e terzo trattino dell'articolo 2, paragrafo
1, del regolamento SCE, che stabilisce quanto segue: a) "da
almeno cinque persone fisiche residenti in almeno due Stati membri"; b) "da
almeno cinque persone fisiche e società … che abbiano la sede sociale in almeno
due Stati membri diversi o siano soggette alla legge di almeno due Stati membri
diversi"; c) "da
società …. che siano soggette alla giurisdizione di almeno due Stati membri
diversi". Per essere più precisi, sei SCE sono
state costituite conformemente al precedente punto a), sei conformemente al
punto b) e altre due conformemente al punto c). Rimane ignota la modalità di
costituzione delle altre SCE. Non si sono avute costituzioni mediante fusione o
trasformazione. Non vi sono informazioni da cui
risultino trasferimenti di sedi statutarie, non vi sono informazioni
concernenti la liquidazione di SCE o la loro trasformazione in una forma
giuridica nazionale. L'articolo 1, paragrafo 2, del
regolamento prevede che "salvo diversa disposizione dello statuto della SCE
al momento della costituzione di tale SCE, ciascun socio risponde soltanto nei
limiti del capitale sottoscritto. Ove i soci della SCE hanno responsabilità
limitata, la denominazione della SCE terminerà in "a responsabilità
limitata"". Per quanto riguarda la forma giuridica, 13 delle 24 SCE
sono immatricolate sotto la denominazione "a responsabilità
limitata": 7 in Slovacchia, 3 in Italia e 3 in Ungheria. Non si conosce
tuttavia con certezza il grado di responsabilità delle altre SCE. 3.4. Settori di attività, struttura del consiglio di amministrazione,
capitale sottoscritto, numero di lavoratori Secondo le informazioni disponibili, la
maggior parte delle SCE esistenti forniscono servizi. Sette SCE potrebbero
essere considerate come "cooperative sociali" o come imprese sociali,
ai sensi dell'Iniziativa sulle imprese sociali[15],
e perseguono obiettivi come l'accesso all'occupazione delle persone sfavorite,
le cure mediche e la fornitura di servizi nel settore della salute. Altre sette
sono attive nel settore immobiliare, due sono nel settore della costruzione ed
altre tre forniscono consulenza alle imprese. Per quanto riguarda la struttura di direzione, 5 SCE hanno
optato per il sistema monista[16]
e 10 per il sistema dualista[17].
Le SCE italiane avevano optato tutte per il sistema dualista. 15 SCE sono state costituite con un capitale sottoscritto uguale
o prossimo all'importo minimo richiesto di 30 000 EUR. Una SCE è
stata costituita con 110 000 EUR di capitale sottoscritto. Non è
possibile fornire una media dei bilanci delle SCE esistenti per mancanza
di informazioni. Il fatturato netto è conosciuto per due SCE: nel 2009,
una ha registrato un fatturato netto di 1 000 EUR, l'altra un
fatturato inferiore a 15 000 EUR. Il numero di lavoratori nelle 12 SCE per le quali sono
disponibili i dati relativi è pari in totale a 32. Queste persone sono
principalmente impiegate da due SCE (una ne impiega 13, l'altra 10). Sei SCE
impiegano solo uno o due lavoratori. Quattro SCE hanno dichiarato di non avere
lavoratori dipendenti. Tabella SCE esistenti (alla data del 22.11.2011) Paese || Numero di SCE AUSTRIA || 0 BELGIO || 2 BULGARIA || 0 CIPRO || 0 REPUBBLICA CECA || 0 DANIMARCA || 0 ESTONIA || 0 FINLANDIA || 0 FRANCIA || 1 GERMANIA || 2 GRECIA || 0 UNGHERIA || 3 ISLANDA || 0 IRLANDA || 0 ITALIA || 5 LETTONIA || 0 LIECHTENSTEIN || 1 LITUANIA || 0 LUSSEMBURGO || 0 MALTA || 0 PAESI BASSI || 1 NORVEGIA || 0 POLONIA || 0 PORTOGALLO || 0 ROMANIA || 0 SLOVACCHIA || 7 SLOVENIA || 0 SPAGNA || 1 SVEZIA || 1 REGNO UNITO || 0 NUMERO TOTALE DI SCE || 24 [1] GU del 18 agosto 2003 (L207): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:207:0001:0024:EN:PDF [2] Regolamento (CE)2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001,
concernente lo statuto della Società Europea (SE) GU
L294 del 10 novembre 2001, http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regolamento&an_doc=2001&nu_doc=2157
[3] Direttiva del
Consiglio 2003/72/CE del Consiglio,
del 22
luglio 2003, che
completa lo statuto
della Società
cooperativa europea per
quanto riguarda il
coinvolgimento dei lavoratori,
GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25 http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&numdoc=32003L0072&model=guichett&lg=en [4] Il testo è stato
proposto dalla Commissione nel 1992 contemporaneamente ad altri due progetti,
uno riguardante un'associazione europea e l'altro riguardante una mutua
europea, che sono stati ritirati dalla Commissione nel 2006 a causa dei mancati
progressi nei negoziati in Consiglio. Le tre proposte facevano parte di un
"pacchetto" sulla promozione delle imprese "dell'economia
sociale": questi progetti costituivano la risposta alle rivendicazioni
volte ad ottenere che alle imprese di economia sociale sia concessa la
possibilità di creare le loro specifiche forme giuridiche europee e possano
inoltre di beneficiare delle stesse condizioni di concorrenza
delle tradizionali società di capitali. [5] Relazione della
Commissione al Consiglio, al. Parlamento europeo, al. Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni sul riesame della direttiva
2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della
Società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei
lavoratori (COM(2010)0481 del 16.9.2010) . [6] Studio
sull'attuazione del regolamento 1435/2003 sullo statuto della Società
cooperativa europea (SCE):
relazione e parte I: Sintesi e relazione
comparativa http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sce_final_study_part_i.pdf
e parte II: Relazioni nazionali: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sce_final_study_part_ii_national_reports. [7] COM(2011) 206: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0206:EN:NOT. [8] COM(2011) 682 :http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm. [9] Sintesi delle risposte:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/public-consultation-files/summary_replies_en.pdf. [10] Coopernic
(COOPérative Européenne de Référencement et de Négoce des Indépendants Commerçants)
Scrl è una cooperativa d'acquisto europea che riunisce dettaglianti e operatori
indipendenti (Centres E. Leclerc, Colruyt, Conad, Coop e Rewe). Lo scopo
dell'alleanza è di permettere scambi di know-how tra operatovi indipendenti al
dettaglio e ridurre i costi della catena di approvvigionamento. Nel dicembre
2007, Friesland Foods e Campina hanno annunciato la loro intenzione di
fondersi. Un anno più tardi, nel dicembre 2008, hanno ricevuto l'approvazione
delle autorità europee competenti per la concorrenza, divenendo Friesland Campina. [11] http://ec.europa.eu/internal_market/company/official/index_en.htm#directives [12] La tabella che
figura all'appendice 4, parte I dello studio, presenta i dati più pertinenti
sulle SCE esistenti: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sce_final_study_part_i.pdf [13] Libertas – Europäisches
Institut GmbH: http://www.libertas-institut.com/de/EWIV/List_SCE.pdf [14] Si veda
Eidenmüller, Engert, Hornuf, Incorporating under European Law: The Societas
Europaea as a Vehicle for Legal Arbitrage, in "10 European Business
Organisation Law Review" 1 ff. (2009). [15] COM (2011) 682: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0682:FIN:EN:PDF [16] Una struttura di
direzione limitata a un organo di amministrazione. [17] Una struttura di
direzione dotata di un organo di direzione e di un organo di vigilanza.