31995R0455

Regolamento (CE) n. 455/95 della Commissione del 28 febbraio 1995 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1547/87 e (CEE) n. 1589/87 per quanto riguarda l'acquisto di burro da parte degli organismi d'intervento e i regolamenti (CEE) n. 2191/81 e (CEE) n. 570/88 per quanto riguarda la concessione di un aiuto all'acquisto di burro e la vendita a prezzo ridotto di burro a determinate categorie di consumatori e di industrie

Gazzetta ufficiale n. L 046 del 01/03/1995 pag. 0031 - 0033


REGOLAMENTO (CE) N. 455/95 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1995 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1547/87 e (CEE) n. 1589/87 per quanto riguarda l'acquisto di burro da parte degli organismi d'intervento e i regolamenti (CEE) n. 2191/81 e (CEE) n. 570/88 per quanto riguarda la concessione di un aiuto all'acquisto di burro e la vendita a prezzo ridotto di burro a determinate categorie di consumatori e di industrie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3, l'articolo 12, paragrafo 3 e l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2045/91 (3), è stato abrogato con effetto a decorrere dal 1o marzo 1995 dal regolamento (CE) n. 2807/94 del Consiglio (4); che alcune norme contenute nel regolamento (CEE) n. 985/68 sono state incorporate nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 804/68 quale è stato modificato dal regolamento (CE) n. 2807/94; che il regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione, del 14 aprile 1969, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 393/94 (6), è stato rielaborato contestualmente agli adattamenti apportati a seguito dell'abrogazione del regolamento (CEE) n. 985/68 e che è stato anch'esso pertanto abrogato con effetto a decorrere dal 1o marzo 1995;

considerando che nel regolamento (CEE) n. 1547/87 della Commissione, del 3 giugno 1987, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 777/87 in ordine agli acquisti di burro all'intervento (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1634/91 (8), nel regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94 (10), nel regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione, del 31 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro (11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94, e nel regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94, vengono fatti riferimenti alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 985/68 e (CEE) n. 685/69; che è opportuno adattare i suddetti regolamenti sostituendo i riferimenti ai regolamenti (CEE) n. 804/68 e (CE) n. 454/95 della Commissione (13) applicabili a decorrere dal 1o marzo 1995; che occorre inoltre modificare il regolamento (CEE) n. 1589/87 per consentire l'acquisto all'intervento del burro fabbricato in uno Stato membro diverso da quello dell'organismo d'intervento acquirente e correggere nel regolamento (CEE) n. 1547/87 il riferimento al regolamento (CEE) n. 777/87 della Commissione (14);

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2191/81 è concesso un aiuto all'acquisto di burro il cui importo non è differenziato in base al tenore minimo di materia grassa del burro; che, tenuto conto delle vendite effettuate e della situazione del mercato del burro, è opportuno prevedere una riduzione dell'importo dell'aiuto per il burro avente un tenore minimo di materia grassa dell'82 % e fissare un coefficiente da applicare a detto aiuto per il burro avente un tenore minimo di materia grassa dell'80 %; che l'aiuto è concesso al fornitore di burro dietro sua domanda scritta e previa presentazione di un buono numerato valido un mese; che è opportuno dare la facoltà agli Stati membri di estendere fino a tre mesi civili il periodo di validità del buono suddetto per alleggerire il lavoro amministrativo;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro i termini fissati dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regolamento (CEE) n. 1547/87 è modificato come segue:

a) All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, i termini « articolo 2, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 685/69 » sono sostituiti dai termini « articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 454/95 ».

b) L'articolo 2 è modificato come segue:

i) Nella frase iniziale, i termini « articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 777/87 » sono sostituiti dai termini « articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 777/87 ».

ii) Al primo trattino, i termini « articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 985/68 » sono sostituiti dai termini « articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 ».

c) All'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunto il trattino seguente:

« - qualora le operazioni relative al burro della qualità di cui all'articolo 2, primo trattino, vertano su un volume ritenuto insufficiente per essere rappresentativo, i criteri per definire il rapporto tra i prezzi del burro per il quale vi è un numero sufficiente di operazioni e i prezzi del burro di cui all'articolo 2 ».

d) All'articolo 5, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

« - i quantitativi di burro che sono stati oggetto di un'offerta di vendita registrata a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 454/95 ».

2. Il regolamento (CEE) n. 1589/87 è modificato come segue:

a) All'articolo 1, il testo del secondo e terzo comma è sostituito dal testo seguente:

« Le disposizioni del titolo I del regolamento (CE) n. 454/95 si applicano agli acquisti effettuati nell'ambito del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 2, lettera c), dell'articolo 4, paragrafo 5 e dell'articolo 5, paragrafo 1. »

b) L'articolo 3 è modificato come segue:

i) Al paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

« - se si impegna per iscritto a rispettare le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 454/95 ».

ii) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Gli interessati partecipano alla gara presso l'organismo d'intervento di uno Stato membro depositando l'offerta scritta, contro dichiarazione di ricevuta, oppure ricorrendo a qualsiasi mezzo di comunicazione scritta con avviso di ricevuta. »

c) All'articolo 7, paragrafo 1, le lettera c) è sostituita dal testo seguente:

« c) il deposito frigorifero al quale il burro deve essere consegnato. »

d) L'articolo 9 è completato dal testo seguente:

« sempreché sia verificato il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 454/95 ».

3. Il regolamento (CEE) n. 2191/81 è modificato come segue:

a) All'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

« - alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68 e alle esigenze della categoria nazionale di qualità che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 454/95 nello Stato membro nel quale è stato fabbricato e il cui imballaggio è contrassegnato in conformità ».

b) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. L'importo dell'aiuto è fissato a 139 ECU/100 kg di burro.

Per il burro di cui all'articolo 6, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 804/68 l'importo dell'aiuto previsto al precedente comma è moltiplicato per il coefficiente 0,9756.

Qualora l'importo dell'aiuto sia modificato, si applica il nuovo importo per tutte le consegne di burro effettuate sulla scorta del buono valido per il mese successivo a quello della fissazione del nuovo importo.

Tuttavia, nel caso di un buono con validità di oltre un mese, qualora il nuovo importo sia fissato prima dell'ultimo mese del periodo di validità, il nuovo importo si applica per tutte le consegne di burro effettuate a decorrere dall'inizio del mese successivo a quello in cui esso è stato fissato. »

c) All'articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

« 5. La validità di un buono è limitata al mese civile in esso indicato. Tuttavia la presa in consegna può aver luogo a decorrere dal ventesimo giorno del mese che precede il mese civile indicato sul buono fino al decimo giorno del mese successivo a quest'ultimo.

In deroga al precedente comma, gli Stati membri possono disporre che un buono sia valido due o tre mesi civili. In tal caso i mesi di validità devono essere indicati sul buono e la presa in consegna può aver luogo dal ventesimo giorno del mese che precede il primo mese civile che figura sul buono fino al decimo giorno del mese successivo a quest'ultimo. »

4. Nel regolamento (CEE) n. 570/88, all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), la prima frase è sostituita dal testo seguente:

« a) il burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata e che risponda alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 804/68 e alle esigenze della categoria nazionale di qualità che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 454/95, nello Stato membro nel quale è stato fabbricato e il cui imballaggio è contrassegnato in conformità ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 1.

(4) GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 1.

(5) GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.

(6) GU n. L 53 del 24. 2. 1994, pag. 11.

(7) GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 12.

(8) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 26.

(9) GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27.

(10) GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 66.

(11) GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 20.

(12) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

(13) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(14) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10.