Decisione relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell' adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma di azione comunitario concernente la promozione della salute, l' informazione, l' educazione e la formazione sanitaria nel quadro dell' azione nel campo della sanità pubblica (1996-2000) (C4-0275/95 - 94/0130(COD)) (Procedura di codecisione: seconda lettura)
Gazzetta ufficiale n. C 308 del 20/11/1995 pag. 0033
A4-0229/95 Decisione relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma di azione comunitario concernente la promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione sanitaria nel quadro dell'azione nel campo della sanità pubblica (1996-2000) (C4-0275/95 - 94/0130(COD)) (Procedura di codecisione: seconda lettura) Il Parlamento europeo, - vista la posizione comune del Consiglio C4-0275/95 - 94/0130(COD), - visto il suo parere in prima lettura ((GU C 89 del 10.4.1995, pag. 72)) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(94)0202 ((GU C 252 del 9.9.1994, pag. 3)), - visto l'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE, - visto l'articolo 72 del suo regolamento, - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0229/95), 1. modifica come segue la posizione comune; 2. invita la Commissione a esprimersi favorevolmente sugli emendamenti del Parlamento nel parere che è chiamata a formulare a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d), del trattato CE; 3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento, a modificare di conseguenza la sua posizione comune e ad adottare definitivamente l'atto; 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione. (Emendamento 1) Considerando 16 bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> 16 bis. considerando che il presente programma deve tener conto delle varie azioni, passate o in corso, attuate negli Stati membri sia dalle autorità competenti che da altri attori della politica sanitaria; (Emendamento 2) Considerando 19 >Testo originale> 19. considerando che è importante che la Commissione assicuri l'attuazione del presente programma in stretta collaborazione con gli Stati membri; che a tale scopo è necessario prevedere una procedura intesa ad assicurare che gli Stati membri partecipino pienamente a tale attuazione; >Testo dopo la votazione del PE> 19. considerando che è importante che la Commissione assicuri l'attuazione del presente programma in stretta collaborazione con gli Stati membri; (Emendamento 3) Articolo 2, paragrafo 3 >Testo originale> 3. Gli Stati membri sono invitati ad adottare le disposizioni ritenute necessarie per coordinare e organizzare l'attuazione del presente programma a livello nazionale. >Testo dopo la votazione del PE> 3. Gli Stati membri sono invitati ad adottare le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente programma. (Emendamento 4) Articolo 3, paragrafo 1 >Testo originale> 1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è fissata a 30 milioni di ecu. >Testo dopo la votazione del PE> 1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è fissata a 35.000.000 ECU. (Emendamento 5) Articolo 4 >Testo originale> La Commissione e gli Stati membri vigilano sulla coerenza e sulla complementarità fra le azioni comunitarie da attuare nel quadro del presente programma e quelle degli altri pertinenti programmi e iniziative comunitari, nel quadro dell'azione nel campo della sanità pubblica nonché nei settori dell'istruzione e formazione professionale (programmi SOCRATE e LEONARDO) e della ricerca (BIOMED II), nonché della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro >Testo dopo la votazione del PE> La Commissione vigila sulla coerenza e sulla complementarità fra le azioni comunitarie da attuare nel quadro del presente programma e quelle degli altri pertinenti programmi e iniziative comunitari, nel quadro dell'azione nel campo della sanità pubblica nonché nei settori dell'istruzione e formazione professionale (programmi SOCRATE e LEONARDO) e della ricerca (BIOMED II), nonché della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro >Testo originale> (Testo modificato d'intesa con il Consiglio) (Emendamento 6) Articolo 5, paragrafo 2, lettera c) >Testo originale> c) le modalità, i criteri e le procedure per selezionare e finanziare progetti nel quadro del presente programma, compresi quelli che implicano una cooperazione con organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica e la partecipazione dei paesi di cui all'articolo 6, paragrafo 2; >Testo dopo la votazione del PE> c) le modalità, i criteri e le procedure per selezionare progetti nel quadro del presente programma, compresi quelli che implicano una cooperazione con organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica e la partecipazione dei paesi di cui all'articolo 6, paragrafo 2; (Emendamento 7) Articolo 5, paragrafo 4, frase introduttiva >Testo originale> 4. Il rappresentante della Commissione informa regolarmente il comitato: >Testo dopo la votazione del PE> 4. Il rappresentante della Commissione informa regolarmente la commissione competente del Parlamento europeo e il comitato: (Emendamento 8) Articolo 6, paragrafo 1 >Testo originale> 1. Durante l'attuazione del presente programma viene promossa e attuata, conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, la cooperazione con i paesi terzi e gli organismi internazionali competenti in materia di sanità pubblica, in particolare con l'Organizzazione mondiale della sanità e il Consiglio d'Europa. >Testo dopo la votazione del PE> 1. Durante l'attuazione del presente programma viene rafforzata e attuata, conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, la cooperazione con i paesi terzi, gli organismi internazionali, segnatamente con l'Organizzazione mondiale della sanità e il Consiglio d'Europa, governativi o meno, competenti in materia di sanità, o attivi nei settori dell'integrazione sociale. (Emendamento 9) ALLEGATO, parte A, «Azioni», punto 2 bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> 2 bis. Avvio di un programma europeo di studi al fine di armonizzare le definizioni e i dati scientifici degli Stati membri nel settore della sanità, in collegamento con gli altri programmi specifici, in particolare con il programma «indicatori di salute». (Emendamento 10) ALLEGATO, parte A, «Azioni», punto 2 ter (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> 2 ter. Promozione e sostegno di programmi di ricerca epidemiologica, in collegamento con gli altri programmi specifici, in particolare con il programma «BIOMED». Promozione di un'epidemiologia «sociale» della sanità. (Emendamento 11) ALLEGATO, parte B, «Azioni», punto 3. >Testo originale> 3. Sostegno ad attività e progetti integrati di promozione della salute destinati a gruppi svantaggiati o vulnerabili e a determinate zone e che diano risalto alla dimensione intersettoriale della promozione della salute. >Testo dopo la votazione del PE> 3. Sostegno ad attività e progetti integrati di promozione della salute destinati più particolarmente ai gruppi svantaggiati a motivo della loro vulnerabilità o della loro esclusione sociale, quali le persone anziane, di diversità socio-culturali (emigrati), della loro situazione in quartieri o contesti di vita sfavorevoli, includendo la promozione della salute nei programmi di lotta contro l'esclusione e le situazioni di precarietà. (Emendamento 12) ALLEGATO, parte B, «Azioni», punto 4. >Testo originale> 4. Esame, in collegamento con gli studi effettuati a questo proposito nell'ambito della lotta contro il cancro, del ruolo di una alimentazione equilibrata quale misura di prevenzione e della nutrizione in relazione all'eziologia delle malattie. Sostegno all'informazione del pubblico ai fini di una migliore comprensione dei principi di base della nutrizione. >Testo dopo la votazione del PE> 4. Esame del ruolo dell'alimentazione e degli altri fattori legati allo stile di vita nell'eziologia delle malattie e informazione del pubblico in vista di una migliore comprensione dei principi di base della nutrizione e delle nuove tecniche e metodi di presentazione e di preparazione delle derrate alimentari. >Testo originale> (Testo modificato d'intesa con il Consiglio) (Emendamento 20) ALLEGATO, parte B, «Azioni», punto 4 bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> 4 bis. Promozione, di concerto con gli Stati membri, di una migliore integrazione dell'educazione alla salute, compresa l'educazione sessuale, nei corsi scolastici e sviluppo degli scambi di esperienze, materiale didattico e formatori per il tramite in particolare di progetti pilota volti a promuovere stili di vita e comportamenti sani. Sostegno, in cooperazione con l'OMS e il Consiglio d'Europa, alla Rete europea delle scuole di promozione della salute. (Emendamento 21) ALLEGATO, parte B, «Azioni», punto 5 bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> 5 bis. Sostegno, coordinamento e valutazione di progetti di educazione alla salute, compresa l'educazione sessuale, destinata ai giovani e agli adolescenti che hanno lasciato la scuola, elaborati e realizzati da organismi ufficiali o da associazioni private e organizzazioni non governative nel contesto di attività sportive o del tempo libero e nei centri socioculturali, ivi compresi strumenti innovativi volti ad assicurare un'educazione alla salute permanente e strutturata. (Emendamento 13) ALLEGATO, parte B, «Azioni», punto 6 bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> 6 bis. Promozione degli scambi di esperienze e di informazioni e sostegno a una campagna di educazione sessuale e in materia di contraccezione. (Emendamento 14) ALLEGATO, parte B, «Azioni», punto 6 ter (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> 6 ter. Promozione degli scambi di esperienze e di informazioni e sostegno a misure preventive nel campo delle allergie e dei disturbi da esse causati. (Emendamento 15) ALLEGATO, parte B, «Azioni», punto 6 quater (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> 6 quater. Sostegno a centri di raccolta e di diffusione di informazioni indipendenti sull'uso razionale e sugli effetti dei farmaci. (Emendamento 16) ALLEGATO, parte B, «Azioni», punto 7 bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> 7 bis. Sostegno ad azioni di promozione di una regolare attività fisica e dell'apprendimento di buone abitudini di igiene corporale e mentale. (Emendamento 17) ALLEGATO, parte B, «Azioni», punto 7 ter (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> 7 ter. Sostegno a studi sull'invecchiamento delle popolazioni dell'Unione europea, promozione degli scambi di esperienze e di informazioni sulla prevenzione delle malattie legate all'età, in coordinamento con gli altri programmi specifici. (Emendamento 18) ALLEGATO, parte C, «Azioni», punto 8. >Testo originale> 8. Azioni intese a migliorare la conoscenza dei meccanismi psicologici, sociologici e culturali e dei relativi fattori economici e dei metodi di informazione a favore dell'adozione di uno stile di vita sano; sostegno alla valutazione dei risultati e alla diffusione di prassi ottimali. (Testo modificato d'intesa con il Consiglio) >Testo dopo la votazione del PE> 8. Sostegno e coordinamento dei lavori realizzati negli Stati membri al fine di migliorare la conoscenza dei meccanismi psicologici, sociologici e culturali e dei relativi fattori economici e dei metodi di informazione a favore dell'adozione di uno stile di vita sano; sostegno alla valutazione dei risultati e alla diffusione di prassi ottimali. (Emendamento 22) ALLEGATO, parte D, «Azioni», punto 11 bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> 11 bis. Promozione degli scambi di esperienze e di informazioni e sostegno a una campagna di educazione sessuale e in materia di contraccezione. (Emendamento 19) ALLEGATO, parte D, «Azioni», punto 12. >Testo originale> 12. Sostegno a progetti di educazione alla salute destinati ai giovani e agli adolescenti che hanno lasciato la scuola, realizzati nel contesto di attività sportive o del tempo libero e nei centri socioculturali, e alla loro valutazione. >Testo dopo la votazione del PE> 12. Sostegno, coordinamento e valutazione di progetti di educazione alla salute destinati ai giovani e agli adolescenti che hanno lasciato la scuola, elaborati e realizzati sia da organismi ufficiali che da associazioni private e organizzazioni non governative nel contesto di attività sportive o del tempo libero e nei centri socioculturali.